1 / 150

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO. Ufficio formazione distrettuale. Il recupero dei crediti dell’Erario Campobasso – 12 e 13 dicembre 2006 18 e 19 dicembre 2006. Relatore dott. Silvestro PEZZUTO Dirigente Amministrativo del Tribunale di Campobasso

Albert_Lan
Download Presentation

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO Ufficio formazione distrettuale Il recupero dei crediti dell’ErarioCampobasso – 12 e 13 dicembre 2006 18 e 19 dicembre 2006 Relatoredott.Silvestro PEZZUTODirigente Amministrativo del Tribunale di Campobasso Tutorsig.raClelia FORTECancelliere C1 presso il Tribunale di Campobasso Collaboratoresig. Franco IACOVINO Operatore Giudiziario B2 presso il Tribunale di Campobasso Responsabili del corsodott.ssa Enrica PIETRONIROCancelliere C2 della Corte d’Appello di Campobasso – Formatore distrettuale dott. Ernesto GIUFFREDACancelliere C2 della Procura Generale di Campobasso – Formatore distrettuale Ed. 1.2

  2. RESPONSABILI DEL SERVIZIO RECUPERO CREDITI Tenuti in proprio al risarcimento del danno arrecato all’erario in caso di colposa prescrizione dei crediti Dirigente Funzionari La direzione del servizio, considerata la sua delicatezza, deve essere assunta personalmente dal dirigente che ne risponde unitariamente al funzionario addetto, SCELTO TRA I PIU’ ESPERTI, CAPACI E VOLENTEROSI.(Circolare Ministero Giustizia 19-09-1924 n.602)

  3. UFFICIO RECUPERO CREDITI Ufficio Campione PenaleUfficio Campione Civile CIRCOLARE MINISTERO GIUSTIZIA 26-6-2003 N.9 CIRCOLARE PROT .22002.U DEL 7-10-2005 Ufficio Recupero Crediti

  4. LE SPESE DEL PROCESSO

  5. SPESE NEL PROCESSO PENALE(Art. 4 T.U.) • Le spese del processo penale sono anticipate dall’erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza. • Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata.

  6. SPESE RIPETIBILI NON RIPETIBILI SPESE NEL PROCESSO PENALE(Art.5 T.U.)

  7. SPESE RIPETIBILI • Le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni. • Le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo. • Le spese e le indennità per i testimoni. • Gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l’adempimento dell’incarico degli ausiliari del magistrato. • Le indennità di custodia. • Le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato. • Le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi. • Le spese straordinarie. • Le spese di mantenimento dei detenuti. i-bis) Le spese relative alle prestazioni previste dall’art. 96 del D.Lgs.1-8-2003, n.259, e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime. (Intercettazioni telefoniche) (1) (1) – Integrazione apportata dal comma 326 della legge 311/2004

  8. SPESE NON RIPETIBILI • Indennità dei Magistrati onorari, dei Giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti. • Spese relative alle trasferte dei Magistrati professionali di corte di Assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione. Fermo quanto disposto dall’art. 696 c.p.c., non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall’estero o per le estradizioni da e per l’estero

  9. SPESE NEL PROCESSO CIVILE(Art. 8 T.U.) • Nel processo civile ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato. • Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall’erario o prenotate a debito.

  10. APPLICABILITA’ DELLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE RISPETTO AL PROCESSO PENALE E CIVILEArt. 200 T.U. – Art. 201 T.U. – Art. 202 T.U. SPESE RECUPERATE • Le spese processuali penali. • Le pene pecuniarie. • Le sanzioni amministrative pecuniarie. • Le spese di mantenimento dei detenuti. • Le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. PROCESSO PENALE PROCESSO CIVILE • Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. NONCHE’ • Sanzioni pecuniarie. • Sanzioni per condanna alla perdita della cauzione. • Sanzioni in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta sulla base di provvedimenti non più revocabili.

  11. SANZIONI PECUNIARIENEL PROCESSO CIVILE • La pena pecuniaria in conseguenza dell’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta l’istanza di ricusazione (art. 54, comma 3°, c.p.c.); • il rifiuto di sottoporsi all’ispezione; • la pena pecuniaria a carico della parte che ha disconosciuto la scrittura verificata (art. 220 c.p.c.); • la pena pecuniaria per la parte querelante in caso di rigetto della querela di falso (art. 226 c.p.c.); • la pena pecuniaria per il testimone che non si presenta; • la condanna alla pena pecuniaria all’opponente in caso di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità della domanda di opposizione (art. 408 c.p.c.); • la pena pecuniaria a carico del Cancelliere e del Notaio per la violazione delle norme della spedizione in forma esecutiva (art. 476 c.p.c.).

  12. SANZIONI PECUNIARIENEL PROCESSO PENALE • condanna alla perdita della cauzione(artt. 259, 262,319,320 c.p.p.); • sanzioni disciplinari pecuniarie(artt. 133,147,231,694 c.p.p.); • dichiarazione di inammissibilità o rigetto(artt. 44, 48, 616, 634 c.p.p.).

  13. RECUPERO SPESE PROCESSO PENALE (Art. 205 T.U.) Per Intero Forfettizzate • Diritti e indennità di trasferta spettanti agli Ufficiali Giudiziari • Spese di spedizione per notifica atti a richiesta d’ufficio • Spese del processo anticipate dall’Erario Le spese da recuperare per intero nei procedimenti con più imputati costituiscono obbligazioni in solido nei casi previsti dal 2° comma dell’art.535 c.p.p. Le tabelle degli importi da recuperare sono indicate nel D.M. Economia e Finanze n.285/02 (Si veda anche Circ.07/02/03) L’applicazione della forfetizzazione va riferita ad ogni singolo condannato. Nei procedimenti con più condannati ciascuno è tenuto a pagare l’intero importo per spese forfettizzate.

  14. Imposta di registro Imposta ipotecaria e imposta catastale Contributo unificato Diritti di copia Spese di spedizione o indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d’ufficio Indennità e spese di viaggio spettanti ai magistrati ed appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge Spese ed onorari ad ausiliari del magistrato Spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria PROCEDURE FALLIMENTARI SPESE PRENOTATE A DEBITO ANTICIPATE DALL’ERARIO

  15. ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE PER ALCUNI PROCESSI(Art. 203 T.U.) Procedure fallimentari Via via che c’è disponibilità nell’attivo Beni sequestrati Sul ricavato della vendita Procedure esecutive attivate dal concessionario Spese trattenute dal concessionario Spese prenotate a debito e recuperate dall’Amministrazione Processi in cui è parte la Pubblica Amministrazione

  16. IL PATROCINIO A SPESEDELLO STATO La Costituzione italiana all’art. 24 afferma solennemente che ai non abbienti, sia cittadini che stranieri o apolidi, devono essere assicurati, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione

  17. E’ assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. E’, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente, quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate. L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

  18. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALEEffetti dell’ammissione Spese gratuite Spese anticipate dall’erario • Copia atti processuali • Indennità e spese di viaggio spettanti ai magistrati • Indennità e spese di viaggio spettanti ai testimoni • Indennità di trasferta, diritti, spese di spedizione delle notifiche degli ufficiali giudiziari • Indennità e spese di viaggio per trasferte, indennità per l’incarico e l’onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici e ad investigatori privati • Indennità di custodia • Onorario e spese agli avvocati • Spese per la pubblicità legale dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria

  19. RISARCIMENTO DEL DANNO NEL PROCESSO PENALEUlteriori effetti dell’ammissione Spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio Contributo Unificato Prenotazione a debito Imposta di registro Imposta ipotecaria catastale

  20. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO CIVILEEffetti dell’ammissione • Il provvedimento che condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato quando l’altra parte sia stata ammessa al beneficio. • Nel caso in cui lo Stato non venga rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia posto la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, questa vi deve provvedere. In tal caso l’azione di recupero nei suoi confronti può essere esercitata per tutte le spese prenotate e anticipate, quando per sentenza o transazione egli abbia conseguito almeno il SESTUPLO delle spese, ovvero nel caso di rinuncia all’azione o di estinzione del giudizio. • Il limite del SESTUPLO non riguarda le spese effettivamente anticipate dall’erario, che il beneficiario è tenuto a rimborsare in ogni caso con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia.

  21. PATROCINIO A SPESE DELLO STATOEsame dei casi Causa definita per transazione Cause contro i soggetti ammessi al beneficio Cancellazione causa (ex art. 309 c.p.c.) e casi di estinzione Danneggiato da fatto costituente reato

  22. PATROCINIO A SPESE DELLO STATOEsame dei casi Causa definita per transazione Cause contro i soggetti ammessi al beneficio Cancellazione causa (ex art. 309 c.p.c.) e casi di estinzione Danneggiato da fatto costituente reato

  23. PATROCINIO A SPESE DELLO STATOCausa definita per transazione Tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, con espresso divieto, a pena di nullità del patto, di accollarle al beneficiario.

  24. PATROCINIO A SPESE DELLO STATOEsame dei casi Causa definita per transazione Cause contro i soggetti ammessi al beneficio Cancellazione causa (ex art. 309 c.p.c.) e casi di estinzione Danneggiato da fatto costituente reato

  25. PATROCINIO A SPESE DELLO STATOCause contro i soggetti ammessi al beneficio La parte attrice o impugnante è obbligata al pagamento delle spese prenotate a debito, quando il giudizio sia estinto o rinunciato.

  26. PATROCINIO A SPESE DELLO STATOEsame dei casi Causa definita per transazione Cause contro i soggetti ammessi al beneficio Cancellazione causa (ex art. 309 c.p.c.) e casi di estinzione Danneggiato da fatto costituente reato

  27. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Cancellazione causa (ex art. 309 c.p.c.) e casi di estinzione Tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito.

  28. PATROCINIO A SPESE DELLO STATOEsame dei casi Causa definita per transazione Cause contro i soggetti ammessi al beneficio Cancellazione causa (ex art. 309 c.p.c.) e casi di estinzione Danneggiato da fatto costituente reato

  29. PATROCINIO A SPESE DELLO STATODanneggiato da fatto costituente reato E’ totalmente esentato dall’obbligo tributario conseguente alla registrazione della sentenza che a suo favore sancisce il risarcimento del danno patito (Art.59 lett.D D.P.R.131/86). Alla luce del T.U. permane l’obbligo, in capo agli uffici giudiziari, della riscossione delle spese per la registrazione delle sentenze che condannano al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato (Circolare Ministero Giustizia 01/03/2004).

  30. FOGLIO DELLE NOTIZIE LA SOTTOSCRIZIONE DEL FOGLIO NOTIZIE COSTITUISCE ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ DOPO L’INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO OGNI CANCELLERIA PROVVEDERA’ DALLA PROPRIA POSTAZIONE AL DIRETTO INSERIMENTO DEI DATI, FERMO RESTANDO L’OBBLIGO DEL FOGLIO DELLE NOTIZIE CONTENUTO IN OGNI FASCICOLO

  31. FOGLIO NOTIZIE Redatto in ogni fase e grado del processo, in esso vanno annotate tutte le spese ripetibili sia pagate sia prenotate a debito e l’imposta di registro, ove questa sia prenotata a debito, e viene corredato di sottofascicolo con copie di modelli di pagamento delle spese di giustizia. Funzionario individuato con atto formale Foglio notizie Fascicolo processuale fallimentare Fascicolo processuale penale Fascicolo processuale civile

  32. L’ufficio recupero crediti di 1° grado recupererà nei confronti dei non appellanti (Art. 211 T.U.) Foglio notizie Ufficio Recupero Crediti Chiusura definitiva del foglio notizie e trasmissione all’ufficio di appello CHIUSURA DEL FOGLIO NOTIZIESETTORE PENALE In caso di appello di alcuni imputati Al passaggio in giudicato del provvedimento In caso di appello di tutti gli imputati

  33. Chiusura definitiva del foglio notizie e trasmissione all’ufficio competente per il gravame unitamente al fascicolo Foglio notizie Non potrà essere chiuso fino all’esito del procedimento e verrà conservato in attesa della definizione del ricorso Ufficio Recupero Crediti CHIUSURA DEL FOGLIO NOTIZIE SETTORE CIVILE In caso di appello In caso di ricorso per cassazione Al passaggio in giudicato del provvedimento

  34. FOGLIO NOTIZIECompetenza alla riscossione settore civile La riscossione relativa a tutti i gradi del giudizio sarà curata dall’ufficio giudiziario, diverso dalla Corte di Cassazione, ove il provvedimento è passato in giudicato o è divenuto definitivo. APPELLO RICORSO PER CASSAZIONE La riscossione sarà curata dall’ufficio di gravame per le spese di ambedue i gradi di giudizio.

  35. FOGLIO NOTIZIEProcesso in cui è parte una pubblica amministrazione Amministrazione che si è costituita in giudizio a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione Foglio notizie Ogni ufficio giudiziario curerà tale adempimento per il proprio grado di giudizio

  36. PROCEDURE FALLIMENTARIChiusura del foglio notizie Senza attivo Con attivo Verrà apposta annotazione di chiusura sul foglio delle notizie prima dell’archiviazione del fascicolo processuale. Le somme anticipate o prenotate devono essere recuperate direttamente dalla Cancelleria Fallimentare sulle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo. La prenotazione a debito, l’anticipazione e il recupero delle spese gravano esclusivamente sul fallimento. Non è previsto il recupero nei confronti del fallito come persona fisica. (Art. 146 T.U.)

  37. ? QUESITO

  38. La competenza alla tenuta del foglio notizie può essere estesa anche al Cancelliere B3? E’ obbligatoria la compilazione del foglio notizie per i fascicoli iscritti a mod. 44 conclusisi con archiviazioni, senza ulteriori indagini? ?

  39. ? In base alle disposizione del Contratto Collettivo Integrativo del Ministero della Giustizia del 5-4-2000, si ritiene che alla firma e alla redazione del foglio notizie possa essere adibito il personale appartenente alla figura professionale del cancelliere, prescindendo dalla relativa posizione economica, scelto tra i dipendenti che, a giudizio del dirigente dell’ufficio, siano in grado di assicurare il diligente espletamento di tale delicato servizio. Per quanto concerne i fascicoli iscritti al registro delle notizie di reato relative ad ignoti (Mod. 44) conclusisi con una richiesta di archiviazione, si ritiene che, anche in assenza di spese da recuperare, debba ugualmente provvedersi all’attestazione di assenza delle stesse sul foglio notizie. Risposta a quesito del Ministero della Giustizia Prot. 116/1/10062 del 03/02/04

  40. REGISTRI

  41. I REGISTRI Mod.1/A/SG - Registro delle spese pagate dall’erario Mod.2/A/SG - Registro delle spese prenotate a debito Mod. 3/SG - Registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito Alla fine di ogni mese il dirigente, o suo delegato (purché persona diversa dal responsabile del servizio), procedono alla verifica della regolare tenuta dei registri apponendo la data e la firma in calce all’ultima iscrizione Devono essere corredati di rubrica alfabetica i mod.1/A/SG, 2/A/SG e 3/SG Prima dell’uso sono vidimati dal Dirigente o suo delegato

  42. I REGISTRI Mod. 1/A/SG Mod. 2/A/SG Mod. 3/SG Corte di CassazioneUffici giudicantiUffici requirentiUffici N.E.P. (Mod.2/B/SG) Corti di AppelloTribunaliSezioni distaccate di TribunaleTribunali per i minorenniUffici del Giudice di PaceTribunali e Uffici di SorveglianzaIstituti penitenziari Corti di AppelloTribunali OrdinariProcureSezioni distaccate di TribunaleTribunali per i minorenniUffici del Giudice di PaceTribunali e Uffici di SorveglianzaUffici N.E.P.

  43. REGISTRO DELLE SPESE PAGATE DALL’ERARIO (Mod. 1/A/SG) • Ha sostituito il soppresso “ Modello 12”. • Su di esso devono essere registrati gli ordini di pagamento del funzionario e i decreti di pagamento del magistrato. Mod. 1/A/SG Mod. 12 Ordini di pagamento del funzionario Decreti di pagamento del Magistrato

  44. REGISTRO DELLE SPESE PRENOTATE A DEBITO (Mod. 2/A/SG) • Rappresenta una novità in quanto non ha alcuna connessione con il previgente registro del campione civile. • Con provvedimento del dirigente può essere suddiviso in volumi autonomi, ognuno dei quali con numerazione su base annuale. • Le spese prenotate devono essere iscritte secondo un mero ordine cronologico, assegnando ad ogni voce di spesa di natura diversa un autonomo progressivo numero di registro. • La riscossione delle voci di spesa prenotate avverrà sulla base dei dati riportati nel foglio delle notizie; è necessaria, pertanto, una tenuta diligente di tale foglio.

  45. REGISTRO DEI CREDITI DA RECUPERARE E DELLE SUCCESSIVE VICENDE DEL CREDITO(Mod.3/SG) • Con provvedimento del dirigente può essere diviso in volumi. • Alla fine di ogni anno deve essere compilato l’elenco numerico delle partite di credito pendenti firmato dal responsabile del servizio e vistato dal dirigente. • In materia penale, quando vi sono più debitori, deve essere iscritta una specifica partita per ciascun condannato con le rispettive pene pecuniarie, l’eventuale sanzione pecuniaria processuale e le spese processuali non dovute solidalmente. • Per le spese in solido deve essere iscritta una partita cumulativa intestata a tutti i condannati. • Nel caso in cui i debitori siano superiori a 8, è possibile iscrivere i nomi su altro foglio del registro, ricorrendo ai necessari richiami nello spazio riservato alle annotazioni.

  46. PROCEDURA DI RECUPERO

  47. La riscossione delle spese di mantenimento dei detenuti è curata dall’ultimo istituto dove il condannato è stato ristretto Ufficio presso il magistrato il cui provvedimento è passato in giudicato o comunque definitivo COMPETENZA COMPETENZA Non è previsto il recupero da parte dell’ufficio presso la Corte di Cassazione ESCLUSIONE APPLICAZIONE Solo ai provvedimenti divenuti definitivi dal 1° luglio 2002 UFFICIO COMPETENTE DELLA RISCOSSIONE RISCOSSIONE

  48. FASI DELLA RISCOSSIONE Riscossione Fase bonaria Fase coattiva Curata dal Concessionario del servizio riscossione tributi Curata dall’Ufficio Giudiziario

  49. ATTIVITA’ DELLA RISCOSSIONE BONARIA (Art. 211 T.U.) Il Funzionario apre, entro un mese dal passaggio in giudicato del provvedimento, una partita di credito per gli importi dovuti per spese, pena pecuniaria, sanzioni amministrative pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e chiede (ex art.137 c.p.c. e segg.) la notifica dell’invito al pagamento unitamente al mod.F23 precompilato.

  50. ATTIVITA’ DELLA RISCOSSIONE BONARIA (Art. 211 T.U.) Importi prenotati a debito a favore di soggetti diversi dall’erario Dati del versamentoImporti e codici Mod.F23 Termine di 10 giorni per il deposito della ricevuta di versamento Invito al pagamento Termine di 1 mese per il pagamento Art.212 T.U. non prevede la notifica dell’estratto del titolo esecutivo

More Related