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Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica) Prof. Avv. Marco Mancarella

Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica) Prof. Avv. Marco Mancarella Professore Aggregato di Informatica giuridica Vice Direttore Laboratorio di eGovernment – UniSalento Direttivo AIGA Lecce. L’evoluzione tecnologica da sempre influenza ed orienta quella giuridica ( Pascuzzi ).

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Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica) Prof. Avv. Marco Mancarella

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Presentation Transcript


  1. Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica) Prof. Avv. Marco Mancarella Professore Aggregato di Informatica giuridica Vice Direttore Laboratorio di eGovernment – UniSalento Direttivo AIGA Lecce

  2. L’evoluzione tecnologica da sempre influenza ed orienta quella giuridica (Pascuzzi) Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  3. Argomenti di Corso: • Le politiche di eGovernment in Europa e Italia • Cosa si intende per “Amministrazione digitale” • Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) • I nuovi diritti nel CAD • Il Sistema Pubblico di Connettività • Il documento informatico • Le firme elettroniche • Il Certificatore • Rilevanza giuridica e probatoria del documento informatico • La trasmissione informatica dei documenti • La Posta Elettronica Certificata (PEC) • I dati della Pubblica Amministrazione: sicurezza e accesso • I siti della Pubblica Amministrazione • L’eProcurement e i contratti online della P.A. • Le Carte elettroniche • Il riuso del software • Il telelavoro • Gli appalti elettronici • Il processo telematico: civile, penale, amministrativo • L’atto amministrativo elettronico • I vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico • La tutela giurisdizionale avverso l’atto amministrativo elettronico illegittimo Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  4. Testi di riferimento: • Wanda D’Avanzo, L’e-government, Movimedia, Lecce, 2007 • Dispense a cura del docente inviate tramite mailing list Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  5. Norme su: http://leg.unisalento.it/ “normative” Ma inviate anche tramite mailing.. Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  6. Siti di approfondimento su: http://leg.unisalento.it “Links” In particolare: www.funzionepubblica.it www.riformabrunetta.it www.cnipa.it Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  7. Recapiti docente: Studio c/o stanza 11/A, primo piano, Palazzo Parlangeli Tel. 0832-294716 E-mail: marco.mancarella@unisalento.it Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  8. eGovernment “e” = electronic + “government” = governo “governo elettronico” Ma troppo superficiale e letterale Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  9. ROMANO – MARASSO - MARINAZZO “L’ottimizzazione continua nell’erogazione dei servizi, nella partecipazione dei cittadini, nella governance, attraverso la trasformazione delle relazioni interne ed esterne per mezzo delle tecnologie, di Internet e dei nuovi mezzi di comunicazione di massa, combinati con i cambiamenti organizzativi e le nuove professionalità richieste per migliorare i servizi pubblici e i processi democratici, il tutto finalizzato a supportare le politiche pubbliche” Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  10. QUATTRO MODELLI: G2C (Government to Citizen) riguarda lo sviluppo di servizi con destinatario il singolo individuo in quanto cittadino G2B (Government to Business) riguarda invece lo sviluppo dei servizi governativi con destinatari le imprese e gli attori economici G2E (Government to Employee) riguardante lo sviluppo dei servizi in seno alla stessa Amministrazione con destinatari gli impiegati ed i funzionari G2G (Government to Government) riguardante, infine, lo sviluppo di servizi e applicazioni volti ad instaurare o migliorare la collaborazione e la cooperazione tra i servizi delle diverse istituzioni governative Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  11. In Europa: • Libro Bianco del 1993 (“Rapporto Delors”): prima attenzione alla società dell’informazione • Piano di azione “eEurope 2002” • (trienno 2000-2002)– Lisbona • Piano di azione “eEurope 2005” • (triennio 2003-2005)– Siviglia • Programma “i2010” • (2006 – 2010) Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  12. Obiettivi “i2010”: internal market investment in Ict research and innovation inclusion Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  13. In Italia tre fasi: dal 2001 al 2003 (primi progetti per 120 mln) fino al 2005 (ampliamento) ad oggi ancora in corso, avviatasi con l’approvazione nel 2005 del Codice dell’Amministrazione Digitale (DLgs n. 82/2005) Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  14. L. COST. N. 3/2001 Riforma del titolo V Art. 117, comma 2, lett. r) Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: r) ..coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale.. Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  15. Problemi interpretativi: Ma il “coordinamento informatico” copre l’intera informatizzazione della PA? Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  16. C. Cost. nn. 31/2005 – 240/2007 La potestà esclusiva statale non deve sconfinare in altre potestà legislative regionali, come l’organizzazione amministrativa, tranne se non indispensabile e previo accordo con le autonomie Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  17. Non si può vietare alle regioni di dotarsi di proprie infrastrutture o organizzare autonomamente i propri servizi informatici Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  18. CONCLUSIONE: La lett. r) non copre tutto il settore dell’informatizzazione amministrativa! Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  19. Primi passi dell’amministrazione digitale in Italia Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  20. Legge n. 241/1990 Art. 22 Documento amministrativo è ogni rappresentazione grafica, cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle PPAA o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  21. DLgs. n. 39/1993 Nasce l’Autorità informatica per la PA (AIPA) DLgs. n. 196/2003 Centro Nazionale per l’Informatica nella PA (CNIPA) DLgs. n. 177/2009 Oggi DigitPA www.cnipa.it Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  22. Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  23. Legge n. 59/1997 Art. 15,comma 2 Gli atti, dati e documenti formati dalla PA e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati con le medesime forme, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  24. DPR attuativo n. 513/1997 (prof. D. A. Limone) Varie altre normative sino al 2005 Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  25. Legge delega n. 229/2003 Art. 10 - CAD (D.Lgs. n. 82/2005) - SPC (Sistema Pubblico di Connettività) e RIPA (Rete Internazionale della PA) (DLgs. n. 42/2005) Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  26. Parere CdS – sez. cons. n. 11995 su schema CAD • CAD non esaustivo (manca giustizia telematica, procedimento amm. elettr., ecc.) • Niente sanzioni • Nessuna attenzione al cd. digital divide Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  27. Il CAD entra in vigore il 1 gennaio 2006 Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  28. D.Lgs. n. 159/2006 Disposizioni integrative e correttive al CAD Parere CdS – sez. cons. n. 31/2006 Medesime critiche del precedente Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  29. Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  30. Art. 1 CAD: definizioni Art. 2 CAD: ambito di applicabilità Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  31. Art. 2 – comma 2 CAD Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  32. D.Lgs. n. 165/2001 – art. 1 – comma 2 Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  33. Art. 2 – comma 2-bis CAD Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  34. Art. 2 – comma 3 CAD Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, le disposizioni di cui al capo III, relative alla formazione, gestione, alla conservazione, nonché le disposizioni di cui al capo IV relative alla trasmissione dei documenti informatici si applicano anche ai privati Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  35. Art. 2 – comma 4 CAD Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  36. “concessione di servizi” (art. 3 Codice dei Contratti Pubblici): è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  37. ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO (art. 2 Codice Contratti): qualsiasi organismo, anche in forma societaria: - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; - dotato di personalità giuridica; - la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  38. Addentriamoci nel CAD.. Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  39. Artt. 3 – 11 Diritti dei cittadini e delle imprese Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  40. 3. Diritto all'uso delle tecnologie 1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice 1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa 1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  41. espressione del principio di buon andamento dell’attività amministrativa di cui all’art. 97 Cost., e pertanto si può ritenere che sia costituzionalmente protetto allora difficile comprendere comma 1-bis che subordina l’applicazione di quello che definisce non più un diritto ma un principio nei confronti delle Amministrazioni regionali e locali alla disponibilità di adeguate risorse tecnologiche ed organizzative, e prevede anche che venga rispettata, nell’applicazione di tale principio, la loro autonomia normativa UN DIRITTO SOGGETTIVO PER LE AMMINISTRAZIONI STATALI SI TRASFORMA IN INTERESSE LEGITTIMO PER GLI EELL Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  42. Sezione Consultiva CdS n. 11995/2005 la posizione tutelata dall’art. 3 debba configurarsi, sia nei confronti delle Amministrazioni statali che riguardo le Amministrazioni regionali e locali, come un puro interesse legittimo, in quanto la potestà organizzatoria della PA, nel caso in questione esercitata nel decidere i mezzi tecnici utili a garantire il colloquio telematico, è da ritenersi esercizio di potestà autoritativa, a fronte del quale non può che sussistere una mera situazione di interesse legittimo in capo al cittadino Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  43. Dal comma 1 sono esclusi i “gestori di pubblici servizi locali”! Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  44. Diversa tutela giudiziaria: Diritto soggettivo: - ricorso nei termini di prescrizione - contenuto risarcitorio e ordinatorio 2. Interesse legittimo: - termini decadenziali - solo annullamento atto e risarcimento, l’adeguamento della PA al “principio” è rimesso all’ente inadempiente Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  45. È giuridicamente logico? Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  46. Sentenza TAR Lecce n. 1153/2009 “Click Day” lesione interesse pretensivo alla valutazione della domanda secondo criteri correttamente applicati www.giustizia-amministrativa.it Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  47. Art. 4. Partecipazione al procedimento amministrativo informatico 1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  48. Art. 5. Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche • A decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione • es. libretto assegni elettronico o moneta elettronica (smartcard) Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  49. DIRETTIVA 2009/110/CE «qualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ... e accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente» sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

  50. Art. 6. Utilizzo della posta elettronica certificata 1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito 2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)

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