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Il punto di vista dell ’ assicuratore

Il punto di vista dell ’ assicuratore. Settimana Europea della Sicurezza. A cura di: Avv. Fabio Mazzoni . il punto di vista dell ’ assicuratore. Responsabilità Civile delle Imprese R.C.T. Responsabilità nei confronti dei terzi R.C.O. Responsabilità verso i prestatori di lavoro .

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Il punto di vista dell ’ assicuratore

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Presentation Transcript


  1. Il punto di vista dell’assicuratore Settimana Europea della Sicurezza A cura di: Avv. Fabio Mazzoni

  2. il punto di vista dell’assicuratore Responsabilità Civile delle Imprese R.C.T. Responsabilità nei confronti dei terzi R.C.O. Responsabilità verso i prestatori di lavoro A cura di: Avv. Fabio Mazzoni

  3. Il punto di vista dell’assicuratore Polizza stipulata nel 2007 A cura di: Avv. Fabio Mazzoni

  4. il punto di vista dell’assicuratore “La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del massimale previsto in polizza per la garanzia di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: • ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 nº 1124 e dell’art. 13 del D.Lgs 23 febbraio 2000 nº 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti e/o parasubordinati, così come definiti all’art. 5 del D.L. 23/02/2000 n°38 o da lavoratori con regolare rapporto di lavoro sotto tutte le forme previste dal D. Lgs. n°276 del 10/09/2003, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione; • ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 nº 1124, che abbiano cagionato morte o lesioni corporali ai prestatori di lavoro e/o lavoratori descritti al punto a) che precede, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione. Tanto l’assicurazione di responsabilità civile verso terzi quanto l’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro valgono inoltre per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 nº 1124.“ A cura di: Avv. Fabio Mazzoni

  5. il punto di vista dell’assicuratore PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO INTERINALE Premesso che la Contraente può avvalersi dell’opera di lavoratori interinali, si conviene quanto segue: A parziale deroga delle C.G.A., l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato per danni cagionati a terzi da lavoratori a rapporto di lavoro interinale dei quali lo stesso Assicurato si avvale, ai sensi della L. 196/97, per l’espletamento delle attività oggetto dell’assicurazione. A parziale deroga delle C.G.A., si considerano terzi, nei limiti del massimale previsto per la garanzia R.C.O., per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) subiti in conseguenza delle mansioni cui sono adibiti, i lavoratori a rapporto di lavoro interinale dei quali l’Assicurato si avvale, ai sensi della L. 196/97, nello svolgimento dell’attività oggetto dell’assicurazione, sempre che dall’evento derivino la morte o lesioni personali delle quali sia derivata una invalidità permanente liquidabile in un importo non inferiore a €. ______ calcolato sulla base della tabella allegata al D.Lgs 38/2000. A cura di: Avv. Fabio Mazzoni

  6. il punto di vista dell’assicuratore LAVORATORI PARASUBORDINATI Si conviene che i lavoratori parasubordinati soggetti all’INAIL sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell’Assicurato. PERSONALE IN PROVA NON ISCRITTO A LIBRO PAGA Il personale in prova non iscritto a libro paga viene, agli effetti della presente assicurazione, equiparato ai dipendenti. EQUIPARAZIONE AI DIPENDENTI Agli effetti delle garanzie R.C.O. ed R.C.T. di cui all’art. ____ , sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dall’Assicurato: i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione (escluso il legale rappresentante), purché addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione. Limitatamente alla sola rivalsa INAIL la garanzia è estesa ai: soci a responsabilità illimitata, soci aventi qualifica di legali rappresentanti, titolari e loro familiari, purché addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione. . A cura di: Avv. Fabio Mazzoni

  7. il punto di vista dell’assicuratore ENTI ESPONENZIALI ED ALTRI AVENTI DIRITTO AL RISARCIMENTO Resta inteso che, nell’ambito della garanzia R.C.O., oltre ai danni relativi alle lesioni personali subite dal singolo prestatore di lavoro, si intendono compresi anche i danni subiti da tutti i soggetti aventi diritto ad un risarcimento, ai sensi di legge, in quanto conseguenti all’infortunio patito dal prestatore di lavoro. A cura di: Avv. Fabio Mazzoni

  8. il punto di vista dell’assicuratore CLAUSOLA DI COMMITTENZA LAVORI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 L’assicurazione comprende la responsabilità civile gravante sull’Assicurato ai sensi del D,lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, nella sua qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e dipendenti), sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell’esecuzione dei lavori. A cura di: Avv. Fabio Mazzoni

  9. il punto di vista dell’assicuratore RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIRIGENTI, QUADRI, DIPENDENTI, PARASUBORDINATI, LAVORATORI A RAPPORTO INTERINALE La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei Dirigenti, Quadri, dipendenti dell’Assicurato, lavoratori parasubordinati (così come definiti all’art. 5 del D.Lgs. nº 38/2000) e lavoratori a rapporto interinale (così come definiti dalla Legge 196/97) per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dal D.Lgs. nº 626/1994. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sempre che in polizza sia prestata la garanzia R.C.O. ed entro il limite del massimale previsto per la stessa, sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale, i subappaltatori ed i loro dipendenti, i lavoratori a rapporto interinale e gli altri lavoratori parasubordinati e dipendenti dell’Assicurato obbligatoriamente iscritti all’INAIL. A cura di: Avv. Fabio Mazzoni

  10. il punto di vista dell’assicuratore RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.L. 626/94 – ESTENSIONE AGLI ADETTI AL SERVIZIO La garanzia assicurativa viene estesa alla responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs. 626/94. Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall’Assicurato, dagli Amministratori, dai Collaboratori familiari o dai dipendenti dell’Assicurato stesso. A cura di: Avv. Fabio Mazzoni

  11. il punto di vista dell’assicuratore REGRESSO INAIL IN SEDE CIVILE Di comune accordo tra le Parti, si precisa che la garanzia prestata per la R.C.T.-R.C.O. della presente polizza, relativa all’azione di regresso INAIL, si intende coperta anche se l’accertamento della responsabilità civile viene compiuto dal Giudice Civile, come da sentenza della Corte Costituzionale nº 102 del 1981. A cura di: Avv. Fabio Mazzoni

  12. il punto di vista dell’assicuratore RIVALSA INAIL, INPS E/O ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI SUI DIPENDENTI La Società risponde delle conseguenze dell’azione di surroga/rivalsa che l’INAIL, INPS o altro istituto previdenziale intentasse nei confronti dei singoli dipendenti dell’Assicurato per quanto loro personalmente imputabile. RIVALSA INAIL VERSO I SOCI PER INFORTUNI SUL LAVORO DI ALTRI SOCI Se l’Assicurato è una società di persone, la Società si obbliga a tenere indenni, nei limiti dei massimali convenuti per la R.C.O., i Soci dell’impresa assicurata per quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), a seguito di rivalsa esercitata dall’INAIL ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, nº 1124, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti in occasione di lavoro da altri soci dell’impresa assicurata. L’assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro siano stati adempiuti tutti i relativi obblighi per l’assicurazione di legge. A cura di: Avv. Fabio Mazzoni

  13. il punto di vista dell’assicuratore INOSSERVANZA DELLE LEGGI SULLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO Ferma restando l’esclusione dei sinistri causati volontariamente dall’Assicurato, la Società conferma che non solleverà eccezioni qualora venga accertato che il danno è conseguenza dell’inosservanza o violazione delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori. A cura di: Avv. Fabio Mazzoni

  14. il punto di vista dell’assicuratore BUONA FEDE INAIL Si conviene tra le parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l’INAIL di parte dei dipendenti dell’Assicurato per colpa, errore, dimenticanza o inesatta interpretazione delle norme vigenti al riguardo. INESATTA INTERPRETAZIONE NORME INAIL L’Assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori d’opera soggetti all’assicurazione obbligatoria infortuni (INAIL), conserva la propria validità anche se l’Assicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dall’Assicurazione di Legge in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, anche nel caso di colpa grave del Contraente/Assicurato e delle persone delle quali o con le quali deve rispondere, con esclusione del dolo. A cura di: Avv. Fabio Mazzoni

  15. il punto di vista dell’assicuratore FACOLTÀ DI TRANSAZIONE A modifica ed in aggiunta alle C.G.A., si conviene che qualora nel corso di istruttorie e procedimenti penali a carico dei dipendenti della Contraente a seguito di eventi rientranti nella presente garanzia, se la Contraente medesima ravvisasse l’opportunità di addivenire ad una transazione con le Parti lese o loro aventi causa, la Compagnia interverrà nelle relative trattative ed assumerà a proprio carico un importo pari al 70% della somma definitivamente concordata per il risarcimento del danno mentre da parte sua la Contraente assumerà l’onere del pagamento del restante 30% senza attendere la conclusione dell’istruttoria o del procedimento. Resta altresì stabilito che, qualora malgrado tale transazione venisse ugualmente pronunciata sentenza definitiva di condanna penale dell’imputato ai sensi delle C.G.A., l’importo del risarcimento come sopra transattivamente concordato, sarà assunto integralmente a carico della Compagnia la quale rimborserà alla Contraente la quota del 30% da essa già pagato. D’accordo fra le Parti si conviene che la facoltà del Contraente oggetto della presente estensione di garanzia potrà essere esercitata nel limite massimo di €. ________ fermo restando il massimale di R.C.O. di € _______ per sinistro e il limite di €. __________ per ogni dipendente. A cura di: Avv. Fabio Mazzoni

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