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Trasparenza, semplificazione, responsabilità.

Trasparenza, semplificazione, responsabilità. Diritto di accesso e diritto alla privacy. Brescia, 9 novembre 2006. Il servizio scolastico. Area gestionale. Area didattica e formativa. Area organizzativa. L. 241/90. ACCESSO. TRASPARENZA. PARTECIPAZIONE. Il documento amministrativo.

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Trasparenza, semplificazione, responsabilità.

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Presentation Transcript


  1. Trasparenza, semplificazione, responsabilità. • Diritto di accesso e diritto alla privacy Brescia, 9 novembre 2006

  2. Il servizio scolastico Area gestionale Area didattica e formativa Area organizzativa

  3. L. 241/90 ACCESSO TRASPARENZA PARTECIPAZIONE

  4. Il documento amministrativo • Per documento amministrativo si intende " ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto  di  atti,  anche  interni  o non relativi ad uno specifico procedimento,  detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività  di  pubblico  interesse,  indipendentemente  dalla  natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale" (art. 22, lett. C, l. n. 241/1990).

  5. Il diritto di accesso ha assunto rilevanti finalità di pubblico interesse in quanto“ principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”. La norma inoltre specifica che esso attiene “ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117, secondo comma lettera m) della Costituzione”.

  6. L’art. 3 del recente regolamento – D.P.R. 184/2006 – sancisce l’obbligo della P.A. interessata da una richiesta di accesso di dare notifica agli eventuali controinteressati in merito alla richiesta pervenuta, così da garantire a tutti i soggetti che possono vedere lesa la propria riservatezza l’opportunità di una motivata opposizione.

  7. Mentre la formulazione originaria dell’art. 22 riconosceva tale diritto esclusivamente in favore di chi avesse interesse “per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti” (e successivamente il regolamento di attuazione all’art. 2 precisava che l’accesso potesse essere esercitato “da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rileventi”) l’art.22 nel testo vigente definisce “interessati” all’accesso “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (prima era “rilevante”) e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.

  8. L’esercizio del diritto di accesso • Ai sensi della nota ministeriale n. 7657 del 20.12.2005 deve essere  favorito l'esercizio del diritto-dovere del genitore separato o divorziato non affidatario, (articoli 155 e 317 c.c.) di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e, di conseguenza, l'esercizio del diritto di accedere alla documentazione scolastica degli stessi.

  9. L’esercizio del diritto di accesso • Qualora le informazioni siano contenute in strumenti informatici, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate su supporti forniti dal richiedente (cd, floppy, carta) oppure mediante collegamento informatico (d.p.r. 184/2006)

  10. L’esercizio del diritto di accesso • Se sulla base del documento richiesto non risultano esservi dei controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente • Se sulla base del contenuto del documento si riscontra l’esistenza di controinteressati, la richiesta d’accesso deve essere formale (d.p.r. 184/2006).

  11. L’esercizio del diritto di accesso • L’ 13 del d.p.r. 184/2006 prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, assicurino che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica. Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall'art. 38 del dpr n. 445/2000, e successive modificazioni, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio2005, n. 68 [15], e dal d.lgs n. 82/2005, e successive modificazioni. La procedura va regolamentata

  12. Il diniego di accesso nella scuola Per quanto riguarda in particolare la scuola il d.m. n. 60/1996 consente all’amministrazione scolastica il diniego di accesso per le seguenti categorie di documenti: • a) rapporti informativi sul personale dipendente; • b) documenti concernenti informazioni di carattere psico-attitudinale, con esclusione di quelli concernenti i criteri generali fissati dall’Amministrazione; • c) documenti rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni medico-legali; • d) documenti relativi alla salute delle persone; • e) documenti rappresentativi di interventi dell’autorità giudiziaria o delle Procure della Corte dei Conti relativi a soggetti per i quali si delinea responsabilità civile, penale o amministrativa, comprese relazioni alla Corte dei conti e atti di promovimento di azioni di responsabilità davanti all’autorità giudiziaria.

  13. Il differimento dell’accesso • L'accesso non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento (art. 24, comma 4 l. n. 241/90). Il differimento può essere disposto al fine di tutelare gli interessi dell’amministrazione (art. 24, c.6, legge n. 241/90) • L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata (art. 9 d.p.r. n. 194/2006) (Allegato b) Il DM n. 60/1996 consente il differimento dell’accesso con riguardo ai seguenti documenti: • relazione finale e documentazione richiamata in caso di incarichi ispettivi nei confronti di dipendenti, scuole o enti vigilati (fino alla conclusione del procedimento); • elaborati e schede di valutazione nei procedimenti concorsuali e di selezione del personale (fino alla conclusione delle varie fasi procedurali ed esclusi gli atti relativi ad altri concorrenti); • offerte contrattuali nei procedimenti di scelta del contraente (fino alla conclusione del procedimento)

  14. La tutela per l’accesso • Se si tratta di documenti delle amministrazioni dello stato, sia centrali che periferiche, si può proporre ricorso giurisdizionale o alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, la quale, nel caso di rifiuto o differimento motivato per la tutela di dati personali di terzi, deve chiedere il parere al Garante dei dati personali

  15. Le responsabilità del “responsabile del procedimento” Il responsabile del procedimento deve curare: l’instaurazione del procedimento su istanza o di ufficio; l’attività istruttoria (adottando ogni misura idonea all’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria); il rispetto dei termini del procedimento, sollecitando il responsabile dell’atto finale o provvedendo direttamente all’adozione dell’atto (se personalmente ha l’obbligo di adottarlo); le comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni

  16. Le responsabilità del “responsabile del procedimento” Attraverso un puntuale inserimento aggiuntivo nel testo dell'articolo 6 (compiti del responsabile del procedimento) della legge 241  è ora stabilito che l'organo competente  per l'adozione  del  provvedimento  finale,  ove sia diverso dal  responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento,  se non indicandone  la  motivazione nel provvedimento finale. La modifica  rappresenta un indiscutibile rafforzamento delle garanzie a favore dei cittadini.  Se, infatti, il responsabile del procedimento è l'interlocutore privilegiato verso l'esterno e dialoga direttamente con gli utenti, è  chiaro  che l'obbligo di motivare espressamente eventuali scostamenti dall'istruttoria impegnerà anche il responsabile dell'adozione dell'atto a tenere in adeguato conto tutte le risultanze del dialogo istruttorio che è stato intessuto con l'esterno. 

  17. La trasparenza nell’azione amministrativa In particolare: la documentazione

  18. direttiva 8.5.2002 • La direttiva 8.5.2002  (Semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi) ricorda   che tutti i testi e documenti prodotti dalle amministrazioni devono essere pensati e scritti per essere compresi da chi li riceve e per rendere comunque trasparente l'azione amministrativa. 

  19. C.M. n. 249/1998, Capo III ………..Occorre, ovviamente, fare salvo il principio inderogabile di apprestare nella scuola una documentazione che offra possibilità di ricostruire gli iter procedurali e decisionali seguiti nello svolgimento dell’attività didattica, al fine di rispondere ai principi di trasparenza e visibilità dell’azione sanciti dalla legge 241/90

  20. Direttiva PCM - dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - 04.01.2005: Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione (G.U. 12.02.2005, n. 35). • g) l'accesso on-line all'iter delle pratiche mostra difficoltà legate al notevole impatto organizzativo. É comunque in crescita la diffusione del protocollo informatizzato, prerequisito della trasparenza amministrativa

  21. D.P.C.M. 14.10.2003: Approvazione delle linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi. • Il protocollo informatico e, più in generale, la gestione elettronica dei flussi documentali hanno la finalità di migliorare l’efficienza interna degli uffici attraverso l’eliminazione dei registri cartacei, la riduzione degli uffici di protocollo e la razionalizzazione dei flussi documentali. L’adozione di tali sistemi migliorerà inoltre la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso strumenti che facilitano l’accesso allo stato dei procedimenti ed ai relativi documenti da parte di cittadini, imprese ed altre amministrazioni

  22. O.M. 30.12.2004, n. 91: Indizione e svolgimento per l’a.s. 2004/2005 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell’art. 554 del D.Lvo. 16.4.1994, n. 297. • 11.5 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 sulla trasparenza dell’attività amministrativa e l’accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici scolastici adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l’accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al dPR 27.6.1992, n. 352.

  23. D.M. 03.08.2005, prot. n. 456 Art. 4 - • 1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n.241/1990, nonché le modalità per lo svolgimento delle prove.

  24. Dir. pcm 11.02.2005, n. 1: Misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane. (G.U. 28.04.2005, n. 97). • Occorrerà, inoltre, procedere a puntuali ricognizioni dei dati trattati alla luce delle disposizioni vigenti e alla revisione delle modalità di gestione degli stessi, ponendo particolare attenzione alla necessità di garantire agli interessati l'esercizio del diritto di accesso ai dati che li riguardano e degli altri diritti sanciti dall'art. 7 del Codice, nonché alle problematiche relative all'accesso ai documenti amministrativi ed alla necessità di contemperare le esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa con quelle di tutela del diritto alla protezione dei dati personali

  25. D.I. 1° febbraio 2001, n. 44: Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" (G.U. 09.03.2001, n. 57 - S.O. n. 49/L).Art. 2 - Anno finanziario e programma annuale • 2. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, verid Area gestionale

  26. D.I. 1° febbraio 2001, n. 44: Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" • Ai fini della massima trasparenza e pubblicità, il conto consuntivo deve essere affisso all’albo dell’istituzione scolastica entro quindici giorni dall’approvazione ed inserito, ove possibile, nell’apposito sito WEB dell’istituzione medesima Area gestionale

  27. D.I. 1° febbraio 2001, n. 44: Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" (G.U. 09.03.2001, n. 57 - S.O. n. 49/L). • Art. 35 - Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale • 1. Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l’ordinaria contrattazione è messa a disposizione del Consiglio di istituto nella prima riunione utile ed affissa all’albo della scuola. • 2. Una relazione sull’attività negoziale svolta dal dirigente dell’istituzione scolastica è presentata alla prima riunione successiva del Consiglio di istituto. Il dirigente riferisce, nella stessa sede, sull’attuazione dei contratti e delle convenzioni. • 3. È assicurato l’esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l’attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. • 4. Il direttore provvede alla tenuta della predetta documentazione. • 5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio di istituto e degli altri organi dell’istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata. Area gestionale

  28. legge 7 giugno 2000, n. 150 • La legge 7 giugno 2000, n. 150 ha introdotto nell’ordinamento giuridico un’organica disciplina delle "attività di informazione e di comunicazione" svolte dalle pubbliche amministrazioni. • Circa le finalità dell’intervento, l’art. 1 precisa che le disposizioni mirano ad attuare i princìpi di "trasparenza" e di "efficacia" dell’azione amministrativa. Le nuove norme, peraltro, lasciano ferme tutte le vigenti disposizioni in materia di "pubblicità legale od obbligatoria" degli atti amministrativi.

  29. Trasparenza e carta dei servizi

  30. In quali documenti della scuola si parla di trasparenza ? Carta dei servizi della scuola:  Principi e criteri di attuazione, finalità, materiale illustrativo - giugno 1995 Art. 5 PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 5.1 Istituzioni, personale, genitori, alunni, sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della “Carta”, attraverso una gestione partecipata della scuola, nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti. I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali del servizio. 5.2 Le istituzioni scolastiche e gli enti locali si impegnano a favorire le attività extrascolastiche che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell’orario del servizio scolastico. 5.3 Le istituzioni scolastiche, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantiscono la massima semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente. 5.4 L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si informa a criteri di efficienza, di efficacia, di flessibilità, nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività didattica e dell’offerta formativa integrata.

  31. Carta dei servizi della scuola:  Principi e criteri di attuazione, finalità, materiale illustrativo - giugno 1995 • 8. SERVIZI AMMINISTRATIVI • 8.1 La scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone altresì l’osservanza ed il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: celerità delle procedure; trasparenza; informatizzazione dei servizi di segreteria; tempi di attesa agli sportelli; flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. • 8.2 Ai fini di un miglior servizio per l’utenza, si può derogare dagli standard fissati

  32. Carta dei servizi della scuola:  Principi e criteri di attuazione, finalità, materiale illustrativo - giugno 1995 Contratto formativo Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato della scuola. Esso si stabilisce, in particolare, tra il docente e l’allievo ma coinvolge l’intero Consiglio di interclasse o di classe e la classe, gli Organi dell’istituto, i genitori, gli Enti esterni preposti od interessati al servizio scolastico. Area didattica e formativa

  33. Carta dei servizi della scuola Sulla base del contratto formativo, elaborato nell’ambito ed in coerenza degli obiettivi formativi definiti ai diversi livelli istituzionali: l’allievo deve conoscere: - gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo - il percorso per raggiungerli - le fasi del suo curricolo

  34. Carta dei servizi della scuola il docente deve: - esprimere la propria offerta formativa - motivare il proprio intervento didattico - esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione

  35. Carta dei servizi della scuola il genitore deve: - conoscere l’offerta formativa - esprimere pareri e proposte - collaborare nelle attività.

  36. Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri - Funzione Pubblica 24.03.2004: Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni. (G.U. 5.4.2004, n. 80) • Per migliorare le prestazioni e gli effetti delle politiche pubbliche, è importante offrire agli operatori la possibilità di lavorare in contesti organizzativi che favoriscono gli scambi, la trasparenza e la visibilità dei risultati del lavoro, in ambienti dove esiste un'adeguata attenzione agli spazi architettonici, ai rapporti tra le persone e allo sviluppo professionale

  37. Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri - Funzione pubblica 24.03.2004: Rilevazione della qualità percepita dai cittadini. (G.U. 05.04.2004, n. 80) Anche la comunicazione esterna svolge un ruolo di grande rilievo in quanto: • – favorisce la partecipazione attiva dei cittadini all'intervento; • – rafforza la credibilità dell'amministrazione, conferendo trasparenza ai dati raccolti, rendendo visibile l'organizzazione dei servizi e mostrando come le azioni correttive abbiano inciso sulla loro qualità

  38. Direttiva P.C.M. 18.12.2003: Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno 2004 (G.U. 04.02.2004, n. 28) • Il CNIPA avrà cura di supportare tutte le amministrazioni nella realizzazione delle azioni necessarie a conseguire i risultati di cui sopra. • c) trasparenza dell'azione pubblica. Dal 1° gennaio 2004, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, diventa obbligatorio per tutte le amministrazioni l'utilizzo del protocollo informatico che riguarda, in questa prima fase, il "nucleo minimo", ossia l'automazione del registro di protocollo che rappresenta solo il primo passo verso la completa automazione degli scambi informativi e la realizzazione della trasparenza amministrativa

  39. Nota 7/11/2003, n. 2794(LINEE GUIDA PER UNA SCUOLA DI QUALITÀ) • Fondamentale nella gestione di un tale sistema si rivela la documentazione che permette di formalizzare chi fa - che cosa - quando, di stabilire cioè le responsabilità per ogni attività, la sequenza rigorosa delle operazioni, i controlli e le misurazioni necessari. Il controllo continuo delle attività garantisce la conformità del processo ai requisiti fissati in fase progettuale, il raggiungimento degli obiettivi, l’andamento e i risultati del processo stesso: diviene, dunque, strumento per la garanzia del soddisfacimento dei requisiti che caratterizzano l’offerta formativa di ogni singola istituzione. La documentazione consente, inoltre, la riproducibilità del processo secondo le modalità fissate e indipendentemente dalla figura dell’operatore, permettendo la valorizzazione del cospicuo patrimonio di esperienze realizzate, con conseguente implementazione e diffusione delle buone pratiche, a vantaggio dello sviluppo e della competitività dell’intero sistema di istruzione e formazione. La raccolta, sistematica ed organizzata di materiale documentale garantisce, peraltro, la trasparenza e sostiene la comunicazione, il confronto e la collaborazione in una dimensione locale, nazionale, europea.

  40. D.M. lavoro 31.05.2001:Certificazione nel sistema della formazione professionale (G.U. n. 139 del 18.6.2001) Art. 1 - Finalità • 1. La certificazione, nel sistema della formazione professionale, è finalizzata a garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze comunque acquisite dagli individui per il conseguimento dei relativi titoli e qualifiche, per consentire l'inserimento o il reingresso nel sistema di istruzione e formazione professionale nonché' per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

  41. D.M. lavoro 31.05.2001:Certificazione nel sistema della formazione professionale (G.U. n. 139 del 18.6.2001) Art. 5 - Tipologia delle certificazioni • 1. La certificazione delle competenze, secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente provvedimento, può essere effettuata: • a) al termine di un percorso di formazione professionale di norma finalizzato all'acquisizione di una qualifica, tenuto conto degli indicatori di trasparenza, modificando ed integrando quanto disposto dal decreto 12 marzo 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

  42. La trasparenza nelle relazioni sindacali

  43. Nota Aran 27.05.2004, prot. 4260: Delegazione trattante e titolarità delle prerogative nei luoghi di lavoro. • La definizione dei protocolli locali è lasciata ai soggetti del luogo di lavoro che devono valutare autonomamente le regole di correttezza e opportunità a cui improntare le relazioni sindacali, tenuto conto dell'ampio spazio che i contratti quadro e di lavoro lasciano in ordine ai comportamenti da tenere in sede di incontri sindacali. Il sistema delle relazioni sindacali è, infatti, improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza ed orientato alla prevenzione dei conflitti, principi che debbono essere condivisi tra le parti.

  44. Contratto collettivo nazionale del comparto scuola quadriennio giuridico 2002-05 e 1° biennio economico 2002-03  (sottoscritto il 24.07.2003) Sezione II - Personale Amministrativo, tecnico e ausiliario Art. 89 - Obblighi del dipendente (art. 57 del CCNL del 1995)  • e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrative previste dalla legge 7.8.1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Amministrazione, nonché agevolare le procedure ai sensi del d.lgs. n. 443/2000 e del dPR n. 445/2000 in tema di autocertificazione;

  45. Contratto collettivo nazionale del comparto scuola quadriennio giuridico 2002-05 e 1° biennio economico 2002-03  (sottoscritto il 24.07.2003) Art. 3 - obiettivi e strumenti (art. 3 del CCNL 1999) • 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.

  46. Contratto collettivo nazionale del comparto scuola quadriennio giuridico 2002-05 e 1° biennio economico 2002-03  (sottoscritto il 24.07.2003) Art. 6 - Relazioni a livello di istituzione scolastica (art. 6 del CCNL 1999 ed art. 3 del CCNL 15.3.2001) • 5. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.

  47. CCNL relativo al quadriennio normativo 1998/2000 ed al biennio 1998/1999 del comparto scuola (sottoscritto in data 26.5.1999)Art. 10 – Doveri dell'amministrazione scolastica • 1. Allo scopo di realizzare un sistema che coniughi efficienza ed efficacia del servizio e la trasparenza amministrativa in tutte le strutture scolastiche i responsabili delle medesime sono tenuti ad adottare i comportamenti di cui ai commi seguenti. I responsabili delle strutture scolastiche sono tenuti a compiere gli atti formali necessari per eliminare le fiscalità burocratiche che aggravano l'adempimento degli obblighi dei dipendenti. • Al medesimo scopo deve essere privilegiata la comunicazione verbale nell'ambito degli organi collegiali, contenendone la verbalizzazione entro il limite strettamente indispensabile e deve essere data integrale attuazione alla normativa in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa

  48. Il procedimento valutativo soggiace al principio di trasparenza? In che misura?

  49. Direttiva 06.05.2005, n. 49 • La somministrazione delle prove, per ciascun ciclo scolastico, dovrà essere effettuata contestualmente su tutto il territorio nazionale stabilendo un'unica data per lo svolgimento delle stesse. • La somministrazione dovrà favorire forme e mezzi d'intervento idonei a garantire la trasparenza e l'affidabilità dei dati rile

  50. C.M. 24.11.2000, prot. n. 4210/ESC/10: Linee guida per l’attuazione dell’obbligo formativo (Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 68 – D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257 pubblicato sulla G.U. 15.09.2000, n. 216). • Le certificazioni costituiscono momenti importanti nel sistema dell’obbligo formativo in quanto assicurano la trasparente descrizione del percorso svolto e delle competenze acquisite allo scopo di consentirne la leggibilità, la riconoscibilità e la valutabilità anche come crediti in successivi percorsi di istruzione e formazione. Area didattica e formativa

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