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Corso di auto-apprendimento guidato per Facilitatori per il Rischio Biologico

Corso di auto-apprendimento guidato per Facilitatori per il Rischio Biologico. Richiami sull’organizzazione della Sicurezza in Azienda, sul ruolo e sui compiti dei Soggetti, alla luce del nuovo Decreto 81/08. Ireneo Melaragni. Notizie sull’ organizzazione. 320 partecipanti

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Corso di auto-apprendimento guidato per Facilitatori per il Rischio Biologico

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Presentation Transcript


  1. Corso diauto-apprendimentoguidatoper Facilitatoriper il RischioBiologico Richiami sull’organizzazione della Sicurezza in Azienda, sul ruolo e sui compiti dei Soggetti, alla luce del nuovo Decreto 81/08 Ireneo Melaragni

  2. Notizie sull’ organizzazione 320partecipanti 13edizioni, divise per aree 5giornate di sei ore (8,00–14,00) per ogni edizione 4gruppi di lavoro all’ interno di ogni edizione 1portavoce per ogni gruppo di lavoro (2 area critica, 2 chirurgica, 2 diagnostica, 3 medica, 4 territoriale) (certificare la presenza dei partecipanti, luogo e data di effettuazione… )

  3. Notizie sull’ organizzazione Prima giornata di ogni edizione: “plenaria” di aggiornamento ed indirizzo Seconda, terza e quarta giornata: lavori in piccoli gruppi, in autoconvocazione Quinta giornata di ogni edizione: “plenaria” per la discussione dei lavori e conclusioni

  4. Hanno partecipato all’ ideazione ed alla realizzazione del Corso: Servizio Prevenzione e Protezione Risk Management Medici Competenti SAIO SPTRS e AS

  5. Obiettivi 1)Aggiornamento della conoscenza circa l’organizzazione della Sicurezza in Azienda ( aiutando i Preposti ed i Facilitatori a svolgere il proprio ruolo, con particolare riferimento all’ attività di formazione ed al Rischio Biologico ) 2)Definizione /evoluzione di procedure lavorative, tramite lavori in piccoli gruppi (all’ interno di ogni edizione ed in base all’ area di appartenenza: area critica, diagnostica, chirurgica, medica e territoriale)

  6. STRUTTURE / IMPIANTI SICUREZZA ATTREZZATURE MATERIALI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ESPERIENZA / PROFESSIONALITA’ / MOTIVAZIONE FORMAZIONE / INFORMAZIONE / ADDESTRAMENTO BASSO LIVELLO DI CONFLITTUALITA’ E DI STRESS SINTALITA’ ( senso di appartenenza ) MELARAGNI

  7. "PROCESSO DI PREVENZIONE" Fenomeno di tipo multifunzionale, di natura: 1) strutturale 2) tecnologica 3) organizzativa 4) psicologica 5) sociale 6) etc. Parte dallo stato reale Tende allo stato ottimale MELARAGNI

  8. Ricordiamo i “ Soggetti attivi ” della Prevenzione

  9. (D.Lgs.81/2008 - art. 2 - Definizioni) IL DATORE DI LAVORO - Titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore - Colui che ha i poteri decisionali e di spesa (Es. AUSL = Dir. Generale / o Dirigente che abbia non solo autonomia funzionale, ma anche di spesa)

  10. (D.Lgs. 81/2008 – art. 2 - Definizioni) IL DIRIGENTE Attua le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l’ attività lavorativa e vigilando su di essa (nell’ ambito dell’ incarico conferitogli) Es.: Direttore Sanitario P.O., Dirigente U.O., Dir. Distretto, etc.

  11. IL DIRIGENTE E’ anche il destinatario di alcuni obblighi riguardanti la sicurezza. Congiuntamente al D. di L. deve, tra l’ altro : Art. 18 – lettera i) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione Art. 18 – lettera l) Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 - 37 ( 278 - R. Biol.)

  12. Art. 36 – comma 2 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE • Il D. di L. (all’ interno della propria U.O. il Dirigente … ) provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: • 1)sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’ attività svolta, • le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia • 2)sui pericoli connessi all’ uso delle sostanze e dei preparati • pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste • dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica • 3)sulle misure e le attività di protezione adottate

  13. Art. 37- comma 4 - OBBLIGHI DI FORMAZIONE La formazione e (ove previsto) l’addestramento devono avvenire in occasione: 1) della costituzione del rapporto di lavoro 2) del trasferimento o cambiamento di mansioni 3) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi (“periodicamente ripetuta” in base all’ evoluzione dei rischi o all’ insorgenza di nuovi rischi Art. 37 – comma 5: L’ addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro

  14. Art. 278- comma 1 - Esposizione ad agenti biologici OBBLIGHI DI FORMAZIONE DEL D. di L. Il D. di L. fornisce informazioni ed istruzioni, in particolare su: a) Rischi dovuti agli agenti biologici utilizzati b) Le precauzioni da prendere per evitare l’ esposizione c) Le misure igieniche da osservare d) La funzione degli indumenti di lavoro e protettivi, e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego e) Le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4) f) Il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze

  15. Art. 278 - commi 2,3,4 - Esposizione ad agenti biologiciOBBLIGHI DI FORMAZIONE DEL D. di L. Comma 2: Il D. di L. assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1) Comma 3:L’ informazione e la formazione …sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi Comma 4:nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente

  16. (D.Lgs. 81/2008 – art. 2 - Definizioni) IL PREPOSTO Sovrintende all’ attività lavorativa e garantisce l’ attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa Di norma sono i Coordinatori Sanitari, Tecnici, Amministrativi, etc. Nello specifico, collabora con il Dirigente nelle attività di informazione, formazione e addestramento

  17. IL PREPOSTO Tra l’ altro deve: Art. 19 – comma 1, lettera b): Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico Art. 19 – comma 1, lettera d:) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione

  18. IL FACILITATORE AFFIANCA IL PREPOSTO nelle attività di prevenzione e protezione che riguardano i rischi per i quali hanno ricevuto apposita formazione

  19. Compiti del Facilitatore • Partecipazione diretta alle attività di informazione, formazione e addestramento all’ interno della U.O. di appartenenza • Collaborazione con S.P.P. e M.C. per la valutazione dei rischi e l’ individuazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione • Controllo periodico sull’ applicazione corretta delle procedure inerenti il R. Biologico, ed eventuali interventi per promuovere azioni correttive • Partecipazione agli interventi del S.P.P. nel corso di indagini, a seguito di infortuni da rischio biologico

  20. IL LAVORATORE !

  21. (D.Lgs. 81/2008–art. 2 - Definizioni) IL LAVORATORE Persona che … svolge un’ attività lavorativa nell’ ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro (pubblico o privato, con o senza retribuzione,anche al fine di apprendere un mestiere, un’ arte o una professione)

  22. (D.Lgs. 81/2008–art. 2) IL LAVORATORE • Ad es., nella nostra Azienda è anche: • l’allievo • il volontario • il soggetto beneficiario di tirocini formativi • il partecipante a corsi di formazione professionale • (nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature, videoterminali, • agenti chimici, fisici, biologici …)

  23. Organismi della prevenzione (D.Lgs. 81/2008 – art. 2 – Definizioni ) IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Insieme di persone, sistemi e mezzi (esterni o interni all’ Azienda) finalizzati all’ attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

  24. Organismi della prevenzione (D.Lgs. 81/2008–art. 2 - Definizioni) IL MEDICO COMPETENTE Collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria

  25. I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Organismi della prevenzione (D.Lgs. 81/2008–art. 2 - Definizioni) Persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

  26. La gestione della sicurezza nella AUSL di Viterbo Il Documento Generale di sicurezza e salute

  27. IL DOCUMENTO GENERALE di sicurezza e salute sul lavoro Strumento dinamico, periodicamente aggiornato, che contiene tra l’ altro: • La valutazione dei rischi lavorativi • La documentazione di sicurezza • I rapporti con l’Organo di Vigilanza • Le politiche adottate per la sicurezza e la salute sul lavoro • L’ organigramma aziendale • La definizione di compiti e responsabilità • I vari organismi aziendali per la sicurezza (SPP – M.C.- RLS …) • L’informazione e la formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

  28. Nel ringraziarvi per la partecipazione, ricordiamo che sul sito aziendale AUSL Area rischi aziendali S.P.P. è presente molta documentazione riguardante i vari rischi presenti in Azienda, nonché le relative misure di prevenzione e protezione adottate Ireneo Melaragni

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