1 / 33

NIDIL CGIL SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

NIDIL CGIL SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO. Firenze 9 novembre 2006 Corso di formazione AIB. FONTI, BENEFICIARI, DESTINATARI. Fonte normativa D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 art. 2, co. 1, lett. a); artt. 4 e 5, art. 18, artt.20-28; art. 85, co. 1, lett. f); art. 86, commi 3-7 e 9

wilson
Download Presentation

NIDIL CGIL SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. NIDIL CGILSOMMINISTRAZIONE DI LAVORO Firenze 9 novembre 2006 Corso di formazione AIB

  2. FONTI, BENEFICIARI, DESTINATARI • Fonte normativa • D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 art. 2, co. 1, lett. a); artt. 4 e 5, art. 18, artt.20-28; art. 85, co. 1, lett. f); art. 86, commi 3-7 e 9 • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo, 23 Settembre 2002 • Beneficiari • Tutti i datori di lavoro privati e pubblici • Destinatari • Inoccupati e disoccupati SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  3. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LA TRIANGOLAZIONE LAVORATORE CONTRATTO DI INTERESSE, LAVORO DIREZIONE, CONTROLLO SOMMINISTRATORE UTILIZZATORE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  4. IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE Contratto di fornitura di manodopera tra: l’agenzia di somministrazione (autorizzata ai sensi degli art. 4,5) e l’utilizzatore (datore di lavoro privato o pubblico ) (art.20, co. 1) SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  5. IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE E’ ammesso: A tempo ideterminato: per i casi previsti nell’art. 20, co. 3 A tempo determinato: ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (art. 20, co.4) SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  6. IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE E’ vietato: • Per la sostituzione di lavoratori in sciopero; • Se nell’unità produttiva vi sono: • licenziamenti collettivi entro i 6 mesi precedenti: • sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, per lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; • da parte di quelle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. 626/) (art. 20, co.5 lett. a, b, c). SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  7. FORMA DFEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE • Obbligo della forma scritta • Obbligo di contenere gli elementi indicati nella legge (art.21, co. 1) In mancanza della forma scritta il contratto è nullo e i lavoratori sono considerati alle dipendenze dell’utilizzatore (art.21, co. 4) SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  8. RAPPORTO TRA SOMMINISTRATORE E PRESTATORE A tempo indeterminato Soggetto alla disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato A tempo determinato Soggetto alla disciplina del contratto a termine SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  9. CARATTERESTICHE DEL CONTRATTO COMUNI comunicazione per iscritto all’atto della stipulazione del contratto ovvero all’atto dell’invio presso l’utilizzatore • informazioni contenute nel co.1 art. 21 • Indicazioni dei CCNL (art 21, co. 2) • la data di inizio • la durata prevedibile dell’attività lavorativa presso l’utilizzatore (art. 21, co.3). SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  10. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO COMUNI • diritto ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti (art. 23, co.1) • si applicano tutti gli istituti previsti dalla contrattazione collettiva, nazionale e aziendale, nelle imprese utilizzatrici (art. 19, comma 1 CCNL delle imprese di lavoro temporaneo). • sono esclusi specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale erogati, a favore di soggetti svantaggiati (art.23, co. 2) SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  11. CARATTERESTICHE DEL CONTRATTO A TEMPO IDETERMINATO Disponibilità: • nei periodi senza missione sono a disposizione del somministratore negli orari di lavoro dei dipendenti dell’unità locale da cui dipende (salvo giusta causa o giustificato motivo) • Non possono prestare attività per altre imprese di somministrazione (art.20, co. 2) (art. 30 CCNL imprese lavoro temporaneo) SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  12. CARATTERESTICHE DEL CONTRATTO A TEMPO IDETERMINATO Indennità di disponibilità: • stabilita dal CCNL del somministratore Euro 516 (CCNL imprese lavoro temporaneo 23.10.02) • non inferiore a quella stabilita dal Ministero del Lavoro Euro 350 (DM 10.3.04) • proporzionalmente ridotta in caso di missioni a tempo parziale • Esclusa dal computo di ogni istituto di legge o contrattuale (art.22, co. 3) (art. 30 CCNL imprese lavoro temporaneo) SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  13. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E’ soggetto alla disciplina del d.lgs 368/01 Sono esclusi i commi 3 e 4 dell’art. 5: • comma 3: in caso di riassunzione entro un periodo di 10/20 gg dalla scadenza il contratto si considera a tempo indeterminato • comma 4: due assunzioni a termine senza soluzione di continuità il rapporto si considera a tempo indeterminato SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  14. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO È ammessa la proroga del termine, con il consenso del lavoratore e con atto scritto (art. 22, co.2). L’articolo 28 del CCNL delle imprese di lavoro temporaneo sancisce che sono ammesse fino a 4 proroghe per un periodo massimo di 24 mesi È nulla la clausola diretta a limitare la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto, salvo il caso in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità (art. 23, co.8 e 9). SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  15. GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO • …….. nell’interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore…… (art. 20, co.2, primo periodo) • Potere disciplinare: al somministratore su comunicazione dell’utilizzatore ( art. 23, co.7) Il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse: • obbligo della comunicazione • Senza comunicazione risponde l’utilizzatore delle differenze retributive o del danno per assegnazione a mansioni inferiori (art.23, co. 6) SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  16. GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO • l’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore (art. 23, co.3) • diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, con esclusione di quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio (art. 23, co. 4) SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  17. GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Il somministratore è tenuto ad informare sui rischi per la sicurezza e la salute (D.Lgs. 626/1994) Il contratto di somministrazione, può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore, in tal caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore Sorveglianza medica speciale o rischi specifici: spetta all’utilizzatore informare L’utilizzatore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per le violazione ( art. 23, co. 5) SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  18. DIRITTI SINDACALI E GARANZIE COLLETTIVE • spettano i diritti sindacali previsti dalla legge 300/1970 • diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici. Le ore di assemblea retribuite sono determinate proporzionalmente alle ore lavorate, fermo restando il diritto ad un minimo di 2 ore annue • diritto di riunione • somministrazione per più di tre mesi riguardante più di 30 lavoratori, questi hanno il diritto di eleggere una propria rappresentanza nell’impresa utilizzatrice (art.24, co.1,2,3) (CCNL Lav. Temp. Art. 8, co.4, art. 10) SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  19. DIRITTI SINDACALI E GARANZIE COLLETTIVE • informare le Organizzazioni Sindacali delle forniture che interessano almeno 30 lavoratori per più di tre mesi (art.8 CCNL Lavoro temporaneo) • comunicare alla R.S.U o alle OOSS: • numero e i motivi prima della stipula del contratto • ogni 12 mesi, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati (art. 24, co. 4) SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  20. DISPOSIZIONI PREVIDENZIALI • oneri contributivi, previdenziali, assicurativi, ed assistenziali a carico del somministratore (art. 25, co.1) • l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte (art. 25, co.3) • settore agricolo e somministrazione di lavoratori domestici si applicano i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori (art.25, co. 4). SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  21. TRATTAMENTO PER INFORTUNI • intera quota giornaliera della retribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio • integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere l’intera retribuzione netta giornaliera del lavoratore • trattamento economico aggiuntivo, attraverso prestazioni erogate da Ebitemp (Ente Bilaterale Nazionale per il lavoro temporaneo) (art. 26, CCNL lavoro temporaneo e allegato 1) SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  22. SANZIONI Somministrazione in assenza di autorizzazione: punito utilizzatore e somministratore Compensi al somministratore Violazione del divieto di indagini sulle opinioni personali (art. 18, co.4, 5) Somministrazione irregolare: fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21, co. 1, lett. a), b), c), d)e) il lavoratore può chiedere mediante ricorso giudiziale la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore con effetto dall’inizio della somministrazione (art. 27, co. 1) Somministrazione fraudolenta (art. 28) SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  23. POTERI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA • modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche variabili(art. 23, co.4) • individuare altri casi in cui sia possibile stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (art. 20, co. 3. lett. i) • misura dell’indennità di disponibilità(art. 22, co.3) • limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato (art. 20, co.4) SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  24. POTERI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA • casi in cui è consentito prorogare il termine inizialmente posto nel contratto di somministrazione a tempo determinato e la durata della proroga stessa (art. 22, co. 2) • indennità al fine di impedire all’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione (art. 23, co. 9)Il Contratto Collettivo Nazionale per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo non è intervenuto sulla materia per evitare ogni forma di impedimento all’assunzione del lavoratore da parte dell’impresa utilizzatrice SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  25. DIFFERENZE CON ALTRI CONTRATTI Appalto • organizzazione dei mezzi necessari ( anche solo esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto) • rischio d’impresa (art. 29, co.1) Distacco • soddisfare un proprio interesse • il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore (art. 30, co.1 e 2) SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  26. E.BI.TEMP ENTE BILATERALE NAZIONALE PER IL LAVORO TEMPORANEO Art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo SCOPI • mutualizzazione dei permessi dei delegati e dei dirigenti sindacali dei lavoratori temporanei • service agli istituti paritetici (Osservatorio, Comitati e Commissioni) • interventi di sostegno al reddito • eventuali altre prestazioni definite dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  27. E.BI.TEMP ENTE BILATERALE NAZIONALE PER IL LAVORO TEMPORANEO Finanziamento • contributo a carico delle imprese fornitrici e dei lavoratori nelle misure previste dalla contrattazione tra le parti; • quote versate dalle aziende al fondo permessi sindacali; • di eventuali proventi pubblici o privati; • di eventuali proventi derivanti da iniziative sociali Prestazioni • indennità economica in caso di infortuniosul lavoro • prestiti personali SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  28. FORMATEMP FONDO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI TEMPORANEI Istituito dalla Legge 196/97 sul Lavoro Temporaneo oggi in fase transitoria a causa dell’abrogazione degli articoli 1-11 da parte della L 30/03 Art. 12 D.Lgs.276/03 differenzia gli scopi per i lavoratori a tempo determinato da quelli per i lavoratori a tempo indeterminato SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  29. FORMATEMP FONDO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI TEMPORANEI SCOPI • Promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di una prospettiva continuità nelle possibilità di impiego. • Prevedere specifiche misure di carattere previdenziale • Sviluppare iniziative tra le parti sociali finalizzate a verificare l’utilizzazione del lavoro temporaneo e la sua efficacia anche in termini di promozione dell’emersione del lavoro non regolare SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  30. FORMATEMP FONDO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI TEMPORANEI Scopi • Informare e consigliare le Società di Lavoro Temporaneo sulle problematiche giuridiche e finanziarie della formazione • Informare i lavoratori sulle iniziative formative SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  31. FORMATEMP FONDO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI TEMPORANEI BENEFICIARI: • lavoratori temporanei assunti che necessitano di interventi formativi • lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Imprese Fornitrici • candidati iscritti e selezionati presso le Imprese Fornitrici • disoccupati in attesa di reinserimento • inoccupati in attesa di prima occupazione SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  32. FORMATEMP FONDO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI TEMPORANEI GARANZIE PER I LAVORATORI: • assunzione entro 90 giorni dal termine dei corsi • rilascio di un libretto formativo • rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai corsi SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  33. FORMATEMP FONDO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI TEMPORANEI Tipologie di interventi formativi: • Formazione di base • Formazione professionale • Formazione on the job • Formazione continua SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

More Related