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PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE DELLA CISL PUGLIA “SICUREZZA QUALITÀ E

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE DELLA CISL PUGLIA “SICUREZZA QUALITÀ E BENESSERE LAVORATIVO” TESTO. OGGI IL LAVORO ANCORA UCCIDE. AL FINE DI SVILUPPARE IN PUGLIA UN APPROCCIO NUOVO AL PROBLEMA SICUREZZA SUL LAVORO SI PRESENTA QUESTO PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO.

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PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE DELLA CISL PUGLIA “SICUREZZA QUALITÀ E

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Presentation Transcript


  1. PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE DELLA CISL PUGLIA “SICUREZZA QUALITÀ E BENESSERE LAVORATIVO” TESTO

  2. OGGI IL LAVORO ANCORA UCCIDE

  3. AL FINE DI SVILUPPARE IN PUGLIA UN APPROCCIO NUOVO AL PROBLEMA SICUREZZA SUL LAVORO SI PRESENTA QUESTO PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO. ESSO INTEGRA LE COMPETENZE PROPRIE DELLA REGIONE CON LA NORMATIVA NAZIONALE

  4. DALLA RELAZIONE: “L’IDEA ALLA BASE È CHE PER UN EFFETTIVO MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DEL LAVORO, RELATIVAMENTE AGLI INFORTUNI E ALLE MALATTIE PROFESSIONALI, OCCORRA INTERVENIRE CON DECISIONE SULLA QUALITÀ DELLA VITA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO PER FAR EMERGERE LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA COME ELEMENTO ETICO FONDANTE DELL’ORGANIZZAZIONE LAVORATIVA” TESTO

  5. LA PROPOSTA DI LEGGE PUNTA ALLA PREVENZIONE SUL LAVORO UNITAMENTE ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO.

  6. INFATTI, MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI LAVORO SIGNIFICA: • MODERNIZZARE STRUTTURE IMPIANTI E ATTREZZATURE • INNOVARE I PROCESSI LAVORATIVI • ADEGUARE L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO • QUINDI, • INNOVARE = MIGLIORARE

  7. IL MIGLIORAMENTO CONTINUO RISPONDE COMUNQUE A PRECISE NORME VIGENTI NELL’ORDINAMENTO LEGISLATIVO ITALIANO IN TEMA DI PREVENZIONE SUL LAVORO Codice Civile Art. 2087 D.LGS. 81/08 Artt. 15, c.1, l.b - 18, c.1, l.z 28, c.2, l.b, c,

  8. QUESTA PROPOSTA DI LEGGE RICERCA INSIEME: • L’INTERESSE DEI LAVORATORI • L’INTERESSE DELLE IMPRESE • L’INTERESSE GENERALE • FAVORENDO COSÌ • LO SVILUPPO SOCIALE

  9. IL PROVVEDIMENTO SI COMPONE DI 3 CAPI E 18 ARTICOLI: CAPO I - INTERVENTI PER RAFFORZARE LA SICUREZZA, LA QUALITÀ E RICERCARE IL BENESSERE DURANTE IL LAVORO CAPO II - INTERVENTI IN TEMA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE CAPO III – PREVENZIONE E TUTELA DALLE MOLESTIE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

  10. SONO PREVISTE AZIONI DIVERSE, FORTEMENTE COORDINATE, RISPETTO A SETTE ASPETTI PRINCIPALI

  11. CONSAPEVOLEZZA E RESPONSABILITÀ • CULTURA DELLA SALUTE E DELLA VITA • CONDIZIONI DEL LAVORO • IMPRESE SANE E COMPETITIVE • PRODUTTIVITÀ E RICCHEZZA • COORDINAMENTO ISTITUZIONALE • DISAGIO LAVORATIVO

  12. Art. 1, • C.1 • Art. 1, • C.1 PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE PRINCIPI E FINALITA’ • Art. 1, • C.3 • Art. 1, • C.2

  13. Art. 8, c.3, l. e, c.4 • Art. 9, c.1 • Art. 10, c.1, 2 • Art. 5, c.1, l. c • Art. 6, c.1 PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE IMPRESE SANE E COMPETITIVE • Art. 4, c.1, l. c • Art. 7, c.1, 2, 5 • Art. 3, c.1, l. d • Art. 4, c.1, l. c, c.2, l. e • Art. 8, c.3, l. c

  14. Art. 2, c.1, c.2 • Art. 4, c.1, l. b, c.2, l. a, b, c • Art. 9, c.3 • Art. 5, c.1, l. a, b, c • Art. 10 PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CULTURA DELLA SALUTE E DELLA VITA • Art. 2, c.5 • Art. 4, c.3 • Art. 9, c.3 • Art. 4, c.1, l. g

  15. Art. 4 • Art. 5 • Art. 6 • Art. 7 • Art. 4 • Art. 5 • Art. 6 • Art. 7 PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE MAGGIORE RICCHEZZA • Art. 4 • Art. 5 • Art. 6 • Art. 7 • Art. 4 • Art. 5 • Art. 6 • Art. 7

  16. Art. 3, c.1, l. b • Art. 4, c.1, l. a • Art. 2, c.4 • Art. 6 • Art. 7 • Art. 11 • Art. 12 PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE MIGLIORAMENTO AZIENDALE • Art. 12, c.2 • Art. 2, c.4 • Art. 7, c.3

  17. Art. 4, c.1, l. d • Art. 2, c.1, 3, 4, 5 • Art. 16, c.1, l. b PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE COORDINAM. ASPETTI SANIT. E VIGIL. • Art. 3, c.1, l. g • Art. 8, c.3, l. d, h, m • Art. 4, c.1, l. d

  18. Art. 2, c.3 • Art. 3 • Art. 6, c.10, 11 • Art. 8, c.4 • Art. 4, c.1. l. f • Art. 10 PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE RAZIONALIZZAZIONE ISTITUZIONALE • Art. 4 • Art. 7, c.4 • Art. 9 • Art. 11 • Art. 12 • Art. 2, c.2, 5 • Art. 3, l. f, g • Art. 4, c.1, l. f • Art. 16, c.2

  19. Art. 8, • Art. 9 PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE RESPONSABILITA’ SOCIALE • Art. 11 • Art. 12 • Art. 10

  20. Art. 13 • Art. 14 PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE MOLESTIE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO • Art. 15 • Art. 17 • Art. 13 • Art. 16

  21. PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE Avv. Lorenzo Fantini Ho letto il ddl (sicuramente, quando passerà, dovrò esprimere il parere di competenza del mio Ministero, di conformità rispetto alla normativa nazionale) e posso dire che mi pare ambizioso, utile e compatibile col quadro giuridico vigente. Insomma, si vede che dietro ha competenze e uno studio attento della materia, vista anche nelle sue connessioni con la responsabilità sociale delle imprese e le violenze sul lavoro. Se, e quando, il ddl dovesse arrivare sul mio tavolo d'ufficio darò un mio parere favorevole, senza riserve. Avv. Lorenzo Fantini Direzione Generale delle Relazioni industriali e dei Rapporti di Lavoro Divisioni III e VI Via Fornovo, 8- 00192- Roma

  22. PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE Prof. Marco Lai Ho letto con attenzione la proposta di legge Regionale su Sicurezza, qualità e benessere sul lavoro. Al di là della mia personale "allergia" alla istituzione di "Osservatori“, mi pare assolutamente condivisibile quanto affermato in tema di valorizzazione del principio di sussidiarietà e di metodo concertativo. Nello specifico punti qualificanti mi sembrano: *l'educazione alla sicurezza ed alla legalità a partire dalle scuole; * la valorizzazione del ruolo della bilateralità; * la definizione di standard di qualità minimi degli interventi formativi ; il legame tra sicurezza, salute e regolarità del lavoro, con particolare riferimento al settore degli appalti pubblici. Marco Lai, Prof. Diritto del lavoro e Legislazione antinfortunistica Università di Firenze

  23. “L’incolumità e la salute dei lavoratori costituiscono valori primari per la società e la loro tutela è interesse non solo del singolo, ma di tutta la collettività.” Il Presidente della Repubblica GIORGIO NAPOLITANO PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

  24. PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE“SICUREZZA QUALITÀ E BENESSERE LAVORATIVO” SIAMO CONSAPEVOLI CHE L’IMPEGNO È IMPORTANTE E DEV’ESSERE GENERALE

  25. PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE“SICUREZZA QUALITÀ E BENESSERE LAVORATIVO” INFATTI, CHIEDIAMO UNA VERA SVOLTA PER LA SALUTE E LA VITA DEI LAVORATORI

  26. PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE“SICUREZZA QUALITÀ E BENESSERE LAVORATIVO” SIAMO PERÒ CERTI CHE LA CIVILTÀ PASSI PER QUESTA STRADA

  27. PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE“SICUREZZA QUALITÀ E BENESSERE LAVORATIVO” GRAZIE

  28. Art 1 Articolo 1. (Principi e finalità) La Regione Puglia, tenuti presenti i principi costituzionali e i propri indirizzi statutari, favorisce la crescita della personalità e tutela la dignità del lavoratore, e, in coerenza con le normative comunitarie e statali, promuove e adotta idonei strumenti di politica del lavoro per la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza, tutela e miglioramento della vita lavorativa, volto a prevenire e a contrastare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e a ricercare il benessere nei luoghi di lavoro. La Regione Puglia sostiene la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro quale parte integrante della qualità dell’azione delle proprie politiche dello sviluppo economico e sociale e delle politiche di tutela del lavoro e favorisce iniziative e progetti in collaborazione con gli Enti Locali, le parti economiche e sociali e gli altri soggetti pubblici e privati competenti in materia. La Regione Puglia assume quale principio fondamentale della propria azione istituzionale di prevenzione dei rischi e di promozione del benessere sui luoghi di lavoro la partecipazione attiva dei lavoratori alla tutela della loro salute e sicurezza con le forme e negli aspetti previsti dall’ordinamento nazionale vigente al fine di sviluppare maggiore consapevolezza e responsabilità sull’argomento. ritorna 28

  29. Art 2 Articolo 2. (Attività di coordinamento) La Regione Puglia coordina gli interventi di cui al presente capo nel rispetto del principio di sussidiarietà e secondo il metodo della concertazione con le Parti Sociali e della collaborazione con gli Enti Locali e con gli Enti istituzionali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare la Regione Puglia esercita funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività di formazione, assistenza, controllo e vigilanza favorendo lo scambio di informazioni con gli altri soggetti istituzionali che svolgono compiti inerenti la materia della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 la Regione Puglia si avvale anche del Comitato Regionale di Coordinamento ex art.7, D.Lgs. 81/08 e di ogni altro eventuale organismo ente o associazione qualificata in linea con i principi e le finalità della presente legge. La Regione Puglia può realizzare interventi di carattere sperimentale di interesse regionale nonché sviluppare iniziative di studio, ricerca ed informazione, necessarie per l'esercizio delle funzioni atte all’estensione della cultura della salute, sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro. Al fine di orientare efficacemente l'attività di programmazione in materia di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro la Regione Puglia provvede, tramite accordi con le parti interessate, all'interconnessione tra le banche dati dei diversi soggetti istituzionali competenti in materia in modo da assicurare la lettura e l'incrocio delle informazioni disponibili. La Regione Puglia promuove relazioni ed accordi con istituzioni europee, nazionali e regionali, al fine di creare una rete che consenta lo scambio delle informazioni e delle metodologie di intervento relative alle buone pratiche nella prospettiva di individuare ambiti di condivisione e cooperazione comuni di prevenzione. ritorna 29

  30. Art 2 1 Articolo 2. (Attività di coordinamento) La Regione Puglia coordina gli interventi di cui al presente capo nel rispetto del principio di sussidiarietà e secondo il metodo della concertazione con le Parti Sociali e della collaborazione con gli Enti Locali e con gli Enti istituzionali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare la Regione Puglia esercita funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività di formazione, assistenza, controllo e vigilanza favorendo lo scambio di informazioni con gli altri soggetti istituzionali che svolgono compiti inerenti la materia della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 la Regione Puglia si avvale anche del Comitato Regionale di Coordinamento ex art.7, D.Lgs. 81/08 e di ogni altro eventuale organismo ente o associazione qualificata in linea con i principi e le finalità della presente legge. La Regione Puglia può realizzare interventi di carattere sperimentale di interesse regionale nonché sviluppare iniziative di studio, ricerca ed informazione, necessarie per l'esercizio delle funzioni atte all’estensione della cultura della salute, sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro. Al fine di orientare efficacemente l'attività di programmazione in materia di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro la Regione Puglia provvede, tramite accordi con le parti interessate, all'interconnessione tra le banche dati dei diversi soggetti istituzionali competenti in materia in modo da assicurare la lettura e l'incrocio delle informazioni disponibili. La Regione Puglia promuove relazioni ed accordi con istituzioni europee, nazionali e regionali, al fine di creare una rete che consenta lo scambio delle informazioni e delle metodologie di intervento relative alle buone pratiche nella prospettiva di individuare ambiti di condivisione e cooperazione comuni di prevenzione. ritorna

  31. Art 2 2 Articolo 2. (Attività di coordinamento) La Regione Puglia coordina gli interventi di cui al presente capo nel rispetto del principio di sussidiarietà e secondo il metodo della concertazione con le Parti Sociali e della collaborazione con gli Enti Locali e con gli Enti istituzionali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare la Regione Puglia esercita funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività di formazione, assistenza, controllo e vigilanza favorendo lo scambio di informazioni con gli altri soggetti istituzionali che svolgono compiti inerenti la materia della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 la Regione Puglia si avvale anche del Comitato Regionale di Coordinamento ex art.7, D.Lgs. 81/08 e di ogni altro eventuale organismo ente o associazione qualificata in linea con i principi e le finalità della presente legge. La Regione Puglia può realizzare interventi di carattere sperimentale di interesse regionale nonché sviluppare iniziative di studio, ricerca ed informazione, necessarie per l'esercizio delle funzioni atte all’estensione della cultura della salute, sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro. Al fine di orientare efficacemente l'attività di programmazione in materia di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro la Regione Puglia provvede, tramite accordi con le parti interessate, all'interconnessione tra le banche dati dei diversi soggetti istituzionali competenti in materia in modo da assicurare la lettura e l'incrocio delle informazioni disponibili. La Regione Puglia promuove relazioni ed accordi con istituzioni europee, nazionali e regionali, al fine di creare una rete che consenta lo scambio delle informazioni e delle metodologie di intervento relative alle buone pratiche nella prospettiva di individuare ambiti di condivisione e cooperazione comuni di prevenzione. ritorna

  32. Art 2 3 Articolo 2. (Attività di coordinamento) La Regione Puglia coordina gli interventi di cui al presente capo nel rispetto del principio di sussidiarietà e secondo il metodo della concertazione con le Parti Sociali e della collaborazione con gli Enti Locali e con gli Enti istituzionali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare la Regione Puglia esercita funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività di formazione, assistenza, controllo e vigilanza favorendo lo scambio di informazioni con gli altri soggetti istituzionali che svolgono compiti inerenti la materia della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 la Regione Puglia si avvale anche del Comitato Regionale di Coordinamento ex art.7, D.Lgs. 81/08 e di ogni altro eventuale organismo ente o associazione qualificata in linea con i principi e le finalità della presente legge. La Regione Puglia può realizzare interventi di carattere sperimentale di interesse regionale nonché sviluppare iniziative di studio, ricerca ed informazione, necessarie per l'esercizio delle funzioni atte all’estensione della cultura della salute, sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro. Al fine di orientare efficacemente l'attività di programmazione in materia di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro la Regione Puglia provvede, tramite accordi con le parti interessate, all'interconnessione tra le banche dati dei diversi soggetti istituzionali competenti in materia in modo da assicurare la lettura e l'incrocio delle informazioni disponibili. La Regione Puglia promuove relazioni ed accordi con istituzioni europee, nazionali e regionali, al fine di creare una rete che consenta lo scambio delle informazioni e delle metodologie di intervento relative alle buone pratiche nella prospettiva di individuare ambiti di condivisione e cooperazione comuni di prevenzione. ritorna

  33. Art 3 • Articolo 3. (Comitato Regionale di Coordinamento ex art.7, D.Lgs. 81/08) 1 Il Comitato Regionale di Coordinamento, con riferimento ai compiti già previsti dalla legge, e ad integrazione di essi, al fine di realizzare un più efficace coordinamento sul territorio regionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro e un loro reale radicamento, provvede a: • assicurare il necessario raccordo con la Commissione Consultiva permanente di cui all’art.6 D.Lgs. 81/08; • elaborare proposte e formulare pareri utili a garantire uniformità ed omogeneità agli interventi regionali in materia di salute, sicurezza e benessere sul lavoro; • elaborare linee d’indirizzo applicative della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e benessere sul lavoro; • convalidare buone prassi e codici di condotta sviluppati dalle aziende anche in concorso con altri enti, istituzioni e/o parti sociali; • fornire supporto tecnico per il coordinamento delle iniziative rivolte all’informazione, alla formazione, alla conoscenza, all’analisi ed alla vigilanza dei fenomeni connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla promozione del benessere lavorativo; • promuovere, nel rispetto delle autonomie specifiche e delle competenze assegnate dalla normativa vigente agli organi istituzionali di ispezione e vigilanza, la realizzazione di piani coordinati di intervento, anche sulla base delle analisi di cui alla lettera e), individuando priorità, obiettivi ed iniziative tese a migliorare la sicurezza, la salute e il benessere nei luoghi di lavoro; • promuovere i necessari accordi con gli Enti istituzionali per la reciproca messa a disposizione delle banche dati al fine di favorire il sistematico scambio delle informazioni. ritorna 33

  34. Art 3 1 • Articolo 3. (Comitato Regionale di Coordinamento ex art.7, D.Lgs. 81/08) 1 Il Comitato Regionale di Coordinamento, con riferimento ai compiti già previsti dalla legge, e ad integrazione di essi, al fine di realizzare un più efficace coordinamento sul territorio regionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro e un loro reale radicamento, provvede a: • assicurare il necessario raccordo con la Commissione Consultiva permanente di cui all’art.6 D.Lgs. 81/08; • elaborare proposte e formulare pareri utili a garantire uniformità ed omogeneità agli interventi regionali in materia di salute, sicurezza e benessere sul lavoro; • elaborare linee d’indirizzo applicative della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e benessere sul lavoro; • convalidare buone prassi e codici di condotta sviluppati dalle aziende anche in concorso con altri enti, istituzioni e/o parti sociali; • fornire supporto tecnico per il coordinamento delle iniziative rivolte all’informazione, alla formazione, alla conoscenza, all’analisi ed alla vigilanza dei fenomeni connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla promozione del benessere lavorativo; • promuovere, nel rispetto delle autonomie specifiche e delle competenze assegnate dalla normativa vigente agli organi istituzionali di ispezione e vigilanza, la realizzazione di piani coordinati di intervento, anche sulla base delle analisi di cui alla lettera e), individuando priorità, obiettivi ed iniziative tese a migliorare la sicurezza, la salute e il benessere nei luoghi di lavoro; • promuovere i necessari accordi con gli Enti istituzionali per la reciproca messa a disposizione delle banche dati al fine di favorire il sistematico scambio delle informazioni. ritorna

  35. Art 3 2 • Articolo 3. (Comitato Regionale di Coordinamento ex art.7, D.Lgs. 81/08) 1 Il Comitato Regionale di Coordinamento, con riferimento ai compiti già previsti dalla legge, e ad integrazione di essi, al fine di realizzare un più efficace coordinamento sul territorio regionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro e un loro reale radicamento, provvede a: • assicurare il necessario raccordo con la Commissione Consultiva permanente di cui all’art.6 D.Lgs. 81/08; • elaborare proposte e formulare pareri utili a garantire uniformità ed omogeneità agli interventi regionali in materia di salute, sicurezza e benessere sul lavoro; • elaborare linee d’indirizzo applicative della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e benessere sul lavoro; • convalidare buone prassi e codici di condotta sviluppati dalle aziende anche in concorso con altri enti, istituzioni e/o parti sociali; • fornire supporto tecnico per il coordinamento delle iniziative rivolte all’informazione, alla formazione, alla conoscenza, all’analisi ed alla vigilanza dei fenomeni connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla promozione del benessere lavorativo; • promuovere, nel rispetto delle autonomie specifiche e delle competenze assegnate dalla normativa vigente agli organi istituzionali di ispezione e vigilanza, la realizzazione di piani coordinati di intervento, anche sulla base delle analisi di cui alla lettera e), individuando priorità, obiettivi ed iniziative tese a migliorare la sicurezza, la salute e il benessere nei luoghi di lavoro; • promuovere i necessari accordi con gli Enti istituzionali per la reciproca messa a disposizione delle banche dati al fine di favorire il sistematico scambio delle informazioni. ritorna

  36. Art 3 3 • Articolo 3. (Comitato Regionale di Coordinamento ex art.7, D.Lgs. 81/08) 1 Il Comitato Regionale di Coordinamento, con riferimento ai compiti già previsti dalla legge, e ad integrazione di essi, al fine di realizzare un più efficace coordinamento sul territorio regionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro e un loro reale radicamento, provvede a: • assicurare il necessario raccordo con la Commissione Consultiva permanente di cui all’art.6 D.Lgs. 81/08; • elaborare proposte e formulare pareri utili a garantire uniformità ed omogeneità agli interventi regionali in materia di salute, sicurezza e benessere sul lavoro; • elaborare linee d’indirizzo applicative della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e benessere sul lavoro; • convalidare buone prassi e codici di condotta sviluppati dalle aziende anche in concorso con altri enti, istituzioni e/o parti sociali; • fornire supporto tecnico per il coordinamento delle iniziative rivolte all’informazione, alla formazione, alla conoscenza, all’analisi ed alla vigilanza dei fenomeni connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla promozione del benessere lavorativo; • promuovere, nel rispetto delle autonomie specifiche e delle competenze assegnate dalla normativa vigente agli organi istituzionali di ispezione e vigilanza, la realizzazione di piani coordinati di intervento, anche sulla base delle analisi di cui alla lettera e), individuando priorità, obiettivi ed iniziative tese a migliorare la sicurezza, la salute e il benessere nei luoghi di lavoro; • promuovere i necessari accordi con gli Enti istituzionali per la reciproca messa a disposizione delle banche dati al fine di favorire il sistematico scambio delle informazioni. ritorna

  37. Art 4 • Articolo 4. (Interventi per la sicurezza e la salute del lavoro) (1) 1 La Regione Puglia, in raccordo con il Piano nazionale della prevenzione, promuove e sostiene iniziative di qualificazione delle azioni di prevenzione dei rischi e di miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, anche attraverso la stipula di accordi territoriali e settoriali con gli Enti Locali, le Parti Sociali e gli Enti istituzionali competenti in materia. In particolare, provvede a: • realizzare iniziative rivolte alle piccole e micro imprese, ai lavoratori autonomi e dei servizi e ai settori produttivi più a rischio anche attraverso il supporto, tramite il Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 3 della presente legge, degli Organismi Paritetici Territoriali previsti dall’art. 51 del D.Lgs. 81/08 quali strumenti di aiuto alle imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative atte a garantire e migliorare la tutela, la sicurezza e il benessere sul lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08. • attivare e sostenere sportelli informativi, unitamente alle parti sociali, anche in collaborazione con Università, INAIL ed altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore; • stipulare accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, finalizzati a definire condizioni di tutela dei lavoratori migliorative rispetto ai livelli stabiliti dalla normativa nazionale; • promuovere, anche attraverso linee guida e/o accordi con tutti i soggetti interessati, primi tra tutti i medici competenti di cui al D.Lgs. 81/08 artt. 38 e successivi, processi di conoscenza delle tecnopatie e dei rischi emergenti e sviluppare interventi anche in collegamento con il Sistema Sanitario Regionale; • ricercare, individuare e divulgare tutte le buone pratiche trasferibili sul territorio regionale; • coordinare le azioni di informazione, formazione, assistenza, controllo e vigilanza; • monitorare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali attraverso la realizzazione di un Osservatorio Regionale sugli Infortuni, in raccordo con le attività degli Enti istituzionali e dei soggetti competenti in materia. pagina 2ritorna 37

  38. Art 4 pag 2 • Articolo 4. (Interventi per la sicurezza e la salute del lavoro) (2) 2 La Regione Puglia favorisce altresì opportune iniziative, anche congiunte, laddove possibile, volte ad accrescere le conoscenze e le competenze di tutte le figure previste dal D. Lgs. 81/08 e in special modo dei lavoratori, anche autonomi e dei servizi, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei datori di lavoro e in particolare, provvede a:  • realizzare campagne informative e azioni di sensibilizzazione; • coordinare le attività di informazione e formazione sul tema della sicurezza, salute e igiene del lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori che entrano nel mercato del lavoro facendo ricorso, quando necessario, anche ad idonee strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e culturale; • realizzare, nel rispetto delle autonomie scolastiche e in raccordo con gli interventi scolastici regionali e nazionali, progetti specifici attuati da figure professionali competenti in materia (psicologi del lavoro, operatori sindacali, operatori istituzionali, ecc.) di educazione alla sicurezza, alla salute ed in particolare al rispetto della legalità; • definire standard di qualità minimi nonché modalità omogenee di validazione dei corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro anche in coerenza con gli interventi formativi regionali e la normativa nazionale; • promuovere codici di condotta etici, buone prassi e accordi aziendali che orientino i comportamenti di tutte le figure previste dal D. Lgs. 81/08 e in particolare dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche autonomi e dei servizi, verso il rispetto delle norme e il miglioramento continuo degli standard di sicurezza e qualità del lavoro. • La Regione Puglia, al fine di disporre di un quadro continuamente aggiornato dell’offerta formativa in materia di prevenzione, sicurezza e qualità del lavoro, provvede a realizzare un apposito sistema di conoscenza di tutti i soggetti operanti nel settore, istituzionali e non, e delle iniziative esistenti in materia sul territorio regionale, in raccordo con i vigenti sistemi informativi della formazione professionale e di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, anche attraverso l’utilizzo di modelli di comunicazione con trasmissione dei verbali di formazione del corso. ritorna 38

  39. Art 4 1 • Articolo 4. (Interventi per la sicurezza e la salute del lavoro) (1) 1 La Regione Puglia, in raccordo con il Piano nazionale della prevenzione, promuove e sostiene iniziative di qualificazione delle azioni di prevenzione dei rischi e di miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, anche attraverso la stipula di accordi territoriali e settoriali con gli Enti Locali, le Parti Sociali e gli Enti istituzionali competenti in materia. In particolare, provvede a: • realizzare iniziative rivolte alle piccole e micro imprese, ai lavoratori autonomi e dei servizi e ai settori produttivi più a rischio anche attraverso il supporto, tramite il Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 3 della presente legge, degli Organismi Paritetici Territoriali previsti dall’art. 51 del D.Lgs. 81/08 quali strumenti di aiuto alle imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative atte a garantire e migliorare la tutela, la sicurezza e il benessere sul lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08. • attivare e sostenere sportelli informativi, unitamente alle parti sociali, anche in collaborazione con Università, INAIL ed altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore; • stipulare accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, finalizzati a definire condizioni di tutela dei lavoratori migliorative rispetto ai livelli stabiliti dalla normativa nazionale; • promuovere, anche attraverso linee guida e/o accordi con tutti i soggetti interessati, primi tra tutti i medici competenti di cui al D.Lgs. 81/08 artt. 38 e successivi, processi di conoscenza delle tecnopatie e dei rischi emergenti e sviluppare interventi anche in collegamento con il Sistema Sanitario Regionale; • ricercare, individuare e divulgare tutte le buone pratiche trasferibili sul territorio regionale; • coordinare le azioni di informazione, formazione, assistenza, controllo e vigilanza; • monitorare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali attraverso la realizzazione di un Osservatorio Regionale sugli Infortuni, in raccordo con le attività degli Enti istituzionali e dei soggetti competenti in materia. pagina 2ritorna

  40. Art 4 1 pag 2 • Articolo 4. (Interventi per la sicurezza e la salute del lavoro) (2) 2 La Regione Puglia favorisce altresì opportune iniziative, anche congiunte, laddove possibile, volte ad accrescere le conoscenze e le competenze di tutte le figure previste dal D. Lgs. 81/08 e in special modo dei lavoratori, anche autonomi e dei servizi, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei datori di lavoro e in particolare, provvede a:  • realizzare campagne informative e azioni di sensibilizzazione; • coordinare le attività di informazione e formazione sul tema della sicurezza, salute e igiene del lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori che entrano nel mercato del lavoro facendo ricorso, quando necessario, anche ad idonee strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e culturale; • realizzare, nel rispetto delle autonomie scolastiche e in raccordo con gli interventi scolastici regionali e nazionali, progetti specifici attuati da figure professionali competenti in materia (psicologi del lavoro, operatori sindacali, operatori istituzionali, ecc.) di educazione alla sicurezza, alla salute ed in particolare al rispetto della legalità; • definire standard di qualità minimi nonché modalità omogenee di validazione dei corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro anche in coerenza con gli interventi formativi regionali e la normativa nazionale; • promuovere codici di condotta etici, buone prassi e accordi aziendali che orientino i comportamenti di tutte le figure previste dal D. Lgs. 81/08 e in particolare dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche autonomi e dei servizi, verso il rispetto delle norme e il miglioramento continuo degli standard di sicurezza e qualità del lavoro. • La Regione Puglia, al fine di disporre di un quadro continuamente aggiornato dell’offerta formativa in materia di prevenzione, sicurezza e qualità del lavoro, provvede a realizzare un apposito sistema di conoscenza di tutti i soggetti operanti nel settore, istituzionali e non, e delle iniziative esistenti in materia sul territorio regionale, in raccordo con i vigenti sistemi informativi della formazione professionale e di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, anche attraverso l’utilizzo di modelli di comunicazione con trasmissione dei verbali di formazione del corso. ritorna

  41. Art 4 2 • Articolo 4. (Interventi per la sicurezza e la salute del lavoro) (1) 1 La Regione Puglia, in raccordo con il Piano nazionale della prevenzione, promuove e sostiene iniziative di qualificazione delle azioni di prevenzione dei rischi e di miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, anche attraverso la stipula di accordi territoriali e settoriali con gli Enti Locali, le Parti Sociali e gli Enti istituzionali competenti in materia. In particolare, provvede a: • realizzare iniziative rivolte alle piccole e micro imprese, ai lavoratori autonomi e dei servizi e ai settori produttivi più a rischio anche attraverso il supporto, tramite il Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 3 della presente legge, degli Organismi Paritetici Territoriali previsti dall’art. 51 del D.Lgs. 81/08 quali strumenti di aiuto alle imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative atte a garantire e migliorare la tutela, la sicurezza e il benessere sul lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08. • attivare e sostenere sportelli informativi, unitamente alle parti sociali, anche in collaborazione con Università, INAIL ed altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore; • stipulare accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, finalizzati a definire condizioni di tutela dei lavoratori migliorative rispetto ai livelli stabiliti dalla normativa nazionale; • promuovere, anche attraverso linee guida e/o accordi con tutti i soggetti interessati, primi tra tutti i medici competenti di cui al D.Lgs. 81/08 artt. 38 e successivi, processi di conoscenza delle tecnopatie e dei rischi emergenti e sviluppare interventi anche in collegamento con il Sistema Sanitario Regionale; • ricercare, individuare e divulgare tutte le buone pratiche trasferibili sul territorio regionale; • coordinare le azioni di informazione, formazione, assistenza, controllo e vigilanza; • monitorare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali attraverso la realizzazione di un Osservatorio Regionale sugli Infortuni, in raccordo con le attività degli Enti istituzionali e dei soggetti competenti in materia. pagina 2ritorna

  42. Art 4 2 pag 2 • Articolo 4. (Interventi per la sicurezza e la salute del lavoro) (2) 2 La Regione Puglia favorisce altresì opportune iniziative, anche congiunte, laddove possibile, volte ad accrescere le conoscenze e le competenze di tutte le figure previste dal D. Lgs. 81/08 e in special modo dei lavoratori, anche autonomi e dei servizi, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei datori di lavoro e in particolare, provvede a:  • realizzare campagne informative e azioni di sensibilizzazione; • coordinare le attività di informazione e formazione sul tema della sicurezza, salute e igiene del lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori che entrano nel mercato del lavoro facendo ricorso, quando necessario, anche ad idonee strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e culturale; • realizzare, nel rispetto delle autonomie scolastiche e in raccordo con gli interventi scolastici regionali e nazionali, progetti specifici attuati da figure professionali competenti in materia (psicologi del lavoro, operatori sindacali, operatori istituzionali, ecc.) di educazione alla sicurezza, alla salute ed in particolare al rispetto della legalità; • definire standard di qualità minimi nonché modalità omogenee di validazione dei corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro anche in coerenza con gli interventi formativi regionali e la normativa nazionale; • promuovere codici di condotta etici, buone prassi e accordi aziendali che orientino i comportamenti di tutte le figure previste dal D. Lgs. 81/08 e in particolare dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche autonomi e dei servizi, verso il rispetto delle norme e il miglioramento continuo degli standard di sicurezza e qualità del lavoro. • La Regione Puglia, al fine di disporre di un quadro continuamente aggiornato dell’offerta formativa in materia di prevenzione, sicurezza e qualità del lavoro, provvede a realizzare un apposito sistema di conoscenza di tutti i soggetti operanti nel settore, istituzionali e non, e delle iniziative esistenti in materia sul territorio regionale, in raccordo con i vigenti sistemi informativi della formazione professionale e di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, anche attraverso l’utilizzo di modelli di comunicazione con trasmissione dei verbali di formazione del corso. ritorna

  43. Art 4 3 • Articolo 4. (Interventi per la sicurezza e la salute del lavoro) (1) 1 La Regione Puglia, in raccordo con il Piano nazionale della prevenzione, promuove e sostiene iniziative di qualificazione delle azioni di prevenzione dei rischi e di miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, anche attraverso la stipula di accordi territoriali e settoriali con gli Enti Locali, le Parti Sociali e gli Enti istituzionali competenti in materia. In particolare, provvede a: • realizzare iniziative rivolte alle piccole e micro imprese, ai lavoratori autonomi e dei servizi e ai settori produttivi più a rischio anche attraverso il supporto, tramite il Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 3 della presente legge, degli Organismi Paritetici Territoriali previsti dall’art. 51 del D.Lgs. 81/08 quali strumenti di aiuto alle imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative atte a garantire e migliorare la tutela, la sicurezza e il benessere sul lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08. • attivare e sostenere sportelli informativi, unitamente alle parti sociali, anche in collaborazione con Università, INAIL ed altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore; • stipulare accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, finalizzati a definire condizioni di tutela dei lavoratori migliorative rispetto ai livelli stabiliti dalla normativa nazionale; • promuovere, anche attraverso linee guida e/o accordi con tutti i soggetti interessati, primi tra tutti i medici competenti di cui al D.Lgs. 81/08 artt. 38 e successivi, processi di conoscenza delle tecnopatie e dei rischi emergenti e sviluppare interventi anche in collegamento con il Sistema Sanitario Regionale; • ricercare, individuare e divulgare tutte le buone pratiche trasferibili sul territorio regionale; • coordinare le azioni di informazione, formazione, assistenza, controllo e vigilanza; • monitorare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali attraverso la realizzazione di un Osservatorio Regionale sugli Infortuni, in raccordo con le attività degli Enti istituzionali e dei soggetti competenti in materia. pagina 2ritorna

  44. Art 4 3 pag 2 • Articolo 4. (Interventi per la sicurezza e la salute del lavoro) (2) 2 La Regione Puglia favorisce altresì opportune iniziative, anche congiunte, laddove possibile, volte ad accrescere le conoscenze e le competenze di tutte le figure previste dal D. Lgs. 81/08 e in special modo dei lavoratori, anche autonomi e dei servizi, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei datori di lavoro e in particolare, provvede a:  • realizzare campagne informative e azioni di sensibilizzazione; • coordinare le attività di informazione e formazione sul tema della sicurezza, salute e igiene del lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori che entrano nel mercato del lavoro facendo ricorso, quando necessario, anche ad idonee strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e culturale; • realizzare, nel rispetto delle autonomie scolastiche e in raccordo con gli interventi scolastici regionali e nazionali, progetti specifici attuati da figure professionali competenti in materia (psicologi del lavoro, operatori sindacali, operatori istituzionali, ecc.) di educazione alla sicurezza, alla salute ed in particolare al rispetto della legalità; • definire standard di qualità minimi nonché modalità omogenee di validazione dei corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro anche in coerenza con gli interventi formativi regionali e la normativa nazionale; • promuovere codici di condotta etici, buone prassi e accordi aziendali che orientino i comportamenti di tutte le figure previste dal D. Lgs. 81/08 e in particolare dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche autonomi e dei servizi, verso il rispetto delle norme e il miglioramento continuo degli standard di sicurezza e qualità del lavoro. • La Regione Puglia, al fine di disporre di un quadro continuamente aggiornato dell’offerta formativa in materia di prevenzione, sicurezza e qualità del lavoro, provvede a realizzare un apposito sistema di conoscenza di tutti i soggetti operanti nel settore, istituzionali e non, e delle iniziative esistenti in materia sul territorio regionale, in raccordo con i vigenti sistemi informativi della formazione professionale e di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, anche attraverso l’utilizzo di modelli di comunicazione con trasmissione dei verbali di formazione del corso. ritorna

  45. Art 4 4 • Articolo 4. (Interventi per la sicurezza e la salute del lavoro) (1) 1 La Regione Puglia, in raccordo con il Piano nazionale della prevenzione, promuove e sostiene iniziative di qualificazione delle azioni di prevenzione dei rischi e di miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, anche attraverso la stipula di accordi territoriali e settoriali con gli Enti Locali, le Parti Sociali e gli Enti istituzionali competenti in materia. In particolare, provvede a: • realizzare iniziative rivolte alle piccole e micro imprese, ai lavoratori autonomi e dei servizi e ai settori produttivi più a rischio anche attraverso il supporto, tramite il Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 3 della presente legge, degli Organismi Paritetici Territoriali previsti dall’art. 51 del D.Lgs. 81/08 quali strumenti di aiuto alle imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative atte a garantire e migliorare la tutela, la sicurezza e il benessere sul lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08. • attivare e sostenere sportelli informativi, unitamente alle parti sociali, anche in collaborazione con Università, INAIL ed altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore; • stipulare accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, finalizzati a definire condizioni di tutela dei lavoratori migliorative rispetto ai livelli stabiliti dalla normativa nazionale; • promuovere, anche attraverso linee guida e/o accordi con tutti i soggetti interessati, primi tra tutti i medici competenti di cui al D.Lgs. 81/08 artt. 38 e successivi, processi di conoscenza delle tecnopatie e dei rischi emergenti e sviluppare interventi anche in collegamento con il Sistema Sanitario Regionale; • ricercare, individuare e divulgare tutte le buone pratiche trasferibili sul territorio regionale; • coordinare le azioni di informazione, formazione, assistenza, controllo e vigilanza; • monitorare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali attraverso la realizzazione di un Osservatorio Regionale sugli Infortuni, in raccordo con le attività degli Enti istituzionali e dei soggetti competenti in materia. pagina 2ritorna

  46. Art 4 4 pag 2 • Articolo 4. (Interventi per la sicurezza e la salute del lavoro) (2) 2 La Regione Puglia favorisce altresì opportune iniziative, anche congiunte, laddove possibile, volte ad accrescere le conoscenze e le competenze di tutte le figure previste dal D. Lgs. 81/08 e in special modo dei lavoratori, anche autonomi e dei servizi, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei datori di lavoro e in particolare, provvede a:  • realizzare campagne informative e azioni di sensibilizzazione; • coordinare le attività di informazione e formazione sul tema della sicurezza, salute e igiene del lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori che entrano nel mercato del lavoro facendo ricorso, quando necessario, anche ad idonee strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e culturale; • realizzare, nel rispetto delle autonomie scolastiche e in raccordo con gli interventi scolastici regionali e nazionali, progetti specifici attuati da figure professionali competenti in materia (psicologi del lavoro, operatori sindacali, operatori istituzionali, ecc.) di educazione alla sicurezza, alla salute ed in particolare al rispetto della legalità; • definire standard di qualità minimi nonché modalità omogenee di validazione dei corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro anche in coerenza con gli interventi formativi regionali e la normativa nazionale; • promuovere codici di condotta etici, buone prassi e accordi aziendali che orientino i comportamenti di tutte le figure previste dal D. Lgs. 81/08 e in particolare dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche autonomi e dei servizi, verso il rispetto delle norme e il miglioramento continuo degli standard di sicurezza e qualità del lavoro. • La Regione Puglia, al fine di disporre di un quadro continuamente aggiornato dell’offerta formativa in materia di prevenzione, sicurezza e qualità del lavoro, provvede a realizzare un apposito sistema di conoscenza di tutti i soggetti operanti nel settore, istituzionali e non, e delle iniziative esistenti in materia sul territorio regionale, in raccordo con i vigenti sistemi informativi della formazione professionale e di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, anche attraverso l’utilizzo di modelli di comunicazione con trasmissione dei verbali di formazione del corso. ritorna

  47. Art 4 5 • Articolo 4. (Interventi per la sicurezza e la salute del lavoro) (1) 1 La Regione Puglia, in raccordo con il Piano nazionale della prevenzione, promuove e sostiene iniziative di qualificazione delle azioni di prevenzione dei rischi e di miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, anche attraverso la stipula di accordi territoriali e settoriali con gli Enti Locali, le Parti Sociali e gli Enti istituzionali competenti in materia. In particolare, provvede a: • realizzare iniziative rivolte alle piccole e micro imprese, ai lavoratori autonomi e dei servizi e ai settori produttivi più a rischio anche attraverso il supporto, tramite il Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 3 della presente legge, degli Organismi Paritetici Territoriali previsti dall’art. 51 del D.Lgs. 81/08 quali strumenti di aiuto alle imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative atte a garantire e migliorare la tutela, la sicurezza e il benessere sul lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08. • attivare e sostenere sportelli informativi, unitamente alle parti sociali, anche in collaborazione con Università, INAIL ed altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore; • stipulare accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, finalizzati a definire condizioni di tutela dei lavoratori migliorative rispetto ai livelli stabiliti dalla normativa nazionale; • promuovere, anche attraverso linee guida e/o accordi con tutti i soggetti interessati, primi tra tutti i medici competenti di cui al D.Lgs. 81/08 artt. 38 e successivi, processi di conoscenza delle tecnopatie e dei rischi emergenti e sviluppare interventi anche in collegamento con il Sistema Sanitario Regionale; • ricercare, individuare e divulgare tutte le buone pratiche trasferibili sul territorio regionale; • coordinare le azioni di informazione, formazione, assistenza, controllo e vigilanza; • monitorare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali attraverso la realizzazione di un Osservatorio Regionale sugli Infortuni, in raccordo con le attività degli Enti istituzionali e dei soggetti competenti in materia. pagina 2ritorna

  48. Art 4 5 pag 2 • Articolo 4. (Interventi per la sicurezza e la salute del lavoro) (2) 2 La Regione Puglia favorisce altresì opportune iniziative, anche congiunte, laddove possibile, volte ad accrescere le conoscenze e le competenze di tutte le figure previste dal D. Lgs. 81/08 e in special modo dei lavoratori, anche autonomi e dei servizi, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei datori di lavoro e in particolare, provvede a:  • realizzare campagne informative e azioni di sensibilizzazione; • coordinare le attività di informazione e formazione sul tema della sicurezza, salute e igiene del lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori che entrano nel mercato del lavoro facendo ricorso, quando necessario, anche ad idonee strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e culturale; • realizzare, nel rispetto delle autonomie scolastiche e in raccordo con gli interventi scolastici regionali e nazionali, progetti specifici attuati da figure professionali competenti in materia (psicologi del lavoro, operatori sindacali, operatori istituzionali, ecc.) di educazione alla sicurezza, alla salute ed in particolare al rispetto della legalità; • definire standard di qualità minimi nonché modalità omogenee di validazione dei corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro anche in coerenza con gli interventi formativi regionali e la normativa nazionale; • promuovere codici di condotta etici, buone prassi e accordi aziendali che orientino i comportamenti di tutte le figure previste dal D. Lgs. 81/08 e in particolare dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche autonomi e dei servizi, verso il rispetto delle norme e il miglioramento continuo degli standard di sicurezza e qualità del lavoro. • La Regione Puglia, al fine di disporre di un quadro continuamente aggiornato dell’offerta formativa in materia di prevenzione, sicurezza e qualità del lavoro, provvede a realizzare un apposito sistema di conoscenza di tutti i soggetti operanti nel settore, istituzionali e non, e delle iniziative esistenti in materia sul territorio regionale, in raccordo con i vigenti sistemi informativi della formazione professionale e di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, anche attraverso l’utilizzo di modelli di comunicazione con trasmissione dei verbali di formazione del corso. ritorna

  49. Art 5 • Articolo 5. (Interventi per la diffusione del rispetto della legalità nei luoghi di lavoro) • La Regione Puglia, in concorso con le Province e in accordo con gli Enti Istituzionali e le Parti Sociali, sostiene interventi volti a ridurre, contrastare e prevenire il fenomeno del mancato rispetto delle leggi di sicurezza sul lavoro e dell’illegalità sui luoghi di lavoro nelle diverse forme in cui si articola, promuovendo in particolare: a) iniziative di sensibilizzazione ed informazione in materia di educazione alla legalità nell’ambito dei percorsi scolastici, nel rispetto delle autonomie scolastiche e in raccordo con gli interventi scolastici regionali; b) azioni di sensibilizzazione ed informazione rivolte a tutte le figure previste dal D. Lgs. 81/08 ed in particolare ai datori di lavoro ed ai lavoratori, anche autonomi e dei servizi; • stipula di accordi con gli Enti Locali, gli Enti Istituzionali competenti in materia e le Parti Sociali per garantire, nell’ambito della committenza pubblica, l’adozione di strumenti idonei ad assicurare lo svolgimento delle attività nel pieno rispetto della tutela della salute e sicurezza sul lavoro con particolare attenzione ai settori statisticamente a maggiore rischio, alle differenze di genere, di età, alla provenienza da altri paesi e alla specificità contrattuale con cui è resa la prestazione di lavoro. ritorna 49

  50. Art 5 1 • Articolo 5. (Interventi per la diffusione del rispetto della legalità nei luoghi di lavoro) • La Regione Puglia, in concorso con le Province e in accordo con gli Enti Istituzionali e le Parti Sociali, sostiene interventi volti a ridurre, contrastare e prevenire il fenomeno del mancato rispetto delle leggi di sicurezza sul lavoro e dell’illegalità sui luoghi di lavoro nelle diverse forme in cui si articola, promuovendo in particolare: a) iniziative di sensibilizzazione ed informazione in materia di educazione alla legalità nell’ambito dei percorsi scolastici, nel rispetto delle autonomie scolastiche e in raccordo con gli interventi scolastici regionali; b) azioni di sensibilizzazione ed informazione rivolte a tutte le figure previste dal D. Lgs. 81/08 ed in particolare ai datori di lavoro ed ai lavoratori, anche autonomi e dei servizi; • stipula di accordi con gli Enti Locali, gli Enti Istituzionali competenti in materia e le Parti Sociali per garantire, nell’ambito della committenza pubblica, l’adozione di strumenti idonei ad assicurare lo svolgimento delle attività nel pieno rispetto della tutela della salute e sicurezza sul lavoro con particolare attenzione ai settori statisticamente a maggiore rischio, alle differenze di genere, di età, alla provenienza da altri paesi e alla specificità contrattuale con cui è resa la prestazione di lavoro. ritorna

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