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Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento internazionale dei calciatori

Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento internazionale dei calciatori. Edizione 2012. Ambito d’applicazione (art. 1). Il Regolamento disciplina il trasferimento dei calciatori tra società affiliate a differenti Federazioni nazionali.

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Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento internazionale dei calciatori

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  1. Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento internazionale dei calciatori Edizione 2012

  2. Ambito d’applicazione (art. 1) • Il Regolamento disciplina il trasferimento dei calciatori tra società affiliate a differenti Federazioni nazionali. • Talune disposizioni del Regolamento (i.e. la protezione dei calciatori minorenni) trovano automaticamente applicazione presso ogni singolo livello federal-nazionale.

  3. Ambito d’applicazione (art. 1) • Tutte le Federazioni dovranno prevedere, all’interno propri regolamenti, strumenti atti a proteggere la stabilità contrattuale, nel rispetto della legislazione nazionale e dei contratti collettivi di settore. In particolare, devono essere presi in considerazione i seguenti principi: • in linea generale, il contratto non può essere risolto nel corso della stagione sportiva; • il contratto può essere risolto, anche unilateralmente e senza alcuna conseguenza in termini di sanzioni, nell’ipotesi di giusta causa; • il contratto può essere risolto dal calciatore professionista per giusta causa sportiva; • nell’ipotesi di recesso unilaterale dal contratto, senza giusta causa, la parte che recede deve indennizzare la controparte per un importo che potrebbe essere stato predeterminato nel contratto stesso (by-out clauses).

  4. Lo status dei calciatori (artt. 2 - 4) • I calciatori si suddividono in dilettanti e professionisti. • Professionista è colui che ha un contratto (di lavoro) scritto con la società e che, in cambio delle proprie prestazioni sportive, riceve un compenso per un importo superiore alle spese effettivamente sostenute per l’esercizio dell’attività calcistica.

  5. Il tesseramento dei calciatori (artt. 5 - 12) • Un calciatore deve essere tesserato presso una Federazione nazionale al fine di poter esercitare l’attività sportiva, sia in qualità di professionista che di dilettante. Attraverso il tesseramento, il calciatore aderisce agli statuti ed ai regolamenti delle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali. • Il tesseramento (rectius, il legame) opera a favore di una sola società alla volta. • I calciatori possono essere tesserati per un massimo di tre club nel corso della medesima stagione sportiva, ma giocare incontri ufficiali solo per due di essi.

  6. Il tesseramento dei calciatori (artt. 5 - 12) • I calciatori, ad esclusione di coloro privi di contratto di lavoro sportivo, possono essere tesserati soltanto durante specifici periodi predeterminati (cd. finestre di mercato) dalle Federazioni nazionali. • Le disposizioni relative ai periodi di trasferimento e tesseramento non si applicano ai calciatori dilettanti.

  7. Il tesseramento dei calciatori (artt. 5 - 12) • La Federazione che provvede al tesseramento è obbligata a fornire alla società interessata il “passaporto del calciatore”, contenente tutta una serie di informazioni relative alla carriera agonistica del calciatore medesimo (dal 12° anno d’età). • La richiesta di tesseramento deve essere accompagnata da una copia del contratto di lavoro sportivo.

  8. Il tesseramento dei calciatori (artt. 5 - 12) • I calciatori tesserati presso una Federazione possono essere tesserati per una nuova Federazione solo quando quest’ultima abbia ricevuto dalla prima il Certificato di Trasferimento Internazionale (C.T.I.). • Il rilascio del C.T.I. è assolutamente gratuito. • Le federazioni non rilasciano il C.T.I. in relazione allo svolgimento dei cd. periodi di prova. • Il C.T.I. non è richiesto per i calciatori con età inferiore a 12 anni. • Gli Allegati 3 e 3a al Regolamento disciplinano le modalità di rilascio del CTI.

  9. Il tesseramento dei calciatori (artt. 5 - 12) • Un calciatore professionista può essere ceduto in prestito nel corso della stagione sportiva. • Il prestito è disciplinato dalle stesse disposizioni applicabili ai trasferimenti a titolo definitivo (i.e. indennità di formazione e contributo di solidarietà, rilascio del C.T.I.). • La società che ha acquisito un calciatore in prestito non può cederlo ad un terzo club senza il consenso del calciatore e della società detentrice del “cartellino”.

  10. Il mantenimento della stabilità contrattuale tra professionisti e società (artt. 13 – 21) • Il contratto tra un calciatore professionista ed una società può terminare solo alla sua naturale scadenza o per mutuo accordo tra le parti (art. 13). • Entrambe le parti possono recedere (unilateralmente) dal contratto, senza incorrere in sanzioni, in presenza di una giusta causa (art. 14). • Un calciatore professionista affermato (“established player”), che abbia disputato, nel corso della stagione sportiva, meno del 10% delle gare ufficiali alle quali partecipava la sua società, può risolvere anticipatamente il contratto per giusta causa sportiva (art. 15).

  11. Il mantenimento della stabilità contrattuale tra professionisti e società (artt. 13 – 21) • Il contratto di lavoro non può essere risolto unilateralmente nel corso della stagione sportiva(art. 16).

  12. Il mantenimento della stabilità contrattuale tra professionisti e società (artt. 13 – 21) • La risoluzione anticipata ed ingiustificata del contratto produce le seguenti conseguenze (art. 17): • la parte che risolve il contratto dovrà pagare un’indennità, la quale sarà di regola calcolata tenendo in considerazione le leggi nazionali vigenti, la specificità dello sport e tutta una serie di criteri oggettivi (caso Webster), tra cui gli anni di contratto residui ed i restanti emolumenti e benefit, la nuova remunerazione; • l’indennità non può essere assegnata a terzi (estranei rispetto al rapporto contrattuale); • al pagamento dell’indennità possono accompagnarsi sanzioni sportive a carico di: - calciatori (differenza, in termini di conseguenze, tra il cd. periodo protetto ed il cd. periodo non protetto); - società calcistiche (caso Mexes).

  13. Il mantenimento della stabilità contrattuale tra professionisti e società (artt. 13 – 21) • Se un agente è coinvolto nella negoziazione di un contratto, il suo nominativo dovrà essere specificato nel contratto stesso (art. 18, co. 1). • La durata massima del contratto di lavoro sportivo è di cinque anni (art. 18, co. 2). • Una società che intenda sottoscrivere un contratto con un calciatore professionista deve preventivamente informare la società detentrice del “cartellino”, ottenere il consenso da quest’ultima e, successivamente, avviare le trattative contrattuali con il calciatore professionista (art. 18, co. 3). • La validità di un contratto non può essere soggetta all’esito di un esame medico e/o al rilascio del permesso di lavoro (art. 18, co. 4).

  14. Il mantenimento della stabilità contrattuale tra professionisti e società (artt. 13 – 21) • Nessun club potrà stipulare un contratto che permetta a qualsiasi altra parte del contratto di prestazione sportiva, o a terzi, di poter interferire sui rapporti di lavoro e di trasferimento, sulle sue scelte politiche, o sull’attività della sua squadra (art. 18 bis, co. 1). • La FIFA può irrogare sanzioni alle società che non rispettino la suddetta disposizione (art. 18 bis, co. 2).

  15. Trasferimenti internazionali di calciatori minorenni (art. 19) • I trasferimenti internazionali dei calciatori sono ammessi solo se il calciatore ha almeno 18 anni (art. 19, co. 1). • La suddetta regola conosce le seguenti eccezioni (art. 19, co. 2): • i genitori del calciatore si trasferiscono nel Paese del club per motivi indipendenti dal calcio; o • il trasferimento avviene all’interno dell’UE, se il calciatore ha almeno 16 anni (in tal caso, il club acquirente dovrà essere in grado di soddisfare taluni requisiti richiesti espressamente e tassativamente dalla norma in esame); • il calciatore vive in una località di frontiera, ad una distanza massima di 50 km dal confine nazionale e la società affiliata alla Federazione limitrofa ha la propria sede legale ad una distanza non maggiore di 50 km dal confine.

  16. Trasferimenti internazionali di calciatori minorenni (art. 19) • Il trasferimento internazionale di un calciatore minorenne (al pari dell’ipotesi di primo tesseramento) dovrà essere approvato da un’ apposita sotto–commissione creata dal Players’ Status Committee. Tale approvazione dovrà necessariamente precedere, pena l’irrogazione di sanzioni disciplinari, l’avvio della procedura per il rilascio del C.T.I. • Le disposizioni sul ruolo e sulla composizione della sotto-commissione sono contenute nell’Allegato 2 al Regolamento. • Le disposizioni sul trasferimento internazionale di un calciatore minorenne si applicano anche alle ipotesi di primo tesseramento.

  17. Registrazione e denuncia dei calciatori minorenni dislocati presso le accademie (art. 19 bis) • I club, legati ad accademie da vincoli giuridici, finanziari, o di fatto, sono tenuti a comunicare (reporting) alla Federazione nazionale di riferimento la presenza di calciatori minorenni (all’interno delle suddette accademie). • Le prescrizioni di reporting gravano direttamente sulle accademie, in assenza dei suddetti vincoli con i club. • Le Federazioni nazionali sono tenute a redigere (e conservare) un registro dei minori dichiarati dai club e dalle accademie.

  18. Indennità di formazione e Meccanismo di solidarietà (artt. 20 - 21) • Un’indennità di formazione sarà pagata alla/e società che ha/hanno formato il calciatore: • quando il calciatore firma il suo primo contratto da professionista; e • in occasione di ogni singolo trasferimento del calciatore medesimo - oneroso oppure meno, durante la vigenza contrattuale oppure meno - fino alla stagione in cui compie il 23° anno d’età. • L’Allegato 4 al Regolamento disciplina l’istituto dell’indennità di formazione.

  19. Indennità di formazione e Meccanismo di solidarietà (artt. 20 - 21) • Se un calciatore professionista viene trasferito - a titolo oneroso e prima della scadenza del suo contratto - la/le società che ha/hanno contribuito alla sua educazione e formazione riceverà/riceveranno, eventualmente in proporzione, un’indennità denominata “Contributo di solidarietà”. • L’Allegato 5 al Regolamento disciplina l’istituto del Meccanismo di solidarietà.

  20. Giurisdizione (artt. 22 - 25) • La FIFA è competente per: • le controversie fra società e calciatori in relazione al mantenimento della stabilità contrattuale ed in materia di CTI; • le controversie tra società e calciatori in materia di rapporti di lavoro che abbiano una dimensione internazionale; • le controversie tra una società o una Federazione ed un allenatore in materia di rapporti di lavoro dotati del carattere della internazionalità; • le controversie relative all’indennità di formazione ed al meccanismo di solidarietà; • le controversie relative a società appartenenti a Federazioni differenti, che non rientrino nelle tipologie suesposte.

  21. Giurisdizione (artt. 22 - 25) • Il Players’ Status Committee (di seguito, “Comitato”) ha giurisdizione sulle questioni di cui al punto c ed e. • Il Comitato giudica in presenza di almeno tre membri. Nei casi urgenti o che non presentano difficoltà dal punto di vista concettuale o giuridico, ovvero nelle decisioni che riguardano il rilascio del CTI provvisorio (ai sensi dell’Allegato 3), il Comitato giudica con un unico membro (Giudice Unico).

  22. Giurisdizione (artt. 22 - 25) • La Dispute Resolution Chamber (di seguito, la “Camera”) ha giurisdizione sulle questioni di cui ai punti a (ad eccezione di quelle in materia di CTI), b, d. • La Camera decide con almeno tre componenti. Decide, invece, con un solo membro (Giudice Unico) nei seguenti casi: • le vertenze il cui valore non superi i 100.000 franchi svizzeri; • le vertenze relative al calcolo dell’indennità di formazione, in assenza di particolari difficoltà fattuali o giuridiche, o laddove la Camera abbia una consolidata giurisprudenza. • le vertenze relative al calcolo del contributo di solidarietà, in assenza di particolari difficoltà fattuali o giuridiche, o laddove la Camera abbia una consolidata giurisprudenza.

  23. Giurisdizione (artt. 22 - 25) • Il Regolamento statuisce delle linee guida procedurali relative al funzionamento degli organi giurisdizionali della FIFA.

  24. Disposizioni finali (artt. 26 – 29) • Le materie non espressamente disciplinate ed i casi di forza maggiore sono esaminati e decisi dal Comitato esecutivo della FIFA.

  25. Allegato 1Messa a disposizione dei calciatori per le squadre nazionali (artt. 1 – 6)

  26. Allegato 1: Messa a disposizione dei calciatori per le squadre nazionali (artt. 1 – 6) • Le società sono obbligate a mettere a disposizione i propri tesserati per le relative squadre rappresentative nazionali. Ogni accordo in senso contrario, tra la società ed i calciatori, è proibito. • La messa a disposizione dei calciatori è obbligatoria per le partite da disputare nelle date elencate dal Calendario Internazionale Coordinato. • Non è obbligatorio il rilascio dei calciatori per le competizioni programmate in date non previste dal Calendario Internazionale Coordinato.

  27. Allegato 2Disposizioni procedurali sul primo tesseramento e sul trasferimento internazionale di minori(artt. 1 – 9)

  28. Allegato 2: Disposizioni procedurali sul primo tesseramento e sul trasferimento internazionale di minori • La procedura per il primo tesseramento e per il tesseramento di calciatori minorenni è affidata al TMS (Transfer Matching System), un programma informatico per la raccolta dei dati e delle informazioni personali. • La sotto-commissione creata dal Players’ Status Committee ha il compito di verificare la legittimità del trasferimento internazionale di un calciatore minorenne, richiedendo alla Federazione richiedente il tesseramento la comunicazione di tutta una serie di informazioni e documenti tassativamente indicati (i.e. certificato di nascita, contratto di lavoro, permesso di soggiorno, etc.). • La Federazione di provenienza è ammessa a dichiarare la propria posizione (in merito al trasferimento). • I soggetti coinvolti nella procedura in questione sono tenuti a dichiarare il vero ed a comportarsi secondo buona fede.

  29. Allegato 3Il Transfer Matching Systemartt. 1-9

  30. Allegato 3:Il Transfer Matching Systemartt. 1-9 • Il sistema TMS, database di informazioni e dati su Internet, mira alla semplificazione del processo di trasferimento internazionale dei calciatori, al miglioramento della trasparenza ed all’ottimizzazione del flusso di informazioni. • Il sistema TMS è volto alla individuazione dei pagamenti in occasione dei trasferimenti internazionali dei calciatori. • L’utilizzo del TMS è obbligatorio in relazione ai trasferimenti internazionali di calciatori professionisti o, di calciatori dilettanti che attraverso il trasferimento acquistano lo status di professionista.

  31. Allegato 3:Il Transfer Matching Systemartt. 1-9 • I club (separatamente ed indipendentemente) sono tenuti ad inserire una serie di informazioni nel TMS, in relazione ai trasferimenti internazionali, tra cui: il compenso del trasferimento, se il trasferimento è a titolo definitivo o temporaneo, la società controparte, la valuta monetaria, i procuratori delle società e dei calciatori, l’importo dell’indennità di formazione, copia del nuovo contratto di lavoro sportivo, prova della cessazione o risoluzione del precedente contratto di lavoro sportivo, etc.)

  32. Allegato 3:Il Transfer Matching Systemartt. 1-9 • La procedura per il rilascio del C.T.I. è interamente gestita dal TMS (rilascio del C.T.I. elettronico in sostituzione di quello, antecedente, “cartaceo”). • Qualsiasi C.T.I. non rilasciato con l’ausilio del TMS è invalido. • La Federazione tenuta a rilasciare il C.T.I. dovrà inserire nel TMS le informazioni relative al passaporto del calciatore e, di conseguenza, rilasciare il passaporto medesimo.

  33. Allegato 3:Il Transfer Matching Systemartt. 1-9 • Un calciatore tesserato per una società affiliata ad una Federazione non può militare in una società affiliata ad una differente Federazione, a meno che la Federazione di provenienza non abbia rilasciato (attraverso il TMS) un Certificato di Trasferimento Internazionale (CTI) e la nuova Federazione l’abbia ricevuto.

  34. Allegato 3:Il Transfer Matching Systemartt. 1-9 • Un calciatore professionista non può partecipare a gare ufficiali fino a quando il CTI non sia stato rilasciato dalla precedente Federazione e ricevuto dalla nuova.

  35. Allegato 3:Il Transfer Matching Systemartt. 1-9 • La nuova Federazione deve richiedere alla precedente Federazione il rilascio del CTI, immediatamente dopo aver ricevuto un’apposita notifica. • Dopo aver ricevuto la richiesta di CTI, la Federazione precedente deve immediatamente richiedere alla società precedente ed al calciatore professionista di confermare se il contratto è scaduto, se è stata concordata la risoluzione anticipata oppure se è in atto una controversia contrattuale.

  36. Allegato 3:Il Transfer Matching Systemartt. 1-9 • La Federazione precedente, entro 7 giorni dal momento in cui ha ricevuto la richiesta di CTI, deve: • rilasciare il CTI; o • informare la nuova Federazione che il CTI non può essere rilasciato. • Se la nuova Federazione non riceve una risposta entro un periodo di 15 giorni dalla data della richiesta di CTI, provvede a tesserare, in via provvisoria, il calciatore professionista. Il Tesseramento provvisorio diventa definitivo un anno dopo l’inoltro della richiesta di CTI.

  37. Allegato 3:Il Transfer Matching Systemartt. 1-9 • La Federazione precedente non è tenuta a rilasciare il CTI nel caso in cui sia sorta una vertenza contrattuale tra la società precedente ed il calciatore. In tal caso, il calciatore, la società precedente e/o la nuova società possono inoltrare ricorso alla FIFA.

  38. Allegato 3:Il Transfer Matching Systemartt. 1-9 • Le disposizioni in materia di CTI si applicano anche alle ipotesi di prestito internazionale di calciatori professionisti. • Le condizioni del prestito devono essere incluse nella richiesta di CTI.

  39. Allegato 3a La procedura amministrativa per i trasferimenti di calciatori tra federazioni “non soggette” al TMS

  40. Allegato 3a: La procedura amministrativa per i trasferimenti di calciatori tra federazioni “non soggette” al TMS • Disciplina la procedura per il rilascio del CTI nei trasferimenti internazionali di calciatori dilettanti, calciatori di calcio a 5, calciatrici. • Il rilascio del CTI è una procedura “cartacea” (senza TMS), sostanzialmente omogenea quella regolamentata dall’Allegato 3 al Regolamento.

  41. Allegato 4 Indennità di formazione (artt. 1 – 7)

  42. Allegato 4: indennità di formazione (artt. 1 – 7) • La formazione di un calciatore ha luogo tra i 12 ed i 23 anni (tra le stagioni comprese tra il 12° ed il 23° anno d’età). • L’indennità di formazione deve essere corrisposta, come regola generale, fino alla stagione in cui il calciatore compie 23 anni, per la formazione ricevuta fino alla stagione del suo 21° compleanno.

  43. Allegato 4: indennità di formazione (artt. 1 – 7) • L’indennità di formazione è dovuta: • quando un calciatore viene tesserato per la prima volta come professionista;o, • quando un calciatore professionista è trasferito - al termine o durante la vigenza del proprio contratto, tra società appartenenti a due differenti Federazioni - prima della conclusione della stagione del suo 23° compleanno.

  44. Allegato 4: indennità di formazione (artt. 1 – 7) • L’indennità di formazione non è dovuta: • se la società precedente risolve il contratto con il calciatore senza giusta causa; o • se la società non offre al calciatore il rinnovo contrattuale, per iscritto e mediante lettera raccomandata a.r., almeno 60 giorni prima della data di scadenza del contratto stesso;o • se il calciatore è trasferito ad una società appartenente alla categoria 4; o • se il calciatore professionista, attraverso il trasferimento, riacquista lo status di dilettante.

  45. Allegato 4: indennità di formazione (artt. 1 – 7) • Quando un calciatore viene tesserato come professionista per la prima volta, la società per la quale è tesserato deve pagare l’indennità di formazione a tutte le società che abbiano contribuito alla sua formazione a partire dalla stagione del suo 12° compleanno. • Nel caso di trasferimenti successivi del calciatore professionista, l’indennità di formazione deve essere corrisposta solo all’ultima società, relativamente al periodo in cui ha effettivamente contribuito al suo addestramento.

  46. Allegato 4: indennità di formazione (artt. 1 – 7) • Per calcolare l’ammontare dell’indennità di formazione, come regola generale, è necessario considerare i costi che sarebbero stati sostenuti dalla nuova società se avesse dovuto provvedere alla formazione del calciatore. • Il sistema di calcolo è basato sul numero di anni in cui è effettivamente avvenuta la formazione del calciatore, accompagnato dalla seguente regola generale per il club acquirente: • se l’evento che produce l’obbligo di pagamento (dell’indennità in questione) sorge dalla stagione del 19° anno (in avanti), il pagamento delle stagioni comprese tra il 12° ed il 15° anno d’età del calciatore medesimo sarà commisurato sui parametri della categoria 4 (in altre parole, il club acquirente è ricondotto alla categoria 4 per le stagione comprese tra il 12° ed il 15° anno d’età). • La Camera di Risoluzione delle Controversie della FIFA è competente ad esaminare le controversie relative.

  47. Allegato 4: indennità di formazione (artt. 1 – 7) • Per i calciatori che si trasferiscono da una Federazione ad un’altra all’interno del territorio UE, il valore dell’indennità di formazione sarà stabilito secondo le seguenti regole: • se il calciatore si trasferisce da una società di categoria più bassa ad una di categoria più alta, il calcolo è fondato sulla media dei costi di formazione delle due società; • se il calciatore si trasferisce da una società di categoria più alta ad una di categoria più bassa, il calcolo è fondato sui costi di formazione della società appartenente alla categoria inferiore; • se la società precedente non offre al calciatore un contratto non sarà dovuta alcuna indennità. La società precedente deve offrire, per iscritto, un contratto al calciatore ed inviarlo mediante posta raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza dell’attuale contratto di lavoro sportivo.

  48. Allegato 5 Meccanismo di solidarietà (artt. 1 – 7)

  49. Allegato 5: meccanismo di solidarietà (artt. 1 – 7) • Se un calciatore professionista viene trasferito (indipendentemente dalla sua età), il 5% del corrispettivo pagato alla società precedente (ad esclusione della somma versata a titolo di indennità di formazione) deve essere dedotto dall’ammontare totale e successivamente distribuito, a titolo di contributo di solidarietà, alla/alle società che hanno formato ed educato il calciatore nel corso degli anni. • Il contributo di Solidarietà riflette il numero di anni durante i quali il calciatore è stato tesserato per la/le società nel periodo compreso tra il suo 12° e 23° compleanno.

  50. Grazie per l’attenzione Felice Antignani, associate dello Studio Legale Monaco, Roma e Milano. E-mail: f.antignani@monacolex.com

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