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Evoluzione della Normativa in materia di Inquinamento Atmosferico

Evoluzione della Normativa in materia di Inquinamento Atmosferico. D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.

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Evoluzione della Normativa in materia di Inquinamento Atmosferico

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  1. Evoluzione della Normativa in materia di Inquinamento Atmosferico

  2. D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 “Attuazione delle direttive CEE n° 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto da grandi impianti industriali”. • Può essere considerato la base dell'impianto normativo sviluppato sino ad oggi • Stabilisce i valori i limite ed i valori guidadi qualità dell’aria • Individua i metodi di prelievo e di analisi dei diversi inquinanti atmosferici • Detta norme per la tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale • Prefigura piani regionali di controllo della qualità dell’aria • Prevede l’autorizzazione amministrativa per la costruzione degli impianti industriali fissi di competenza delle Regioni (o per delega prov. e comuni) • Definisce i compiti dei Ministeri, Regioni ed enti locali

  3. D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 • Ripartizione delle competenze • le Regioni dovevano formulare i piani di rilevamento e l’indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo degli inquinanti • Il Ministeroambiente doveva predisporre i criteri per la raccolta dei dati da effettuare con i sistemi di rilevamento: • D.P.C.M. 21 luglio 1989 atto di indirizzo e coordinamento criteri di interpretazione e di attuazione; D.M. 12 luglio 1990 limita le emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti; D.M. 20 maggio 1991 definisce i criteri per la realizzazione dei sistemi di rilevamento dei dati della qualità dell'aria; in maniera distinta per aree urbane e industriali vengono indicati gli inquinanti da rilevare, le caratteristiche strutturali delle reti con la tipologia delle stazioni di rilevamento, gli standard per gli strumenti informatici necessari all'acquisizione ed elaborazione dei dati; D.P.R. 25 luglio 1991 modifica dell’atto di indirizzo e coordinamento (D.P.C.M. 21 luglio ‘89) in materia di emissioni poco significative (senza autorizzazione) e di attività a ridotto inquinamento atmosferico (autorizzazione semplificata) • Con il D.Lgs. 112/1998 (concernente il conferimento di nuove • funzioni alle Regioni ed agli EELL) verrà confermato sostanzialmente l’impianto delle competenze

  4. INQUINAMENTO DA TRAFFICO VEICOLARE La normativa ha come fonte fondamentale le direttive comunitarie che hanno dettato principi comuni in questo settore (prende le mosse dalla Dir. 70/220/CEE concernente le misure da adottare) e provvedono a modificare la disciplina adeguandola alle conoscenze tecniche • Dalla L. 615/66 che disciplinava anche • le emissioni degli impianti mobili al Codice della strada • che detta una nuova disciplina • Sui requisiti costruttivi che riducono con dispositivi le emissioni (omologazione) • Sulcontrollo del mantenimento dei dispositivi da parte dei proprietari veicoli (Comuni) • Sulle caratteristiche del carburante

  5. INQUINAMENTO GRANDI CENTRI URBANI Negli anni 90 cominciano i primi interventi di urgenza 20 novembre 1991il Ministro dell’ambiente emana 11 ordinanze(11 città: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia) che fissano soglie di attenzione e allarme oltre le quali il Sindaco assume il potere/dovere di stabilire misure adeguate(L. 59/1987, art. 8 “grave pericolo di danno ambientale”)

  6. Il Ministero dell’Ambiente con successivi decreti detta le norme tecniche sui limiti di concentrazione ed i livelli d’attenzione e d’allarme D.M. 15 aprile 1994, con cui vengono introdotti i livelli di attenzione e di allarme per cinque inquinanti atmosferici nelle aree urbane: biossido di zolfo; particelle sospese totali; biossido di azoto; monossido di carbonio; ozono. Stabilisce inoltre i criteri di individuazione degli stati di attenzione e di allarme in base ai quali i Comuni possono adottare provvedimenti di prevenzione e di contenimento dell'inquinamento atmosferico. D.M. 25 novembre 1994Aggiorna i livelli di attenzione e di allarme e prevede la misura di alcuni nuovi inquinanti ormai stabilmente presenti nelle aree urbane: benzene; idrocarburi policiclici aromatici; particelle sospese. Per i nuovi inquinanti, considerati di forte impatto per la salute e per l'ambiente, il decreto fissa obiettivi di qualità. D.M. 16 Maggio 1996 “Attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono”. Impone alle Regioni di redigere un rapporto annuale per i dati di concentrazione di ozono relativi al periodo 1° gennaio – 31 dicembre nel quale possono essere contenute le informazioni sui precursori (NOx, e composti organici volatili). Stabilisce inoltre che il metodo di riferimento da utilizzare per la determinazione delle concentrazioni di ozono è quello basato sull’assorbimento UV .

  7. L. 4 novembre 1997, n. 413 • “Misure urgenti per la prevenzione • dell’inquinamento atmosferico da benzene” • Fissa il tenore massimo di benzene e idrocarburi aromatici totali nelle benzine • i Sindaci possono adottare misure di limitazioni della circolazionecon criteri operativi definiti dal D.M. 21 aprile 1999, n. 163, per far fronte all'inquinamento da traffico urbano • Il D.M. 163/1999 prevede le grandi città e i Comuni con più di 150.000 abitanti devono stilare un rapporto annuale della qualità dell’aria, disporre misure programmate permanenti o periodiche di limitazione o divieto che possono essere modificate nel corso dell’anno se vi è miglioramento o peggioramento sulla base dei dati, diffondere le valutazioni e il rapporto Comuni con più di 30.000 abitanti devono adottare specifico Piano del traffico urbano Ciò porterà a definire sempre più poteri speciali ai Sindaci e finanziamenti e incentivi ai comuni per l’adozione di misure per la riduzione dell’IA e il miglioramento della mobilità

  8. D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente” • E’ un provvedimento programmatico che definisce i principi base di una strategia per il mantenimento e il miglioramento e avvia il processo dinamico di adeguamento della normativa • Tende a realizzare un sistema non limitato al controllo delle emissioni ma esteso alla “gestione” della qualità e stabilisce gli obiettivi per la qualità aria-ambiente (si intende aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro) • Prevede la valutazione dei valori limite e le soglie di allarme su tutto il territorio nazionale che per questo deve essere suddiviso in zone ed agglomerati (zone con popolazione sup. a 250.000 ab.). Stabilisce gli adempimenti di rispettiva competenza dello Stato e delle Regioni. Modifica la 203/88 ed i suoi decreti attuativi

  9. D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 • Allo Stato compete • individuazione dei valori limite e dei valori obiettivo di qualità da raggiungere Alle Regioni compete • la rilevazione della qualità dell’aria • l’elaborazione e attuazione di Piani di azione • l’individuazione delle aree che hanno bisogno di intervento • Il D.Lgs. attribuisce notevole rilievo al diritto di informazione dei cittadini sulla qualità dell’aria e prevede che Stato, Regioni ed EE.LL. garantiscano informazioni aggiornate

  10. La Dir. 96/62/CEesprime politiche generali in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria, individuando azioni fondamentali che Stati membri devono attuare perstabilire obiettivi di qualità per prevenire e ridurre effetti nocivi La DIRETTIVA QUADRO definisce il contesto generale rinviando a “direttive figlie” la definizione dei parametri tecnico-operativi relativi ai singoli inquinanti In particolare fissa • elenco di sostanze sulle quali intervenire in via prioritaria (biossido di zolfo, biossido di azoto, le particelle sospese, piombo, ozono, ossido di carbonio, benzene, idrocarburi policiclici aromatici, mercurio, cadmio, arsenico, nichel) • i criteri adottati per stabilire gli obiettivi di qualità dell’aria per gli inquinanti ed i requisiti di monitoraggio (Valore limite – Valore obiettivo – Soglia di allarme – Margine di tolleranza) • i criteri di valutazione della qualità dell’aria • i casi in cui devono essere predisposti i piani di intervento e quelli di mantenimento • l’obbligo degli Stati membri di predisporre un sistema di controllo e qualità sui dati raccolti • i meccanismi per l’informazione del pubblico

  11. D.M. 2 aprile 2002, n. 60 • ha recepito le direttive “Figlie” della Dir. 96/62/CE • Dir. 1999/30/CE - valori limite per biossido di zolfo, biossido d'azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo • Dir. 2000/69/CE - valori limite per benzene ed monossido di carbonio • Stabilisce • il margine di tolleranza • le modalità per ridurlo nel tempo • il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto • i criteri raccolta dei dati e tecniche di misurazione • le modalità per le informazioni al pubblico

  12. D.M. 1 ottobre 2002, n. 261, Regolamento attuativo elaborato dal MATT di concerto con il Min. Salute, recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria e i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi previsti dal D.Lgs. n. 351/1999 • Dispone per le Regioni • direttive tecniche per effettuare misure per la qualità dell'aria • direttive per adottare un piano per il mantenimento della qualità dell'aria nelle zone indicate nell'art. 9 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 • elaborazione dei principi generali per realizzare i programmi • Il D.M. n. 261/2002, si propone, quindi, l'obiettivo di dare attuazione non solo ai programmi di tutela dell'ambiente a livello generale, ma soprattutto ad interventi più specifici e settoriali, come la tutela dell'"aria ambiente", per realizzare sistemi di controllo e prevenzione dell'inquinamento

  13. Dir. 2001/80/CE Limitazioni alle emissioni in atmosfera degli inquinanti da grandi impianti di combustione (cd LCP Large Combustion Plants) • si applica • agli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o sup. a 50 MW • indipendentemente dal combustibile utilizzato • La Commissione europea ha avviato un procedimento di infrazione nei confronti dell’Italia per mancatorecepimento della direttiva cui è seguita la condanna della Corte di Giustizia

  14. D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 171 “Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici” • Il MATT, di concerto con gli altri Ministeri competenti e la Conferenza Unificata, predispone un aggiornamento delprogramma nazionale di riduzione che contenga • gli obiettivicalcolati in base ai risultati delle proiezioni aggiornate • le misure aggiuntive necessarie ad assicurare il rispetto dei limiti stabiliti per l'Italia • Il programma così aggiornato dovrà essere trasmesso, secondo quanto previsto dalla direttiva 2001/81, alla Commissione Europea entro il 31 dicembre 2006

  15. La Dir. 2001/81/CE (cd NEC, National Emission Ceilings) stabilisce la limitazione delle emissioni di sostanze inquinanti provocate da fenomeni di: • acidificazione (deposizione di inquinanti acidi sulla vegetazione, sulle acque superficiali, sui terreni, sugli edifici e sui monumenti) • eutrofizzazione (alterazione degli ecosistemi terrestri e acquatici in conseguenza della deposizione di composti azotati dall'atmosfera) • formazione di ozono a livello del suolo • Limiti nazionali (tetti) per le emissioni di ossidi di zolfo (SOx), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili (COV) ed ammoniaca (NH3) • Adeguamento entro il 2010

  16. D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 183 “Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria” Stabilisce • i valori bersaglio, gli obiettivi a lungo termine, la soglia di allarme e la soglia di informazione • i metodi ed i criteri per la valutazione delle concentrazioni di ozono e per la valutazione delle concentrazioni dei precursori dell'ozono nell'aria • le misure volte a consentire l'informazione del pubblico • le misure volte a mantenere la qualità dell'aria e le misure dirette a consentirne il miglioramento • le modalità di cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini della riduzione dei livelli di ozono

  17. Dir. 2002/3/CE“Ozono nell’aria”, terza “direttiva figlia”, fissa: • obiettivi a lungo termine, valori-obiettivo per il 2010 • una soglia di allarme e un inizio di informazione sulle concentrazioni di ozono nell'aria ambiente della Comunità • metodi e criteri comuni per valutare le concentrazioni di ozono nell'aria ambiente • conseguimento e messa a disposizione dei cittadini dell'informazione pertinente sull'ozono nell'aria ambiente • conservazione e/o miglioramento della qualità dell'aria ambiente • Promozione di una cooperazione tra gli Stati membri per diminuire l'ozono nell'aria ambiente

  18. Dir. 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente Quarta “direttiva figlia”(ancorada recepire) della direttiva quadro 96/62/CE, concernente la presenza di inquinanti che presentano un rischio per la salute umana Dato che le sostanze in oggetto sono agenti cancerogeni umani per i quali non può essere individuata alcuna soglia riguardo agli effetti dannosi sulla salute umana, la direttiva è finalizzata ad applicare il principio secondo il quale l'esposizione a tali inquinanti debba essere al livello più basso che si possa ragionevolmente raggiungere

  19. Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico Comunicazione della Commissione europea del 21 settembre 2005 • è una delle sette strategie tematiche nell’ambito del Sesto Programma di azione in materia di ambiente • si propone di migliorare la qualità dell’aria per ridurre i rischi per la salute e l’ambiente entro il 2020 • pur trattando di tutti i principali inquinanti evidenzia una specifica riduzione soprattutto delle polveri sottili (particolato) e dell’ozono • vuole razionalizzare e aggiornare la legislazione in vigore fondendo in un unico testo la direttiva quadro e le “figlie” per consentire agli Stati membri di attuarla in modo più semplice ed efficace (Proposta di direttiva del 21 settembre 2005 che accompagna la Strategia)

  20. CAMBIAMENTI CLIMATICI • l’aumento, in intensità e frequenza, dei fenomeni estremi (uragani, temporali, inondazioni, siccità, …) • l'aumento del livello dei mari • la desertificazione • la perdita di biodiversità

  21. GAS SERRA • biossido di carbonio (CO2) • metano (CH4) • protossido di azoto (N20) • idrofluorocarburi (HFC) • perfluorocarburi (PFC) • esafluoruro di zolfo (Sf6)

  22. CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE • SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI • approvata a New York il 9 maggio 1992, per contrastare e ridurre al minimo gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta. • Il PROTOCOLLO DI KYOTO • strumento attuativo della Convenzione, firmato nel dicembre 1997, entrato in vigore il 16 febbraio 2005 • impegna i paesi industrializzati e quelli ad economia in transizione ad una riduzione delle emissioni dei principali gas ad effetto serra del 5,2 % rispetto ai valori del 1990, nel periodo 2008-2012, con riduzioni differenti per ogni singolo paese • In particolare, l'Unione Europea ha un obiettivo di riduzione del 8%, nell'ambito del quale l'Italia si è impegnata a ridurre le emissioni del 6,5% • Nessuna limitazione alle emissioni di gas-serra viene prevista per i Paesi in via di sviluppo

  23. STRUMENTI ATTUATIVI DEL PROTOCOLLO DI KYOTO • Politiche e misureinterventi previsti dallo Stato attraverso programmi attuativi specifici realizzati all'interno del territorio nazionale • Meccanismi flessibiliutilizzare a proprio credito attività di riduzione delle emissioni effettuate al di fuori del territorio nazionale in considerazione del fatto che i cambiamenti climatici sono un fenomeno globale ed ogni riduzione delle emissioni di gas serra è efficace indipendentemente dal luogo del pianeta nel quale viene realizzata

  24. I MECCANISMI FLESSIBILI •INTERNATIONAL EMISSIONS TRADING (IET) – consiste nella possibilità che uno Stato, ed eventualmente un’azienda, possa comperare o vendere ad altri stati o aziende permessi di emissione in modo da allineare le proprie emissioni con la quota assegnata: il soggetto interessato venderà tali permessi quando le proprie emissioni sono al di sotto della quota assegnata, mentre li comprerà quando le proprie emissioni sono al di sopra della quota assegnata. I permessi di emissione vengono chiamati Assigned Amount Units ed indicati con la sigla AAUs. •CLEAN DEVELOPEMENT MECHANISM (CDM) – è un meccanismo di collaborazione attraverso il quale le aziende o gli Stati che realizzano progetti a tecnologia pulita nei paesi in via di sviluppo ricevono crediti di emissione pari alla riduzione ottenuta rispetto ai livelli che si sarebbero avuti senza il progetto. Tali crediti vengono chiamati Certified Emissions Reductions ed indicati spesso con la sigla CERs •JOINT IMPLEMENTATION (JI) – è un meccanismo di collaborazione tra paesi industrializzati e quelli ad economia in transizione, per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi di riduzione delle emissioni. Analogamente al CDM, permette di ottenere crediti di emissione attraverso investimenti in tecnologie pulite in altri paesi. Tali crediti vengono chiamati Emissions Reductions Units ed indicati con la sigla ERU

  25. Attività dell'Italia per promuovere una politica di protezione dell'atmosfera • L. 15 gennaio 1994 n. 65, ratifica Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (in vigore dal 21 marzo 1994) • “Programma nazionale per il contenimento delle emissioni di anidride carbonica” approvato dal CIPE il 25 febbraio 1994 • Prima Comunicazione Nazionale alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici il 16 gennaio 1995 • Seconda Comunicazione Nazionale alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici 15 novembre 1997 • Delibera CIPE 19 novembre 1998 "Linee guida per le politiche e le misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra" • Legge 1° giugno 2002, n. 120 ratifica Protocollo di Kyoto • Delibera CIPE 19 dicembre 2002 revisione delle “Linee-guida” del 19 novembre 1998 e il relativo Piano di Azione Nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas serra (PAN) • D.L. 12 novembre 2004, n. 273 “Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea

  26. LA LEGGE DELEGA Legge 15 dicembre 2004, n. 308 “Delega al governo per il riordino il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione” il DDL ha avuto un iter travagliato 9 agosto 2001il CdM approva lo schema di DDL 19 ottobre 2001è stato presentata alla Camera (AC 1798) 2 ottobre 2002è approvato dalla Camera in prima lettura e passa al Senato (AS 1753) 14 maggio 2003è approvato con modificazioni dal Senato che lo rinvia alla Camera 15 ottobre 2003la Cameralo approva in seconda lettura con ulteriori modifiche 14 ottobre 2004il Senato lo approva con modifiche ulteriori 24 novembre 2004la Camera finalmente lo approva definitivamente

  27. TRA I VARI SETTORI DA RIORDINARE VI ERA L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO nei seguenti ambiti 1) emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile 2) l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative 3) emissioni derivanti dalle attività agricole e zootecniche 4) Incentivazioni per l'uso di veicoli, combustibili e carburanti che possono contribuire alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell'aria 5) informazione ai consumatorisull'impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti possono causare inquinamento atmosferico 6) predisposizione del piano nazionale di riduzione (direttiva 2001/80/CE) che stabilisca prescrizioni per i grandi impianti di combustione esistenti

  28. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale Parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” è suddivisa Titolo I Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività Titolo II Impianti termici civili Titolo III Combustibili

  29. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Titolo I “Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività” si applica agli impianti e alle attività che producono emissioni stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità ai valori limite determina impegni maggiori per le fonti rinnovabili

  30. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 IMPIANTI CHE PRODUCONO EMISSIONI • richiesta di autorizzazione da parte del gestore • rilascio autorizzazione da parte dellaRegione • validità dell’autorizzazione15 anni

  31. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 • La validità dell’autorizzazione è una delle innovazioni introdotte rispetto al D.P.R. 203/88 • che prevedeva una validità definitiva modificabile solo in relazione all’evoluzione della migliore tecnologia disponibile o alle modifiche della situazione ambientale (art. 11) • migliorativa rispetto alla “non scadenza” del DPR 203/88 • sproporzionata • sia all’adeguamento degli impianti alle nuove esigenze ambientali dovute alle politiche di sostenibilità, dato che d’ufficio non è possibile modificare le prescrizioni dell’autorizzazione legate alle migliori tecniche disponibili se non alla scadenza e per il rinnovo (art. 271 co.9) • sia rispetto alla durata di altre autorizzazioni ambientali come la IPCC (5 anni) e la certificazione ISO 14.000 (6 anni) e certificazioni EMAS (8 anni) • ostativadella semplificazione dei procedimenti autorizzatori che dovrebbe portare ad una autorizzazione unica

  32. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 REGIONI E COMPETENZE Il D.Lgs. sembra volerne limitare i poteri Art. 281, comma 10, prevede la necessità di intesa con il MinAmbiente per la fissazione di limiti più restrittivi Lesivo delle competenze regionali di programmazione e pianificazione - Diverso dalla normativa IPCC che prevede che le regioni fissino limiti più restrittivi autonomamente

  33. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 • Titolo II • “Impianti termici civili” • disciplina • impianti termici civili non sottoposti ad autorizzazione • definisce l’autorità competente per i controlli • i comuni aventi popolazione superiore ai 40.000 ab. • le province nella restante parte del territorio • La questione dell’autorità competente per i controlli è già stabilita dal D. Lgs. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" all’art. 31, che afferma il ruolo unico delle province per le seguenti funzioni: • la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico • l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia • il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici

  34. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Titolo III “Combustibili” disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti di cui trattano i Titolo I e II stabilisce le condizioni di utilizzo e le prescrizioni prevede possano essere stabiliti valori limite massimi per il contenuto di zolfo negli oli combustibili o nel gasolio, più elevati rispetto a quelli fissati nell’allegato X al D. Lgs.

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