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Le riforme della Pubblica Amministrazione ed il modello delle relazioni sindacali

Le riforme della Pubblica Amministrazione ed il modello delle relazioni sindacali. Le riforme strutturali di quattro settori. La riforma del SSN 1992 (d.lgs. 502). La riforma della previdenza del 1992 (d.lgs. 503). La riforma del pubblico impiego del 1993 (d.lgs. 29).

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Presentation Transcript


  1. Le riforme della Pubblica Amministrazione ed il modello delle relazioni sindacali

  2. Le riforme strutturali di quattro settori La riforma del SSN 1992 (d.lgs. 502) La riforma della previdenza del 1992 (d.lgs. 503) La riforma del pubblico impiego del 1993 (d.lgs. 29) La riforma sistema finanziamento regioni autonomie locali 1992 (d.lgs. 504) Modificata con l. 59/1997 e vari d.lgs. tra 1997-2001 (ora d.lgs. 165/2001). Introduce: Modificata nel 1999-2000 (L. 133/1999 e 56/2000) preparatoria modifica costituzionale verso il Modificata nel 1998-1999 (L. 418/1998, d.lgs. 229/1999 Modificata nel 1995 con L. 335 Sostituisce le USL con le Aziende sanitarie e ospedaliere, affidandole al D.G. Verifica nel 2001. In esame nuova delega Il decentramento funzioni statali a Regioni-Autonomie locali preparatorie del FEDERALISMO (L. 18 ottobre 2001 n. 3)

  3. Linee strategiche della riforma del pubblico impiego del 1993 Razionalizzazione e riorganizzazione delle P.A. Applicazione delle stesse politiche salariali del settore privato nel rinnovo dei contratti collettivi nazionali secondo le regole dell’Accordo sulla politica dei redditi stipulato nel 1993 fra Governo e Sindacati Privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti e dirigenti pubblici ed allineamento delle fonti con il settore privato Affidamento all’ARAN della contrattazione collettiva nazionale per tutti i settori pubblici Modello del dialogo sociale (Relazioni sindacali). Rappresentatività e rappresentanza delle OO.SS.

  4. Razionalizzazione e riorganizzazione delle P.A. Affidata a ciascuna P.A. secondo i propri ordinamenti sulla base dei principi contenuti nel d.lgs. 29/1993 ( ora d.lgs. 165/2001, tra i quali si ricordano: Separazione tra indirizzo politico e gestione Potere organizzatorio Direzione per obiettivi Trasparenza, qualità dei servizi, rapporti con il cittadino Gestione risorse umane con le leve del privato datore di lavoro Semplificazione dei procedimenti Ruolo di centralità della dirigenza

  5. Ruolo di centralità della dirigenza POTERE POLITICO POTERE SINDACALE DIRIGENZA Artt. 9, 40, 42 e 43 del d.lgs. 165/2001 Artt. 4, 5 e 14 del d.lgs. 165/2001 PERSONALE Art. 45 del d.lgs. 165/2001 ed i CCNL

  6. Le relazioni sindacali Gli aspetti più rilevanti riguardano: soggetti negoziali di parte pubblica e sindacale definizione comparti ed aree di contrattazione livelli e tipologie di contratti direttive e procedure per la stipulazione contratti accertamento della rappresentatività e la rappresentanza nei luoghi di lavoro diritti e le prerogative sindacali

  7. Definizioni generali Parte del diritto del lavoro concernente il sistema di norme strumentali poste dallo Stato, dalle organizzazioni lavoratori e degli imprenditori per disciplinare, in una economia di mercato, la dinamica dei conflitti di interessi derivante dall’ineguale distribuzione del potere nei processi produttivi Diritto sindacale (Giugni, Diritto sindacale 2001)

  8. Segue: Definizioni generali Conflitto tra capitale e lavoro, dapprima inquadrato nella lotta di classe tra chi ha la proprietà dei mezzi di produzione e chi, non avendola, cede la propria forza lavoro. In tempi recenti nel concetto sono ricomprese tutte le ipotesi di conflitto con l’autorità esercitata nell’organizzazione del lavoro, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata essendo l’organizzazione ispirata a modelli gerarchici.Il conflitto può avere dunque valenze politiche ed istituzionali diverse dalla lotta di classe Conflitto industriale

  9. Segue: Definizioni generali La disciplina delle relazioni industriali ha lo stesso oggetto del diritto sindacale, inquadrato sotto il profilo sociologico. E’ un sottosistema del sistema sociale che rappresenta l’insieme delle interrelazioni fra tre soggetti (imprenditori, prestatori di lavoro organizzati ed organi pubblici) che agiscono in un sistema di variabili economiche, politiche, tecnologiche e normative dirette a regolare il sistema produttivo o a creare un sistema di controllo sullo stesso Relazioni industriali (sindacali) (Giugni, Diritto sindacale 2001)

  10. Segue: Definizioni generali La materia delle relazioni sindacali è il contesto normativo dei rapporti fra interessi organizzati nel loro aspetto strutturale non solo logico formale ma anche nei loro effetti sugli equilibri politici, economici e sociali. Nei conflitti sociali tuttavia, l’effettività delle norme valide può essere oggetto di mediazione politica che può indurre a non dare loro applicazione. Perciò il diritto sindacale poggia la sua effettività sulla costanza del consenso sociale e la mediazione politica contribuisce a dare al sistema stabilità e continuità. Come nel diritto internazionale la mediazione politica regola il conflitto tra Stati per cui si può anche rinunciare alla effettività di sanzioni Relazioni industriali (sindacali)

  11. Segue: Definizioni generali Artt. 39 e 40 della Costituzione Legge 300/1970 Legge 146/1990 Legge 83/2000 Regolazione del diritto sindacale nel sistema privato Importanza del ruolo della giurisprudenza nell’interpretazione dei principi costituzionali e delle leggi Artt. 39 e 40 della Costituzione Legge 300/1970 Legge 146/1990 Legge 83/2000 d.lgs. 165/2001 Regolazione del diritto sindacale nel sistema pubblico Ordinamento intersindacale = insieme regole poste dai soggetti attori delle relazioni sindacali ed in alcuni casi anche dall’ordinamento statale

  12. Segue: Definizioni generali Connessione tra i pubblici poteri ed azioni delle parti sociali come cambiamento della strategia sindacale in un mutato scenario economico sociale (globalizzazione, terziarizzazione dell’economia), strategia che non si basa sulla sola mobilitazione dei lavoratori avverso la controparte imprenditoriale ma abbraccia l’intera politica economica del Governo. Significato più limitato e diverso quella inserita nei contratti Concertazione

  13. Segue: Definizioni generali Individuazione dei soggetti legittimati Regole del conflitto Democrazia diretta Sindacato movimento Democrazia sindacale Sindacato associazione Democrazia partecipativa Tutela legislativa e maggior potere sindacale hanno portato al garantismo. L’irrigidimento del sistema superato con la deregulation: la stessa legge continua a garantire alcune tutele e contemporaneamente demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di integrarla Garantismo collettivo

  14. Segue: Definizioni generali Art. 18 Costituzione sulla libertà di associazione Aggregazione soggetti in forma organizzata titolari libertà sindacale. Anche l’individuo per il proselitismo nella fase che precede l’organizzazione Sotto profilo strumentale Libertà sindacale Art. 39 Costituzione sulla libertà di organizzazione per tutela propri interessi Atto diretto alla auto tutela di interessi giuridici connessi con l’attività di lavoro Sotto il profilo teleologico I sindacati sono sottoposti a registrazione, il cui presupposto è la democraticità statuto. Acquistano così personalità giuridica e in proporzione ai loro iscritti stipulino i CCNL. PARTE NON APPLICATA

  15. Segue: Definizioni generali Art. 39 della Costituzione sulla libertà di organizzazione sindacale prevede ai commi 2, 3 e 4 che: I sindacati sono sottoposti a registrazione, il cui presupposto è la democraticità statuto. Acquistano così personalità giuridica e in proporzione ai loro iscritti possono stipulare i CCNL Ciò ha comportato che: CCNL non hanno efficacia erga omnes; normativa applicabile è quella civilistica anche se operano nella P.A.; le OO.SS. sono associazioni non riconosciute ma comunque soggetto giuridico, centro di imputazione giuridiche Mancata realizzazione con legge ordinaria dei suddetti principi per motivi di politica sindacale (controlli, rappresentatività, etc.)

  16. Segue: Definizioni generali Carta dei diritti riconosce: libertà di associazione, livelli di negoziazione, diritto di sciopero Normativa comunitaria Non vi è comunque una competenza comunitaria Gli stati membri regolano la materia dei diritti sindacali secondo la propria convenienza. La comunità interviene solo in caso di garanzie insufficienti

  17. Segue: Definizioni generali I principi dello statuto dei lavoratori Tutela libertà e dignità lavoratori (artt. 2, 4, 6, 7, 8) Effettività della libertà sindacale (artt. 15-16) Legislazione di sostegno alle OO.SS. Nullità atti discriminatori (artt. 15, 16) Divieto di costituire sindacati di comodo (art. 17) Divieto di trattamenti economici collettivi discriminatori Libertà di non aderire ad alcun sindacato (art. 15)

  18. Cenni storici: dal 1983 al 1993 1983 la legge quadro 93 1988 dpr. 395 introduce principio maggiore rappresentatività a livello nazionale ma non definisce i parametri recepisce l’accordo interconfederale cui si deve la prima definizione dei criteri di misurazione della rappresentatività unico criterio la firma dei ccnl immediatamente precedenti e….. criteri per distacchi e permessi diritto di assemblea obbligo adozione codici di autoregolamentazione (anticipatori della legislazione sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali) tavoli separati individua i comparti

  19. Cenni storici: dal 1988 il ruolo del Dipartimento della Funzione Pubblica Art. 8 del dpr. 395 affida il compito della rilevazione dati e della misurazione della rappresentatività al dipartimento della funzione pubblica rappresentatività: 5% su criteri 1 o 2 alternativi ma anche presenza 1/3 province e regioni risalgono al 1988 le prime circolari-direttive del dipartimento, ne seguiranno molte altre per la dirigenza la % sale al 6 (il contratto è unico) confederazioni: OO.SS. rappresentative in due comparti o presenti al CNEL i criteri: 1 - deleghe 2 - voti negli organismi amm.vi degli enti 3 - diffusione delle deleghe nel territorio (1 e 2 alternativi) le confederazioni “rappresentative” sono ammesse in tutte le trattative anche se non hanno organizzazioni che vi aderiscono problemi di costituzionalità: fonte negoziale applicazione demandata al dipartimento

  20. Il potere discrezionale del Dipartimento F.P. criteri meramente numerici temperati dalle circolari-direttive del dipartimento i sindacati per raggiungere la % si aggregano ne deriva una mobilità sindacale che impone nuovi interventi del dipartimento in corso di trattativa riconoscimento quindi di un potere discrezionale ammissibilità OO.SS. vicine al 5 o 6% o di particolari tipologie di lavoratori regole uguali per la sede decentrata notevole contenzioso a cui si deve la definizione delle specifiche tipologie professionali il compito di misurare la rappresentatività è delle singole amministrazioni si supera il concetto di soglia ne deriva che nelle amministrazioni i soggetti sindacali possono essere diversi da quelli nazionali

  21. Cenni storici: dal 1992 al 1995 1992 - i collegati alla finanziaria sospendono la contrattazione collettiva tra il 1994 e il 1995 il dipartimento emana numerosi decreti 1993 - d.lgs. 29 avvia il processo di privatizzazione 1994 - dalla 537 scaturisce il d.pcm 770 che rimane in vigore sino al 1998 l’art. 47 conferma l’impianto precedente sino ad un nuovo accordo protocollo luglio 1993 prevede la costituzione delle RSU la dirigenza è contrattualizzata la costituzione delle RSU nel pubblico impiego viene sospesa dal TAR la individuazione delle OO.SS. rappresentative resta al dipartimento della F.P.

  22. Il Referendum del 1995 esito positivo il Consiglio di Stato individua in una fonte normativa, presumibilmente la legge, la fonte abilitata a rivedere il sistema della rappresentatività abrogazione art. 19 primo comma dello statuto dei lavoratori (RSA) la legge è la 59 del 1997 e i d.lgs. 396 del 1997 e 80 del 1998 abrogazione art. 47 del 29 effetti del referendum non vale più la regole della presunta maggiore rappresentatività la Corte Costituzionale sollecita più volte l’intervento del legislatore totale vuoto normativo

  23. Il vuoto normativo a livello nazionale dopo referendum i criteri Aran: in parte uguali ai precedenti, in parte diversi la Corte Costituzionale considera illegittima ogni forma di cristallizzazione della rappresentatività restano uguali le % e la diffusione territoriale il Governo incarica l’Aran è tolto il riferimento ai voti negli organismi amm.vi degli enti l’Aran non ha competenza e non è un datore di lavoro sparisce il riferimento alle specifiche tipologie professionali ricomprese nella dirigenza il difetto di competenza dell’Aran viene eccepito le confederazioni sono ammesse solo se hanno due OO.SS. rappresentative e aderenti nei comparti o nelle aree l’Aran assume due provvedimenti amministrativi (delibere del 1996)

  24. I criteri provvisori dell’Aran non permettono discrezionalità la Cassazione attribuisce la competenza al G.O. ne deriva la esclusione di OO.SS. prima rappresentative non è noto il giudizio finale perché nel frattempo le trattative si sono concluse impugnative al Tar che le accoglie: ammissione con riserva diverso sarà l’esito del contenzioso che si presenta nel 1998 la motivazione non riguarda i criteri ma la circostanza che il secondo biennio non è un contratto autonomo diversa è la situazione nelle amministrazioni l’Aran propone il regolamento di giurisdizione: la competenza è del G.O. e non del Tar

  25. Il livello locale dopo referendum la rappresentatività è un fatto endosindacale al di fuori di ogni potere discrezionale del datore di lavoro non vi è vuoto normativo è il ccnl che individua i soggetti del secondo livello i ccnl 94-97 individuano nelle RSA dei sindacati firmatari del ccnl i soggetti del secondo livello affiancati dai rappresentanti territoriali a garanzia del rispetto del principio del collegamento con il contratto nazionale non essendoci più la previgente disciplina pubblicistica (abrogata dal referendum) vale il nuovo art. 19 dello statuto dei lavoratori: regime privatistico in tal senso si pronuncia la corte costituzionale i sindacati non rappresentativi o non firmatari del ccnl non sono più ammessi alla decentrata: perfetta corrispondenza tra firmatari dei contratti nazionali e sindacati ammessi in sede locale ne deriva l’affermazione del principio del collegamento negoziale: la stipula del ccnl

  26. Art.47, 47 bis e 50 d.lgs. 29 (42 e 43 d.lgs. 165) sono fissate le regole e viene istituita l’ARAN ccnl validi se sottoscritti da OO.SS. pari al 51% (voti e deleghe) o 60% voti la materia è interamente disciplinata non vale per CCNQ CONTRATTI INTEGRATIVI contrattazione compito di completare nuovo quadro normativo con CCNQ regola maggior consenso possibile è prevista fase transitoria in attesa elezioni RSU C.I.:.Ammissione con 4% ai ccnl o 10% in sede locale Ammissione con 4% ai ccnl nuovo contenzioso ricorsi respinti (norme non discrezionali)

  27. ARAN PRESIDENTE COMITATO DIRETTIVO Servizio Contrattazione 1 Servizio Contrattazione 2 Servizio Contrattazione 3 Servizi Generali L’ARAN ha la rappresentanza negoziale delle P.A. nella stipulazione dei CCNQ E DEI CCNL. Differenze rispetto all’originaria funzione

  28. COMPARTI DI CONTRATTAZIONE MINISTERI comitato di settore SCUOLA comitato di settore AZIENDE AUTONOME comitato di settore A R A N S. S . N. comitato di settore REGIONI – AUTONOMIE LOCALI comitato di settore comitato di settore UNIVERSITA’ comitato di settore RICERCA ENTI PREVIDENZIALI comitato di settore AGENZIE FISCALI comitato di settore comitato di settore P.C.M. comitato di settore ACCADEMIE – CONS.

  29. AREE DELLA DIRIGENZA Ministeri EE.PP Aziende autonome Area I Ricerca Università P.C.M. Agenzie fiscali Regioni-Autonomie locali Area II Area III Sanità Ruoli SPTA area IV Medico-veterinaria Area V Dirigenza scolastica

  30. ORGANISMO DI COORDINAMENTO DEI COMITATI DI SETTORE I COMITATI DI SETTORE SONO COORDINATI DALL’ORGANISMO DI COORDINAMENTO SOTTO LA DIREZIONE DEL MINISTRO DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA PER ATTO DI INDIRIZZO GENERALE DETTO “MADRE” DI TUTTI GLI ATTI DI INDIRIZZO SETTORIALI ACCORDI QUADRO

  31. Soggetti per stipulazione CCNL Soggetti ARAN (Rappresentanza Pubbliche Amministrazioni) SINDACATI rappresentativi SINDACATI DI CATEGORIA (che raggiungono il 5% al livello nazionale quale media tra il dato associativo ed elettorale) CONFEDERAZIONI sindacali cui gli stessi aderiscono

  32. Regole accertamento rappresentatività a livello nazionale Accertamento biennale, effettuato dall’ARAN COMPARTI: sindacati che raggiungono dati elettorali (ottenuti nelle elezioni per RSU in ogni Azienda) 5% MEDIA tra dati associativi (dipendono dai contributi lavoratori ai sindacati. Il pagamento è attestato da ciascuna P.A.) Aree dirigenza: misurazione solo sul dato associativo in mancanza RSU 4% Richiesto parere al Consiglio Stato ? 5%

  33. La rappresentatività a regime conferma della biennalità dell’accertamento stabilità biennale della delegazione ART. 18 CCNQ DEL 7 AGOSTO 1998 i movimenti associativi avvenuti dopo l’accertamento producono i propri effetti dal biennio successivo autonomia dei singoli contratti (giudice ordinario)

  34. Soggetti per stipulazione CCNQ ARAN (Rappresentanza Pubbliche Amministrazioni) CONFEDERAZIONI Le delegazioni sindacali operano separatamente per i CCNQ dei comparti o della dirigenza; insieme per le materie trasversali cui aderiscono in ciascun comparto o area, rispettivamente, due organizzazioni di categoria rappresentative secondo le regole indicate nel lucido precedente

  35. Il comitato paritetico accertamento dopo la certificazione dei dati comitato paritetico: Aran e sindacati modalità di voto ricostituzione del comitato per ogni accertamento individuati 23 criteri per l’assegnazione di voti e deleghe sindacati non presenti: CNEL

  36. Gli accertamenti svolti dall’ARAN 2000-2001 (disciplina a regime) 1998–1999 (disciplina transitoria) 5% media voti e deleghe (le RSU sono elette) 4% sulle sole deleghe (le RSU non sono ancora elette) 5% sulle sole deleghe per la dirigenza (mancano le RSU) CCNQ del 7 agosto 1998 modificato il 27 gennaio 1999 5% delle sole deleghe nella scuola (le RSU sono elette nel 2000 dopo l’autonomia scolastica) il CCNQ regola i distacchi, i permessi, le altre prerogative sindacali, le flessibilità nella fruizione La materia è ormai completamente affidata alle parti 2002-2003

  37. Accertamento 2002-2003 Validità: quadriennio normativo 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003 CCNQ del 18 dicembre 2002 Le nuove tavole (distacchi e permessi) entrano in vigore dal giorno successivo a quello di stipulazione del ccnq e hanno valore sino a nuovo accordo Modifica n. minuti cumulati (19 e 28 nella Scuola) Disposizioni particolari per il comparto Scuola: fase transitoria e diversa modulazione, nel periodo della contrattazione integrativa, del cumulo dei permessi(5 gg. a bimestre nel limite di 12 gg. anno) in sede di singola scuola previo accordo tra le parti Art. 7, comma 3: con esclusione comparto Scuola e nel limite massimo delle flessibilità art. 12 ccnq 7 8 1998 è consentito che fino al 20% di tali flessibilità possa effettuarsi il cumulo del distacco part-time retribuito e dell’aspettativa non retribuita 2004-2005

  38. Livelli di contrattazione Si svolge in ARAN. Dà luogo a CCNQ Livello NAZIONALE (o 1° livello) CCNL Si svolge in ogni pubblica Amministrazione.Dà luogo a Livello LOCALE ( o 2° livello) C.I. I livelli sono stabiliti dall’Accordo sulla politica dei redditi del 1993 e confermati dalla legge di riforma del pubblico impiego

  39. Tipologie di contratti CCNQ CCNL Contrattazione Integrativa Accordo sulla definizione comparti e aree, propedeutico apertura negoziati Accordi su materie comuni a vari comparti o aree ovvero tra aree e comparti (es. diritti sindacali, telelavoro, lavoro interinale, conciliazione, arbitrato, etc.) Riguarda ogni singolo comparto o area individuata e disciplina relativo rapporto di lavoro e relazioni sindacali Si svolge sulle materie, con i soggetti e nei limiti del CCNL nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale o pluriennale Differenze con il sistema privato

  40. REGOLE PER LA CONTRATTAZIONE Regole per la contrattazione Le regole del CCNL sono le stesse per tutti i settori pubblici Esse trattano: La durata (validità) dei contratti L’apertura procedure di negoziazione I soggetti e le relazioni sindacali Certificazione dei contratti

  41. Durata dei contratti 4 anni per la parte normativa 2 anni per la parte economica parte normativa 2002-2005 I biennio economico 2002-2003 Contratti del prossimo quadriennio: II biennio economico 2004-2005 Sono stipulati sei CCNL: due per ogni separata area di contrattazione Nel SSN:

  42. RISORSE Le regole stabilite dall’Accordo sulla politica dei redditi del 1993, valido per tutti i settori pubblici, prevedono Tetto di inflazione programmata per quel periodo calcolata sulla massa salariale di ogni settore dell’anno precedente il rinnovo Primo biennio Inflazione programmata nel secondo periodo Secondo biennio + La possibile differenza tra il tetto di inflazione programmata del I biennio e l’inflazione reale nello stesso periodo • Dalla legge finanziaria nazionale per garantire l’avvio delle riforme. • Dalle Regioni, Autonomie locali ed altre P.A. per il tramite dei comitati di settore per la contrattazione di II livello Le risorse possono essere integrate

  43. Procedure per CCNL singolo comparto o area All’inizio della stagione negoziale, dopo l’atto di indirizzo generale COMITATO DI SETTORE (Regioni per SSN) GOVERNO INIZIO TRATTATIVA ATTO DI INDIRIZZO (mandato) • LINEE DI INDIRIZZO: • rapporto di lavoro del personale • diritti e doveri • orari, turni, flessibilità, ecc. RISORSE ECONOMICHE

  44. Certificazione Preintesa (eventuale) per consultare base lavoratori Ipotesi di ACCORDO COMITATO DI SETTORE GOVERNO CERTIFICAZIONE POSITIVA CORTE DEI CONTI (entro 15 giorni) La CORTE DEI CONTI per la certificazione si avvale di un nucleo di tre esperti designati dal Dipartimento della Funzione Pubblica su richiesta dell’ARAN STIPULAZIONE FINALE DEL CCNL

  45. Certificazione non positiva (art. 47 d.lgs. 165/2001) In caso di certificazione non positiva L’ARAN, SENTITO IL COMITATO DI SETTORE O IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PUO’ Assumere iniziative per nuova quantificazione costi Riaprire le trattative Le iniziative sono comunicate a Governo e Corte dei Conti, la quale riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi per nuova quantificazione costi Esaurite le suindicate procedure e, comunque, dopo 40 gg. dalla sigla dell’ipotesi, il Presidente dell’Aran ha mandato a sottoscrivere il CCNL

  46. Contenuti del CCNL Disciplina del rapporto di lavoro Trattamento economico dei dipendenti e dirigenti pubblici Regole per la contrattazione integrativa che individuano: • Soggetti • Livelli relazioni sindacali (C.I., concertazione, consultazione, informazione) • Materie • Risorse • Procedure di raffreddamento dei conflitti

  47. Da contrattazione decentrata ad integrativa (altri comparti ed aree) CCNL 1994-1997: contrattazione decentrata Risorse nazionali Risorse decentrata CCNL 1998-2001: contrattazione integrativa RISORSE INTEGRATIVA Risorse nazionali F.U.A.

  48. Da contrattazione decentrata a contrattazione integrativa (dirigenza SSN) CCNL 1994-1997: contrattazione decentrata Risorse nazionali Risorse decentrata CCNL 1998-2001: contrattazione integrativa RISORSE INTEGRATIVA Risorse nazionali fondo condizioni lavoro fondo risultato fondo posizione

  49. Da contrattazione decentrata a contrattazione integrativa (Comparto SSN) CCNL 1994-1997: contrattazione decentrata Risorse nazionali Risorse decentrata CCNL 1998-2001: contrattazione integrativa RISORSE INTEGRATIVA Risorse nazionali fondo condizioni lavoro Fondo produttività Fondo fasce, posizioni, etc.

  50. SEDI DEL II LIVELLO DI CONTRATTAZIONE La contrattazione si svolge a livello di singola amministrazione nelle La contrattazione di II livello è articolata sul territorio La contrattazione di II livello è articolata con un sistema misto Regioni Autonomie locali Aziende sanitarie ed ospedaliere Ministeri Ricerca Scuola Agenzie fiscali EE.PP. Università PCM Aziende autonome Accademie e conservatori L’articolazione o meno sul territorio incide sulla composizione trattante di parte sindacale

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