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La tassazione dei redditi fondiari

La tassazione dei redditi fondiari. Avezzano 2014. Terreni nel territorio dello Stato Catasto terreni. Fabbricati nel territorio dello Stato Catasto fabbricati. Redditi fondiari. Tassazione forfetaria. Rendita catastale: reddito medio ordinario

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La tassazione dei redditi fondiari

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Presentation Transcript


  1. La tassazione dei redditi fondiari Avezzano 2014

  2. Terreni nel territorio dello Stato Catasto terreni Fabbricati nel territorio dello Stato Catasto fabbricati Redditi fondiari

  3. Tassazione forfetaria • Rendita catastale: reddito medio ordinario • Reddito effettivo: è irrilevante (v. però redditi di fabbricati) • Costi: se ne tiene conto forfetariamente nella determinazione della rendita catastale

  4. Catasto • Il catasto terreni è formato sulla base di una serie di operazioni in cui hanno un ruolo essenziale le tariffe d’estimo e il classamento. Le tariffe d’estimo: indicano la rendita attribuibile ai terreni (divisi in particelle) in base alla loro qualità (tipo di coltivazione) e alla loro classe (grado di produttività). Il classamento: è l’attribuzione ad ogni particella della qualità e classe di appartenenza in modo che se ne possa calcolare la tariffa d’estimo. N.B. per gli immobili anziché di qualità si parla di categoria.

  5. Rendita catastale • E’ un reddito medio ordinario: • È un reddito ordinario: nel senso che è il reddito ottenuto da un coltivatore di capacità normale che applichi le tecniche produttive generalmente adottate nella zona; • E’ un reddito medio: nel senso che è calcolato per una media di più anni, in modo da abbracciare un ciclo produttivo che tenga conto della rotazione delle colture e delle vicende favorevoli e sfavorevoli delle coltivazioni che possono succedersi negli anni.

  6. Imputazione soggettiva • Titolari del diritto di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale (v. però affittuario terreno agricolo); • Contitolarità: il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto in proporzione alla sua quota; • Mutamenti: imputazione in proporzione alla durata del possesso.

  7. Reddito dei terreni • Terreni astrattamente atti alla produzione agricola; • Misura: sempre rendita catastale; • Mutamenti e perdite: vanno dichiarati al catasto (cfr. artt. 27, 28 e 32);

  8. REDDITI FONDIARI • Reddito dominicale • Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio delle attività agricole di cui all’art.32 (art. 27 t.u.i.r. comma I; art. 24 comma I nel vecchio testo). • Reddito agrario • Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso (art. 32 t.u.i.r. comma I; art. 29 comma I nel vecchio testo).

  9. Reddito dominicale Remunera: a) la terra nel suo stato naturale; b) il capitale di miglioramento che vi è investito. Reddito agrario Remunera: a) il capitale di esercizio; b) il lavoro. Redditi fondiari

  10. REDDITI FONDIARI • Reddito dominicale • Componente del reddito fondiario attribuita al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento sul terreno a fronte del reddito ritraibile dal medesimo senza effettuare alcuna attività; • Reddito agrario • Componente del reddito fondiario attribuita a chi coltiva il terreno, anche in base ad un contratto di affitto.

  11. REDDITI FONDIARI • Reddito dominicale • La mancata coltivazione del fondo non esclude la configurabilità del reddito dominicale, riducendone solo l’imponibile al 30 per cento Viceversa, il reddito medesimo si considera inesistente in caso di perdita per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo (art. 31 co. 1 e 2; art. 28 nel vecchio testo). • Reddito agrario • In caso di mancata coltivazione per una intera annata agraria o di perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo, il reddito agrario si considera inesistente (art. 35 t.u.i.r.; art. 32 nel vecchio testo).

  12. L’impresa agricola nel C.C.(art. 2135 come riformulato dall’art. 1/D.lgs. N. 228 del 2001 con effetto dal 1.7.2001 • E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: • coltivazione del fondo • selvicoltura • allevamento di animali • attività connesse le prime tre attività devono essere dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico e utilizzare il fondo, il bosco, le acque dolci, salmastre o marine.

  13. Attività agricole ex art. 32 T.U. II.DD. • Le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; • L’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno (no allevamento in acque interne o marine); • Le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie utilizzata non eccede il doppio di quella del terreno su cui insiste; • Le attività di cui al terzo comma art. 2135 c.c., dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti dal fondo.

  14. Attività connesse • Devono essere esercitate dal medesimo imprenditore; • dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione; • devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento, ecc. • N.B. no agriturismo (art. 56-bis co. 3)

  15. Sì: frutticoltura; floricoltura Giardinaggio? No: caccia; attività mineraria; N.B. in tali casi l’imprenditore esercita opera di mero sfruttamento per nulla diretta alla produzione. Coltivazione del fondo

  16. Reddito agrario: se rimane nei limiti di cui all’art. 32 T.U. Reddito d’impresa: se supera i limiti di cui all’art. 32 T.U.: la determinazione avviene col mezzo a forfait ex art. 56 T.U. N.B. In entrambi i casi la potenzialità del fondo è rigorosamente stabilita dal legislatore ed in entrambi i casi il reddito è determinato in misura forfetaria. Attività di allevamento

  17. Reddito fondiario se rimane nei limiti di cui all’art. 32 T.U.II.DD. Reddito d’impresa se supera i limiti di cui all’art. 32 T.U.: la determinazione avviene col mezzo a forfait ex art. 56-bis N.B. In entrambi i casi la potenzialità del fondo è rigorosamente stabilita dal legislatore ed in entrambi i casi il reddito è determinato in misura forfetaria. Attività di produzione vegetali

  18. Attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione, ecc. Reddito fondiario se riguardano i prodotti indicati all’art. 32 T.U.II.DD.(ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento animali.) Reddito d’impresa se riguardano prodotti diversi da quelli individuati nel D.M.: la determinazione avviene col mezzo a forfait ex art. 56 -bis: applicando un coefficiente di redditività del 15%

  19. Redditi dei fabbricati • Imputazione soggettiva: titolari di diritto proprietà, usufrutto o altro diritto reale; • Rendita catastale: si basa sul numero dei vani catastali dell’appartamento, a ciascuno dei quali corrisponde un reddito, attribuito a ciascun comune; • Reddito effettivo: per i fabbricati locati si considera, se superiore alla rendita catastale, il canone di locazione ridotto del 15% a titolo di forfetizzazione delle spese di manutenzione, riparazione, ecc.

  20. Redditi dei fabbricati Gli immobili sono distinti per: • Zona censuaria; • Categoria; • Classe

  21. Categorie • A → abitazione • B → edifici ad uso collettivo (es. caserme, scuole) • C → commerciali (es. negozi) • D → immobili industriali • E → immobili speciali

  22. Prima casa Il reddito della casa adibita ad abitazione principale non è tassato (art. 10 co. 3-bis). Seconde case Il reddito delle c.d. seconde case è maggiorato di un terzo (art. 41). Reddito della casa

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