1 / 17

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA. Lorenzo Benatti Parma, 19 maggio 2014. Art. 2 L.F. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l’autorità competente a disporla.

wesley
Download Presentation

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA Lorenzo Benatti Parma, 19 maggio 2014

  2. Art. 2 L.F. • La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l’autorità competente a disporla. • Enti pubblici, • Banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio, ecc. (v. artt. 80 ss tulb e artt. 57 ss tuf), • Società mutualistiche (v. art. 2545 terdecies, 1° co., c.c.), • Imprese sociali (v. art. 15 D.lgs. N. 155/2006)

  3. Presupposti LQA • Irregolarità di funzionamento (individuate dalle diverse leggi speciali), • Rischio di insolvenza, • Stato di insolvenza.

  4. LCA e fallimento • In generale la soggezione a LCA esclude quella al fallimento. • Non così nelle cooperative, le quali possono essere dichiarate fallite o sottoposte a liquidazione coatta amministrativa (art. 2545 terdecies, 1° co., c.c.). Vige il principio di prevenzione (art. 96 l.f.: la prima procedura dichiarata preclude l’altra) .

  5. Leggi speciali e L.F. • Buona parte degli aspetti della procedura di LCA sono disciplinati dalle leggi speciali, che comunque prevedono sempre una regolazione concorsuale dei crediti. • La L.F. si limita a dettare una disciplina integrativa agli artt. 194-214.

  6. Ruolo autorità amministrativa • Ad essa è affidato la direzione della procedura per il perseguimento di interessi anche ulteriori rispetto a quello del soddisfacimento dei creditori. • Apre la procedura. • I creditori possono richiedere un accertamento giudiziale dello stato di insolvenza che vincola l’autorità amministrativa ad aprire la LCA (art. 195 L.F.). Questa possibilità è preclusa ai creditori di enti pubblici.

  7. Effetti dell’apertura della LCA • Spossessamento del debitore. • Divieto di azioni esecutive e cautelari, applicazione della disciplina della regolazione concorsuale dei crediti. • Incidenza dalla procedura sui contratti in corso di esecuzione. • L’applicazione delle norme sul fallimento relative agli effetti sugli atti pregiudizievoli per i creditori è subordinata all’accertamento giudiziale dell’insolvenza, che può essere anche posteriore all’apertura della LCA. Infatti se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio (art. 202 l.f.).

  8. Commissario liquidatore • È l’organo cui è affidata l’amministrazione (possono essere tre). • Pur essendo sottoposto alle direttive dell’autorità di vigilanza, può, senza necessità di autorizzazione alcuna, costituirsi in giudizio, subentrare in rapporti pre-esitenti, compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione diversi da quelli previsti dell’art. 35 l.f. • L’autorizzazione dell’autorità di vigilanza occorre per: • L’esercizio dell’azione di responsabilità contro i cessati amministratori o contro il commissario revocato. • Il compimento degli atti previsti dall’art. 35 l.f. se di valore è superiore a 1032,91 €. • La continuazione dell’esercizio dell’impresa. • La nomina di coadiutori. • Farsi sostituire.

  9. Comitato di sorveglianza • Affianca il commissario liquidatore. • È composto preferibilmente ma non necessariamente da creditori. • Non ha potere di ingerenza dell’attività di amministrazione ma solo compiti consultivi.

  10. Liquidazione dell’attivo • Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione (art. 210, 1° co., l.f.). • L’autorizzazione dell’autorità di vigilanza occorre per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco oltre al parere del comitato di sorveglianza. • L’impugnazione dei provvedimenti è ripartita tra autorità giudiziaria e amministrativa: sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie aventi ad oggetto gli atti posti in essere dal commissario liquidatore, i quali siano caratterizzati dal contenuto autoritativo e strumentale ala cura di sovraordinati interessi pubblici, sono invece devolute all’autorità giudiziaria ordinaria le controversie relative a lezioni di diritti soggettivi, come quelle aventi ad oggetto impugnative negoziali.

  11. Accertamento dei crediti • In prima battuta compete al commissario giudiziale, il quale, anche in difetto di richiesta dei singoli creditori, forma l’elenco dei creditori ammessi e respinti (art. 209, 1° co., l.f.). • Solo per le pretese reali e risarcitorie è richiesta un’espressa domanda. • L’elenco è redatto sulla base della contabilità e dei documenti dell’impresa di cui dà comunicazione agli interessati, delle osservazioni e istanze degli interessati e delle domande che i creditori hanno l’onere di presentare solo se non hanno ricevuto dal commissario alcuna comunicazione e lo deposita in cancelleria. • Col deposito l’elenco diventa esecutivo. • L’intervento dell’autorità giudiziaria è previsto dolo il deposito, con la possibilità di ricorso alla corte d’appello.

  12. Ripartizione dell’attivo • Il piano di riparto finale, il bilancio finale di liquidazione ed il rendiconto del commissario liquidatore vanno sottoposti all’autorità di vigilanza, che dispone il suo deposito in cancelleria e pubblicazione in gazzetta ufficiale ed eventualmente in altri giornali. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione dell’avviso in gazzetta ufficiale gli interessati possono proporre contestazioni con ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio. In difetto di contestazione i documenti si considerano approvati ed il piano di riparto finale va eseguito.

  13. Concordato (art. 214 l.f.) • L' autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato (1° co.). • Ai creditori non è chiesto di votare, ma essi e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato (3° co.). • Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di consiglio (4° co.). • Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato (5° co.).

  14. LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA Lorenzo Benatti Lorenzo.benatti@unipr.it

  15. Impresa sociale(d.lgs. 24-03-2006 n. 155) Art. 1: possono acquistare la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio ei beni o servizi di utilità sociale. I beni e servizi sono tassativamente indicati dal D. lgs. L’impresa sociale non può avere scopo di lucro. Eventuali utili devono essere utilizzati per lo sviluppo dell’attività statutaria. Attenzione! L’impresa sociale è comunque impresa ai sensi dell’art. 2082. Il patrimonio non può essere distribuito a quanti fanno parte dell’organizzazione, né durante l’attività né al momento dello scioglimento. Sono posti vincoli alle operazioni straordinarie per tutelare lo scopo non lucrativo.

  16. Impresa sociale (2) L’impresa sociale può essere organizzata in qualsiasi forma, compresa l’associazione. In particolare possono essere impiegati tutti i tipi societari. La disciplina della forma adottata troverà applicazione tutte le volte che non è derogata da quella speciale dell’impresa sociale. E’ prevista una disciplina peculiare della responsabilità per le obbligazioni sociali.

  17. Disciplina speciale Le imprese sociali qualsiasi attività esercitino: devono iscriversi in un’apposita sezione del registro delle imprese, devono redigere le scritture contabili, in caso di insolvenza sono soggette a liquidazione coatta amministrativa invece che a fallimento, sono soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro che può disporre la perdita dei requisiti e quindi la cancellazione dal registro.

More Related