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PROFILI CIVILISTICI DELL’ATTIVITÀ EROGATIVA DELLE FONDAZIONI

PROFILI CIVILISTICI DELL’ATTIVITÀ EROGATIVA DELLE FONDAZIONI. Prof. Antonio Fici Università del Molise EURICSE - Trento. 1. I PRINCIPALI TEMI DI QUESTO INTERVENTO Profili di diritto civile delle erogazioni delle fondazioni “ grant making ” , cioè quelle che:

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  1. PROFILI CIVILISTICI DELL’ATTIVITÀ EROGATIVA DELLE FONDAZIONI Prof. Antonio Fici Università del Molise EURICSE - Trento Convegno Assifero - Stresa 27 novembre 2009

  2. 1. I PRINCIPALI TEMI DI QUESTO INTERVENTO • Profili di diritto civile delle erogazioni delle fondazioni “grantmaking”, cioè quelle che: • erogano risorse provenienti da amministrazione (statica) del proprio patrimonio (cioè rendite), oppure • erogano risorse provenienti dall’esercizio di un’impresa (cioè, utili) • erogano risorse ricavate da raccolta contributi presso terzi • Saranno dunque escluse dall’analisi le erogazioni delle fondazioni “operating”, benché giuridicamente siano erogazioni, seppur consistenti in un fare • Né si considererà l’attività delle fondazioni “imprese sociali”, perché questa non è (né può essere) attività erogativa, bensì d’impresa • Le principali questioni: • natura giuridica dell’erogazione (rectius, delle erogazioni) • rapporto fondazione-beneficiari (e beneficiari finali) • rapporto sostenitori (donatori)-fondazione (nelle fondazioni di comunità) Fici per Convegno Assifero (Stresa 27 Novembre 2009)

  3. 2. LA NATURA GIURIDICA DELLE EROGAZIONI: • L’EROGAZIONE COME DONAZIONE O ATTO DOVUTO? • Può l’erogazione qualificarsi come donazione? Il che determinerebbe: • struttura necessariamente bilaterale del rapporto fondazione-beneficiario, cioè contratto (la donazione è infatti un contratto) (art. 769 c.c.) • forma scritta “rinforzata” del contratto (art. 782 c.c. e legge notarile) • nullità della donazione di beni futuri (ad es. rendite o utili non ancora maturati) (art. 771 c.c.) • le prestazioni poste a carico del beneficiario, inerenti alla realizzazione del progetto di utilità sociale, sarebbero oneri sottoposti alla relativa disciplina (e non obbligazioni contrattuali in senso stretto) • Gli enti non hanno capacità giuridica di donare, ma ciò potrebbe essere vero tutt’al più per le società lucrative • La negazione della tesi risiede piuttosto nel fatto che: • le fondazioni quando erogano adempiono il loro statuto: l’erogazione (ma anche tutti gli atti strumentiali: ad es. i bandi) non è atto spontaneo (animus donandi), ma atto dovuto di adempimento degli obblighi statutari • variante: secondo qualcuno, l’atto di fondazione è promessa al pubblico; per cui l’esecuzione dello statuto è adempimento di questa promessa Fici per Convegno Assifero (Stresa 27 Novembre 2009)

  4. 3. IL RAPPORTO FONDAZIONE-BENEFICIARI • Premesso che l’erogazione è atto dovuto di adempimento di un obbligo fissato nello statuto, per qualificare il rapporto fondazione-beneficiari è innanzitutto necessario distinguere tra erogazioni “semplici” ed erogazioni “complesse” • Le erogazioni “semplici” (contributo in denaro senza impegno di destinazione) potranno anche avere struttura di atto unilaterale efficace se non rifiutato dal destinatario; sono informali; non pongono alcun problema di verifica dell’attività del beneficiario e di inadempimento • Le erogazioni complesse sono quelle che: • hanno come destinatario (normalmente) un ente non profit • sono destinate ad essere impiegate per un determinato progetto di utilità sociale (sulla base del quale peraltro il beneficiario è stato selezionato) • la realizzazione del progetto richiede un’attività da parte del beneficiario Fici per Convegno Assifero (Stresa 27 Novembre 2009)

  5. 3.1. (segue). IL RAPPORTO FONDAZIONE-BENEFICIARI • Le erogazioni complesse (non sono contributi che arricchiscono il beneficiario, ma) rappresentano in realtà corrispettivo (pagamento) per la prestazione assunta dal beneficiario; qui, dunque, il rapporto fondazione-“beneficiario” è un contratto a prestazioni corrispettive (di dare da un lato e di fare dall’altro), con la conseguenza che: • occorre il contratto (ma non la forma scritta) per impegnare il beneficiario (non sempre basta il bando) • il beneficiario (ma anche la fondazione) sono obbligati corrispettivamente • si applicano la disciplina e i rimedi contro l’inadempimento di contratti a prestazioni corrispettive • Tale contratto sarà qualificabile come appalto, locazione, ecc., a seconda della prestazione cui sia tenuto l’ente beneficiario • Tale contratto ha una forte componente relazionale (pur non essendo tecnicamente associativo), perché entrambi i partner mirano ad un risultato comune, che realizza le finalità statutarie di ciascuno • Questi contratti sono “a favore di terzo”, e sarebbe opportuno specificarlo nel contratto, cosicché i terzi beneficiari finali abbiano diritti soggettivi nei confronti del destinatario del grant Fici per Convegno Assifero (Stresa 27 Novembre 2009)

  6. 4. IL RAPPORTO SOSTENITORI (DONATORI)-FONDAZIONE DI COMUNITÀ • Il “ciclo dell’erogazione” (in particolar modo) nelle fondazioni di comunità prevede una fase a monte, che implica un rapporto sostenitori(donatori)-fondazione. Particolare è l’ipotesi in cui il sostenitore sia “interessato” e/o il suo contributo dia luogo alla costituzione di un “fondo specifico” o “con poteri di indirizzo” • Tale sostegno può assumere due forme: • quella del sostegno-dotazione, che costituisce adesione (perciò assimilabile al contributo associativo) ad una fondazione di partecipazione (e pertanto richiede l’atto pubblico) • quella del sostegno-donazione, che tecnicamente potrà costituire a seconda dei casi una donazione (ad es., se donatore è una persona fisica), una gratuità interessata (ad es. se donatore è una società lucrativa) o un atto di adempimento (ad es. se donatore è un ente non profit di tipo erogativo); solo nel primo caso sarà necessario l’atto pubblico (salvo donazione di modico valore: 783 c.c.) • Il rapporto col sostenitore interessato vincola la fondazione, che dunque dovrebbe accettare donazioni solo se compatibili col proprio statuto • Sostenitore interessato e fondi specifici possono trovare nel nuovo strumento dell’art. 2645-ter c.c. adeguata forma giuridica di realizzazione Fici per Convegno Assifero (Stresa 27 Novembre 2009)

  7. 5. CASI PARTICOLARI E CONCLUSIONI • Soprattutto nelle fondazioni di comunità, accettazione di contributi solo se compatibili con lo statuto e con le regole, anche fiscali, che disciplinano l’agire delle fondazioni (ad es., art. 10, co. 2 bis, decr. 460/97 Onlus) • Lo statuto obbliga la fondazione (i suoi organi) ad agire per il soddisfacimento dello scopo • Il bando, una volta reso pubblico, è un atto che vincola la fondazione a quanto in esso riportato • Il rapporto tra fondazione ed ente beneficiario (nelle erogazioni “complesse”) è un vero e proprio contratto a prestazioni corrispettive, che pone obbligazioni in capo alle parti, può dar luogo ad inadempimento e a responsabilità, può contenere regole di disciplina dell’inadempimento (eccezione di inadempimento; clausole risolutive espresse; clausole penali), consente di azionare i rimedi contro l’inadempimento (diffida ad adempiere; risoluzione giudiziale con richiesta di restituzione dei contributi già erogati e d eventuale risarcimento danno) • Se questo rapporto è contrattuale e dunque obbligatorio, modifiche dei progetti di utilità sociale devono di regola essere concordate tra le parti (e non possono avvenire unilateralmente) • Il contratto può attribuire alla fondazione poteri di controllo in fase di esecuzione e di verifica ed accettazione finale dell’attività del beneficiario Fici per Convegno Assifero (Stresa 27 Novembre 2009)

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