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LE ASSENZE PER MATERNITA ’:

LE ASSENZE PER MATERNITA ’:. DIRITTI E TUTELA. Relatore D.ssa Marilena Scarselli Responsabile U.O. URP DPL TORINO. SGRAVIO. ASSUNZIONI IN SOSTITUZIONI DI LAVORATORI IN CONGEDO. REQUISITO: Datore di lavoro con meno di 20 dipendenti. CONDIZIONE: Autocertificare all’INPS che:. VANTAGGIO:

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Presentation Transcript


  1. LE ASSENZE PER MATERNITA’: DIRITTI E TUTELA Relatore D.ssa Marilena Scarselli Responsabile U.O. URP DPL TORINO

  2. SGRAVIO ASSUNZIONI IN SOSTITUZIONI DI LAVORATORI IN CONGEDO REQUISITO: Datore di lavoro con meno di 20 dipendenti CONDIZIONE: Autocertificare all’INPS che: VANTAGGIO: Riduzione dei contributi INPS e dei premi INAIL del 50% • - Fino al compimento di 1 anno di età del • Figlio • Per 1 anno • dall’accoglienza del minore adottato o in • affidamento • Per 12/m in caso di • sostituzioni di • lavoratrici • autonome • Si hanno in forza • meno di 20 • dipendenti • l’assunzione è • effettuata per • sostituire lavoratori • in congedo

  3. ANTICIPAZIONE TFR • In caso di assenza per: • Congedo parentale • Malattia del bambino Aver maturato almeno 8 anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro Nel limite annuo del 10% degli aventi diritto e comunque del 4% del totale dei dipendenti Fino al massimo del 70% del TFR maturato

  4. INTERDIZIONE ANTICIPATA Gravi complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose che si presuma possano essere aggravate dalla gravidanza Condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino La domanda si intende accolta trascorsi 7 gg. dalla presentazione ed il provvedimento decorre dal primo giorno di assenza dal lavoro successivo al rilascio del certificato Impossibilità di spostare la donna ad altre mansioni Il provvedimento deve essere adottato entro 7 gg. dalla presentazione della documentazione completa a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento stesso

  5. PROROGA CONGEDO DI MATERNITA’ Particolari condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino in periodo di allattamento Impossibilità di spostare la donna al altre mansioni

  6. CONGEDO DI MATERNITA’ NELLA GENERALITA’ DEI CASI FLESSIBILITA’ PREVIA ATTESTAZIONE DEL MEDICO SPECIALISTA DEL SSN E DEL MEDICO COMPETENTE CHE NON SUSSISTONO RISCHI PER LA SALUTE DELLA DONNA E DEL NASCITURO 2 MESI PRIMA DEL DEL PARTO E 3 MESI DOPO IL PARTO 1 MESE PRIMA DELLA DATA DEL PARTO EVENTUALE PERIODO TRA DATA PRESUNTA E QUELLA EFFETTIVA DEL PARTO 4 MESI DOPO IL PARTO ULTERIORI GIORNI NON GODUTI PRIMA DELLA DATA PRESUNTA DEL PARTO IN CASO DI PARTO PREMATURO

  7. CONGEDO DI MATERNITA’ IN CASO DI ADOZIONE MAX 5 MESI A PRISCINDERE DALL’ETA’ DEL MINORE DECORRENZA ADOZIONE NAZIONALE ADOZIONE INTERNAZIONALE NEI 5 MESI DAL GIORNO SUCCESSIVO ALL’INGRESSO OPPURE IN PARTE PRIMA (DURANTE LA PERMANENZA ALL’ESTERO) ED IN PARTE DOPO L’INGRESSO NEI 5 MESI DAL GIORNO SUCCESSIVO ALL’INGRESSO IN FAMIGLIA

  8. CONGEDO DI MATERNITA’ IN CASO DI AFFIDAMENTO 3 MESI NELL’ARCO DI 5 MESI DECORRENTI DALLA DATA DI AFFIDAMENTO A PRISCINDERE DALL’ETA’ DEL MINORE

  9. TRATTAMENTO DEL CONGEDO DI MATERNITA’ NORMATIVO PREVIDENZIALE ECONOMICO • Accreditamento dei contributi figurativi; • Gli eventi avvenuti fuori dal rapporto di lavoro, sono accreditabili figurativamente a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. • 80% della Retribuzione media globale; • Anticipa il datore di lavoro conguaglia con INPS; • Eventuale integrazione a carico del datore; • E’ computato nell’anzianità di servizio; • Matura la 13^ mensilità; • Non si computa ai fini del raggiungimento dei limiti di fruizione della indennità di mobilità; • Si computa ai fini del raggiungimento del limite minimo di 6m di lavoro effettivo per beneficiare dell’indennità di mobilità; • È considerato come attività lavorativa ai fini della progressione della carriera; • Non è cancellata dalla lista di mobilità la lavoratrice che in congedo di maternità rifiuti l’offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità o l’avviamento a corsi di formazione professionale • L’indennità spetta anche nel caso in cui vi sia una risoluzione del rapporto di lavoro per: • Colpa grave della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; • Cessazione della attività aziendale cui la lavoratrice è addetta; • Ultimazione della prestazione per cui la lavoratrice è stata assunta; • Scadenza del contratto a termine. • Hanno diritto all’indennità di maternità anche le lavoratrici che si trovino, all’inizio del congedo di maternità • sospese; • assenti dal lavoro senza retribuzione; • disoccupate, • purchè tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e l’inizio del congedo di maternità, non siano trascorsi più di sessanta giorni.

  10. CONGEDO PARENTALE PADRE MADRE GENITORE SOLO Dieci mesi Sei mesi Sei mesi elevabili a sette Complessivamente dieci mesi elevabili a undici Entro otto anni di età del bambino

  11. TRATTAMENTO ECONOMICO DEL CONGEDO PARENTALE Entro i tre anni di età del bambino Dopo i tre anni di età del bambino 30% della retribuzione se ricorrono i requisiti di reddito Primi sei mesi al 30% della retribuzione Mesi ulteriore al 30% della retribuzione se ricorrono i requisiti di reddito

  12. TRATTAMENTO CONGEDO PARENTALE NORMATIVO PREVIDENZIALE • I periodi sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi a ferie e tredicesima mensilità; • Non si computa ai fini del raggiungimento dei limiti di fruizione dell’indennità di mobilità; • Si computa ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivo per beneficiare della indennità di mobilità; • Non è cancellato dalla lista di mobilità il lavoratore che in congedo di paternità rifiuti l’offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità o l’avviamento a corsi di formazione professionale. Primi sei mesi entro tre anni di età del bambino Periodo successivo Coperto da contribuzione figurativa ridotta Coperti da contribuzione figurativa

  13. PROLUNGAMENTO CONGEDO PARENTALE In caso di minore portatore di handicap grave Fino a tre anni

  14. CONGEDO PARENTALE IN CASO DI ADOZIONE E AFFIDAMENTO CONDIZIONI TRATTAMENTO ECONOMICO • 30% della retribuzione; • Per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori entro i tre anni dall’ingresso del minore in famiglia. • indipendentemente dall’età del bambino; • entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare; • non oltre il compimento della maggiore età.

  15. RIPOSI GIORNALIERI INDENNITA’ PARI ALLA RETRIBUZIONE ORARIA CONTRATTUALE PADRE MADRE nel caso di figli affidati al solo padre; in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, compreso il caso in cui la madre sia casalinga; in caso di morte o grave infermità della madre. ORARIO GIORNALIERO PARI O SUPERIORE A 6 ORE ORARIO GIORNALIERO PARI O SUPERIORE A 6 ORE ORE AGGIUNTIVE IN CASO DI PARTO PLURIMO 2 ORE AL GIORNO 4 ORE PER PARTO PLURIMO 1 ORA AL GIORNO 2 ORE PER PARTO PLURIMO

  16. RIPOSI E PERMESSI FIGLI CON HANDICAP GRAVE • 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del 3° anno di vita del bambino, in alternativa al prolungamento del congedo parentale; • 3 giorni di permesso retribuito mensile dal compimento del 3° anno e fino ai 18 anni; • 3 giorni di permesso retribuito mensile dai 18 anni a condizione che sussista la convivenza col figlio o che l’assistenza sia continuativa ed esclusiva; • congedo straordinario biennale.

  17. CONGEDO PER LA MALATTIA DEL FIGLIO Computati nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità Fino al compimento del 3° anno Dai 3 al compimento dell’8° anno 5 gg. all’anno Senza retribuzione Senza limiti Contribuzione figurativa Contribuzione figurativa ridotta

  18. CONGEDO PER LA MALATTIA DEL FIGLIO IN CASO DI ADOZIONE O AFFIDAMENTO Fino al compimento del 6° anno Dai 6 al compimento dell’8° anno Senza retribuzione 5 gg. all’anno Senza limiti

  19. DIVIETO DI LICENZIAMENTO Divieto dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento dell’anno del bambino CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO Nullità del licenziamento. È nullo anche il licenziamento alla domanda di congedo parentale e per la malattia del bambino • Divieto valido anche per il padre che ha usufruito del congedo di paternità; • Divieto anche in caso di adozione e affidamento fino ad un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità; • Divieto in caso di adozione internazionale dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando o della comunicazione o invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento Esclusioni: colpa grave; cessazione attività; fine della prestazione; scadenza del termine; esito negativo della prova

  20. DIRITTI CONNESSI AL CONGEDO DI MATERNITA’/PATERNITA’ Diritti CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO RIENTRO NELLA STESSA UNITA’ PRODUTTIVA O IN ALTRA NELLO STESSO COMUNE BENEFICIARE DI MIGLIORAMENTI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO CHE SAREBBE SPETTATI DURANTE L’ASSENZA ESSERE ADIBITI A MANSIONI DA ULTIMO SVOLTE O EQUIVALENTI

  21. DIRITTI CONNESSI AD ALTRE TIPOLOGIE DI CONGEDI, PERMESSI, RIPOSI Diritti CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO RIENTRO NELLA STESSA UNITA’ PRODUTTIVA O IN ALTRA NELLO STESSO COMUNE ESSERE ADIBITI A MANSIONI DA ULTIMO SVOLTE O EQUIVALENTI

  22. GESTIONE SEPARATA CONGEDO DI MATERNITA’ NELLA GENERALITA’ DEI CASI FLESSIBILITA’ 2 MESI PRIMA DEL PARTO E 3 MESI DOPO IL PARTO PREVIA ATTESTAZIONE DEL MEDICO SPECIALISTA DEL SSN E DEL MEDICO COMPETENTE CHE NON SUSSISTONO RISCHI PER LA SALUTE DELLA DONNA E DEL NASCITURO 1 MESE PRIMA DELLA DATA DEL PARTO EVENTUALE PERIODO TRA DATA PRESUNTA E QUELLA EFFETTIVA DEL PARTO 4 MESI DOPO IL PARTO ULTERIORI GIORNI NON GODUTI PRIMA DELLA DATA PRESUNTA DEL PARTO IN CASO DI PARTO PREMATURO

  23. GESTIONE SEPARATA CONGEDO DI PATERNITA’ • morte o grave infermità della madre; • abbandono del figlio; • affidamento esclusivo del bambino al padre

  24. GESTIONE SEPARATA ADOZIONE E AFFIDAMENTO 3 mesi dall’effettivo ingresso del minore in famiglia

  25. GESTIONE SEPARATA INDENNITA’ DI MATERNITA’ PRESUPPOSTO MISURA 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile 80% di 1/365 del reddito percepito nei 12 mesi precedenti l’evento

  26. GESTIONE SEPARATA CONGEDO PARENTALE MADRE PRESUPPOSTO: 3 mesi di contributi nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità PADRE • Solo in caso di: • morte o grave infermità della madre; • abbandono del figlio; • affidamento esclusivo del bambino al padre. 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino INDENNITA’: 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi 12 mesi 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino

  27. LAVORATRICI AUTONOME INDENNITA’ DI MATERNITA’ CONGEDO PARENTALE Massimo 3 mesi nel primo anno di vita del bambino È necessaria la sospensione dell’attività lavorativa 2 mesi prima del parto 3 mesi dopo il parto Non è richiesta la sospensione dell’attività • per le coltivatrici dirette, colone e mezzadre e per le imprenditrici agricole, all’ 80% della retribuzione minima giornaliera prevista per gli operai agricoli a tempo indeterminato in relazione all’anno precedente l’evento; • per le lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali, all’ 80% del salario minimo giornaliero previsto per gli impiegati dell’artigianato e del commercio 30% della retribuzione minima giornaliera prevista per gli impiegati dell’artigianato o commercio Diritto alla contribuzione figurativa

  28. LAVORATRICI AUTONOME ADOZIONE ED AFFIDAMENTO INDENNITA’ DI MATERNITA’ CONGEDO PARENTALE 3 mesi entro un anno dall’ingresso in famiglia, purchè il minore non abbia compiuto i 12 anni di età al momento dell’adozione o affidamento 3 mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia, purchè lo stesso non abbia superato i 6 anni di età o i 18 anni in caso di adozione o affidamento internazionale

  29. LIBERA PROFESSIONISTA INDENNITA’ DI MATERNITA’ Non necessita la sospensione dell’attività 2 mesi prima del parto 3 mesi dopo il parto 80% di 5/12 del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento

  30. LIBERI PROFESSIONISTI ADOZIONE ED AFFIDAMENTO PADRE MADRE Come per la madre • 3 mesi purchè il minore non abbia superato i sei anni nelle adozioni internazionali ed affidamenti nazionali; • 3 mesi anche al superamento del suddetto limite di età per adozioni o affidamenti internazionali

  31. FONTI NORMATIVE E PRASSI Decreto legislativo n. 151/2001 TU maternità Circolare INPS 29 aprile 2010, n. 62; Circolare Ministero del lavoro 18 febbraio 2010, B/2010; Nota operativa Inpdap 14 dicembre 2009 n. 17; Lettera circolare Ministero del Lavoro 16 novembre 2009 n. C/2009; Circolare INPS 25 novembre 2009, n. 118; Circolare INPS 15 ottobre 2009, n. 112; Interpello Ministero del Lavoro 12 ottobre 2009, n. 70; Interpello Ministero del Lavoro 31 luglio 2009, n. 68; Interpello Ministero del Lavoro 5 giugno 2009, n. 51; Lettera Circolare Ministero del Lavoro 12 maggio 2009, n. B/2009; Interpello Ministero del Lavoro 15 maggio 2009, n. 39; Circolare Inps 16 marzo 2009, n. 41; Interpello Ministero del Lavoro 20 marzo 2009, n. 31; Interpello Ministero del Lavoro 6 febbraio 2009, n. 4; Interpello Ministero del Lavoro 23 dicembre 2008, n. 64; Interpello Ministero del Lavoro 23 dicembre 2008, n. 63; Interpello Ministero del Lavoro 23 dicembre 2008, n. 58; Circolare Inps 14 novembre 2008, n. 100; Interpello Ministero del Lavoro 1 settembre 2008, n. 36; Interpello Ministero del Lavoro 19 agosto 2008, n. 33; Interpello Ministero del Lavoro 19 agosto 2008, n. 32; Interpello Ministero del Lavoro 8 agosto 2008, n. 29; Interpello Ministero del Lavoro 8 agosto 2008, n. 28; Interpello Ministero del Lavoro 4 agosto 2008, n. 26; Circolare Inps 4 febbraio 2008, n. 16; Interpello Ministero del Lavoro 28 dicembre 2007, n. 37; Interpello Ministero del Lavoro 3 settembre 2007, n.23; Interpello Ministero del Lavoro 28 novembre 2006, n. 6584; Interpello Ministero del Lavoro 16 novembre 2006 n. 6123; Interpello Ministero del Lavoro 28 agosto 2006, n. 3004; Interpello Ministero del Lavoro 19 luglio 2006, n. 1865; Interpello Ministero del Lavoro 1 giugno 2006, n. 97; Interpello Ministero del Lavoro 1 giugno 2006, n. 95; Interpello Ministero del Lavoro 12 aprile 2005, n. 391.

  32. Indirizzi utili: Direzione provinciale del Lavoro di Torino, Via Arcivescovado 9 Scala C secondo Piano Tel 0115526711; fax 011532443.- www.lavoro.gov.it; http://www.lavoro.gov.it/lavoro/DPL/TO/ mailto:dpl-Torino@lavoro.gov.it; Presentazione grafica a cura di Antonio Rubicondo Operatore Amministrativo Gest. Presentazione tecnica a cura di Adriana Cacopardi Funzionario area informatica

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