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Regioni ed enti locali

Regioni ed enti locali. Gli enti pubblici territoriali a rilevanza costituzionale. ….. e l’ art . 5 Cost .

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Regioni ed enti locali

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Presentation Transcript


  1. Regioni ed enti locali

  2. Gli enti pubblici territoriali a rilevanza costituzionale ….. e l’art. 5 Cost. • La Repubblica una e indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento

  3. Gli enti locali hanno • Autonomia (possibilità di darsi regole di organizzazione interna e di azione, pur nel rispetto dei limiti di legge); • Autarchia (possibilità di adottare regolamenti amministrativi)

  4. L’evoluzione normativa • La Costituzione del 1948; • La creazione d Regioni a Statuto Speciale (Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna;

  5. Le Regioni a Statuto Ordinario (anni’70); • Create solo negli anni ‘70: - serie di decreti legislativi di trasferimento delle funzioni. PROBLEMI: - Riduzione dell’autonomia regionale, leggi regionali solo sulla base di leggi cornice nazionali; potere di indirizzo e coordinamento del governo; sistema finanziario dipendente da quello centrale, etc.

  6. - La riforma degli enti locali • L. n. 142 del 1990; • La riforma Bassanini (l. n. 59/1997, 127/1997, 191/1998) • Riforma costituzionale l. n. 3/2001

  7. Gli enti pubblici territoriali a rilevanza costituzionale • Stato, Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane • La legge cost. n. 3/2001 • L’ art. 114 Cost. • La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. • I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. • Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento • Uguale posizione dei diversi livelli di governo .

  8. Le Regioni ad autonomia speciale • Art. 116 [22] • Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. • La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

  9. Potestà legislativa prima della riforma del 2001 - Le Regioni potevano legiferare su un elenco di materie determinato, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato

  10. 117 Cost. (abrogato) “La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre regioni:….(elenco) Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione” 117 Cost (nuova formulazione) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 2. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (segue elenco da lett. A a lett. S) 3. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: (segue elenco) 4. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. 6. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite L’autonomia normativa: un raffronto tra la vecchia e la nuova formulazione dell’art. 117 Cost.

  11. Potestà legislativa oggi: • Materie di legislazione esclusiva dello Stato; • Materie di legislazione concorrente Stato-Regioni; • tutto ciò non richiamato, competenza residuale delle Regioni

  12. Art. 127 [33] • Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. • La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

  13. Le funzioni amministrative;l’art. 118 Cost. vecchia formulazione: 1° comma “Spettano alle Regioni le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai comuni o ad altri enti locali” Principio del parallelismo

  14. L’art. 118 Cost. vecchia formulazione: 2° e 3° comma “Lo Stato può con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni amministrative” “La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici” Principio del “tendenziale” parallelismo

  15. L’art. 118 Cost. nuova formulazione: 1° e 2° comma “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”

  16. I principi • sussidiarietà verticale; • differenziazione; • adeguatezza. Sussidiarietà orizzontale: Art. 118 4° comma, Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”

  17. Art. 118 (abrogato) “Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni amministrative La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici” Art. 118 (nuova formulazione) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta’. L’autonomia amministrativa: un raffronto tra la vecchia e la nuova formulazione dell’art. 118 Cost.

  18. L’art. 119: autonomia finanziaria • Art. 119 [25] • I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. • I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. • La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. • …..

  19. La norma di chiusura del sistema autonomistico: il nuovo art. 120 Cost. • La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. • Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione

  20. I maggiori problemi della riforma • La riforma non è sempre chiara; • Mancano norme che regolino il periodo transitorio; • Carente attuazione da parte dello Stato

  21. Gli statuti delle Regioni ad autonomia speciale • Adottato con legge costituzionale; • Oggi poteri legislativi simili a quelli delle Regioni ordinarie; • Attuazione degli statuti speciali tramite decreto legislativo del governo; • Maggior autonomia nella regolamentazione degli enti locali; • Maggiori garanzie di finanziamento

  22. Gli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria • Particolare legge Regionale (approvato a maggioranza assoluta per due volte entro due mesi); • Regola forma di governo e organizzazione e funzionamento della Regione nel rispetto della Costituzione;

  23. L’organizzazione delle Regioni (l. cost. 1/1999) • il consiglio regionale: esercita le potestà • legislative e le altre funzioni ad esso conferite; • la giunta regionale: è l’organo esecutivo, • esercita la potestà regolamentare e dispone di • poteri di impulso e di iniziativa legislativa; • il presidente della giunta regionale: rappresenta • la regione; dirige la politica della giunta e ne • è responsabile; promulga le leggi ed emana • i regolamenti regionali; dirige le funzioni • Amministrative delegate dallo Stato alla Regione

  24. Art. 126 [32] • Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. • Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. • Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. • Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

  25. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio

  26. L’organizzazione di comuni e province • il sindaco/ presidente della provincia • (responsabile dell’amministrazione) • il consiglio comunale/provinciale (organo di • indirizzo e di controllo politico-amministrativo); • la giunta comunale/provinciale • (organo a competenza residuale).

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