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IL NUOVO APPRENDISTATO D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO

IL NUOVO APPRENDISTATO D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO. Il percorso del Testo Unico dell’apprendistato. Il D.Lgs 167/2011 entrato in vigore il 25 ottobre 2011 ridefinisce il contratto di apprendistato abrogando esplicitamente o implicitamente

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IL NUOVO APPRENDISTATO D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO

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Presentation Transcript


  1. IL NUOVO APPRENDISTATO D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO

  2. Il percorso del Testo Unico dell’apprendistato

  3. Il D.Lgs 167/2011 entrato in vigore il 25 ottobre 2011 ridefinisce il contratto di apprendistato abrogando esplicitamente o implicitamente le precedenti disposizioni normative 1

  4. Legge 19 gennaio 1955, n. 25 – ; Legge 28 febbraio 1987, n. 56 – artt. 21 e 22 ; Legge 24 giugno 1997, n. 196 – art. 16; D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 – artt. da 47 a 53; ____________________________________________________________________ Norme abrogate implicitamente __________________________________________ D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 166; D.M. 28 febbraio 2000; D.M. 16 maggio 2001; Legge 4 novembre 2010, n. 183 Norme abrogate esplicitamente 2

  5. Norme che rimangono in vigore • Legge, 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 773 e 1364; • D.M. 28 marzo 2007 ; (Entrambe le norme citate disciplinano i profili previdenziali) *** • Legge 8 agosto 1985, n. 443 art.4 ( Legge-quadro per l’artigianato- limiti dimens.) • Legge 68/1999 art. 11 ( avviamento lavoratori disabili ) 3

  6. Definizione di apprendistato( art. 1, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 )L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo indeterminatofinalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. 4

  7. "... , appare possibile ritenere l’apprendistato quale contrattodi lavoro a tempo indeterminato, dal quale il datore di lavoro può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, anche anteriormente alla scadenza del termine per il compimento dell’addestramento, senza incorrere negli obblighi risarcitori caratteristici del recesso ante tempus previsti per il contratto a tempo determinato...". Min.Lavoro – Interpello n. 79 del 12/11/2009 – natura del contratto.

  8. Tipologie di apprendistato( Art. 1, comma 2, D.Lgs. 167/2011 )a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ( età compresa tra 15 e 25 anni );b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ( età compresa tra 18 e 29 anni );c) apprendistato di alta formazione e ricerca ( età compresa tra i 18 e i 29 anni ) 5 5

  9. Disciplina generale( Art. 2, comma 1, D.Lgs. 167/2011)La disciplina del contratto di apprendistato e' rimessa ad appositi accordi interconfederaliovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionaleda associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale … ( continua ) 6

  10. … nel rispetto dei seguenti principi:- Forma scritta del contratto, del patto di provae del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;- Divieto di retribuzione a cottimo; 7

  11. Aggiunta all’ Art. 2, comma 1, la lett. a bis ) Previsione di una durata minima del contratto, non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 5; Modifica all’art. 2, comma 1, lett. m) Possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato MODIFICA INTRODOTTA DAL DDL FORNERO

  12. … nel rispetto dei seguenti principi:Possibilita' di inquadrare il lavoratorefino a due livelli inferioririspetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianita' di servizio 8

  13. "....Nell’impianto normativo antecedente al D.Lgs. n. 276/2003 la norma dell’art. 13, comma 1, della legge n. 25 del 1955 prevedeva la determinazione della retribuzione dell’apprendista mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in base alla anzianità di servizio, determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva. Ciò posto, tenuto conto della circostanza che la circolare n. 40/2004 di questo Ministero ha espressamente ritenuto ancora in vigore la disposizione innanzi citata, il nodo interpretativo da sciogliere attiene all’ammissibilità di un cumulo tra il regime del c.d. sottoinquadramento e quello della percentualizzazione della retribuzione in base all’anzianità di servizio.Si tratta, in altri termini, di stabilire se, in virtù del predetto procedimento di percentualizzazione, sia ipotizzabile una retribuzione inferiore a quella derivante dal sistema del sottoinquadramento.Al quesito deve essere data risposta negativa.Il rapporto tra le norme in questione deve, invero, essere interpretato in termini non già di cumulatività bensì di alternatività.Conseguentemente, alla luce del generale principio del favor prestatoris, si ritiene di poter concludere per l’applicazione della norma di cui al citato art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, salvo che, beninteso, dall’applicazione della procedura di percentualizzazione derivi, in concreto, un trattamento più favorevole per il prestatore.". Min. Lavoro – Interpello n. 28 del 1/10/2007 : trattamento economico - sottoinquadramento o percentualizzazione

  14. … nel rispetto dei seguenti principi:- Presenza di un tutore o referente aziendale; - possibilita' di finanziarei percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali anche attraverso accordi con le Regioni; 9

  15. Il nuovo T.U. nulla dice sui requisiti che dovrà avere il tutor, tuttavia già il D.M. citato prevedeva che il soggetto designato dall’impresa dovesse: Possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che conseguirà l’apprendista al termine del percorso formativo; Svolgere attività coerenti con quelle dell’apprendista; Possedere almeno tre anni di esperienza; Affiancare un numero massimo di giovani pari a cinque; Valutare le competenze acquisite finalizzate al conseguimento della qualifica. Va inoltre ricordato : Possibilità, nel caso di formazione “a distanza” di utilizzare formazione virtualizzata ( cfr. interpello n. 9 del 27 marzo 2008 ); Nelle imprese artigiane e in quelle con meno di 15 dip.ti il ruolo può essere svolto dal titolare , da un socio da un familiare coadiuvante se in possesso delle specifiche competenze. Mai da un associato in partecipazione ( cfr. Interpello n. 49 del 5 giugno 2009 ). Le Regioni hanno competenza primaria in materia. Tutor – requisiti previsti dalla norma implicitamente abrogata ( D.M.28 febbraio 2000) e da successivi interpelli.

  16. … nel rispetto dei seguenti principi:Possibilita' del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonche' nei percorsi di istruzione degli adulti; 10

  17. … nel rispetto dei seguenti principi:Registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadinodi cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 11

  18. ….. “ nell’auspicare comunque che la contrattazione collettiva e gli enti bilaterali disciplinino nel dettaglio la formazione aziendale, va evidenziato che detta disciplina, secondo quanto specificato dal Legislatore, dovrà comunque e necessariamente determinare, per ciascun profilo formativo, “la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo” ( Interpello n. 50 del 7 ottobre 2008 ). Motivi di opportunità impongono al datore di lavoro l’annotazione su un “registro” che rappresenti la “tracciabilità” formativa, così importante nel caso di formazione svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro che, in caso di contestazione dovrà essere provata. Formazione: registrazione nel “libretto formativo del cittadino” : documento provvisoriamente sostitutivo

  19. … nel rispetto dei seguenti principi:possibilita' di prolungare il periodo di apprendistatoin caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi; 12

  20. … nel rispetto dei seguenti principi:possibilita' di forme e modalita' per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; 13

  21. ATTENZIONEIl Legislatore delegato con quanto riportato nella scheda precedente intende invitare le Parti Socialia subordinarela possibilità di avviare nuove tipologie contrattuali di apprendistato, alla conferma al termine del periodo formativo, diun certo numero percentuale di giovani 13

  22. … nel rispetto dei seguenti principi:divieto per le partidi recedere dal contratto durante il periodo di formazionein assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente; 14

  23. … nel rispetto dei seguenti principi:possibilita' per le parti di recedere dal contratto con preavvisodecorrente dal termine del periodo di formazioneai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessunadelle parti esercita la facolta' di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 15

  24. Rimaneva salva , come già a suo tempo previsto dall’art. 19 della L.25/1955, la possibilità di recessoalla fine del periodo di apprendistato, previa disdetta ex art. 2118 cod. civ. in quanto esaurita la causa del contratto (addestramento/formazione). La cessazione del rapporto nella precedente normativa

  25. Permane, invece, il divieto di licenziamentodurante il rapporto di apprendistato senza giusta causa o giustificato motivo In seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale con sentenza n. 169 del 28 novembre 1973 è consentito al lavoratore di impugnare il provvedimento che, se ritenuto illegittimo comporta l'applicazione della tutela reale (Datore di Lavoro che occupa più di 15 dipendenti nello stesso Comune ) o di quella obbligatoria ( Datore di Lavoro che in ciascuna sede occupa meno di 15 dipendenti ) a seconda che trovi applicazione l'art. 18 della legge n. 300/1970 o la legge n. 108/1990.

  26. Assistenza e previdenza(art. 2, comma 2, D.Lgs.167/2011)L'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia; d) maternita'; e) assegno familiare. 16

  27. Limiti quantitativi(art. 2, comma 3, D.Lgs.167/2011)Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere con contratto di apprendistato, direttamente oindirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non puo' superare il 100 per centodelle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. 17

  28. L’art. 2, comma 3, è stato così modificato e integrato: ( invariato ) ….. non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso ilmedesimo datore di lavoro. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o …… ( invariato ) …. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ( con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2013 ) MODIFICA INTRODOTTA DAL DDL FORNERO

  29. Art. 2, comma 3-bis. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto. MODIFICA INTRODOTTA DAL DDL FORNERO

  30. Attenzione Gli apprendisti vanno calcolati sull’intero organico aziendale e non sulla singola unità produttiva. Infatti il T.U. prende a riferimento il “datore di lavoro “ e non l’”azienda” . Il numero di apprendisti che possono sviluppare “in contemporanea” rapporti con il datore di lavoro devono comprendere anche quelli inviati dalle Agenzie di somministrazione. Modalità di calcolo della percentuale del 100%

  31. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato nonpuò superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il limite quantitativo nella precedente normativa(Art. 47 del D. lgs.vo 276/2003, comma 2 - abrogato ) 18

  32. Limiti quantitativi azienda senza dip.ti (art. 2, comma 3, D.Lgs.167/2011) Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in numeronon superiore a tre. 19

  33. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Il limite quantitativo nella precedente normativa(Art. 47 del D. lgs.vo 276/2003, comma 2 - abrogato ) 20

  34. Limiti quantitativi aziende ARTIGIANE(art. 2, comma 3, D.Lgs.167/2011) Per le imprese artigiane continua a trovare applicazione quanto previsto dall’art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 443alla quale si deve fare esplicito rinvio. 21

  35. La norma sui limiti quantitativi non si applica alle imprese artigiane per le quali continua a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. Il limite quantitativo nella precedente normativa(Art. 47 del D. lgs.vo 276/2003, comma 2 - abrogato ) 22

  36. Datori di lavoro destinatari( artt. 4 e 5, comma 1, D.Lgs 167/2011)Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con :1) contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere;2) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. 21

  37. Tutti i datori di lavoro, indipendentemente dai settori produttivi, possono assumere giovani con contratto di apprendistato. Tale estensione è stata introdotta dall’art. 16 della L. 24 giugno 1997, n. 196 Datori di lavoro destinatari nella precedente normativa

  38. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'eta' dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalita' di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonche' la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non puo' comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere( Art. 4, comma 2, D.Lgs. 167/2011 )

  39. Durata dell’apprendistato nei settori equipollenti all’artigianato. Il riferimento della norma alle "figure professionali dell'artigianato" vuole indicare tutti quei soggetti che operano nel campo artigiano e che, evidentemente, non possono limitarsi alle figure individuate esclusivamente dalla contrattazione degli artigiani.A titolo esemplificativo è possibile infatti pensare a tutte quelle piccole attività commerciali che, soprattutto in luoghi turistici, creano gli stessi prodotti che immettono sul mercato e che pertanto impiegano personale che necessita di una particolare professionalità ed esperienza. Per tutte queste figure – previste nell’ambito dei diversi contratti collettivi del Terziario, del Turismo/Pubblici Esercizi e delle aziende di Panificazione – i cui contenuti competenziali sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, si ritiene pertanto possibile l’attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi massimi di 5 anni.". Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere( Art. 4, comma 2, D.Lgs. 167/2011 – Interpello n. 40 /2011) ,

  40. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attivita' in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalita' di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere( Art. 4, comma 5, D.Lgs. 167/2011 )

  41. IL PERIODO TRANSITORIO ( art. 7 , comma 7, Lgs. 167/2011 ) e ( Circolare Min.Lavoro 11/11/2011, n. 29 )

  42. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. ( 25 ottobre 2011 ) anche stipulati ex art. 16 , L.196/1997 ( minori dai 15 ai 18 anni ) continueranno a far riferimento alle disposizioni legali e contrattuali vigenti al momento della stipula. Contratti in essere alla data del 25 ottobre 2011

  43. Min.Lavoro – Circ. 11/11/2011, n. 29 Apprendistato di alta formazione. “in assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Contratti da stipulare dal 26 ottobre 2011 al 25 aprile 2012

  44. Min.Lavoro – circ. 11/11/2011, n.29. Apprendistato per minori e apprendistato professionalizzante “….fino allo scadere dei sei mesi e a condizione della inapplicabilità della nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 167/2011 per mancanza del contestuale intervento delle singole Regioni e della contrattazione collettiva (interconfederale o di categoria), restano in vigore tutte ledisposizioni di legge(statale e regionale) e di contratto collettivo che attualmente disciplinano l’apprendistato, ivi comprese quelle di carattere sanzionatorio per le quali si rinvia a quanto già chiarito con circ. n. 40/2004 e circ. n. 27/2008. Ne consegue che un contratto stipulato in detto periodo secondo la vecchia disciplina seguirà anche le regole previste dalla contrattazione di riferimento, in particolare in ordine alla durata del periodo formativo, e sarà soggetto alla applicazione del relativo trattamento contributivo agevolato. Contratti da stipulare dal 26 ottobre 2011 al 25 aprile 2012

  45. Min.Lavoro – Circ. 11/11/2011, n. 29 Contratti da stipulare dal 26 ottobre 2011 al 25 aprile 2012 • Min.Lavoro – Circ. 11/11/2011, n. 29 ….si ricorda che l’avvio dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 167/2011 è condizionato all’accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome. Durante la fase transitoria risulterà possibile, solo nelle Regioni che abbiano stipulato le necessarie intese con i Ministeri competenti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 276/2003, assumere minori per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Per le altre Regioni rimane invece operativa, sempre per la durata del regime transitorio, la disciplina di cui alla L. n. 196/1997 e alla L. n. 25 del 1955.

  46. Min.Lavoro – Circ. 11/11/2011, n. 29 Contratti da stipulare dal 26 ottobre 2011 al 25 aprile 2012 • Min.Lavoro – Circ. 11/11/2011, n. 29 “….con specifico riferimento all’apprendistato professionalizzante o di mestiere, che in assenza della offerta formativa pubblica finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti. In altri termini, qualora la formazione pubblica di cui è responsabile la Regione non dovesse aver luogo, il Legislatore ha inteso garantire (questa volta evidentemente senza limiti di tempo) che l’apprendistato professionalizzante o di mestiere possa sempre essere attivato sulla base della sola disciplina contrattuale novellata dalle organizzazioni datoriali e sindacali sulla base del D.Lgs. n. 167/2011. È data dunque la possibilità di svolgere un apprendistato con formazione esclusivamente a carico del datore di lavoro – analogamente a quanto previsto in passato dall’art. 49, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 276/2003 – a condizione però della assenza di una concreta offerta formativa pubblica. .

  47. LAVORATORI IN MOBILITA ( Art. 7, comma 4, D.Lgs. 167/2011)

  48. Min.Lavoro – Circ. 11/11/2011, n. 29 Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità( Art. 7, comma 4, D.L.lgs. 167/2011 Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale e‘ possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilita'. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonche' il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.

  49. Min.Lavoro – Circ. 11/11/2011, n. 29 Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità( Min. Lavoro circ. 11/11/2011, n. 29 ) Risulta immediatamente possibile assumere i lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato, ma ciò nel limite di quanto sopra precisato con riferimento alle singole tipologie apprendistato ( inapplicabilità della nuova disciplina per mancato intervento delle Regioni e della contrattazione collettiva ). Nei casi in cui non sia operativa la nuova disciplina troverà dunque applicazione, anche per i lavoratori in mobilità, la disciplina previgente ferme restando le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla L. n. 604/1966, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della L. n. 223/1991 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima Legge.

  50. Per gli iscritti nelle liste di mobilità non esiste un limite massimo di età; Unico requisito per l’assunzione è l’iscrizione nelle liste con diritto o meno all’indennità; La possibilità di assunzione con contratto di apprendistato deroga dalle eventuali previsioni contrattuali relative al numero di apprendisti confermati in servizio; Vi è la piena applicazione della L.604/1966 in materia di licenziamento; L’assunzione deve avvenire a “tempo indeterminato” fin da subito; La formazione è strettamente correlata al nuovo inserimento professionale; Lavoratori iscritti nelle liste di mobilitàNote

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