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LA PROCEDURA IVA DI GRUPPO AI SENSI DELL’ART. 73 DEL D.P.R. 633/1972 E DEL D.M. 13/12/1979

LA PROCEDURA IVA DI GRUPPO AI SENSI DELL’ART. 73 DEL D.P.R. 633/1972 E DEL D.M. 13/12/1979. Fabrizio Cravero. 13 dicembre 2010. Definizione.

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LA PROCEDURA IVA DI GRUPPO AI SENSI DELL’ART. 73 DEL D.P.R. 633/1972 E DEL D.M. 13/12/1979

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  1. LA PROCEDURA IVA DI GRUPPO AI SENSI DELL’ART. 73 DEL D.P.R. 633/1972 E DEL D.M. 13/12/1979 Fabrizio Cravero 13 dicembre 2010

  2. Definizione La disciplina dell’IVA di Gruppo consente alle società identificate quali appartenenti ad un Gruppo di compensare reciprocamente le proprie partite di debito e di credito emergenti dalle liquidazioni IVA periodiche versando, ove richiesto, l’imposta complessivamente dovuta dalle società aderenti alla procedura. Il compito di compensare i crediti e/o debiti trasferiti dalla/e società controllata/e è sotto la responsabilità della società controllante che ha altresì il compito di effettuare gli eventuali versamenti dell’imposta dovuta. 2

  3. Requisiti per la partecipazione al “Gruppo” • le quote o azioni di una società devono essere possedute per oltre il 50% da un’altra società, senza tener conto delle azioni di godimento e di risparmio prive del diritto voto; • il possesso delle quote o azioni deve sussistere ininterrottamente almeno dal 1° gennaio dell’anno solare precedente quello interessato dalla procedura; • deve trattarsi obbligatoriamente di enti e società di capitali. 3

  4. Esercizio dell’opzione La controllante deve provvedere entro il termine per l'effettuazione della liquidazione relativa al mese di gennaio dell’anno dal quale intende far decorrere l’opzione, (entro il 16 febbraio), ad effettuare la comunicazione di adesione alla procedura attraverso il Modello IVA 26 che deve essere presentato alla competente Agenzia delle Entrate e che ha validità solo per l’anno in cui viene presentato e deve essere sottoscritto anche dai rappresentanti delle società controllate che parteciperanno alla procedura dell’IVA di Gruppo; la comunicazione deve poi essere effettuata per conoscenza anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di competenza delle società controllate 4

  5. Esercizio dell’opzione 5

  6. Adempimenti IVA La società controllante deve calcolare, entro il termine stabilito per la liquidazione dell’imposta, l’ammontare complessivo dell’imposta a debito o a credito risultante dalla somma algebrica dei crediti o debiti liquidati nel medesimo periodo dalle singole società partecipanti alla procedura. Nello stesso termine la società controllante deve provvedere all’eventuale versamento dell’imposta dovuta a mezzo Modello F24 ad essa intestato. 6

  7. Presentazione Dichiarazioni/Comunicazioni • Le Società che partecipano alla procedura di compensazione dell’IVA di gruppo sono tenute alla presentazione della dichiarazione IVA (in via telematica) in forma autonoma rispetto al modello UNICO e, in aggiunta ai quadri previsti per la dichiarazione ordinaria, le società controllate dovranno procedere alla compilazione anche del quadro VK relativo ai crediti e ai debiti trasferiti al soggetto controllante. • La società controllante, invece, dovrà compilare, oltre ai quadri ordinari, il modello IVA 26PR nel quale sono riepilogati i dati relativi alle liquidazioni periodiche, ai versamenti e alla determinazione del saldo annuale dell’IVA di gruppo e il modello IVA 26LP nel quale sono riepilogati i dati riassuntivi delle liquidazioni periodiche delle singole società aderenti alla procedura. • Con riferimento alla Comunicazione Annuale Dati IVA, ogni società dovrà procedere alla compilazione ed all’invio telematico del prospetto riepilogativo delle operazioni effettuate e dell’imposta complessiva senza differenze rispetto all’ordinario adempimento 7

  8. Adempimenti contabili • Ciascuna società aderente alla liquidazione IVA di Gruppo continua ad essere tenuta agli ordinari adempimenti richiesti dalla normativa IVA in tema di registrazione delle singole operazioni e tenuta dei registri IVA. • Inoltre le società controllate, dopo aver eseguito la liquidazione periodica dell'imposta, devono effettuare sul registro delle fatture emesse (o registro riepilogativo qualora sia tenuto) la seguente annotazione: • "il saldo di Euro ___________ relativo alla liquidazione dell’Iva del mese di ______________è trasferito alla società controllante, partita Iva n. _________.". • Con riferimento agli obblighi contabili specifici di tale procedura, l'art. 4 del D.M. 31.12.1979 stabilisce che l'ente o società controllante deve istituire un apposito registro, tenuto conformemente all'art. 39 del D.P.R. n. 633/1972, nel quale devono risultare annotati i risultati delle liquidazioni periodiche proprie e di quelle delle società controllate. • Successivamente a tali annotazioni, che devono essere effettuate entro il termine per la liquidazione dell'imposta, deve essere calcolata, in un'apposita sezione del registro, l'imposta a debito o a credito e, se dovuto, effettuare il relativo versamento procedendo all’annotazione del modello F24. 8

  9. Utilizzo del credito di gruppo Il credito eventualmente risultante dalla liquidazione di Gruppo può essere portato in detrazione del risultato delle successive liquidazioni soltanto dalla società controllante, le società controllate infatti, aderendo a tale procedura, perdono ogni disponibilità degli importi a credito. Per le stesse ragioni solo la società controllante potrà chiedere a rimborso il credito IVA risultante dalla dichiarazione di Gruppo (anche su base trimestrale ove ne ricorrano i requisiti) ovvero utilizzare tali importi in compensazione con altri tributi e/o contributi con le modalità e nei limiti di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997. 9

  10. Presentazione di garanzie L’art. 6 del D.M. 13 dicembre 1979 prevede che le singole società partecipanti alla liquidazione di Gruppo (inclusa la società controllante) presentino apposite garanzie per i crediti trasferiti, che sono stati effettivamente compensati con i debiti IVA apportati da altre società partecipanti alla procedura. Alla Capogruppo spetta inoltre l’onere di fornire la garanzia per l’eventuale eccedenza di credito riferibile al Gruppo esistente nell’anno precedente, compensata nel periodo di imposta in corso. L’importo da garantire può essere determinato come segue: sommatoria delle eccedenze di debito trasferite durante l’anno da parte di tutte le società (controllanti e controllate) - versamenti effettuati dalla Capogruppo durante l’anno + crediti infrannuali chiesti a rimborso o compensati = Crediti da garantire 10

  11. Presentazione di garanzie L’importo da garantire prescinde dalle compensazioni che sono avvenute mensilmente, in quanto va calcolato sulla base della situazione complessiva di fine anno (eccedenza di credito o di debito). La garanzia va presentata dalla società le cui eccedenze di credito sono state compensate, ma nel caso in cui vi siano più società con eccedenze a credito, non essendoci pronunce ministeriali al riguardo, si ritiene che il contribuente sia libero di individuare il soggetto che deve presentare le garanzie. 11

  12. Rimborso dell’eccedenza detraibile La società controllante è l’unico soggetto legittimato a richiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile del Gruppo. La verifica della sussistenza dei requisiti per la richiesta di rimborso (art. 30 D.p.R. 633/1972) deve essere effettuata in capo alle singole società le cui risultanze contabili evidenziano in sede di dichiarazione annuale eccedenze creditorie trasferite e non compensate. La società controllante è anche legittimata a richiedere rimborsi infrannuali o ad effettuare la compensazione dell’eccedenza del credito di Gruppo ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997. 12

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