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Legge urbanistica regionale: le nuove modifiche

Legge urbanistica regionale: le nuove modifiche. NUOVE NORME IN MATERIA DI URBANISTICA La nuova disciplina delle zone agricole. Ritorna la LR 24/85?. Franco Alberti e Fabio Mattiuzzo. febbraio 2005. Montecchio 25 settembre 2008 . EDIFICABILITA’ RURALE: LE NUOVE REGOLE.

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Legge urbanistica regionale: le nuove modifiche

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Presentation Transcript


  1. Legge urbanistica regionale: le nuove modifiche NUOVE NORME IN MATERIA DI URBANISTICA La nuova disciplina delle zone agricole. Ritorna la LR 24/85? Franco Alberti e Fabio Mattiuzzo febbraio 2005 Montecchio 25 settembre 2008

  2. EDIFICABILITA’ RURALE: LE NUOVE REGOLE POLICENTRISMO EUROPEO O SPRAWL EDILIZIO?

  3. EDIFICABILITA’ RURALE: LE NUOVE REGOLE Area centrale veneta 1890

  4. EDIFICABILITA’ RURALE: LE NUOVE REGOLE Area centrale veneta 1960

  5. EDIFICABILITA’ RURALE: LE NUOVE REGOLE Area centrale veneta 1980

  6. EDIFICABILITA’ RURALE: LE NUOVE REGOLE Area centrale veneta 2001

  7. EDIFICABILITA’ RURALE: LE NUOVE REGOLE 1980 In venti anni abbiamo sostituito l’antico sistema policentrico veneto con “La città agripolitana veneta” 1980/2001 2001

  8. EDIFICABILITA’ RURALE: LE NUOVE REGOLE LR 73 del 1978 Att. Prod. fuori zona LR 58 del 1978 Zone Agricole Attribuzione competenze in materia urbanistica DPR n. 8/72 e DPR n. 616/77 Organica disciplina urbanistica: LR 40/1980 e 61/1985 Modifica art.V° della Costituzione RIFORMA URBANISTICA: LR 11/2004 2004 Approvazione della legge sul Governo del Territorio: separazione del PRG in una parte strutturale e una operativa

  9. IL PERCORSO DELLA RIFORMA URBANISTICA REGIONALE Primi anni ’90, si avvia il dibattito sulla revisione della legge urbanistica nazionale 1995/2000, iniziano le prime riforme urbanistiche regionali 2001 legge Bassanini e modifiche del titolo V° della Costituzione – il governo del territorio diventa materia concorrente 2001 la Giunta regionale adotta un disegno di legge sull’urbanistica e avvia una preventiva fase di SPERIMENTAZIONE sui nuovi strumenti urbanistici Verifica e correzione della proposta di legge 2004 Approvazione della legge sul Governo del Territorio: separazione del PRG in una parte strutturale e una operativa

  10. EDIFICABILITA’ RURALE: LE NUOVE REGOLE Aprile 2004 Adozione Legge Regionale per il Governo del Territorio in recepimento delle recenti direttive europee in tema di sostenibilità, partecipazione e concertazione. E’ comunque una legge di princìpi che demanda la sua efficacia all’adozione di specifici atti di indirizzo tecnico Vengono adottati gli 8 atti di indirizzo tecnico necessari all’avvio concreto della Riforma Urbanistica ottobre 2004 La Regione investe sulla Riforma e attua il “blocco” delle varianti ai vecchi PRG obbligando i Comuni alla formazione dei nuovi strumenti febbraio 2005 La 24 non è più vigente subentra il regime transitorio: la zona agricola è regolamentata per legge in attesa della formazione dei PAT ottobre 2005

  11. L’ATTIVITA’ PIANIFICAZIONE “LA CORSA ALLE VARIANTI” 4005 sono gli strumenti inviati dall’adozione della legge fino ad oggi strumenti inviati per comune nell’arco temporale 2003/2007

  12. GLI EFFETTI DELLA NUOVA LEGGE: L’ATTIVITA’ DI COPIANIFICAZIONE 136 i PAT avviati pari al 23% dei comuni veneti La legge non prevede per il PAT l’obbligo di redigere il piano in forma copianificata con la Regione. Ciononostante ben 136 comuni hanno avviato con la sottoscrizione dell’accordo di pianificazione la redazione del PAT con la Regione, mentre i comuni che non hanno ritenuto opportuno perseguire questa strada sono una quantità residuale . comuni che hanno avviato la redazione dei nuovi strumenti urbanistici

  13. GLI EFFETTI DELLA NUOVA LEGGE: L’ATTIVITA’ DI COPIANIFICAZIONE 59 i PATI avviati pari al 45% dei comuni veneti La legge prevede l’obbligo di redigere il piano in forma copianificata con la Regione nel caso di redazione di strumento intercomunale. I 59 PATI avviati con la sottoscrizione dell’accordo di pianificazione vedono 263 comuni coinvolti, pari al 45% dei comuni veneti . Essi rappresentano circa il 70% dei Comuni che hanno attivato la copianificazione comuni che hanno avviato la redazione dei nuovi strumenti urbanistici

  14. GLI EFFETTI DELLA NUOVA LEGGEL’ATTIVITA’ DI COPIANIFICAZIONE 195 i PAT-PATI avviati pari al 68% (399) dei comuni veneti A 3 anni dall’attivazione della legge si rileva che più del 70% dei Comuni si è attivato per la redazione del proprio strumento urbanistico, privilegiando l’utilizzo dei meccanismi di copianificazione con la Regione. Inoltre altro dato importante da sottolineare riguarda il ricorso a strumenti intercomunali da parte degli Enti locali, fatto del tutto nuovo e con una proporzione inattesa 45% comuni che hanno avviato la redazione dei nuovi strumenti urbanistici

  15. GLI EFFETTI DELLA NUOVA LEGGE: L’ATTIVITA’ DI COPIANIFICAZIONE 39 i comuni interssati da PAT-PATI adottati pari al 7% dei comuni veneti Il 10% dei Comuni veneti hanno già redatto il proprio strumento urbanistico in adeguamento alla nuova legge e l’andamento dell’attività di copianificazione induce a considerarlo come un dato incoraggiante in previsione del trend che si verificherà nei prossimi mesi. 19 i comuni interessati da PAT-PATI approvati pari al 3% dei comuni veneti comuni che hanno già redatto nuovi strumenti urbanistici

  16. GLI EFFETTI DELLA NUOVA LEGGE: L’ATTIVITA’ DI COPIANIFICAZIONE 39 i comuni interssati da PAT-PATI adottati pari al 7% dei comuni veneti Il 10% dei Comuni veneti hanno già redatto il proprio strumento urbanistico in adeguamento alla nuova legge e l’andamento dell’attività di copianificazione induce a considerarlo come un dato incoraggiante in previsione del trend che si verificherà nei prossimi mesi. 19 i comuni interessati da PAT-PATI approvati pari al 3% dei comuni veneti comuni che hanno già redatto nuovi strumenti urbanistici

  17. LA SITUAZIONE PIANIFICATORIA DELLA VECCHIA LEGGE L’intero territorio regionale risulta coperto da strumenti urbanistici di scala locale (PRG) con: 2% Piani di 1° generazione 29 % Piani di 2° generazione 69% Piani di 3° generazione Ciò sta a significare che il 70% circa dei Comuni Veneti è dotato di uno strumento di pianificazione basato su un buon livello di analisi urbanistica e territoriale (analisi geologica, agronomica, schedatura di tutti gli edifici, CTR, censimento centri storici, disciplina del territorio agricolo, ecc.), cosa che consente l’agevole formazione di un sufficiente Quadro conoscitivo per il PAT Classi di età degli strumenti urbanistici

  18. EDIFICABILITA’ RURALE: LE NUOVE REGOLE LR 11/2004 Norme per il Governo del Territorio Introduce nome per l’insediamento di attività commerciali in deroga ai divieti previsti dall’art. 48 (fino ad aprile 2006) LR 15/2004 Introduce nome per l’adozione di varianti in deroga al divieto di cui all’art. 48, da adottarsi entro il 28 febbraio 2005 LR 20/2004 LR 8/2005 Quadro conoscitivo, funzionamento comitato, contributi, ecc Ulteriori disposizioni per approvazione varianti per l’insediamento di attività commerciali LR 22/2005 Disciplina il regime transitorio delle zone agricole in attesa di PAT e introduce possibilità di adottare varianti per opere pubbliche o strettamente funzionali LR 23/2005 Integra il regime transitorio e inserisce la disciplina dei rustici in zona montana, piani paesaggistici, LR 18/2005 LR 4/2008 “IL COLLEGATO URBANISTICA”

  19. EDIFICABILITA’ RURALE: LE NUOVE REGOLE LR 11/2004 Le principali novità del collegato alla finanziaria LR 15/2004 • l’applicabilità delle previsioni di PRG vigente per gli edifici di pregio ex art. 10 LR 24/1985; • ampliamento edifici esistenti fino a 800 mc.; • edificazione nuova casa fino a 600 mc nelle zone E2 ed E3; • l’applicabilità delle previsioni di PRG vigente per gli edifici dichiarati non più funzionali alle esigenze del fondo ex art. 4 LR 24/1985; • realizzazione di piscine in zona agricola per attività di bed- breakfast e agriturismi; • realizzazione di modesti fabbricati in legno (con apposita disciplina); • limite di in edificabilità in zone montane (per malghe, ristori, ecc) a metri 1600; • applicazione delle previsioni contenute dal PRG per le zone E4 e per puntuali previsioni del PRG LR 20/2004 LR 8/2005 LR 22/2005 LR 23/2005 LR 18/2005 LR 4/2008

  20. EDIFICABILITA’ RURALE: LE NUOVE REGOLE Cosa si può fare in assenza di PAT Interventi su esistente fino a ristrutturazione specificare……. E1: E2 e E3: E1 Ampliamento fino a 800 mc E2 e E3 nuova edificazione fino a 600 mc E1 E2 e E3 annessi rustici E1 E2 e E3 Edifici di pregio e edifici non più funzionali E1, E2, E3 modesti ricoveri in legno E1, E2, E3

  21. EDIFICABILITA’ RURALE: LE NUOVE REGOLE Cosa si può fare in presenza di PAT Interventi su esistente fino a ristrutturazione SI SI, ampliabili a mc 1200 con piano aziendale Ampliamento fino a 800 mc nuova edificazione fino a 1200 mc SI con piano aziendale annessi rustici SI con piano aziendale Edifici di pregio e edifici non più funzionali Si modesti ricoveri in legno Si senza piano aziendale

  22. EDIFICABILITA’ RURALE: LE NUOVE REGOLE Cosa si può fare in presenza di PAT Piscine in zona agricola SI in deroga art. 44 comma 2 e 3 Solo nelle aree boscate e al di sopra di 1600 mt ad eccezione di malghe, rifugi e bivacchi Inedificabilità Cambio d’uso rustici e recupero ruderi SI solo nelle aree montane e nei limiti di 300 mc, con analisi agronomica e allacciamenti reti Demolizione e ricostruzione SI nel caso di immobili presenti all’interno di fasce di rispetto Realizzazione serre Si mobili ad uso temporaneo senza permesso a costruire (la GR farà specifico atto di indirizzo) modesti ricoveri in legno Si senza piano aziendale

  23. EDIFICABILITA’ RURALE: LE NUOVE REGOLE CONCLUSIONI

  24. PAT con procedura ordinaria

  25. Alcune considerazioni sulla definizione prevalente di specifici temi.

  26. LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO E LIMITI FISICI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE • riguardano gli indirizzi progettuali e l'assetto delle azioni proposte riferiti alla struttura urbana consolidata in coerenza e riferimento a tutte le risultanze sui vincoli, fragilità e invarianti del territorio considerato. • scopo primario di delineare gli orientamenti strategici per le eventuali espansioni insediative da operarsi attraverso il PI, secondo direttrici di potenziamento “centrifughe”.

  27. LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO E LIMITI FISICI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE • “limiti fisici alla nuova edificazione” quale ulteriore definizione del progetto di “città” con riferimento alle strategie definite per i singoli sistemi insediativi e per i diversi ambienti funzionali, agli obiettivi di salvaguardia dell’integrità dei luoghi di particolare valenza ambientale, paesaggistica ed agronomica. • rappresentano i margini per il nuovo o per l'esistente tessuto urbanizzato, nel caso di trasformazioni territoriali operate attraverso il PI, e definiscono la “forma” degli insediamenti. • Le linee preferenziali di sviluppo: • non possono prescindere dall’obiettivo generale di contenere il consumo di suolo, già in parte prefigurato con la SAU • vanno anche riferite ai sistemi della mobilità, dell'ambiente e degli insediamenti.

  28. LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO E LIMITI FISICI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE • Le indicazioni relative alle “Linee preferenziali di sviluppo insediativo” così come i “Limiti fisici alla nuova edificazione”: • non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità; • andranno riferite ad una normativa di indirizzo per il PI allo scopo di garantire che l’organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dei nuovi insediamenti sia relazionata e integrata organicamente con gli insediamenti esistenti in termini di funzioni, di scena urbana e di connessioni viarie e ciclopedonali.

  29. URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA • L’art. 13 della Leggestabilisce che il PAT “individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 3, lettera c);” • Le prime esperienze portate a termine hanno messo in luce modalità differenti di trattare il tema: • riconoscimento di tutto lo stato di fatto edificato; • identificazione della zonizzazione di PRG vigente e degli agglomerati in zona agricola ai margini della struttura urbana; • individuazione delle previsioni di PRG vigente, comprendendo anche le aree di espansione non ancora attuate;

  30. URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA “Aree caratterizzate da insediamenti e urbanizzazioni consolidate o in via di realiz­zazione in cui sono ancora possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili con la diretta applicazione delle Norme di Attuazione e del Regolamento Edilizio.” Si tratta sicuramente delle zone di completamento e delle aree a servizi (zone F) già realizzate, con l'aggiunta delle zone in corso di trasformazione.

  31. EDIFICAZIONE DIFFUSA • Parti del territorio rurale dove l’edificazione si è sviluppata lungo le strade, assumendo carattere di continuità, fino a strutturarsi in veri e propri nuclei abitativi a volte con presenza di elementi funzionali. • Obiettivi • contenimento, riqualificazione del territorio agricolo recuperando e razionalizzando gli insediamenti esistenti • riconoscerne l’identità e le peculiarità, attraverso un individuazione precisa in termini di ambito d’azione

  32. EDIFICAZIONE DIFFUSA • PI  corretta definizione funzionale del limite urbano dell’edificato e di una disciplina indirizzata: • a migliorare l’accessibilità fronte strada e le condizioni di sicurezza della circolazione • a definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente e della nuova edificazione • a tutelare le emergenze paesaggistiche, ambientali ed architettoniche; • ad individuare le eventuali ulterori opere incongrue e gli immobili da demolire o da rilocalizzare in quanto incompatibili e in conflitto con il contesto, anche con l’ausilio dello strumento del credito edilizio ai sensi dell’articolo 36 della LR 11/2004

  33. CENTRI STORICI  La nuova legge urbanistica propone consapevolmente un nuovo modo di pianificare i centri storici. La conservazione dei centri storici va considerata obbiettivo strategico e quindi di assoluta competenza del PAT

  34. CENTRI STORICI Al PAT compete la costituzione delle basi informative. Ne consegue che è compito del PAT consolidare il già strutturato patrimonio conoscitivo sui centri storici Questo permetterà di definire le invarianti strategiche che il PI non potrà modificare Il PAT, sulla base delle analisi messe a sistema, riconosce nell’ambito dei centri storici i contesti di mionor rilevanza, la cui disciplina può essere assegnata al PI, fornendo per tali ambiti un idoneo apparato di direttive. Il PAT deve infine precisare come, a quali condizioni, con quali strumenti, con quali margini di flessibilità, si potrà intervenire nei centri storici.

  35. CENTRI STORICI Piano degli Interventi  assimilazione tecnica al vecchio Piano Regolatore della LR 61/85, anche se strumento.diverso. la soluzione tecnica impostata per il PI è sostanzialmente una riproposta delle metodiche consolidate: gradi di protezione, unità minime di intervento, sagome limite, etc. potenziale significativa innovazione La possibilità di utilizzare i nuovi istituti, quali credito edilizio e compensazioni urbanistiche la possibilità di individuare e disciplinare i “contesti figurativi”, evidenziando l’importanza di tutelare la scenografia dei beni da proteggere in quanto parte integrante del bene stesso

  36. In sintesi gli obiettivi imprescindibili, sia nella visione strategica sia nella modalità operativa, a cui fare riferimento sono quelli che i Centri Storici ed in generale le risorse territoriali sono patrimonio della collettività, espressione della cultura veneta assolutamente insostituibile.

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