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CONSENSO

CONSENSO. REQUISITI MODALITA’ DI PRESTAZIONE ILCONSENSO NELLA LEGGE 91/1999. I REQUISITI DEL CONSENSO. PERSONALE CONSAPEVOLE O INFORMATO ATTUALE (tempi e accertamenti del trattamento) MANIFESTO (forma orale o scritta) LIBERO (da influenze del medico o della famiglia, ecc.) COMPLETO

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Presentation Transcript


  1. CONSENSO • REQUISITI • MODALITA’ DI PRESTAZIONE • ILCONSENSO NELLA LEGGE 91/1999

  2. I REQUISITI DEL CONSENSO • PERSONALE • CONSAPEVOLE O INFORMATO • ATTUALE (tempi e accertamenti del trattamento) • MANIFESTO (forma orale o scritta) • LIBERO (da influenze del medico o della famiglia, ecc.) • COMPLETO • GRATUITO • RECETTIZIO (ha effetto dal momento in cui il medico ne viene a conoscenza) • RICHIESTO (il medico deve sempre prospettarne la necessità)

  3. La completezza il medico dovrà illustrare in termini comprensibili: • la condizione patologica in atto; • le scelte programmate tanto ai fini diagnostici che terapeutici; • i rischi connessi all'attuazione dei mezzi diagnostici-terapeutici prescelti, prospettando, ove possibile, le possibili alternative; • i risultati prevedibili di ciascuna scelta; • gli effetti collaterali, le menomazioni e le mutilazioni inevitabili (...); • le percentuali di rischio connesse, in particolare in relazione alla sopravvivenza" .

  4. Consenso cosciente • La parola “Consent” appare per la prima volta nel Codice di Norimberga (1946- United State Vs. Karl Brandt): “Il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale…[la persona] deve avere sufficiente conoscenza e comprensione degli elementi della situazione in cui è coinvolta, tali da metterla in condizione di prendere una decisione cosciente e illuminata…”

  5. Consenso informato • 1957 - Salgo Vs. Leland Standford Jr. University Board of Trustees: Entra nel lessico giuridico la nozione “Consenso informato” , per la prima volta al dovere di ottenere il consenso del paziente si unisce l’esplicito dovere del medico informare.

  6. Sentenza Salgo (1957) • “[…] ogni paziente costituisce un problema diverso … la situazione mentale ed emotiva del malato è importante e in alcuni casi può essere decisiva … nel parlare del possibile rischio si usi una certa discrezione, compatibile con la completa comunicazione dei dati necessari per un consenso informato”.

  7. XVIII Assemblea Medica Mondiale“Raccomandazioni che devono guidare i medici nella ricerca biomedica che coinvolga soggetti umani” • Dichiarazione di Helsinki (1964). Tokio (1975) Venezia (1983) Hong Kong (1989) • Somerset West, Sud Africa (1996).

  8. Consiglio d’Europa • Convenzione sui Diritti Umani e sulla Biomedicina, art.5. (Oviedo 1997). • Rapporto Esplicativo alla Convenzione, art.5. (1997).

  9. ITALIAIl consenso “normativizzato” Codice di Deontologia medica (1995-1998): - non è atto legislativo, ma corpus di regole di autodisciplina predeterminate dalla professione. Codificazione del principio in giurisprudenza: -caso Massimo. Corte d’Assise di Firenze, Sent. n. 13 del 8.11.1990. Legge 28 marzo 2001 n.145: Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani"

  10. Il consenso nel Codice di Deontologia medica (1998) • Art. 32. Acquisizione del consenso. Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del paziente. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del consenso informato di cui all'articolo 30. Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possono comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona, ove non ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 34.

  11. Art.30. Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; il medico nell’informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuovere la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta […]

  12. CONSENSO PRESUNTO Termine che delinea l’operare a priori, in particolari casi previsti dall’ordinamento giuridico, di una presunzione riguardante il consenso dell’interessato.

  13. QUANDO SI VERIFICA: • l’individuo pone in essere un comportamento dal quale si desume inequivocabilmente la sua volontà di consentire al trattamento medico (es: chi si rivolge volontariamente al Pronto Soccorso). • Il paziente, maggiorenne e non affetto da infermità mentale, è materialmente incapace di prestare, a causa della malattia stessa, il proprio consenso e sussistono la necessità e l’urgenza dell’intervento.

  14. Silenzio assenso: Il soggetto è sollecitato ad esprimere un suo parere in modo ufficiale entro un limite di tempo, oltre al quale, la mancanza di una espressa pronuncia è equiparata ad un assenso. Consenso presunto: Lo Stato ritiene a priori tutti i cittadini potenziali donatori, a meno che qualcuno di essi non dichiari di opporsi. CONSENSO PRESUNTO / SILENZIO - ASSENSO

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