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Giandomenico Casarini FUNZIONARIO COMUNE DI CORSICO

LE NOVITÀ IN TEMA DI ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI LA RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI ED IL CAMMINO VERSO IL FEDERALISMO FISCALE. Giandomenico Casarini FUNZIONARIO COMUNE DI CORSICO. Monza 04 giugno 2014. Funzione delle Entrate.

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Giandomenico Casarini FUNZIONARIO COMUNE DI CORSICO

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  1. LE NOVITÀ IN TEMA DI ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI LA RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI EDIL CAMMINO VERSO IL FEDERALISMO FISCALE Giandomenico Casarini FUNZIONARIO COMUNE DI CORSICO Monza 04 giugno 2014

  2. Funzione delle Entrate • Le entrate pubbliche sono un mezzo per coprire le spese sostenute dall’ Ente Locale per fornire servizi e svolgere altre importanti funzioni. • Dette spese sono infatti coperte in parte direttamente dai contribuenti ed in parte attraverso i trasferimenti erariali. A dire il vero, fino a poco tempo fa la percentuale delle somme derivanti dai trasferimenti dello Stato agli Enti Locali era molto più elevata; si è assistito però negli anni ad una netta inversione di tendenza, in quanto ci si è resi conto che detti Enti, proprio perché erano sicuri dell'intervento statale, aumentavano in maniera esponenziale i propri bisogni alimentando il deficit del bilancio statale.

  3. Le Entrate all’interno del Bilancio Le previsioni di entrata sono suddivise per legge, oltre che dall'Avanzo di Amministrazione in sei macro raggruppamenti detti "TITOLI" ognuno dei quali suddiviso in "Categorie" in relazione, rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata. TITOLO I° – Entrate tributarie: tutte le imposte e tasse comunali, come ICI, addizionale IRPEF , imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni e compartecipazione IRPEF. 1^ Categoria – Imposte; 2^ Categoria – Tasse; 3^ Categoria – Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie. TITOLO II° – Entrate derivanti da trasferimenti: fondi che lo Stato, la regione la provincia conferiscono al comune in via continuativa o straordinaria per l'esercizio delle sue funzioni. 1^ Categoria – Contributi e trasferimenti dello Stato; 2^ Categoria – Contributi e trasferimenti dalla Regione; 3^ Categoria – Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate.

  4. Le Entrate all’interno del Bilancio (2) TITOLO III° – Entrate extratributarie: derivano da rette, tariffe canoni, affitti, sponsorizzazioni, rimborsi e proventi diversi che il comune percepisce per le varie attività che svolge e servizi che eroga. 1^ Categoria – Proventi dei servizi pubblici; 2^ Categoria – Proventi dei beni dell'Ente; 3^ Categoria – Interessi su anticipazioni e crediti; 4^ Categoria – Utili netti delle aziende speciali e partecipate; 5^ Categoria – Proventi diversi. TITOLO IV°- Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale: sono entrate vincolate agli investimenti derivanti da concessioni cimiteriali, alienazioni di beni mobili e immobili, oneri di urbanizzazione e altri fondi erogati con destinazione vincolata. 1^ Categoria – Alienazione di beni patrimoniali; 2^ Categoria – Trasferimenti di capitale dallo Stato; 3^ Categoria – Trasferimenti di capitale dalla Regione; 4^ Categoria – Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico; 5^ Categoria -Trasferimenti di capitale da altri soggetti; 6^ Riscossione di crediti. TITOLO V° – Entrate derivanti da accensione di prestiti: il comune per finanziarsi ricorre alla emissione di prestiti obbligazionari o alla accensione di mutui. Anche questi fondi sono destinati in modo vincolato agli investimenti. 1^ Categoria – Anticipazioni di cassa; 2^ Categoria – Finanziamenti a breve termine; 3^ Categoria – Assunzione di mutui e prestiti; 4^ Categoria – Emissione di prestiti obbligazionari. TITOLO VI° – Entrate da servizi per conto di terzi: entrate per i servizi che il comune effettua per conto terzi; hanno sempre un uguale corrispettivo nella parte spesa

  5. TITOLO I: Le imposte e le tasse degli enti locali • LE ENTRATE PUBBLICHE sono costituite dai mezzi finanziari che lo Stato e gli altri enti pubblici si procurano per far fronte alle spese pubbliche. Dal punto di vista economico si distinguono in: • entrate originarie che provengono dal patrimonio dello Stato e degli altri enti pubblici o dalla loro attività economica; • entrate derivate che provengono dal prelievo coattivo di ricchezza che lo Stato opera nei confronti dei privati. • ENTRATE DERIVATE > sono costituite dalle imposte e dalle tasse • Per comprendere le differenze è opportuno ricordare che: • i beni e i servizi pubblici si dicono generali quando sono rivolti all'intera collettività, come l'ordine pubblico, l’illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade... • i beni e i servizi pubblici speciali sono rivolti al singolo individuo, sono divisibili e individualizzabili cioè si può determinare la parte di servizio resa a ciascun cittadino.

  6. Le imposte e le tasse degli enti locali (2) • IMPOSTA: prelievo coattivo di ricchezza attuato dall'ente pubblico nei confronti di tutti i cittadini per finanziare i beni e i servizi pubblici generali (indivisibili, non individualizzabili, rivolti all'intera collettività senza distinzione: ordine pubblico, illuminazione pubblica), la cui natura impedisce di individuare la misura del beneficio goduto da ognuno. • TASSA: è una controprestazione obbligatoria resa all'ente pubblico da coloro che hanno domandato e ottenuto un bene o un servizio pubblico speciale (rivolto al singolo individuo, divisibile e individualizzabile). La tassa è, di solito, inferiore al costo del servizio erogato: la differenza è sanata dalla riscossione delle imposte che gravano sull'intera collettività; la giustificazione del sistema sta nelle esternalità positive che ricadono sulla collettività stessa.

  7. Cenni storici sull’evoluzione delle Entrate locali • Fiscalità anni 60: E’ forte a livello locale con i seguenti tributi: • I.F., I.A.F., C.M.S, Tarsu e tributi minori (ICP,TOSAP, AFFISSIONI); • Fiscalità anni 70: la riforma degli anni 70 riporta al centro la fiscalità anche locale: • compartecipazione invim e accertamenti redditi (art.44)

  8. Cenni storici sull’evoluzione delle Entrate locali (2) • Fiscalità anni 80: si comincia ad entrare nel merito: • per imposta di registro, successione, invim comincia ad entrare in gioco il “catasto” quale dato ritenuto certo per evitare il contenzioso e non solo. • Fiscalità anni 90 La nuova normativa sulle autonomie locali ridà fiato alla fiscalità locale: • I.C.I., TARSU, tributi minori; • chiede ai comuni di gestire il catasto la cui banca dati (arretrata) non consente una corretta ed equa gestione dei tributi locali (ed erariali)

  9. Obiettivo delle Entrate locali LA SPESA E’ CERTA LE ENTRATE SONO DUBBIE MISSION RENDERE CERTE LE ENTRATE

  10. L’Entrate fiscali locali

  11. TRIBUTI MINORI: ICP • Il presupposto dell’imposta sulla pubblicità consiste nella diffusione di messaggi in qualsiasi modo effettuati in luoghi pubblici o in locali aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili (art. 5, D.Lgs. 507/93). Ai fini dell’imposizione si considerano, tuttavia, rilevanti i soli messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere le domande di beni e servizi, finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato. Dunque condizione essenziale perché si realizzi il presupposto è l’esercizio dell’attività economica. L’art. 62 del D. Lgs. 446/1997 dà facoltà ai Comuni di escludere l’applicazione dell’imposta e istituire un canone per l’installazione di mezzi pubblicitari in base ad apposita tariffa che si incasserà al titolo 3 delle entrate del bilancio anziché al titolo I.

  12. TRIBUTI MINORI: TOSAP • La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP): tale tributo si riferisce sia agli spazi di qualsiasi natura, in strade, piazze, mercati appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, sia agli spazi sottostati o soprastanti il suolo, sia allo stazionamento di taxi e vetture di piazza negli spazi (parcheggi) loro destinati. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante (anche abusivo) in proporzione della superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico. A partire dal primo gennaio 1999 i Comuni, però, possono prevedere (in luogo della tassa) il pagamento di un canone di natura corrispettiva e anziché incassare l’entrata al tit. 1 del bilancio si incasserà al tit. 3 (entrate extratributarie).

  13. ADDIZIONALE IRPEF L’addizionale comunale IRPEF è una imposta istituita nel 1998 e successivamente modificata tra il 1999 e il 2007, con articolazione in due aliquote distinte. La prima delle due componenti è relativa all’aliquota di compartecipazione dell’addizionale Irpef, ed è stabilita in misura uguale per tutti i Comuni: ogni anno il Ministero delle Finanze stabilisce la proporzione, senza gravare come aggiunta impositiva ulteriore rispetto all’Irpef. La seconda è relativa all’aliquota opzionale, stabilita dai singoli Comuni, e in grado di rappresentare un’aggiunta impositiva per i contribuenti rispetto a quanto già si paga a titolo di Irpef. L’aliquota viene stabilita da ogni Comune fino a un limite massimo dello 0,8%. L’Irpef è pagata da tutti i contribuenti, fatta eccezione per quelli che sono già soggetti alle imposte sui redditi delle persone giuridiche, a quelli che possiedono solo redditi esenti Irpef (o redditi soggetti a tassazione separata) e contribuenti che possiedono un reddito imponibile Irpef inferiore alle soglie minime contemplate.

  14. Imposta Municipale Secondaria POSTICIPAZIONE ENTRATA IN VIGORE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA Comma 714, art. 1, L. n. 147/2013 Modifica art. 11 del D.Lgs. 23/2011 “Imposta municipale secondaria” 1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2015 (anziché 2014, ndr), con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e' abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo

  15. LAVORI IN CORSO:Catasto, riscossione e contenzioso Legge n. 23 del 11/03/2014 Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Il Decreto dispone le linee guida per ambiti di interesse dei Comuni: • - Revisione del catasto dei fabbricati; • - Revisione del contenzioso tributario; • - Revisione della riscossione degli enti locali. In attesa dei decreti attuativi ……….

  16. Le novità della “LEGGE DI STABILITA’”

  17. L’imposta Unica Comunale (commi 639 al 708) si basa su due presupposti di imposizione; • uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore. • l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

  18. Istituzione della IUC (comma 639) L’imposta si compone: • dall'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; • dalla TASI che è una componente riferita ai servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, • dalla TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell’immobile.

  19. LA NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE

  20. IUC: limiti di aliquota il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

  21. Limiti di aliquota: novità del DL salva Roma Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili

  22. LA TARI (commi dal 641 al 668) Elementi similari alla TARES • Presupposto oggettivo e soggettivo (commi 641 -642) • Detenzione temporanea dell’area o del locale tassabilità in capo al possessore (comma 643) • Solidarietà in caso di pluralità di possessori o detentori (comma 642) • Tassazione delle istituzioni scolastiche pubbliche(comma 655) • La tariffa giornaliera (commi 662 – 665) • L’applicazione della quota provinciale (comma 666) • Podestà regolamentare (comma 682 lett. a)

  23. La TARES : OBIETTIVI La TARI : OBIETTIVI

  24. Soggetti e campo di applicazione

  25. Tariffa BINOMIA: quota fissa e quota variabile; • Composta di quota det. da componenti essenziali del costo servizio e quota su quantità conferita;

  26. La TARES : OBIETTIVI La TASI : FINALITA’

  27. LA TASI (commi dal 669 al 681) Il presupposto impositivo 669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. • Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli NUOVA FORMULAZIONE • STESSA FORMULA TARI: • il possessore è colui che esercita un potere di fatto sull’immobile corrispondente a quello esercitata dal titolare di diritti reali • Il detentore è colui che dispone dell’immobile a qualsiasi titolo, anche senza essere necessariamente titolare di diritti reali • La definizione delle aree scoperte sulle quali escludere la Tasi è la medesima della Tari in quanto non vi ricadono le aree pertinenziali o accessorie a locali imponibili, mentre vi rientrano quelle operative

  28. LA TASI (commi dal 669 al 681) Il soggetto passivo 671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. • Il soggetto passivo del tributo: • possessore, dunque il titolare del diritto reale • detentore (il possessore di fatto) delle unità immobiliari (fabbricati e aree) Qualora vi siano pluralità di possessori (in caso di comproprietà) o detentori (più soggetti che possono disporre del bene) il tributo è assolto da un pagamento unico dovuta in solido. • Si tratta di un’unica obbligazione solidale a norma dell’articolo 1292 c.c. «L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri».

  29. LA TASI (commi dal 669 al 681) L’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA DUPLICE 681. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e’ corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare. • In questo caso si assiste a una duplice obbligazione tributaria commisurata sulla medesima base imponibile che dunque non raddoppia ma si ripartisce con l’occupante sulla quale grava nella misura che va dal 10 al 30 per cento dell’ammontare complessivo della Tasi.

  30. LA TASI (commi dal 669 al 681) LE ALIQUOTE TASI • 676. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. • 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

  31. Autonomia impositiva: le scelte da fare

  32. Grazie dell’attenzione Domande ..e….suggerimenti…

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