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I NUOVI STRUMENTI DELLA POLITICA AMBIENTALE COMUNITARIA

I NUOVI STRUMENTI DELLA POLITICA AMBIENTALE COMUNITARIA. Già da tempo la Comunità europea si è orientata verso l’adozione di nuove strategie di azione a difesa dell’ambiente.

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I NUOVI STRUMENTI DELLA POLITICA AMBIENTALE COMUNITARIA

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Presentation Transcript


  1. I NUOVI STRUMENTI DELLA POLITICA AMBIENTALE COMUNITARIA

  2. Già da tempo la Comunità europea si è orientata verso l’adozione di nuove strategie di azione a difesa dell’ambiente. Gli strumenti tradizionali, posti a difesa dell’ambiente, rappresentati dall’intensa attività normativa oggi sono importanti per fissare standard minimi di protezione, regole uniformi ed obiettivi comuni. Accanto agli strumenti tradizionali, che impongono il rispetto dei limiti ambientali imposti dalle leggi, si fa ricorso sempre più a metodologie di intervento innovative, non impositive e di natura preventiva volte ad un maggior coinvolgimento degli operatori. Vi sono poi gli strumenti c.d. orizzontali volti al reperimento/raccolta dei dati ambientali ed alla diffusione di una “cultura ambientale”. STRUMENTI VOLONTARI COMAND E CONTROL

  3. GLI STRUMENTI DI MERCATO ECOGESTIONE delle imprese (i sistemi EMAS ED ISO) ECOQUALITÀ del prodotto GLI STRUMENTI ORIZZONTALI Sono considerati S.O. tutti gli interventi volti al reperimento ed all’elaborazione dei dati ambientali, allo sviluppo della ricerca scientifica, allo sviluppo tecnologico, al miglioramento dei sistemi di informazione e di educazione del pubblico dei consumatori, nonché di formazione professionale. STRUMENTI VOLONTARI

  4. I MECCANISMI DI SOSTEGNO FINANZIARIO Con il regolamento 21 maggio 1992 la Comunità si è dotata di uno strumento finanziario di sostegno e promozione delle azioni a tutela dell’ambiente denominato LIFE. INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE Per gestire meglio le conoscenze e l’evoluzione delle condizioni ambientali in Europa, la Comunità ha costituito un INVENTARIO delle fonti di informazione in materia ambientale (decisione del Consiglio 76/161/CEE) in linea con quanto previsto dal I programma di azione della CE. Il programma prevede un censimento permanente delle fonti di informazione in materia ambientale ed il suo inserimento nel Sistema Internazionale di Riferimento (SIR) del programma delle Nazioni Unite per l’Enviroment.

  5. EMAS Il V programma di azione comunitaria sull’ambiente si propone tra i suoi obiettivi quello di sollecitare le imprese industrialiall’adozione volontaria di una serie di iniziative ed azioni allo scopo di migliorare la loro gestione produttiva in termini di sostenibilità ambientale, di incentivare, attraverso la competitività tra le aziende, la qualità ecologica dei processi produttivi e dei singoli prodotti, di promuovere l’informazione dei consumatori accrescendo la fiducia riposta nella qualità dei prodotti scelti. Tra gli strumenti offerti a tale scopo si colloca l’ EMAS (Enviromental Management and Audit Scheme) ovvero il sistema comunitario di ecogestione ed audit creato con il regolamento 1836/93 del 29 giugno 1993 concernente l’adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogesitone ed audit. Il successivo regolamento CE/761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 ha sostituito ed abrogato il Regolamento CEE 1836/93 ed ha esteso l’adesione volontaria al sistema di ecogestione ed audit a tutte le organizzazioni europee non solo delle imprese del settore industriale.

  6. Quale obiettivo si prefigge L’obiettivo di EMAS consiste nel promuovere miglioramenti continui delle prestazioni ambientali delle organizzazioni (art. 1 – Reg. 761/2001) …… ed è perseguito mediante…..

  7. L’obiettivo di EMAS è perseguito mediante: • l’introduzione e l’attuazione da parte delle organizzazioni di SGA conformi ISO14001; • La valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell’efficacia dei SGA; • l’informazione sulle prestazioni ambientali e un dialogo aperto con il pubblico ed altri soggetti interessati; • La partecipazione attiva dei dipendenti all’organizzazione, nonché una formazione professionale di base ed un perfezionamento adeguato a rendere possibile la partecipazione attiva all’introduzione ed attuazione dei SGA.

  8. Chi può accedere alla registrazione EMAS? Reg. 761/2000, Art. 3: ”la partecipazione ad EMAS è aperta a qualsiasi ORGANIZZAZIONE che intenda migliorare le sue prestazioni ambientali complessive”. Per organizzazione si intende: IMPRESE DEL SETTORE INDUSTRIALE Reg.1836/93 ORGANIZZAZIONEReg.761/2001

  9. Il regolamento può essere applicato anche ad una parte di organizzazione che comprende attività prodotti e servizi: SITO Per organizzazione si intende società, azienda, impresa, autorità o istituzione o parte o combinazione di essi, con o senza personalità giuridica, pubblica o privata che ha amministrazione e funzioni proprie (Reg. 761/2001 Art.2). Al momento la Commissione europea sta studiando la possibilità di estendere la certificazione alle organizzazioni che controllano più siti e per i casi in cui non sia possibile stabilire un sito di riferimento. Con particolare riferimento all’Italia, la Commissione sta verificando la possibilità di applicare il regolamento ai DISTRETTI INDUSTRIALI, ovvero a quelle aree ove si svolgono attività similari sotto il controllo di differenti organizzazioni (le imprese).

  10. VANTAGGI Si possono programmare azioni che incidono sulla qualità ambientale complessiva mediante l’analisi ambientale iniziale condotta a livello territoriale. Si possono migliorare i rapporti con le autorità locali. Si può facilitare il compito delle PMI che costituiscono gran parte dei distretti industriali italiani nell’adozione di EMAS contenendo l’impegno finanziario delle stesse.

  11. IL PERCORSO PER LA CERTIFICAZIONE EMAS: Definire la politica ambientale Organizzazione Fare analisi ambientale iniziale Sistema di Gestione Ambientale (SGA) Sincert VerificaSGA ISO 14001 ORGANISMO ACCREDITATO Attività di auditing Rilascio Certificato di conformità ISO 14001 Dichiarazioneambientale VERIFICATORE ambientale accreditato indipendente dall’impresa ORGANISMO ACCREDITATO Verifica e convalida della dichiarazione ORGANISMO COMPETENTE Registrazione EMAS Una volta ottenuta la registrazione, l’organizzazione viene inserita in un apposito elenco Emas europeo e può usare il logo Emas DOPPIO CONTROLLO PUBBLICO: Comitato Emas e struttura di controllo locale (Arpa locale)

  12. Definirela politica ambientale Stabilire gli obiettivi ed i principi generali di azione rispetto all’ambiente, definendo il quadro di riferimento per fissare obiettivi specifici e target

  13. Fare analisi ambientale iniziale Con la quale viene stabilitala posizione iniziale dell’organizzazione rispetto alle condizioni ambientali. Essa costituisce il punto di partenza per decidere le azioni di miglioramento.

  14. AUDITING SGA Attuare il SGA, cioè quella parte del sistema complessivo di gestione (struttura, pianificazione, responsabilità, pratiche, procedure, processi e risorse) che consente di sviluppare, mettere in atto, realizzare e mantenere la politica ambientale; effettuare l'auditing cioè svolgere una valutazione sistematica, periodica, documentata e obiettiva delle prestazioni dell'organizzazione, del sistema di gestione ambientale e dei processi destinati a proteggere l'ambiente;

  15. Dichiarazione ambientale È rivolta al pubblico e comprende - la politica ambientale, - una breve descrizione del sistema di gestione ambientale, - una descrizione dell'organizzazione, - una descrizione degli aspetti ambientali significativi, degli obiettivi e target ambientali ed in generale delle prestazioni ambientali dell'organizzazione. La dichiarazione ambientale impone precisi impegni che vengono assunti dall’impresa nei confronti del pubblico e tali impegni devono essere rigidamente rispettati sia nelle scadenze che nel contenuto

  16. Verifica e convalida della dichiarazione Ad opera di un verificatore ambientale accreditato. Il percorso per il conseguimento della convalida e registrazione Emas è impegnativo, poiché è richiesta una puntuale  comunicazione alle parti interessate dei propri obiettivi  ambientali prefissati e dei propri processi e prestazioni ambientali.

  17. ELENCO NAZIONALE VERIFICATORI ACCREDITATI La tenuta e la pubblicazione dell'elenco Nazionale dei Verificatori Ambientali accreditati è assicurata dall'APAT su direttiva del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit. I verificatori accreditati possono operare in qualsiasi Stato dell'Unione e dell'EEA (European Economic Area) nei settori di attività (Codici NACE, classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee ) per i quali sono stati accreditati. Le aziende/organizzazioni, che intendono affidare le attività di verifica del sistema di gestione ambientale e la convalida della dichiarazione ambientale ad un verificatore, dovrebbero consultare l’elenco dei verificatori ambientali consultabile nel sito dell’APAT.

  18. Ai fini dell’accreditamento e dunque per poter operare il verificatore: deve essere accreditato, cioè devono essergli riconosciute formalmente la competenza, l’indipendenza e la capacità, requisiti richiesti dal Regolamento CE n. 761/01 nell’Allegato V. Deve dimostrare che la sua organizzazione ed il suo personale non sono soggetti ad alcuna pressione commerciale finanziaria o di altro tipo che potrebbe influenzare l’imparzialità di giudizio o dell’integrità professionale in rapporto alle attività svolte. Inoltre, ciascuno Stato membro istituisce un sistema volto ad accreditare i verificatori ed a controllare periodicamente le attività dei verificatori conformemente alle disposizioni del regolamento attraverso questionari, esami dei verbali di verifica, testimonianze, esame delle dichiarazioni convalidate. Tutti gli organismi di accreditamento si riuniscono almeno una volta l’anno a Bruxelles in un’assemblea che elabora gli orientamenti su questioni concernenti l’accreditamento, la competenza e la sorveglianza dei verificatori. Accreditamento Verificatore

  19. l’APAT, in qualità di supporto tecnico al Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, svolgele istruttorie relative all’accreditamento dei verificatori ambientali impegnandosi ad attenersi alla procedura per l'accreditamento e la sorveglianza dei verificatori ambientali stabilita dal Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit - Sezione EMAS Italia. L’APAT svolge una sorveglianza periodica sulle attività dei verificatori accreditati in Italia e su quelli che si notificano da altro Stato membro dell’UE.

  20. CONTENUTO DELLA VERIFICA/CONVALIDA : Accertare che l’impresa abbia osservato le disposizioni del Regolamento Accertare l’efficacia del SGA Verificare che i dati le informazioni contenute nella dichiarazione siano attendibili ed esaurienti in relazione ai problemi ambientali. processo di accreditamento consiste nella verifica dei requisiti e dei criteri definiti dall’Organismo di Accreditamento (per l’Italia il Comitato EMAS/ECOLABEL) e prevede diverse fasi, ognuna delle quali deve concludersi con un esito positivo prima di procedere a quella successiva Contenuto della Verifica

  21. Le organizzazioni che partecipano al sistema EMAS sono registrate dagli organismi competenti a condizione che esse: 1) Abbiano presentato all’organismo competente una dichiarazione ambientale convalidata 2) Abbiano versato la quota annuale di registrazione 3) Soddisfino tutte la condizioni richieste dal regolamento

  22. L’organizzazione che abbia rispettato tutte le fasi della procedura ha il diritto di utilizzare il logo EMAS Per mantenere la registrazione EMAS, un organizzazione deve: (All.V, punto 5.6 del Reg.761/01) Far verificare gli elementi richiesti per la registrazione EMAS in un periodo non superiore a 36 mesi e le informazioni contenute nella dichiarazione ad intervalli non superiori a 12 mesi Trasmettere i necessari aggiornamenti convalidati all’organismo competente e metterli a disposizione del pubblico. Logo EMAS Mantenimento registrazione EMAS

  23. La ISO 14000 è una norma internazionale di carattere volontario, applicabile a tutte le tipologie di imprese, che definisce come deve essere sviluppato un efficace sistema di gestione ambientale. La norma ISO 14001 “Sistema di gestione ambientale-Requisiti guida per l’utilizzo” ha lo scopo di fornire a tutte le "organizzazioni" (di qualsiasi tipo e dimensione) i "fondamenti di un sistema efficace di gestione ambientale, che integrati con le altre esigenze di gestione, aiutino le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi ambientali ed economici“. Essa fornisce i requisiti di un SGA in modo tale da permettere ad un’organizzazione di formulare una politica e stabilire degli obiettivi, tenendo conto delle prescrizioni legislative e delle informazioni riguardanti gli impatti ambientali significativi. Come EMAS, anche lo standard ISO 14001 permette alle aziende di qualsiasi settore produttivo (non solo industriale) di ottenere un riconoscimento della conformità della propria gestione ambientale ai suoi requisiti. In particolare, la norma ISO 14001 richiede che l’azienda specifichi i propri obiettivi e target ambientale e implementi un SGA che permetta di raggiungerli. Sistema ISO

  24. Il sistema di gestione ISO è un quadro organizzativo dell’azienda, che viene monitorato e rivisto periodicamente, perché possa fornire un’efficace direzione alle attività ambientali di un’organizzazione rispondendo a fattori esterni ed interni. ISO non richiede particolari tecnologie e non obbliga l’azienda a rispettare particolari restrizioni. Le imprese che adottano ISO attuano una politica di tutela dell’ambiente attraverso un miglioramento della loro gestione ambientale che avviene: - Monitorando periodicamente gli impatti ambientali della propria attività produttiva - Pianificando i propri obiettivi di tutela ambientale Sistema ISO

  25. - Attuando programmi per la riduzione del consumo di energia, dell’inquinamento, delle materie prime scarse - Introducendo tecnologie pulite -Sviluppando sempre migliori tecniche di controllo del proprio sistema di gestione ambientale • Inoltre il sistema di gestione ambientale definito dalla ISO 14001 si basa sul fondamentale impegno dell'alta direzione aziendale verso: • La conformità legislativa; • Il miglioramento continuo; • La prevenzione dell'inquinamento.

  26. La norma ISO 14001 si applica ad ogni organizzazione che desideri: Implementare, mantenere attivo, migliorare un SGA Dimostrare tale conformità agli atti Richiedere la certificazione e/o la registrazione del proprio SGA presso un organismo terzo Fare un’auto valutazione o un auto dichiarazione di conformità alla stessa norma ISO 14001.

  27. Il numero di aziende che hanno scelto di operare con questa logica è in continua crescita ed in certi mercati, come l'area asiatica, il Giappone soprattutto, ed in certi settori, come il chimico e quello automobilistico non è più pensabile operare su scala globale senza un SGA sviluppato secondo i requisiti della ISO 14001. La normativa ISO 14000 è stata predisposta con l'intento di adottare in campo ambientale le metodologie di controllo di qualità (cioè integrare Qualità e Ambiente), e con l'intento di predisporre uno standard riconosciuto unanimemente valido a livello internazionale per evitare barriere commerciali.

  28. Requisiti del sistema di gestione ambientale ai sensi del Regolamento CE n.196/2006 del 3 febbraio 2006 SGA : Le organizzazioni che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit devono conformarsi ai requisiti della norma EN ISO 14001:2004. Le norme EN UNI ISO 14000 attualmente in vigore nel nostro paese sono state create dal comitato tecnico dell’ISO (International Organization for Standardisation) successivamente approvate dal CEN (Comitato Europeo di Normazione) divenendo così anche norme europee (EN) ed, infine, hanno ottenuto anche lo status di norma nazionale attraverso la traduzione e la pubblicazione in lingua italiana curata dall’UNI (Ente Italiano di Unificazione) REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE: REQUISITI GENERALI: l’organizzazione deve stabilire, documentare, attuare, mantenere attivo e migliorare in continuo un SGA in conformità ai requisiti della norma EN ISO 14001:2004 e determinare come esso soddisfi tali requisiti. L’organizzazione deve definire e documentare il campo di applicazione del proprio SGA.

  29. POLITICA AMBIENTALE L’alta direzione deve definire la politica ambientale dell’organizzazione e assicurare che, all’interno del campo di applicazione definito per il proprio sistema di gestione ambientale, essa: a) sia appropriata alla natura, alla dimensione e agli impatti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi; b) includa un impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione dell’inquinamento; c) includa un impegno al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive, che riguardano i propri aspetti ambientali; d) fornisca il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi ambientali; e) sia documentata, attuata e mantenuta attiva; f) sia comunicata a tutte le persone che lavorano per l’organizzazione o per conto di essa; g) sia disponibile al pubblico.

  30. PIANIFICAZIONE aspetti ambientali L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per: a) identificare gli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi che, all’interno del campo di applicazione definito per il sistema di gestione ambientale, l’organizzazione può tenere sotto controllo e quelli sui quali essa può esercitare un’influenza, tenendo conto degli sviluppi nuovi o pianificati, o di attività, prodotti e servizi nuovi o modificati; b) determinare quegli aspetti che hanno o possono avere impatto/i significativo/i sull’ambiente (ovvero gli aspetti ambientali significativi). L’organizzazione deve documentare e mantenere aggiornate queste informazioni e deve assicurare che gli aspetti ambientali significativi siano tenuti in considerazione nello stabilire, attuare e mantenere attivo il proprio sistema di gestione ambientale.

  31. PIANIFICAZIONE Prescrizioni legali e altre prescrizioni L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per: a) identificare e avere accesso alle prescrizioni legali applicabili e alle altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive che riguardano i propri aspetti ambientali; b) determinare come tali prescrizioni si applicano ai propri aspetti ambientali. L’organizzazione deve assicurare che tali prescrizioni legali applicabili e altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive siano tenute in considerazione nello stabilire, attuare e mantenere attivo il proprio sistema di gestione ambientale.

  32. PIANIFICAZIONE Obiettivi, traguardi e programma/i L’organizzazione deve, per ogni funzione e livello pertinente, stabilire, attuare e mantenere attivi obiettivi e traguardi ambientali documentati. Gli obiettivi e i traguardi devono essere misurabili, ove possibile, e devono essere coerenti con la politica ambientale, compresi gli impegni alla prevenzione dell’inquinamento, al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive, al miglioramento continuo. Quando stabilisce e riesamina i propri obiettivi e traguardi, un’organizzazione deve tenere in considerazione le prescrizioni legali e le altre prescrizioni che l’organizzazione stessa sottoscrive, e i propri aspetti ambientali significativi. Deve anche considerare le proprie opzioni tecnologiche, le proprie esigenze finanziarie, operative e commerciali, e i punti di vista delle parti interessate. Per raggiungere i propri obiettivi e traguardi, l’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attivi uno o più programmi. Il/I programma/i deve/devono contenere: a) l’indicazione delle responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi per ogni funzione e livello pertinente dell’organizzazione; b) i mezzi ed i tempi attraverso i quali essi devono essere raggiunti.

  33. ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO • Risorse, ruoli, responsabilità e autorità • La direzione deve assicurare la disponibilità delle risorse indispensabili per stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare il sistema di gestione ambientale. Esse comprendono le risorse umane e le competenze specialistiche,le infrastrutture organizzative, le tecnologie e le risorse finanziarie. • Al fine di agevolare una gestione ambientale efficace, ruoli, responsabilità e autorità devono essere definiti, documentati e comunicati. • L’alta direzione dell’organizzazione deve nominare un apposito rappresentante della direzione, o più di uno, il quale, indipendentemente da altre responsabilità, deve avere ruoli, responsabilità e autorità definiti per: • assicurare che il sistema di gestione ambientale sia stabilito, attuato e mantenuto attivo in conformità ai requisiti della presente norma internazionale; • b) riferire all’alta direzione sulle prestazioni del sistema di gestione ambientale al fine del riesame, comprese le raccomandazioni per il miglioramento.

  34. ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO Competenza, formazione e consapevolezza L’organizzazione deve assicurare che qualsiasi persona che esegua, per l’organizzazione stessa o per conto di essa, compiti che possono causare uno o più impatti ambientali significativi identificati dall’organizzazione, abbia acquisito la competenza necessaria mediante appropriata istruzione, formazione o esperienza, e deve conservarne le relative registrazioni. L’organizzazione deve identificare le necessità formative in relazione ai propri aspetti ambientali ed al proprio sistema di gestione ambientale. Essa deve provvedere alla formazione o intraprendere altre azioni per soddisfare tali necessità, e deve conservarne le relative registrazioni. L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure affinché le persone che lavorano per l’organizzazione, o per conto di essa, siano consapevoli: a) dell’importanza della conformità alla politica ambientale, alle procedure e ai requisiti del sistema di gestione ambientale; b) degli aspetti ambientali significativi e dei relativi impatti ambientali, reali o potenziali, associati al proprio lavoro e dei benefici per l’ambiente dovuti al miglioramento delle proprie prestazioni individuali; c) dei propri ruoli e delle proprie responsabilità nell’ottenimento della conformità ai requisiti del sistema digestione ambientale; d) delle conseguenze potenziali di scostamenti rispetto alle procedure specificate.

  35. ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO Comunicazione Documentazione Controllo dei documenti Controllo operativo Preparazione e risposta alle emergenze

  36. VERIFICA Sorveglianza e misurazione Valutazione del rispetto delle prescrizioni Non conformità azioni correttive e preventive Controllo registrazioni Audit interno

  37. RIESAME DELLA DIREZIONE L’altadirezione deve riesaminare il sistema di gestione ambientale dell’organizzazione, ad intervalli pianificati, per assicurare che esso continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace. I riesami devono comprendere la valutazione delle opportunità di miglioramento e la necessità di apportare modifiche al sistema di gestione ambientale, compresi politica, obiettivi e traguardi ambientali. Le registrazioni dei riesami della direzione devono essere conservate. Gli elementi in ingresso per i riesami della direzione devono comprendere: a) i risultati degli audit interni e delle valutazioni sul rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive; b) le comunicazioni provenienti dalle parti esterne interessate, compresi i reclami; c) la prestazione ambientale dell’organizzazione; d) il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi; e) lo stato delle azioni correttive e preventive;

  38. f) lo stato di avanzamento delle azioni previste dai precedenti riesami della direzione; g) il cambiamento di situazioni circostanti, comprese le evoluzioni delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni relative ai propri aspetti ambientali; h) le raccomandazioni per il miglioramento. Gli elementi in uscita dal riesame della direzione devono comprendere tutte le decisioni e le azioni relative a possibili modifiche alla politica ambientale, agli obiettivi e ai traguardi e ad altri elementi del sistema di gestione ambientale, coerentemente con l’impegno al miglioramento continuo.

  39. Principali differenze • Le principali differenze tra i due riferimenti possono essere così sintetizzate : • la natura dei due sistemi : • EMAS è uno schema promosso dalla CE e gestito con il coinvolgimento degli organismi nazionali preposti alle politiche ambientali, mentre ISO rappresenta un sistema di normazione internazionale a carattere volontario di tipo privatistico (in quanto governato dalle imprese e dalle associazioni che le rappresentano); • i principali destinatari : • EMAS (in perfetta coerenza con i propositi del V Programma di azione comunitario) si rivolge innanzitutto all’opinione pubblica e alle istituzioni preposte al controllo dell’ambiente, mentre il principale (anche se non esclusivo) destinatario della certificazione ambientale secondo le norme ISO è il mercato e le imprese che in esso operano.

  40. Le principali differenze tra i due riferimenti possono essere così sintetizzate : Maggior libertà: Rispetto alla procedura EMAS, la normativa ISO lascia più spazio alle decisioni dell’impresa sul sistema di gestione da attuare. Basti pensare che l’ISO prevede un’audit periodico, ma non stabilisce i tempi e la documentazione certificativa è più ridotta rispetto ad EMAS. Rispetto della normativa ambientale Il rispetto della normativa ambientale non costituisce un prerequisito per aderire al sistema ISO

  41. Principali differenze • Le principali differenze tra i due riferimenti possono essere così sintetizzate : • Sistema di controllo: • doppio controllo pubblico e privato per EMAS; • Controllo privato per ISO • Dichiarazione ambientale: • presente solo nel sistema EMAS, risulta più utile ai fini del dialogo con il pubblico per l’ottenimento di una legittimazione sociale mentre la certificazione ISO ha una maggiore valenza interna. • Rispetto della legislazione ambientale vigente: • precondizione per aderire al sistema EMAS. • Non costituisce una precondizione in ISO

  42. Vantaggi comuni • I vantaggi comuni della certificazione EMAS ed ISO • Riduzione dei costi connessi agli aspetti ambientali • Riduzione dei rischi ambientali • Risoluzione della gestione degli adempimenti normativi ambientali obbligatori • Migliore competitività dell’organizzazione • Migliore immagine dell’azienda • Creare un concetto diqualità integrato all’interno dell’azienda attraverso utilizzo di potenziali di risparmio di energia e materie prime • Efficienza interna e motivazione degli addetti • Maggiore certezza del diritto • Apertura di nuovi mercati

  43. Vantaggi • L’introduzione di un sistema di gestione ambientale all’interno di un’azienda porta i seguenti vantaggi: • Assicura clienti/utenti sull’impegno dell’azienda/ente per un’efficace gestione ambientale • Migliora l’immagine dell’azienda/ente • Aumenta il valore di mercato dell’azienda • Consente di accedere a finanziamenti agevolati sia comunitari che statali • Contribuisce alla riduzione dei costi assicurativi • Facilità il dialogo con le associazioni dei consumatori, gli utenti, i cittadini, le autorità • Riduce gli incidenti che implicano conseguenze amministrative, civili e penali • Migliora l’efficienza ed il controllo dei costi ambientali • Agevola l’ottenimento di permessi ed agevolazioni • Risparmia in fatto di materie prime ed energia.

  44. Con il regolamento CEE 880/1992 è stato istituito il sistema comunitario per l’assegnazione di un marchio di qualità ecologica (ECOLABEL) indirizzato a quei prodotti che durante il loro ciclo di vita presentano un basso impatto sull’ambiente. L’Ecolabel è quindi il marchio europeo di qualità ecologica che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale, che possono così diversificarsi dai concorrenti presenti sul mercato, mantenendo comunque elevati standard prestazionali. Infatti, l’etichetta attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita. Il Reg. 880/92 è stato sostituito dal Reg.1980/2000 ed il sistema di assegnazione è stato modificato in modo tale da potenziarne l’efficacia, migliorarne la pianificazione e semplificarne il funzionamento. Si tratta di un sistema a base volontaria e selettiva che ha lo scopo di orientare i consumatori verso prodotti in grado di ridurre gli effetti ambientali del loro ciclo di vita rispetto ad altri prodotti dello stesso gruppo. Ecoqualità del prodotto

  45. La ratio del sistema va rinvenuta nell’offerta ai consumatori di informazioni accurate e non ingannevoli sull’origine e la qualità dei prodotti. Per essere incluso nel sistema il prodotto deve soddisfare le seguenti caratteristiche: Rappresentare un volume importante sul mercato interno Avere un impatto importante sull’ambiente Presentare importanti prospettive di miglioramento dell’ambiente a seguito della scelta dei consumatori Una parte importante del volume di vendita deve essere destinata al consumo finale. Ecoqualità del prodotto

  46. I criteri in base ai quali assegnare il marchio di qualità ecologica si basano sui seguenti principi: Le prospettive di penetrazione del prodotto sul mercato La fattibilità tecnica ed economica degli adattamenti necessari La realizzazione del massimo potenziale di miglioramento dell’ambiente Vantaggi per le aziende: Migliora il ciclo di produzione e quindi ottimizza la produttività delle risorse Rafforza l‘immagine della Azienda migliorandone l‘accettabilità sociale Favorisce la fiducia del consumatore verso il prodotto... e lo fidelizza Migliora la competitività dell‘Azienda sul mercato Ecoqualità del prodotto

  47. Vantaggi per i consumatori: Possibilità di trovare sul mercato prodotti di alta qualità ecologica, garantiti dalla Comunità Europea Possibilità di contribuire, attraverso le proprie scelte alla riduzione degli impatti ambientali dei prodotti L’etichetta Ecolabel costituisce per il consumatore fonte di immediata informazione sulla qualità ambientale del prodotto garantita dall’O.C. che ne concede l’uso dopo un’attenta valutazione dei requisiti del prodotto

  48. Strumento volontario La richiesta del marchio Ecolabel è del tutto volontaria. I fabbricanti, gli importatori o i distributori possono richiedere l’Ecolabel, una volta verificato il rispetto dei criteri da parte dei prodotti. Strumento selettivo L'etichetta ecologica è un attestato di eccellenza, pertanto viene concessa solo a quei prodotti che hanno un ridotto impatto ambientale. I criteri ecologici e prestazionali sono messi a punto in modo tale da permettere l’ottenimento dell’Ecolabel solo da parte di quei prodotti che abbiano raggiunto l’eccellenza ambientale. I criteri vengono revisionati e resi più restrittivi, quando se ne verifichi la necessità, in modo da premiare sempre l’eccellenza e favorire il miglioramento continuo della qualità ambientale dei prodotti. Strumento con diffusione a livello europeo Forza dell’Ecolabel Europeo è proprio la sua dimensione europea. Il marchio può essere usato nei 25 Stati Membri dell’Unione Europea così come in Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

  49. Attualmente sono 21 i gruppi di prodotti che possono ottenere la certificazione Ecolabel ovvero: LAMPADINE LAVASTOVIGLIE LAVATRICI LUBRIFICANTI MATERASSI PERSONAL COMPUTER PITTURE E VERNICI PRODOTTI TESSILI TELEVISORI TESSUTO CARTA AMMENDANTI ASPIRAPOLVERE CALZATURE CARTA PER COPIA E CARTA GRAFICA, COMPUTER PORTATILI COPERTURE DURE PER PAVIMENTI DETERSIVI MULTIUSO E PER SERVIZI SANITARI DETERSIVI PER IL BUCATO DETERSIVI PER LAVASTOVIGLIE DETERSIVI PER PIATTI LAVAGGIO A MANO FRIGORIFERI Altri saranno certificabili a breve: CARTA STAMPATA MOBILI POMPE DI CALORE SAPONI

  50. CHI DECIDE SULL’ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA? L’Organismo Competente individuato secondo il regolamento da ogni Stato membro (Comitato EMAS - Sezione Ecolabel). L’Organismo Competente provvede poi a notificare alla Commissione l’assegnazione del marchio. Le condizioni di uso del marchio di qualità ecologica sono contenute in un contratto che deve essere stipulato tra l’Organismo Competente ed il soggetto richiedente. L’autorizzazione d’uso può essere riesaminata, revocata ed il contatto può essere risolto o modificato se cambiano le condizioni di compatibilità ambientale nel ciclo di vita del prodotto.

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