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PROCEDIMENTO PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DELLA SEZIONE COMUNALE

PROCEDIMENTO PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DELLA SEZIONE COMUNALE. FONTE GIURIDICA. STATUTO FEDERCACCIA UMBRA approvato dall’Assemblea Regionale in data 17 dicembre 2013il nuovo Statuto.

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PROCEDIMENTO PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DELLA SEZIONE COMUNALE

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Presentation Transcript


  1. PROCEDIMENTO PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DELLA SEZIONE COMUNALE

  2. FONTE GIURIDICA STATUTO FEDERCACCIA UMBRA approvato dall’Assemblea Regionale in data 17 dicembre 2013il nuovo Statuto. depositato presso il Dott. Adriano Pischetola, Notaio in Perugia, con Repertorio n. 32431, in data 07 gennaio 2014 e registrato a Perugia il 10 gennaio 2014 al n.680 Vol.15 Art. 32 Elezione alle cariche sociali www.federcacciaumbra.it

  3. INDIZIONE DELLE ELEZIONI Il Consiglio direttivo uscente adotta una delibera con la quale indice le elezioni per il rinnovo delle cariche: • FISSA IL NUMERO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO (multiplo di 3) • STABILISCE LA DATA DELLE VOTAZIONI • NOMINA I MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE (3 EFFETTIVI + 2 SUPPLENTI) • APPROVA E PUBBLICA IL MANIFESTO ELETTORALE

  4. ORGANI DA ELEGGERE • CONSIGLIO DIRETTIVO (composto dal numero dei membri stabilito dal Consiglio uscente) • COLLEGIO DEI PROBIVIRI (composto da tre membri) • COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTILimitatamente alle Sezioni Comunali aventi almeno 300 soci(composto da tre membri effettivi ed un membro supplente)

  5. PRESENTAZIONE DELLE LISTE L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci Revisoriavviene sulla base di liste di candidati presentate da non meno: • di 5 soci per le Sezioni aventi fino a 100 iscritti; • di 10 soci per le Sezioni aventi da 101 a 300 iscritti; • di 15 soci per le Sezioni aventi da 301 a 500 iscritti; • di 20 soci per le Sezioni aventi da 501 a 1000 iscritti; • di 30 soci per le Sezioni aventi un numero maggiore di 1000 iscritti Si considera il numero dei dei soci i risultanti dall’elenco soci del 31 dicembre dell’anno precedente la data delle elezioni. Le liste dovranno essere firmate dai presentatori con l’indicazione del relativo indirizzo e del numero della tessera federale in vigore. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere inferiore a quello dei componenti di ciascuno degli organi da eleggere come chiaramente determinato nel provvedimento di indizione della consultazione elettorale pena la non ammissibilità della lista. Nei limiti del possibile ciascun presentatore di lista cercherà di concretizzare le seguenti condizioni ottimali: • il 25% dei candidati al Consiglio Direttivo abbia un’età inferiore a 40 anni; • in lista sia presente almeno un candidato consigliere di sesso femminile.

  6. ALLEGATI DELLA LISTA Alla lista sono obbligatoriamente allegate, a pena di inammissibilità: • le dichiarazioni dei candidati con le quali accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, la cui sussistenza comporta l’immediata decadenza del membro eletto. • una scheda contenente sintetiche indicazioni del programma che si intende realizzare nel corso del mandato. • una scheda contenente il nominativo, le generalità, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica di un sottoscrittore che assume il titolo di “Presentatore di lista”,referente per ogni comunicazione che la Commissione Elettorale dovesse effettuare in relazione alle diverse fasi del procedimento elettorale avviato.

  7. CANDIDATURE • Ogni socio può candidarsi in una sola lista. La candidatura presentata non può essere ritirata e costituisce parte integrante e sostanziale della lista per tutte le fasi della consultazione elettorale. Possono candidarsi soltanto i soci iscritti alla Sezione o sottosezione comunale DA ALMENO DUE ANNI. • Ogni socio della Sezione può concorrere alla presentazione di una sola lista.

  8. REQUISITI PER L'ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI Per essere eletti alle cariche sociali i soci devono: • avere un'anzianità associativa di almeno due anni consecutivi presso la Sezione o essere soci fin dal momento della costituzione della Sezione; • non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitto doloso, salvo che non sia decorso almeno un biennio dall'avvenuta riabilitazione; • non avere riportato condanne o sanzioni amministrative per gravi violazioni delle leggi sulla caccia. La gravità delle violazioni è valutata con giudizio insindacabile del Collegio dei Probiviri Provinciali; • non essere stati sottoposti a sanzioni disciplinari da parte della F.I.d.C e di associazioni affiliate alla F.I.d.C. che abbiano comportato squalifiche o inibizioni superiori a due anni; • non essere soci di altre associazioni venatorie; • non aderire ad altre organizzazioni che Federcaccia Umbra, a suo insindacabile giudizio, qualifica come sue concorrenti.

  9. ESAME DELLE LISTE • Le liste complete di tutti gli allegati dovranno pervenire alla sede della Sezione almeno dieci giorni prima di quello stabilito per le votazioni per essere sottoposte all’esame di ammissibilità da parte della Commissione elettorale. In caso di carenza della lista dei candidati, ritenuta sanabile a giudizio esclusivo della Commissione Elettorale, viene da questa assegnato ai presentatori un termine di 24 ore per il suo adeguamento. • Superato positivamente l’esame preliminare di ammissibilità, le liste vengono affisse, insieme alla scheda di programma, nella sede della Sezione - ove disponibile - ovvero in luoghi pubblici frequentati o conosciuti dai Soci della Sezione stessa e restare esposte nella sala del seggio per tutto il periodo delle votazioni.

  10. SEGGIO ELETTORALE Nel seggio elettorale ci dovrà essere: • Il manifesto di indizione delle votazioni; • Una copia dello Statuto di Federcaccia; • N. 2 elenchi dei soci: uno affisso alla parete e uno a disposizione della Commissione elettorale dove verranno apposte le firme dei soci che hanno votato; • Un numero di schede pari al totale degli iscritti + 10%; • Uno o più spazi riservati dove poter votare senza essere visti; • L’urna ove depositare le schede votate;

  11. VOTO • Le votazioni avvengono mediante scrutinio segreto, utilizzando schede distribuite dalla commissione elettorale, con voto singolo e senza possibilità di delega. • Possono votare soltanto gli iscritti della Sezione o sottosezione comunale. • Il socio può votare una sola lista ed esprimere preferenze a candidati presenti nella stessa lista; espressioni di voto contrarie a questi criteri comportano l’annullamento della scheda.

  12. IN CASO DI PRESENTAZIONE DI PIÙ LISTE • L’elettore può esprimere validamente il proprio voto per una sola lista in uno dei seguenti modi: • mediante APPOSIZIONE DI UNA CROCE SULL’APPOSITO SPAZIO DELLA SCHEDA ELETTORALE. In questo caso il voto vale solo come voto di lista; • mediante ESPRESSIONE DEL VOTO DI LISTA CON APPOSIZIONE DELLA CROCE SULL’APPOSITO SPAZIO e con L’ESPRESSIONE DI UN NUMERO MASSIMO DI PREFERENZE PARI A 1/3, arrotondato per eccesso, dei membri da eleggere in Consiglio e di una preferenza per candidati al Collegio dei Probiviri e al Collegio dei Sindaci Revisori candidati nella lista votata. In questo caso verrà computato un voto alla lista e verrà attribuito un voto di preferenza a ciascuno dei candidati prescelti. • Mediante la SOLA ESPRESSIONE DI UN NUMERO MASSIMO DI PREFERENZE PARI A 1/3, arrotondato per eccesso, dei membri da eleggere in Consiglio e di una preferenza per candidati al Collegio dei Probiviri e al Collegio dei Sindaci Revisori candidati nella lista votata. In questo caso il voto espresso ai candidato è automaticamente acquisito anche dalla lista, per cui verrà computato un voto alla lista e verrà attribuito un voto di preferenza a ciascuno dei candidati prescelti.

  13. - Valido voto di lista- Non viene attribuito nessun voto di preferenza

  14. - Valido voto di lista- Viene attribuito un voto di preferenza ai candidati n. 1, 2, 4, 6 e 7

  15. - Valido voto di lista- Viene attribuito un voto di preferenza ai candidati n. 1, 2, 4, 6 e 7

  16. ATTRIBUZIONE DEI SEGGI • Sulla base dei voti direttamente attribuiti a ciascuna lista, o a questa riconducibili in base ai voti di preferenza, viene calcolato il rapporto percentuale fra le liste concorrenti. In base ai voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato per ogni lista viene stabilito l’ordine dei candidati per l’assegnazione dei seggi disponibili. • Alla lista che consegue il maggior numero di suffragi rispetto alle liste concorrenti sono assegnati i 2/3 dei componenti dell’organo da eleggere ripartendosi il restante 1/3 in maniera proporzionale fra le altre liste che abbiano conseguito almeno il 10% dei voti validi.

  17. IN CASO DI PRESENTAZIONE DI UNA SOLA LISTA • Sulla scheda elettorale, all’elenco dei candidati per il Consiglio vengono aggiunti tanti spazi in bianco pari a 1/3 dei consiglieri da eleggere e uno spazio in bianco a quello dei candidati per il Collegio dei Probiviri e per il Collegio dei Sindaci Revisori su cui è possibile aggiungere nominativi di soci in possesso dei requisiti di eleggibilità. • I soci aggiunti alla lista nel corso delle votazioni con l’inserimento del proprio nome negli spazi appositi, per poter essere eletti, debbono ottenere un numero di preferenze almeno pari al numero di firme necessarie per la presentazione della lista.

  18. IN CASO DI PRESENTAZIONE DI UNA SOLA LISTA • L’elettore può esprimere validamente il proprio voto in uno dei seguenti modi: • mediante APPOSIZIONE DI UNA CROCE SULL’APPOSITO SPAZIO DELLA SCHEDA ELETTORALE. In questo caso verrà attribuito un voto di preferenza a ciascun candidato. • mediante AGGIUNTA DI UN NUMERO MASSIMO DI NOMINATIVI DI SOCI AVENTI I REQUISITI PER ESSERE ELETTI PARI AL NUMERO DI RIGHE BIANCHE RIPORTATE NELLA SCHEDA ELETTORALE E L’APPOSIZIONE DI UNA CROCE A FIANCO DEL NOMINATIVO DI UNO O PIÙ CANDIDATI RIPORTATI IN LISTA. La somma numerica dei nominativi aggiunti e delle preferenze attribuite a candidati presenti in lista non può superare il numero dei Consiglieri da eleggere, pena la nullità della scheda. In questo caso verrà attribuito un voto di preferenza a ciascun candidato della lista votato e a ciascuno dei soci aggiunti alla scheda. • Risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità precede il più giovane d’età.

  19. Viene attribuita una preferenza a ciascuno dei 12 candidati

  20. Viene attribuita una preferenza a ciascuno dei 12 candidati

  21. - Viene attribuita una preferenza a 11 dei candidati il cui nominativo è prestampato sulla lista.- Viene attribuita una preferenza al nominativo aggiunto dall’elettore.

  22. Viene attribuito il voto di preferenza esclusivamente al nominativo aggiunto dall’elettore

  23. INSEDIAMENTO DEGLI ORGANI Gli organismi eletti si insediano, per iniziativa del presidente della Commissione Elettorale, anche in pendenza di reclami, entro il termine di giorni 15 dalla data di proclamazione dei risultati elettorali.

  24. … e…

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