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TUF D. Lgs. 58 del 1998

Struttura. Parte I: Disposizioni comuniParte II: Disciplina degli intermediari(regolamentazione dei servizi di investimento" e gestione collettiva del risparmio")Parte III: Disciplina dei mercati finanziari e della gestione accentrata di strumenti fin.Parte IV: Disciplina degli emittentiParte

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TUF D. Lgs. 58 del 1998

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Presentation Transcript


    1. TUF (D. Lgs. 58 del 1998)   OBIETTIVI raggruppare, coordinare e riordinare le molteplici leggi succedutesi nel corso degli anni riguardanti gli intermediari mobiliari, la vigilanza su di essi, la trasparenza della loro operativitŕ, le societŕ quotate emittenti titoli nonché la tutela delle minoranze sancire i principi della privatizzazione e della liberalizzazione dei mercati e dei soggetti innovare il diritto societario e allineare la nostra nazione ai mercati piů progrediti degli altri Paesi Il Testo Unico della Finanza ha segnato un progresso importante sia nella disciplina sia nella operativitŕ dei mercati finanziariIl Testo Unico della Finanza ha segnato un progresso importante sia nella disciplina sia nella operativitŕ dei mercati finanziari

    2. Struttura Parte I: Disposizioni comuni Parte II: Disciplina degli intermediari (regolamentazione dei “servizi di investimento” e “gestione collettiva del risparmio”) Parte III: Disciplina dei mercati finanziari e della gestione accentrata di strumenti fin. Parte IV: Disciplina degli emittenti Parte V: Sanzioni Parte VI: Disposizioni transitorie e finali

    3. Prima del TUF... Legge 1/1991 getta le basi per il rinnovamento del mercato mobiliare riserva di attivitŕ per le Sim banche autorizzate solo alla negoziazione di titoli di Stato o garantiti dallo Stato Decreto Eurosim n. 415/1996 eliminazione della riserva a favore delle Sim confluito nel TUF

    4. Disposizioni comuni ART. 1 – Definizioni Nel presente decreto legislativo si intendono per: "Consob": la Commissione nazionale per le societŕ e la Borsa; "Isvap": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; "societŕ di intermediazione mobiliare" (Sim): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia; "imprese di investimento": le Sim e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie; "societŕ di investimento a capitale variabile" (Sicav): la societŕ per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia aventi per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;

    5. "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralitŕ di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, puň essere raccolto mediante una o piů emissioni di quote; "fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalitŕ previste dalle regole di funzionamento del fondo; "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate; "organismi di investimento collettivo del risparmio" (Oicr): i fondi comuni di investimento e le Sicav; "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso: 1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti; 2) la gestione del patrimonio di Oicr, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili;

    6. "societŕ di gestione del risparmio" (Sgr): la societŕ per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; "sollecitazione all'investimento": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari; non costituisce sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari; "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall'articolo 100 nonché di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;

    7. Strumenti finanziari Azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali obbligazioni, titoli di Stato, nonché altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali titoli negoziati sul mercato monetario quote di organismi di investimento collettivo contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e su relativi indici contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci e su indici azionari contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati e i relativi indici, nonché contratti di opzione su valute, su tassi di interesse, su merci e sui relativi indici combinazioni dei contratti e dei titoli indicati sopra I mezzi di pagamento no

    8. Servizi di investimento negoziazione per conto proprio e per conto terzi collocamento (con o senza preventiva sottoscrizione o assunzione di garanzia verso l’emittente) gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi ricezione e trasmissione di ordini e mediazione Oggetto: strumenti finanziari

    9. Servizi accessori attivitŕ che, pur non avendo come oggetto specifico strumenti finanziari, sono ad essi collegati:  custodia e amministrazione di strumenti finanziari locazione di cassette di sicurezza consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia aziendale e di questioni ad esse inerenti consulenza e servizi in tema di concentrazioni e acquisto di imprese concessione di finanziamenti agli investitori per permettere loro di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari, purché in queste ultime intervenga il finanziatore servizi connessi al collocamento o all’emissione di strumenti finanziari intermediazione in cambi se collegata alla prestazione di servizi di investimento

    10. ART. 4 – Collaborazione tra autoritŕ e segreto d’ufficio La Banca d'Italia, la Consob, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Isvap e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autoritŕ non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autoritŕ competenti dell'Unione Europea e dei singoli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Consob in ragione della sua attivitŕ di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze.

    11. DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI Vigilanza ART. 5 – Finalitŕ e destinatari della vigilanza La vigilanza sulle attivitŕ disciplinate dalla presente parte ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilitŕ, alla competitivitŕ e al buon funzionamento del sistema finanziario. La Banca d'Italia č competente per quanto riguarda il contenimento del rischio e la stabilitŕ patrimoniale. La Consob č competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. La Banca d'Italia e la Consob operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolaritŕ rilevate nell'esercizio dell'attivitŕ di vigilanza.

    12. ART. 6 – Vigilanza regolamentare La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento: a) l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni; b) le modalitŕ di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela; c) le regole applicabili agli Oicr aventi a oggetto: 1) i criteri e i divieti relativi all'attivitŕ di investimento, 2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio; 3) gli schemi-tipo e le modalitŕ di redazione dei prospetti contabili che le SGR e le Sicav devono redigere periodicamente; 4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr; ecc..

    13. ART. 8 – Vigilanza informativa La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, per le materie di rispettiva competenza, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalitŕ e nei termini dalle stesse stabiliti. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolaritŕ nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attivitŕ delle Sim, delle SGR o delle Sicav. A tali fini lo statuto delle Sim, delle SGR o delle Sicav indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.

    14. ART. 10 – Vigilanza ispettiva La Banca d'Italia e la Consob possono, per le materie di rispettiva competenza e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati. Ciascuna autoritŕ comunica le ispezioni disposte all'altra autoritŕ, la quale puň chiedere accertamenti su profili di propria competenza.

    15. SERVIZI DI INVESTIMENTO Soggetti e autorizzazione ART. 18 – Soggetti L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento č riservato alle imprese di investimento e alle banche. Le Sgr possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera d) (gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi). Le Sim possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attivitŕ finanziarie, nonché attivitŕ connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attivitŕ previste dalla legge. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento: puň individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autoritŕ comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi di investimento e nuovi servizi accessori.

    16. ART. 19 – Autorizzazione La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio dei servizi di investimento da parte delle Sim quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di societŕ per azioni; b) la denominazione sociale comprenda le parole «societŕ di intermediazione mobiliare»; c) la sede legale e la direzione generale della societŕ siano situate nel territorio della Repubblica; d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivitŕ iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;

    17. f) I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalitŕ, indipendenza ed onorabilitŕ indicati nell'articolo 13; g) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilitŕ stabiliti dall'articolo 14; h) la struttura del gruppo di cui č parte la societŕ non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societŕ stessa.

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