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LA SICUREZZA IN DOGANA BOLOGNA 19/07/11

LA SICUREZZA IN DOGANA BOLOGNA 19/07/11. SPORTELLO UNICO DOGANALE: TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE, COMPETITIVITA’. La legge 24 dicembre 2003, n. 350. le due finalità dello Sportello semplificare le operazioni doganali

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LA SICUREZZA IN DOGANA BOLOGNA 19/07/11

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Presentation Transcript


  1. LA SICUREZZA IN DOGANABOLOGNA 19/07/11 SPORTELLO UNICO DOGANALE: TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE, COMPETITIVITA’ DIREZIONE INTERREGIONALE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE PER L'EMILIA ROMAGNA E LE MARCHE

  2. La legge 24 dicembre 2003, n. 350 le due finalità dello Sportello semplificare le operazioni doganali concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di Amministrazioni diverse

  3. La semplificazione L’esigenza di semplificazione nasce dalla segmentazione delle competenze che caratterizza il c.d. “momento doganale”

  4. La “segmentazione” del momento doganale DIREZIONE INTERREGIONALE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE PER L'EMILIA ROMAGNA E LE MARCHE

  5. Le conseguenze della segmentazione Aumento dei tempi di sdoganamento Aumento dei costi di giacenza delle merci nei depositi, in A3, etc Aumento dei costi di carico/scarico/movimentazione delle merci Aumento delle spese assicurative e bancarie Duplicazione e sovrapposizione delle attività di controllo da parte delle PA con conseguente aumento dei costi a carico dell’Erario

  6. Le conseguenze della segmentazione Perdita di competitività per gli operatori economici nazionali per l’intero “Sistema Paese”

  7. Le potenzialità dello Sportello Unico i diversi procedimenti del “momento doganale” vengono integrati e coordinati per via telematica in modo da realizzare un’ interfaccia unitaria per utenti ed operatori

  8. Il “single window”: le definizioni internazionali “… sistema che consente agli operatori di depositare le informazioni presso un unico organismo al fine di adempiere tutte le prescrizioni regolamentari connesse all’importazione o all’esportazione …” (Raccomandazione n. 33 dell’UNECE – United Nations Economic Commission for Europe)

  9. Il “single window”: le definizioni internazionali “… facilitazione che consente alle parti coinvolte nel commercio e nel trasporto (delle merci) di depositare informazioni e documenti standardizzati presso un unico punto di ingresso al fine di soddisfare le prescrizioni regolamentari inerenti l’importazione, l’esportazione, il transito…” (WCO – World Customs Organization)

  10. Lo Sportello Unico Doganale:art. 4 c. 58 della L. 350/2003 “concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività”

  11. Dalla legge al decreto attuativo LEGGE n. 350 DPCM n. 242 (GU 14.01.2011 – entrato in vigore il 29.01.2011) 2010 2003

  12. Dalla legge al decreto attuativo Importazioni Esportazioni 2008: 98,9% 98,6% 2009: 99,2% 99,3% 2010: 99,6% 99,9% 2010 i progressi nella telematizzazione delle operazioni doganali 2003

  13. Dalla legge al decreto attuativo La riforma del Codice Doganale Comunitario attuata dal Regolamento 648/2005 … e delle DAC attuata dal Regolamento 1875/2006 e successive modifiche e integrazioni

  14. L’approccio ONE STOP SHOP nell’Emendamento Sicurezza “Se espletati da autorita’ diverse dalle autorita’ doganali, i controlli sono effettuati in stretto coordinamento con queste ultime, se possibile nel medesimo luogo e nel medesimo momento.” (art. 13 par. 3 Reg. 2913/92 come modificato dall’art. 1 del Reg. 648/2005)

  15. L’approccio ONE STOP SHOP nel Codice Doganale Modernizzato “Al fine di agevolare l’attività commerciale offrendo allo stesso tempo adeguati livelli di controllo delle merci che entrano o escono dal territorio doganale della Comunità, è opportuno che - le informazioni fornite dagli operatori economici siano scambiate, … , tra le autorità doganali e tra queste e altre autorità che intervengono in tale controllo, …, - e che i controlli operati dalle diverse autorità siano armonizzati, in modo che l’operatore economico debba fornire le informazioni una volta sola e che le merci siano controllate da tali autorità allo stesso momento e nello stesso posto.” (Considerando n. 9 Reg. 450/2008)

  16. L’approccio ONE STOP SHOP nel Codice Doganale Modernizzato “Qualora, relativamente alle stesse merci, debbano essere effettuati controlli diversi dai controlli doganali da autorità competenti che non siano le autorità doganali, le autorità doganali si impegnano, in stretta collaborazione con le altre autorità, di far effettuare tali controlli, ogniqualvolta sia possibile, contemporaneamente e nello stesso luogo in cui si effettuano i controlli doganali (sportello unico); a tal fine, le autorità doganali svolgono il ruolo di coordinamento”. (Articolo 26 par 1 Reg. 450/2008)

  17. Il DPCM n. 242/2010: i contenuti Il DPCM individua due tipologie di procedimenti i procedimenti c.d. PRODROMICI - Tabella A i procedimenti c.d. CONCOMITANTI - Tabella B

  18. Il DPCM n. 242/2010: i contenuti Semplificazione: coordinamento per via telematica dei procedimenti connessi al “momento doganale” nel rispetto delle regole del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82 del 2005) Fissazione dei termini di conclusione dei procedimenti connessi con le operazioni doganali

  19. Il coordinamento per via telematica: TABELLA A procedimenti “prodromici” il modello di interoperabilità DOGANE-MISE, sua attualizzazione ed estensione alle altre Amministrazioni secondo le priorità stabilite dal Comitato per il monitoraggio delle attività dello Sportello Unico Doganale coordinato dal Direttore dell’Agenzia

  20. Interoperabilità DOGANE-MISE Operativo già dal 2008 uno “sportello unico doganale” per il rilascio e l’utilizzo dei titoli AGRIM ed AGREX: il MISE trasmette in tempo reale all’Agenzia delle dogane le informazioni inerenti l’emissione di un nuovo titolo e/o le variazioni di titoli già emessi l’operatore economico indica nella dichiarazione doganale, nell’apposita suddivisione della casella 44, i titoli necessari all’operazione di importazione o esportazione se dal controllo effettuato dal sistema emerge una difformità la dichiarazione è rifiutata, altrimenti viene registrata con contestuale aggiornamento on line della quota AGRIM.

  21. Modello interoperabilità Dogane - Mi.S.E. DIREZIONE INTERREGIONALE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE PER L'EMILIA ROMAGNA E LE MARCHE

  22. Il coordinamento per via telematica: TABELLA B procedimenti “concomitanti” il modello di interoperabilità DOGANE-SALUTE (è stato siglato a livello centrale un Memorandum d’Intesa), e successiva estensione, con gli opportuni adattamenti, alle altre Amministrazioni secondo le priorità stabilite dal Comitato per il monitoraggio delle attività dello Sportello Unico Doganale coordinato dal Direttore dell’Agenzia

  23. Attualmente -    il Documento Veterinario Comune di Entrata viene chiesto all’Autorità sanitaria; -    effettuati i prescritti controlli sulla merce, l’Autorità sanitaria rilascia all’operatore economico il DVCE; -    l’operatore inserisce nella casella 44 del DAU il numero del certificato; -     l’Autorità doganale, accettata e registrata la dichiarazione, può procedere ad effettuare ulteriori controlli sulla merce.

  24. Trasmissione della dichiarazione Svincolo Certificato Richiesta certificato COME E’ DICHIARANTE AUTORITA’ SANITARIA DOGANA Il Documento Veterinario Comune di Entrata (DVCE) viene richiesto all’autorità sanitaria. La merce deve essere a disposizione per l’effettuazione dei controlli. Sulla base degli elementi contenuti nella dichiarazione, può decidere di effettuare ulteriori controlli prima dello svincolo della merce. Rilascia certificato Sulla base degli elementi contenuti nella dichiarazione, può decidere di effettuare ulteriori controlli prima dello svincolo della merce. DOGANA inserendo nella casella 44 il numero del certificato. DVCE dichiarazione DIREZIONE INTERREGIONALE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE PER L'EMILIA ROMAGNA E LE MARCHE

  25. In base al modello di interoperabilità Dogane-Salute il responsabile MMA invia l’MMA e riceve le partite di A3 le partite di A3 sono trasmesse al Ministero della Salute che seleziona in AIDA quelle da controllare il dichiarante richiede al Ministero della Salute il rilascio del DVCE il dichiarante inserisce nella dichiarazione il numero di prenotazione del certificato DVCE AIDA, sulla base dell’analisi dei rischi effettuata dall’Agenzia delle dogane e dell’esito ricevuto dal Ministero della Salute (che ha selezionato le partite di A3 da controllare) comunica se la merce è immediatamente svincolabile; in alternativa, la merce sarà sottoposta ad un controllo che potrà essere doganale, o sanitario o congiunto

  26. oppure Trasmissione della dichiarazione Svincolo Richiesta certificato COME SARA’ DICHIARANTE AUTORITA’ SANITARIA DOGANA Il Documento Veterinario Comune di Entrata (DVCE) viene richiesto all’autorità sanitaria. Seleziona in AIDA le partite di A3 da sottoporre a controllo Comunica al dichiarante se la merce deve essere sottoposta a un controllo Doganale Sanitario Congiunto DOGANA inserendo nella casella 44 il numero di prenotazione/ certificato. Sulla base degli elementi contenuti nella dichiarazione rilascia certificato dichiarazione DIREZIONE INTERREGIONALE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE PER L'EMILIA ROMAGNA E LE MARCHE

  27. Il DPCM n. 242/2010: la tempistica I sistemi di cooperazione informatica tra l’Agenzia delle dogane e le altre Amministrazioni devono essere realizzati e completati entro 3 anni dall’attivazione dello Sportello Unico Doganale. (art. 6, comma 6 DPCM 242/2010)

  28. Sottocomitato per l’interoperabilità Tecnico architetturale Funzionale procedurale prodromico contestuale Tavolo unico MISE Salute Altre Amministrazioni Definire una soluzione architetturale uniforme per la cooperazione applicativa tra le varie Amministrazioni secondo le regole del CAD. Mappare i processi per l’attuazione dello sportello unico doganale (AS-IT-IS), per la definizione del modello di processo a tendere (TO-BE) e delle fasi di attuazione (TO-RUN). DIREZIONE INTERREGIONALE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE PER L'EMILIA ROMAGNA E LE MARCHE

  29. Il DPCM n. 242/2010: la disciplina transitoria Fino a quando non sarà realizzata l’integrazione dei procedimenti nel sistema di cooperazione, gli operatori continuano ad attivare i procedimenti presso le Amministrazioni competenti …..

  30. Il DPCM n. 242/2010: la disciplina transitoria … il DPCM prevede che il Direttore Regionale /Interregionale dell’Agenzia delle dogane promuova una Conferenza di servizi con le altre Amministrazioni interessate per procedere all’armonizzazione degli orari di servizio e affrontare eventuali necessità operative.

  31. Le Conferenze di servizi in Emilia Romagna e nelle Marche Le Amministrazioni convocate: Ministero della Salute (USMAF – PIF) Servizio Fitosanitario Corpo Forestale dello Stato Camere di commercio (Unioncamere) Comuni (ANCI) Regione – Assessorato alla sanità Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali Agecontrol ICE

  32. Le iniziative adottate dalla Direzione Interregionale Emilia Romagna e Marche l’analisi delle realtà di riferimento (allocazione delle Amministrazioni nei porti, aeroporti, etc.; orari osservati; volume di attività, etc.) la promozione delle migliori condizioni per l’unificazione dei controlli nel tempo e nel luogo: - i protocolli d’intesa - i progetti infrastrutturali

  33. Il DPCM n. 242/2010: i contenuti la fissazione di termini di conclusione dei procedimenti prodromici (in giorni) e concomitanti (in ore) Es. rilascio DVCE – tempo limite CD (2 h) VM (3 h) nulla-osta import e transito vegetali e prodotti vegetali da Paesi terzi – CD (4 h) VM (12 h) nulla osta per immissione in commercio di pesi e strumenti metrici (CD 2 h, VM 7 h)

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