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INTESTAZIONE E GODIMENTO DI BENI SOCIALI E DI IMPRESA

INTESTAZIONE E GODIMENTO DI BENI SOCIALI E DI IMPRESA. STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO.- LECCE- www.studiotributarioleo.it. INTESTAZIONI “FITTIZIE” DI BENI A SOCIETA’ E IMPRENDITORI INDIVIDUALI. Art. 2, comma 36 terdecies

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INTESTAZIONE E GODIMENTO DI BENI SOCIALI E DI IMPRESA

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  1. INTESTAZIONE E GODIMENTO DI BENI SOCIALI E DI IMPRESA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO.- LECCE- www.studiotributarioleo.it

  2. INTESTAZIONI “FITTIZIE” DI BENI A SOCIETA’ E IMPRENDITORI INDIVIDUALI Art. 2, comma 36 terdecies Se la società o l’impresa individuale concede beni in godimento al socio o familiare dell’imprenditore,il reddito imponibile del socio o del familiare è dato dalla differenza tra valore di mercato del diritto di godimento e corrispettivo annuo previsto per la suddetta concessione. Tale reddito è considerato reddito diverso ai fini Irpef D.L. N. 138/2011 Art. 2, comma 36 quaterdeciem Non possono essere dedotte dal reddito le spese relative ai beni dell’impresa concessi al socio o familiare dell’imprenditore in cambio di un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato DECORRENZA: le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della Legge di conversione. • OBIETTIVI: • Contrastare il fenomeno dell’utilizzo di beni fittiziamente intestati all’impresa ma appartenenti “di fatto” al socio o familiare dell’imprenditore; • Potenziare l’attività di accertamento dell’AE utilizzando il metodo sintetico STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO- LECCE- www.studiotributarioleo.it

  3. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO E OGGETTIVO AMBITO SOGGETTIVO LA NORMA SI APPLICA ALLE SOCIETA’ DI COMODO E A QUELLE PIENAMENTE OPERATIVE SOCI:Si intendono sia i soci diretti ( che detengono direttamente quote di partecipazione) sia soci indiretti (detentori di quote di una holding) FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE:Si intendono il coniuge, i parenti entro il 2° grado e gli affini entro il 1°grado • Soggetti esclusi: • Società semplici e loro soci; • Esercenti arti e professioni e loro familiari; • Soci della società o familiari dell’imprenditore che sono al contempo dipendenti della società o dell’imprenditore (si applica la disciplina dei fringe benefit ex art. 51 Tuir) STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO- LECCE- www.studiotributarioleo.it

  4. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO E OGGETTIVO AMBITO OGGETTIVO: BENI IN GODIMENTO Si ritiene il godimento dei beni, pur in assenza di un riferimento esplicito della norma, debba essere finalizzato a soddisfare esigenze di carattere personale e familiare. Ciò in considerazione della finalità della norma: contrastare l’utilizzo del bene, a dispetto della formale intestazione, per finalità non inerenti all’attività di impresa • PROFILI DI CRITICITA’ CHE L’AE DOVREBBE CHIARIRE: • La concessione in uso deve essere esclusiva o il legislatore ha inteso colpire anche l’uso promiscuo? • Il godimento deve essere continuo o può essere anche saltuario? • N.B.: si ritiene probabile un’interpretazione restrittiva della norma al fine di utilizzare la nuova previsione come ulteriore strumento per applicare con maggiore efficacia l’accertamento sintetico STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO- LECCE- www.studiotributarioleo.it

  5. INDEDUCIBILITA’ DEI COSTI PER IL CONCEDENTE • Se la società o l’impresa individuale concede in godimento un bene dell’impresa ad un socio o familiare, gratuitamente o per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, I COSTI (spese di manutenzione, di gestione, ammortamenti) SOSTENUTI DALLA SOCIETA’ O DALL’ IMPRESA INDIVIDUALE SONO INDEDUCIBILI: • a prescindere dalla valutazione della esistenza del requisito dell’inerenza (nesso funzionale che deve sussistere tra i componenti negativi e lo svolgimento della specifica attività di impresa) • per l’intero ammontare del costo Sarebbe stato più ragionevole limitare l’indeducibilità alla parte di costo proporzionale alla differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo pattuito STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO- LECCE- www.studiotributarioleo.it

  6. TASSAZIONE DEL DIFFERENZIALE PER L’UTILIZZATORE In capo alla persona fisica (socio o familiare) è prevista la tassazione, come “reddito diverso”, della differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo. N.B.: L’indeducibilità dell’intero ammontare dei costi sostenuti dalla società potrebbe comportare una duplicazione impositiva per il socio di una società di persone. Infatti, si verificherebbe un aumento del reddito di partecipazione che andrebbe ad aggiungersi alla tassazione della differenza tra corrispettivo pattuito e valore di mercato del diritto di godimento (quale reddito diverso). STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO- LECCE- www.studiotributarioleo.it

  7. COMUNICAZIONE ALL’AE E CONTROLLI DELL’AE Per facilitare l’attività di controllo dell’AE, è previsto l’obbligo per il concedente o per l’utilizzatore di comunicare all’AE i dati relativi ai beni concessi in godimento. MODALITA’ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE: Le modalità e i termini per effettuare la comunicazione saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell’AE CONTROLLI: L’AE procede al controllo sistematico delle posizioni delle PF che hanno utilizzato beni concessi in godimento. Nella ricostruzione sintetica del reddito si tiene conto di qualunque forma di finanziamento o di capitalizzazione effettuata nei confronti della società • SANZIONI: • Sanzione per omessa o infedele dichiarazione (dati incompleti o non veritieri): il 30% della differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo pattuito (rispondono in solido l’impresa e il beneficiario) • Sanzione prevista se il costo del bene concesso in godimento non è stato dedotto e se la differenza tra valore di mercato e compenso pattuito ha concorso a formare il reddito del socio/familiare: da 258 a 2.065 euro STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO- LECCE- www.studiotributarioleo.it

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