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CANTIERI MOBILI

CANTIERI MOBILI. Il D. Lgs. 494/96. Le figure del “sistema 494”. Il committente: chi è. E’ il soggetto per conto del quale l’opera, nel suo complesso, viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti. Il committente: gli obblighi.

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Presentation Transcript


  1. CANTIERI MOBILI Il D. Lgs. 494/96

  2. Le figure del “sistema 494”

  3. Il committente: chi è • E’ il soggetto per conto del quale l’opera, nel suo complesso, viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti.

  4. Il committente: gli obblighi • Designa il coordinatore per la progettazione e valuta i documenti da questo predisposti • Trasmette i piani di sicurezza alle imprese invitate a presentare offerte. • Designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori. • Comunica alle imprese ed ai lavoratori autonomi i nominativi dei coordinatori. • Verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi attraverso l’iscrizione alla C.C.I.A. • Chiede l’indicazione dei C.C.N.L. applicati ai lavoratori, il numero medio annuo dei dipendenti, la dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti e l’iscrizione alle casse edili.

  5. Il committente: gli obblighi • Trasmette prima dell’inizio dei lavori, per i cantieri dove è prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, all’organo di vigilanza territorialmente competente, la notifica preliminare dei lavori e gli eventuali aggiornamenti;

  6. La notifica preliminare - contenuti • data della comunicazione • indirizzo del cantiere • committente, nome, indirizzo • natura dell’opera • responsabile dei lavori, nome, indirizzo • coordinatore per la sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera, nome, indirizzo • coordinatore per la sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera, nome , indirizzo • data presunta d’inizio dei lavori in cantiere • durata presunta dei lavori in cantiere • numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere • numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere • identificazione delle imprese già selezionate • ammontare complessivo presunto dei lavori

  7. Il committente: responsabilità • Quelle connesse con i compiti attribuitigli, la nomina dei coordinatori per l’esecuzione e per la progettazione non li limitano, rimanendo a suo carico la verifica degli adempimenti di questi ultimi. • Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse con gli adempimenti sopra indicati (durata dei lavori, scelta delle imprese) limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.

  8. Il responsabile dei lavori E’ il soggetto che può essere incaricato dal committente per la progettazione o per l’esecuzione o per il controllo dell’esecuzione dell’opera. Nel caso di opera pubblica è il responsabile unico del procedimento. Obblighi Gli stessi indicati per il committente. Responsabilità Quelle connesse con i compiti attribuitigli, la nomina dei responsabili per l’esecuzione e per la progettazione non li limitano, rimanendo a suo carico la verifica degli adempimenti di questi ultimi.

  9. Il responsabile dei lavori Deleghe Può essere destinatario di deleghe da parte del committente (è un soggetto a lui alternativo), ma non può delegare ad altri le sue funzioni. Ulteriori funzioni di COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI Entrambi i soggetti possono svolgere le funzioni di responsabile per la progettazione o per l’esecuzione dei lavori se in possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 494/96.

  10. Coordinatore per la progettazione E’ il tecnico incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori a svolgere le funzioni di coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera. Requisiti Laurea in ingegneria ed architettura e almeno un anno di esperienza nel settore delle costruzioni, oppure diploma di laurea c/s e due anni di esperienza nel settore delle costruzioni, oppure diploma di geometra o perito industriale e tre anni di esperienza nel settore delle costruzioni. L’esperienza lavorativa deve essere attestata. Formazione Corso specifico in materia di sicurezza della durata di almeno 120 ore organizzato da uno degli enti indicati all’art. 10 del D.Lgs 494/96.

  11. Coordinatore per la progettazione Obblighi Predispone il piano di sicurezza e coordinamento e il “fascicolo con le caratteristiche dell’opera”. Responsabilità E’ responsabile dell’approntamento dei piani di sicurezza e delle scelte tecniche ed organizzative inerenti ad essi Deleghe Può delegare alle imprese appaltatrici di lavori specialistici l’approntamento dei piani di sicurezza relativi ai loro appalti, ma ne mantiene il controllo e la responsabilità generale.

  12. Coordinatore per l’esecuzione Soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori a svolgere le funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera. Requisiti e formazione Come per il coordinatore per la progettazione dell’opera. Responsabilità E’ responsabile dell’organizzazione operativa della sicurezza nel cantiere, dell’applicazione delle disposizioni previste nei piani di sicurezza, della compatibilità pratica di queste con l’evolversi delle lavorazioni e della sorveglianza della prevenzione operativa.

  13. Coordinatore per l’esecuzione Obblighi • Coordina le attività operative di cantiere e verifica l’applicazione delle disposizioni e delle procedure previste dai piani di sicurezza. • Verifica l’idoneità del piano e lo aggiorna in caso di varianti nel procedere delle lavorazioni, aggiorna il “fascicolo dell’opera” in caso di modifiche successive. • Organizza la cooperazione tra imprese e lavoratori autonomi presenti • Coordina i R.S.P.P. ed i rappresentanti dei lavoratori delle varie imprese. • Propone al committente, previa segnalazione scritta alle imprese, la sospensione dei lavori, la sospensione del contratto e/o l’allontanamento di imprese o lavoratori autonomi in caso di gravi inadempienze in materia di prevenzione, e in caso di mancati provvedimenti, segnala alla azienda sanitaria locale e al direzione provinciale del lavoro.

  14. Coordinatore per l’esecuzione Obblighi • Sospende, in caso di pericolo grave ed immediato, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti. • Nel caso di importanti varianti che abbiano cambiato le caratteristiche del lavoro predispone il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera se prima non previsti. Deleghe • Può far svolgere ad altri la vigilanza, in particolare in casi che richiedono un controllo continuo delle lavorazioni, ma ne mantiene la responsabilità.

  15. Obbligo designazione coordinatori Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea: A - di entità presunta pari ad almeno 200 uomini/giorni. B - cantieri con presenza di rischi quali: • Lavori di scavo con profondità superiore a m 1,5 e lavori in altezza superiore a m 2,00 se aggravati da particolari condizioni ambientali; • Lavori che espongono i lavoratori a rischi biologici e chimici; • Lavori con presenza di radiazioni ionizzanti; • Lavori in prossimità di linee elettriche in tensione; • Lavori che presumono rischi di annegamento; • Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie; • Lavori subacquei con respiratori; • Lavori in cassoni ad aria compressa; • Lavori comportanti l’impiego di esplosivi; • Lavori di smontaggio e montaggio di elementi prefabbricati pesanti.

  16. Obblighi committente - impresa

  17. IL PIANO DI SICUREZZA il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali in relazione: a) alle caratteristiche dell'area di cantiere; b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere; c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

  18. IL PIANO DI SICUREZZA In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene: a) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; b) la dislocazione degli impianti di cantiere; c) la dislocazione delle zone di carico e scarico; d) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; e) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione

  19. IL PIANO DI SICUREZZA In riferimento alle lavorazioni suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti : a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; b) al rischio di elettrocuzione; c) al rischio rumore; d) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

  20. IL PIANO DI SICUREZZA Per ogni elemento dell'analisi il PSC contiene: a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi; b) le misure di coordinamentoatte a realizzare quanto previsto alla lettera a). ……….LA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

  21. IL PSC i costi della sicurezza STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA a) …..degli apprestamenti previsti nel PSC; b) …..delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; c) …...degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

  22. IL PSC i costi………... d) ….dei mezzi e servizi di protezione collettiva; e) ….delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; f) ….degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;g) ….delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

  23. IL POS Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici,in riferimento al singolo cantiere interessato(definito come complementare e di dettaglio al PSC); esso contiene almeno i seguenti elementi: a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato

  24. IL POS 4) il nominativo del medico competente ove previsto; 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

  25. IL POS b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice; c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

  26. IL POS f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore; g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

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