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La valorizzazione del territorio in ambito della L.R. 38/99 e s.m.i.

La valorizzazione del territorio in ambito della L.R. 38/99 e s.m.i. Formazione ed aggiornamento O.D.A.F. Dr Agr.mo Massimiliano Frattale. Programma. La normativa Il soggetto beneficiario (brevi aspetti di norma sulla figura dello I.A.) Unità minima aziendale e lotto minimo

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La valorizzazione del territorio in ambito della L.R. 38/99 e s.m.i.

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  1. La valorizzazione del territorio in ambito della L.R. 38/99 e s.m.i. Formazione ed aggiornamento O.D.A.F. Dr Agr.mo Massimiliano Frattale

  2. Programma • La normativa • Il soggetto beneficiario (brevi aspetti di norma sulla figura dello I.A.) • Unità minima aziendale e lotto minimo • Il Piano di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) come strumento di deroga e riportante lo sviluppo aziendale • Edificazione a scopo residenziale e funzionale (l’annesso agricolo) • Vincolo di asservimento e vincolo di inedificabilità • Gli aspetti tecnici: il dimensionamento, piano di miglioramento • Gli Enti istruttori e gli Enti istituzionali deputati all’approvazione del P.U.A.

  3. La normativa La legge regionale di partenza è quella n. 38 del 22.12.1999 “Norme sul governo del territorio” (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 dicembre 1999, n. 36 supplemento ordinario n. 7), successivamente integrata e parzialmente modificata con la L.R. n.8/2003. Finalità della norma • favorire la piena e razionale utilizzazione delle risorse naturali e del patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente; • salvaguardare la destinazione agricola e forestale del suolo, valorizzandone le caratteristiche ambientali, le specifiche vocazioni produttive e le attività connesse e compatibili; • promuovere la permanenza nelle zone agricole, in condizioni adeguate e civili, degli addetti all'agricoltura; • favorire il rilancio e l'efficienza delle unità produttive; • favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente in funzione delle attività agricole e delle attività integrate e complementari a quella agricola.

  4. Edificazione in zona agricola ARTICOLO 5 (Sostituzione dell'articolo 55 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 28)1. Fermo restando l'obbligo diprocedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse. Eventuali edificazioni da destinare ad usi di tipo esclusivamente residenziale estensivo sono realizzabili nelle zone C di cui all'articolo 56. 2. Le nuove edificazioni di cui al comma 1 sono consentite secondo quanto previsto nel presente articolo. 3. Gli edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere soggetti a interventi di rinnovo, fino alla demolizione e ricostruzione, con il vincolo di non superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del dieci per cento delle sole superfici con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario.4. Gli edifici di cui al comma 3 ubicati entro le aree di rispetto stradale, in caso di demolizione e ricostruzione devono essere delocalizzati quanto più possibile per osservare le norme di tale rispetto, beneficiando comunque di un incremento delle superfici lorde utili fino al quindici per cento.5. Le strutture adibite a scopo abitativo, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, non possono, comunque, superare il rapporto di 0,01 metri quadri per metro quadro, fino ad un massimo di 300 metri quadri per ciascun lotto inteso come superficie continua appartenente alla stessa intera proprietà dell'azienda agricola.

  5. Finalità -> effetto Negli ambiti edificatori la norma quindi fa un espresso riferimento all’intima destinazione territoriale che gli EELL hanno pianificato. Nel caso delle aree rurali solo edifici necessari alla conduzione del fondo ed all’esercizio dell’attività agricola (L. R. 8/03 art. 5 comma 1). La stessa norma non menziona nell’articolo 5 (LR 8/03) al comma 1. la figura rurale dell’imprenditore o ad esso equipollente (CD), tuttavia si rende intuibile che l’attività agricola o la conduzione va dimostrata denunciandola, ovvero sulla base di effetti probatori che dovranno essere documentati agli Enti istruttori al momento della domanda. La figura professionale viene invece richiamata nell’art. 7 della L.R. 8/03 nella trattazione del P.U.A. Nel caso di edifici “esclusivamente residenziali”, qualora non sia possibile o non venga dimostrata la correlazione o finalità di conduzione del fondo ed esercizio di attività agricola, gli stessi non potranno essere edificati nelle aree E (come da PRGC), ma dovranno necessariamente essere costruiti nelle aree di “completamento” (aree C).

  6. Approfondimento – L’imprenditore agricolo La definizione di imprenditore agricolo è contenuta nell’articolo 2135 del codice civile, così come modificato dalla cosiddetta “legge di orientamento” (D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228). Sulla base di tali disposizioni, l'imprenditore agricolo è colui che esercita un'attività diretta: • alla coltivazione del fondo; • alla silvicoltura; • all'allevamento del bestiame; • all'esercizio di attività connesse alle precedenti. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento del bestiame si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si considerano "connesse" alle precedenti, le attività, svolte dallo stesso imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; vi rientrano, inoltre, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale nonché le attività di agriturismo. È indispensabile che l’imprenditore agricolo nella conduzione dell’impresa agricola risponda a criteri di attività svolta in modo stabile e continuativo anche se NON esclusivo, e di economicità (risultato economico positivo generato da operazioni sul mercato), senza le quali non può esservi impresa.

  7. L’edificio residenziale (abitativo) Quando l’edificio residenziale rientra nella norma 38 e s.m.i. la sua creazione o ampliamento è subordinato alla finalità aziendale, seppure nella logica di miglioramento delle condizioni di vita della famiglia dell’imprenditore o figura equipollente, tuttavia è necessaria una sua precisa ed inequivocabile collocazione in seno a prospettive di sviluppo rurale. La norma recita (L. R. 8/03 art. 5 comma 5): …” Le strutture adibite a scopo abitativo, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, non possono, comunque, superare il rapporto di 0,01 metri quadri per metro quadro, fino ad un massimo di 300 metri quadri per ciascun lotto inteso come superficie continua appartenente alla stessa intera proprietà dell'azienda agricola. Il lotto minimo è rappresentato dall'unità aziendale minima di cui all'articolo 52, comma 3. È ammesso, ai fini del raggiungimento della superficie del lotto minimo, l'asservimento di lotti contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d'acqua.“ Lotto: minima unità edificabile idonea alla realizzazione del tipo edilizio consentito nella zona a cui appartiene l’area, secondo gli strumenti urbanistici vigenti.

  8. Il legislatore, nell’usare il termine “proprietà”, intende un riferimento allo specifico “possesso” ovvero alla legittima conduzione, opportunamente acclarata da colui che gestisce l’unità produttiva (azienda) ed intende effettuare opere edificatorie. Nel parere del 12.03.2007 indirizzato al Comune di Montopoli Sabina giusto prot. N. 2000904 viene evidenziata al punto 1) la figura dell’imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del c.c. , per la quale non viene obbligatoriamente richiesto un titolo di proprietà, bensì un titolo di conduzione. Da qui, si può dedurre che, anche negli ambiti edificatori abitativi in aree rurali, proprio in virtù di quanto detto sin’ora è possibile richiedere, anche in deroga, edificazioni su terreni legittimatamente condotti. Compatibilità nelle finalità rurali (cosa fare, perché farlo e correlazione con gli aspetti rurali) Requisiti oggettivi e soggettivi del richiedente negli ambiti rurali Presenza dell’azienda agricola OBIETTIVI STRATEGICI Disponibilità delle aree

  9. Lotto ed Unità aziendale In generale lotto ed unità aziendale sono concetti totalmente differenti che, nella norma 38/99 e smi vengono correlati in seno all’attività edificatoria negli ambiti rurali. Mentre il concetto di lotto parte da un elemento fisico dimensionale determinato dalla mera superficie, quello di Unità Aziendale invece viene determinato da una potenzialità di produzione (componente economica risultante) dipendente da ciò che può produrre una determinata superficie, ad es. due lotti entrambi di 10 ha, uno coltivato ad oliveto, mentre l’altro coltivato a cereali a.v. o coltivabile comunque a coltivazioni in asciutta, rappresentano due U.A. differenti. Infatti, la definizione di U.A. e U.M.A. (Unità Minima Aziendale), sono riportate nell’art. 52 comma 3 della L.R. 38/99, integrato dall’art. 2 L.R. 8/03 il quale recita testualmente: ….“l'unità aziendale ottimale da determinarsi in base alla piena occupazione ed al reddito comparabile, determinato ai sensi della normativa vigente, di almeno una unità lavorativa-uomo e l'unità aziendale minima per l'esercizio in forma economicamente conveniente dell'attività agricola, da determinarsi in base all'occupazione non inferiore alla metà del tempo di lavoro ed alla metà del reddito comparabile di un'unità lavorativa-uomo “.

  10. La base di partenza per poter edificare è data quindi dal LOTTO MINIMO delineato dall’U.M.A.; la norma permette anche l’asservimento di terreni “contigui” per il raggiungimento dell’UMA e del Lotto minimo. Qualora non vi sia contiguità degli appezzamenti, ma comunque l’azienda sia in “possesso” di appezzamenti formanti l’UMA, è possibile edificare, fermo restando il soddisfacimento dei requisiti di finalità e sviluppo rurale da parte dell’azienda, in derogatio alla richiesta del PdC o S.C.I.A., allegando il Piano di Utilizzazione Aziendale. Limite dell’U.M.A = 10.000 mq (con almeno un assorbimento 0,50 U.L.U.) In assenza di una zonazione con l’individuazione dell’U.M.A., si ha che il lotto minimo, derivante dall’U.M.A. sarà pari a 30.000 mq. Non è riconosciuta dalla Regione Lazio edificabilità in aree rurali il cui lotto, derivante dall’unità aziendale, è al di sotto dell’ettaro N.B. – per il calcolo delle U.L.U. si deve far riferimento alla D.G.R. 506/08, comparando le dotazioni aziendali, con l’assorbimento della componente lavorativa in termini di giornate equivalenti (strumenti utili: G.I.S. Agea).

  11. L’annesso agricolo Rientrano negli annessi agricoli i depositi di attrezzi, le rimesse per mezzi meccanici riguardanti le lavorazioni agricole, i depositi e magazzini di prodotti agricoli, le stalle e i ricoveri di animali, i locali per prime lavorazioni e confezioni di prodotti agricoli, i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti (L. R. 8/03 art. 5 comma 9). Gli elementi di progettazione dovranno essere utilizzati per la formazione del giudizio di razionalità (valutazione progettuale, aziendale ed ai fini del piano programmatico, con riferimenti puntuali al dimensionamento del fabbricato o del singolo intervento in relazione alle esigenze, dimensioni, indirizzo produttivo, riparto colturale dell’azienda ed alla tipologia dell’intervento previsto). E’ necessario quindi opportunamente DIMENSIONARE o RIDIMENSIONARE i fabbricati presenti o che si intendono realizzare. Il rilascio del parere della commissione dovrebbe essere subordinato all’esistenza dei seguenti requisiti: a) esistenza di un’azienda agricola che possieda un minimo di organizzazione aziendale e una sufficiente entità dei fattori produttivi organicamente combinati; b) rispondenza del fabbricato (superficie coperta, cubatura, destinazione d’uso dei singoli locali) alle esigenze dell’azienda al cui servizio è destinata, tenuto conto degli indirizzi produttivi, dell’entità della produzione annua, dei capi di bestiame mantenibili in rapporto alla produzione foraggera aziendale, ecc…; c) la razionalità e/o funzionalità delle strutture rurali da realizzare o sistemare deve essere valutata tenendo conto degli eventuali edifici rustici già esistenti al servizio dell’azienda nonché del loro stato d’uso e della loro idoneità a svolgere i servizi cui sono destinati; d) gli edifici rustici sono considerati funzionali e/o razionali alla conduzione del fondo solo in quanto necessari allo sviluppo e alla razionalizzazione dell’attività dell’azienda agricola tenuto conto della estensione del fondo e del tipo di coltura in esso praticata;

  12. Gli annessi agricoli possono essere realizzati fino ad un massimo di 20 metri quadri per ogni 5000 metri quadri di terreno ed un'altezza massima di 3,20 metri lineari calcolata alla gronda. Tali manufatti devono essere realizzati con copertura a tetto (L. R. 8/03 art. 5 comma 7). Tale aspetto di norma non è possibile considerarlo come INDICE EDIFICATORIO, la definizione corretta è PARAMETRO EDIFICATORIO, non vi è una proporzionalità diretta, o meglio la proporzionalità è da intendersi “modulare”. Ad es. su una superficie contigua di 1,40 Ha sarà possibile costruire 40 mq di annesso agricolo e non 72 mq. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, le cui zone agricole siano caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, possono essere realizzati annessi agricoli di superficie massima di 12 metri quadri, con altezza massima di 2,30 metri lineari calcolati alla gronda, su lotti di superficie non inferiore a 1.500 metri quadri, purché gli stessi lotti siano utilizzati per lavorazioni agricole da almeno tre anni alla data della richiesta ad edificare.

  13. IL Piano di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) ARTICOLO 7  L.R. 8/03 in sostituzione dell'articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 Comma 1 – “Per le zone agricole, gli imprenditori agricoli, così come definiti all'articolo 2135 del codice civile, singoli o associati, possono presentare al comune un piano di utilizzazione aziendale (PUA) che, previa indicazione dei risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzi la necessità di derogare alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli annessi agricoli di cui all'articolo ex 55 (5)” • Esso deve contenere: • una descrizione dello stato attuale dell'azienda; • una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e delle attività connesse, nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale; • l'individuazione dei fabbricati esistenti e l'individuazione dei fabbricati presenti nell'azienda ritenuti non più rispondenti alle finalità economiche e strutturali descritte dal programma; • una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo, nonché a potenziare le strutture produttive con l'indicazione dei fabbricati da realizzare e dei terreni agricoli collegati agli stessi.

  14. Il PUA non può essere utilizzato come strumento surrettizio negli ambiti edificatori, la sua logica è proponitiva ed esplicativa dello sviluppo aziendale nel medio-lungo periodo, pertanto non può e non deve essere utilizzato negli ambiti di SANATORIE o CONDONI [vedasi anche parere regionale con prot. N. 229931 del 31.03.2008 indirizzato al comune di Bracciano]. Elementi di valutazione del P.U.A. a) la verifica dei presupposti agronomici e/o forestali;b) la verifica degli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici;c) la verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore. Chi redige il P.U.A. • Dottori Agronomi e Dottori Forestali • Periti agrari • Agrotecnici (?) Chi esamina il P.U.A. • Dottori Agronomi e Dottori Forestali • Periti agrari • Agrotecnici (?)

  15. Nella descrizione dello stato attuale dell’azienda, è necessario inserire tutti i fabbricati presenti nella stessa, anche quei fabbricati per i quali non vi sia più rispondenza tra esigenze cogenti dell’azienda. ! Non possono essere richieste deroghe per aziende aventi fabbricati che sono sprovvisti di regolare P.d.C.. O, ove richiesto, di S.C.I.A. (ex DIA) ! Se da una parte l’elencazione dei fabbricati presenti in azienda contribuisce ad una valutazione globale della coerenza dell’intervento, dall’altra determina la superficie per la quale nasce il vincolo di asservimento ed inedificabilità. Una qualsiasi omissione di dati relativi ad eventuali fabbricati privi di legittimità contribuisce ad un’alterazione del dato finale di vincolo e della convenzione, per cui il tecnico redattore, essendo corresponsabile dell’atto prodotto a PPAA, potrà subire, anche in seno a controlli successivamente espletati, le opportune sanzioni del caso. In ogni caso, le PPAA che, anche in seno a controlli postumi ravvisano irregolarità nelle aziende richiedenti che hanno sottoscritto la convenzione, hanno il dovere di revoca dei permessi concessi.

  16. Le deroghe del P.U.A. • Deroga di superficie • Deroga dimensionale Il P.U.A. non permette in alcun modo deroghe relative a vincoli di natura idrologica ed ambientale!

  17. Deroga di superficie Essa fa riferimento al Lotto Minimo ed in particolare a quanto riportato dall’art. 5 comma 10 della L.R. 8/03, che recita: “Il lotto minimo per cui è possibile richiedere la concessione edilizia ed i limiti dimensionali massimi degli annessi agricoli sono derogabili previa approvazione, da parte del comune, di un piano di utilizzazione aziendale presentato ai sensi dell'articolo 57 “ Mentre l’art. 7 comma 4 della L.R. 8/03 recita: “Il PUA può comprendere una pluralità di aree non contigue, purché, in questo caso, sia raggiunta una superficie complessiva non inferiore al lotto minimo di cui all'articolo 55.” Quindi la deroga di superficie che viene introdotta con la norma, grazie allo strumento PUA, permette l’accorpamento “virtuale” di più lotti che riescano dunque a giustificare l’intervento proposto ed a definire in modo inequivocabile la singola realtà produttiva rurale. Si precisa inoltre che il Lotto Minimoconcerne le strutture residenziali abitative. [circolare interpretativa prot. N. 15553 del 29.01.2007]. L’analisi dunque viene impostata non più su singoli appezzamenti, ma viene collocata nell’ottica più ampia dell’AZIENDA AGRICOLA condotta dall’Imprenditore Agricolo (I.A.). Limiti della deroga: i terreni devono appartenere al medesimo comune con omogeneo indice di edificabilità [vedasi parere con prot. N. 178857 del 19.01.2009], pur tuttavia l’azienda verrà descritta nella sua totalità.

  18. Deroga dimensionale La deroga dimensionale fa espressamente riferimento all’annesso agricolo che rientra in un contesto di funzionalità calata nella gestione operativa dell’azienda, subordinata alle potenzialità produttive legate alla componente territoriale che la stessa gestisce in tutta la sua globalità. La funzionalità è subordinata all’efficienza della struttura, pertanto la norma prevede la possibilità di derogare rispetto ai “limiti dimensionali” dell’annesso, proprio in dipendenza di scelte architettoniche ottimali e documentabili. Es. particolare scelte architettoniche per la costruzione di un ricovero zootecnico capace di sfruttare meglio l’effetto “camino” e garantire il confort termico degli animali. Es. Fienile o concimaia con opportune capacità di stoccaggio, ecc. ecc.

  19. ELEMENTI DI GARANZIA • Destinazione d’uso • Asservimento • Inalienabilità • Inedificabilità TUTTE LE PARTICELLE DELL’AZIENDA CHE SONO SOGGETTE A GARANZIA DOVRANNO ESSERE INSERITE NELLA CONVENZIONE!

  20. Destinazione d’uso Il concetto di destinazione d’uso viene richiamato anche dall’art. 7 comma 4 lett. b) e c) della L.R. 8/03, che recita: “non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del piano;non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare per almeno dieci anni dall'ultimazione della costruzione; “ Il legislatore ha evidenziato l’aspetto “temporale” e “mutevole” negli ambiti della gestione agraria. Accanto a tale concetto viene sottointeso il concetto di economicità dell’intervento [ammortamento/rei.ne degli immobili “funzionali”].

  21. Vincolo di asservimento E’ un concetto di garanzia applicato alla norma che ha un effetto rafforzativo e giustificativo della singola applicazione nel contesto dello sviluppo aziendale. Esso è intimamente correlato al LOTTO MINIMO ed in particolare a quanto riportato dall’art. 5 comma 5 della L.R. 8/03, che recita: “….È ammesso, ai fini del raggiungimento della superficie del lotto minimo, l'asservimento di lotti contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d'acqua. ” [da considerarsi senza P.U.A.] Il concetto di asservimento viene richiamato anche dall’art. 7 comma 4 lett. e) della L.R. 8/03, che recita: “…asservire le edificazioni ai terreni alla cui capacità produttiva esse si riferiscono “ Strumenti utili: dimensionamento. Es. costruzione di un fienile: dotazioni territoriali aziendali – 15 ha ad erbaio; 3.2 Ha ad oliveto; 1.5 Ha a vigneto. Giustificando opportunamente le produzioni di biomassa foraggera affienata, e proponendo un fienile di 650 tonn di biomassa stoccabile affienata [att. Necessita di parere preventivo dei VVFF], è intuitivo che l’asservimento interesserà solamente la superficie ad ERBAIO.

  22. DURATA DEL VINCOLO La durata del vincolo è correlata alla durata funzionale della struttura ed alla presenza della stessa. LIMITI DEL VINCOLO Limite “fisico”: non è stato previsto dalla norma l’esigenza di sviluppo aziendale. Es. la creazione di un fienile capace di stoccare biomassa quantitativamente superiore rispetto al quantitativo producibile in azienda perché necessario e funzionale rispetto al parco zootecnico detenuto.

  23. Vincolo di inalienabilità Il vincolo di inalienabilità è correlato all’asservimento e, quindi, alla necessità delle stesse strutture rispetto alla componente territoriale. Infatti, tale concetto viene richiamato anche dall’art. 7 comma 4 lett. d) della L.R. 8/03, che recita: “…non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le costruzioni stesse “ Es. la superficie ad erbaio di 15 ha necessaria per la creazione di un fienile di capacità di 500 tonn non potrà essere alienata dopo l’approvazione del P.U.A. DURATA DEL VINCOLO La durata del vincolo è correlata alla durata funzionale della struttura ed alla presenza della stessa. LIMITI DEL VINCOLO Limite “fisico”: non è stato previsto dalla norma l’esigenza di sviluppo aziendale con eventuale permuta di terreni.

  24. Vincolo di inedificabilità Il vincolo di inedificabilità viene richiamato anche dall’art. 58 commi 1 e 2 della L.R. 38/99, che recita: “All'atto del rilascio della concessione edilizia per le costruzioni da realizzare ai sensi degli articoli 55, 56 e 57, viene istituito un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, sul fondo di pertinenza dell'edificio per cui si è richiesta la concessione. Le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge estendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di non edificazione fino a concorrenza della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione ai sensi dell'articolo 55. La demolizione parziale o totale di tali costruzioni, corrispondentemente, riduce od elimina il vincolo“ Il vincolo rimane “permanentemente” alla superficie rispetto alla struttura, anche se le superfici vengono frazionate [parere Regione Lazio indirizzato al comune di Blera prot. N. 91718 del 5.09.2008] [GLOSSARIO: Pertinenza urbanistica o area di pertinenza urbanistica (p.u.) – dicesi p.u. di una costruzione l’area che viene vincolata per il rispetto dell’indice di fabbricabilità fondiaria. Al fine della definizione di p.u. può essere vincolata un’area non adiacente all’area di insistenza della costruzione, purché funzionalmente contigua, solo nei casi di interventi in zona agricola connessi con la conduzione dei fondi]

  25. Es. immobile residenziale Superficie dell’annesso: 150 mq Indice edificatorio: 0,01 mq/mq (150 mq / 0,01 mq/mq ) / 10.000 mq*Ha ^-1 = 1,50 Ha di superficie da vincolarsi all’inedificabilità

  26. Limiti del vincolo: Limite spaziale: non sempre l’applicazione è conforme al parametro edificatorio (splm con gli annessi) in tal caso è necessario verificare in sede di redazione del P.U.A. la congruità di deroga valutando la funzionalità, poichè in taluni casi l’azienda non “possiede” abbastanza terreno. Limite temporale: la trascrizione ha durata permanente. Limite interpretativo: la norma non sottolinea specificatamente la modalità di calcolo per la quantificazione dell’inedificabilità. Essa può essere vista anche negli ambiti espressamente funzionali, per i quali, in tale forma interpretativa, l’inedificabilità andrebbe ad equivalere, in termini di superficie, l’asservimento. Per aziende in espansione non è possibile effettuare vincoli su terreni già vincolati con convenzioni precedentemente poste in essere. La convenzione, di fatto, presuppone un’approvazione da parte di Organi di competenza sulla base di un preciso piano programmatico. Non vi è riscontro di norma in merito a “doppi vincoli” o “doppie trascrizioni” su medesime superfici. Dovranno nel caso essere menzionate le superfici dell’azienda con specifiche finalità e fabbricati con precise funzionalità, ma l’azienda dovrà giustificare nuove strutture con nuovi terreni non vincolati.

  27. GLI ALLEGATI TECNICI • P.IVA ed eventualmente C.C.I.A.A. • Atti di conduzione (contratti di affitto/comodato, visure, planimetrie, ecc.), specifiche colturali. • Dimensionamento • Piano di Miglioramento Aziendale (P.M.A.) o atto equipollente. • Cronoprogramma di sviluppo aziendale

  28. Il Dimensionamento Risulta essere un aspetto propedeutico e preliminare per il quale viene determinata la necessità di costruire un fabbricato. Esso nasce da un’applicazione di natura tecnico-scientifica e fornisce, in termini quantitativi, gli spazi necessari alla nuova edificazione. ANALISI DELLE PRODUZIONI (volumi producibili) – ANALISI DELLE DOTAZIONI (volumi di ingombro e sicurezze) – ANALISI DELLE VARIABILI CONTINGENTI (spazi biometrici) OBIETTIVI STRATEGICI DI SVILUPPO AZIENDALE DIMENSIONE DELLA STRUTTURA

  29. Nell’esempio si può notare di come l’aspetto legato alle superfici di manovra sia imputato solo a macchine semoventi, e non a tutte le macchine operatrici presenti in azienda. Il risultato del dimensionamento (es. creazione parco macchine) sarà poi utilizzato ai fini progettuali per la creazione della struttura e dovrà essere inserito nel P.U.A. o nella relazione (per quei casi in cui il P.U.A. non è richiesto).

  30. Per il dimensionamento delle aree “multifunzionali” è necessario calcolare il dato finale secondo uno schema logico-deduttivo su base empirica, pertanto potrebbe essere utile effettuare anche un calcolo biometrico. Fonte: Manuale Hoepli II ed.

  31. Piano di Miglioramento Aziendale E’ un allegato che delinea in modo sintetico i fattori di produzione ed economici di sviluppo (valore complementare del R.N. tra situazione ex-ante ed ex-post) dell’azienda agricola. In esso sono contenuti sinteticamente i dati territoriali, l’assorbimento di giornate lavorative ed il R.N. (reddito netto) producibile dall’azienda. E' fondamentale la SPECULARITA' tra dati presenti P.U.A. e P.M.A.

  32. Le superfici presenti nel PMA sono ragguagliate rispetto al dettaglio presente nel P.U.A. (descrizione dell’azienda).

  33. E’ importante la congruità ed univocità del dato riportato delle strutture sia nel P.U.A. che nel P.M.A..

  34. Il risultato del reddito netto ex-post dovrà garantire un valore congruo rapportabile al reddito medio annuo dell’U.L.U. [art. 52 comma 3 della L.R. 38/99, integrato dall’art. 2 L.R. 8/03 ].

  35. Cronoprogramma o Piano programmatico Esso rientra non solo nell’evidenziare l’aspetto temporale dipendente dalla creazione della costruzione; esso dovrebbe dare luogo anche alla durata del “piano” correlato allo sviluppo aziendale, anche in riferimento all’art. 5 L.R. 8/03. In un’azienda ad indirizzo zootecnico ad es., creata ex novo, fissati degli obiettivi produttivi, è possibile che venga inizialmente acquistata parte della consistenza zootecnica totalmente allevabile poiché, sulla base di scelte economicamente vantaggiose, viene sfruttata a pieno la rimonta interna.

  36. Gli Enti istruttori e gli Enti istituzionali deputati all’approvazione del P.U.A • Commissione tecnica • Commissione edilizia • Consiglio Comunale

  37. Comuni non dotati di Commissione edilizia 2 Dr Agr.mo/For.le P.A. – Agr. (?) VERBALE DI COMMISSIONE CONSIGLIO COMUNALE D.P.R. 380/2001 CONVENZIONE

  38. In seguito ad eventuali controlli postumi, le aziende beneficiarie di deroga mediante approvazione del PUA e sottoscriventi apposite convenzioni, nel caso di difformità sia rispetto al piano di sviluppo che le stesse hanno denunciato, sia alla presenza di eventuali fabbricati non legittimati, determineranno il decadimento immediato dalla convenzione. Pertanto tutti i fabbricati realizzati in ambiti di deroga ai parametri urbanistici, dovranno essere considerati come PRIVI DI LEGITTIMITA’ . GRAZIE PER L'ATTENZIONE

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