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L’assicurazione professionale per la tutela dell’assistito e del professionista

L’assicurazione professionale per la tutela dell’assistito e del professionista Marco Gariglio - Bologna 23 Marzo 2012. Descrizione dell’attività esercitata.

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L’assicurazione professionale per la tutela dell’assistito e del professionista

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  1. L’assicurazione professionale per la tutela dell’assistito e del professionista Marco Gariglio - Bologna 23 Marzo 2012

  2. Descrizione dell’attività esercitata • La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicuratodi quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) didanni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in relazione all’esercizio dell’attività professionale di infermiere professionale, assistente sanitario e vigilatrice d’infanzia, anche nell’ambito dell’attività di Emergenza 118, svolta nel rispetto della relativa normativa attualmente vigente. • La Società si obbliga, altresì, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di rivalsa esercitata dall’Ente presso cui esercita la propria attività professionale, per i casi di colpa grave.

  3. Massima ampiezza della copertura LA POLIZZA IPASVI qualsiasi tipo di colpa sempre e dal primo euro qualsiasi tipo di sinistro sempre ed anche fuori dall’ azienda LE POLIZZE REGIONALI Solo i casi di colpa grave solo per attività “istituzionale” e solo quando ricorre il “Sinistro”

  4. Massimo ambito di operatività LA CONVENZIONE IPASVI COPRE QUALSIASI FATTO OVUNQUE POSTO IN ESSERE: - Volontariato - Rapporto di lavoro subordinato - Libera professione - In tutto il mondo (USA, Messico e Canada esclusi) LE POLIZZE COLPA GRAVE COPRONO SOLO I COMPORTAMENTI CARATTERIZZATI DA COLPA GRAVE ACCADUTI IN AZIENDA / STRUTTURA AFFERENTE AL S.S.N.

  5. Validità della garanzia L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione, purché conseguenti ad un comportamento colposo posto in essere non oltre tre anni prima della data di effetto della copertura assicurativa.

  6. Definizione di “richiesta di risarcimento” Per "richiesta di risarcimento" si intende: ogni ingiunzione o citazione o altra domanda contenente la descrizione di una richiesta di risarcimento, emessa nei confronti dell'Assicurato o a lui notificata a seguito di un comportamento professionale colposo; ogni comunicazione scritta, compresi gli avvisi di garanzia, che venga fatta all'Assicurato stesso e che attesti un suo comportamento professionale colposo.

  7. Massima portata dello strumento di tutela LA POLIZZA IPASVI E’ SEMPRE ATTIVABILE: qualsiasi richiesta possa essere rivolta all'infermiere, si traduce in un sinistro regolarmente aperto, il che significa che l'infermiere è garantito anche se l'eventuale causa si conclude dopo anni. LE POLIZZE “REGIONALI” OPERANO IN MODO PIU’ CIRCOSCRITTO: (1) la sola "azione di rivalsa“: la richiesta di risarcimento o il ricevimento dell'avviso di garanzia non sono sufficienti ad aprire un sinistro per cui se l'infermiere riceve un avviso di garanzia e successivamente (in media dopo 10 anni) subisce un'azione di rivalsa l'assicuratore risponderà di quel sinistro solo se, al momento dell'azione di rivalsa, sarà ancora l'assicuratore. (2)talvolta la definizione di sinistro è più ampia ma la polizza dice anche che “non è fatto obbligo denunciare alcuni sinistri” (ad esempio gli avvisi di garanzia): cosa succede se non li denuncio? Perché dicono di NON denunciarli se sono sinistri?

  8. Ambito temporale L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione, purché conseguenti ad un comportamento colposo posto in essere non oltre tre anni prima della data di effetto della copertura assicurativa. Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo conseguente a decesso dell’Assicurato o a cessazione dell’attività l’assicurazione da vale altresì, per i danni derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto, denunciati alla Società entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso. L’Assicurato e i suoi eredi hanno inoltre la facoltà di prorogare ulteriormente il contratto allo scadere dei suddetti dodici mesi mediante apposita appendice, per un periodo di ulteriori 48 mesi dietro versamento in unica soluzione di un premio pari a 2 volte il premio dovuto nell'ultimo periodo di assicurazione trascorso.

  9. Retroattività, ultrattività, durata, tacito rinnovo (i) • Gran parte delle polizze presenti sul mercato, comprese quelle proposte dalle Regioni, sono usualmente "polizze senza tacito rinnovo" • Che cosa accadrà alla scadenza dell'annualità assicurativa? • Sarà possibile continuare ad assicurarsi garantendosi anche la retroattività maturata o la retroattività cambierà di anno in anno?

  10. Cessazione Polizza Decorrenza Polizza Avviso di garanzia Azione di rivalsa Risarcimento Retroattività, ultrattività, durata, tacito rinnovo (ii) • I tempi del sinistro e la scadenza dell’assicurazione Se il sinistro e’ l’azione di rivalsa e l’assicurazione cessa prima dell’azione di rivalsa quell’avviso di garanzia non e’ coperto Se il sinistro e’ definito con formula ampia (comprendendo gli avvisi di garanzia) il sinistro e’ coperto

  11. Il problema della “colpa grave” (i) • Non esiste nel nostro ordinamento una nozione di “Colpa Grave” • Codicepenale grado della colpa (133 cp) • Nell'esercizio del potere discrezionale … , il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: • dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. • Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;2) dai precedenti penali e giudiziari, … dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. • Codicecivile limite nella colpa per imperizia (2236 cc)Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave (1176). • Tutto resta affidato alla giurisprudenza

  12. Il problema della “colpa grave” (ii) • L'artt. 22 e 23 D.P.R 3/1957 • “L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto (…) è personalmente obbligato a risarcirlo. • E' danno ingiusto (…) quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave • L'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo (…)”. Negli ultimi anni le condanne della Corte dei Conti sono in aumento sia per la responsabilità dei dipendenti che per danno all’immagine

  13. Il problema della “colpa grave” (iii) • Fino al 1997 – dimenticata • Sino al 2008 – CCNL estensione • Le polizze stipulate dagli enti sono connotate da scarsa copertura e instabilità. • Questo fenomeno si riflette anche sulle polizze offerte ai dipendenti a copertura della c.d. “colpa grave” (di cui, come detto, manca una nozione) che usualmente originano come appendici del contratto generale. • Non secondari sono i problemi derivanti dall’utilizzo di un unico assicuratore

  14. Le sentenze di colpa grave • NELLA BANCA DATI DELLA CORTE DEI CONTI CI SONO 40559 PROVVEDIMENTI PUBBLICATI. • INSERENDO COME “MATERIA” LA RESPONSABILITÀ, E COME PAROLE “INFERMIERE” RISULTANO PRESENTI 45 PROVVEDIMENTI: • n.ro 0 per il 1999 n.ro 4 per il 2005 • n.ro 0 per il 2000 n.ro 9 per il 2006 • n.ro 0 per il 2001 n.ro 9 per il 2007 • n.ro 4 per il 2002 n.ro 4 per il 2008 • n.ro 1 per il 2003 n.ro 9 per il 2009 • n.ro 4 per il 2004 n.ro 6 per il 2010

  15. Tutti contro tutti (i) • Dalla analisi dei sistemi centralizzati sino ad oggi attivati, il 15% ca dei sinistri riguarda un errore del singolo, l'85% concerne problemi organizzativi, di comunicazione e/o di connessione fra strutture complesse.

  16. Tutti contro tutti (ii)

  17. Tutti contro tutti (iii): il mondo reale • AMilano tutti i casi di sospetta malpractice sanitaria con decesso del paziente (segnalazione d’Ufficio + segnalazione di parte offesa) prevedono l’esecuzione di autopsia giudiziaria presso la Sezione di Medicina Legale della Università degli Studi di Milano il cui archivio è quindi da considerarsi ad altissima sensibilità informativa. • Nel periodo 01.01.1996 – 31.12.2009 presso la Sezione Dipartimentale di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell’Università di Milano sono state effettuate un totale di 14.177 necroscopie (1.012 autopsie/anno). • Circa 2 casi su 100 riguardano soggetti il cui decesso si sospetta sia dovuto a malpractice • Nel periodo preso in esame: • da un’ipotesi di circa 4 morti al giorno causati da errore medico si passa a 0,06 autopsie al giorno per i quali si pone un sospetto di malpractice • da un’ ipotesi di circa 120 morti al mese causati da errore medico si passa a meno di due autopsie al mese per i quali si pone un sospetto di malpractice

  18. Tutti contro tutti (iv) • CONFLITTI “INTERNI” - VERSO L'AZIENDA (difetti organizzativi e carenze strutturali) • VERSO II COLLEGHI - Orizzontale (difetti organizzativi e carenze strutturali) • - Verticale (altri infermieri) • CHI RESTERA' CON IL CERINO IN MANO? • Art. 2055 Cod. Civ. Responsabilità solidale • Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

  19. Tutti contro tutti (v) • Dopo ogni sinistro denunciato, la Società e l’Assicurato hanno la facoltà di disdettare, a far data dalla prima scadenza annuale successiva, la copertura assicurativa del singolo Assicurato che ha presentato la denuncia con un preavviso minimo di 60 giorni dalla scadenza annuale. • Nel caso la disdetta all’assicurato venga inviata dalla Società, la stessa dovrà darne avviso scritto alla Contraente …. La Contraente potrà esprimere parere contrario alla richiesta entro 30 giorni dalla ricezione del preavviso. LA CONVENZIONE IPASVI Garantisce da 7 anni gli infermieri con continuità, agevolando, in particolare, gli infermieri colpiti da sinistri CHE NON POSSONO ESSERE SINGOLARMENTE DISDETTATI.

  20. Estensioni della garanzia • L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante: • dall’uso di apparecchi ritenuti utili per l’attività dell’Assicurato; • per i danni conseguenti all'impiego di apparecchiature e strumenti medicali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato compreso l'impiego di apparecchi a raggi X esclusivamente per scopi diagnostici; • da malattia collegata all’HIV (compreso AIDS), virus C e virus Delta. In questi casi il massimale di polizza si intende ridotto nella misura del 50%; • dal fatto doloso di persone delle quali debba rispondere; • dall’applicazione del Dlgs. 196/2003; • da colpa grave; • l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni agli strumenti e/o apparecchiature di proprietà di terzi, il cui utilizzo viene richiesto dall’attività professionale svolta dall’assicurato.

  21. I liberi professionisti • La garanzia è valida anche per la proprietà e conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti … • La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: • ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.lgs. ed addetti alle attività per le quali e prestata l'assicurazione; • ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/65 e del D.lgs. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n 1124.

  22. La convenzione IPASVI • Costa meno • Copre di più • Copre ovunque, dentro e fuori alle Aziende • Copre qualsiasi tipo di attività l’iscrizione a IPASVI abiliti ad esercitare • Copre ogni profilo professionale • Tutela Sempre

  23. Dalla “polizza” al “sistema di protezione”: la tutela legale(i) • La Società assicura, nei limiti del massimale pari ad € 5.000,00 per caso assicurativo, per assicurato e per anno, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi gli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia iscritti ad un Collegio IPASVI, … • Tali oneri sono: • le spese per l’intervento di un legale;le spese di un consulente nominato dall’Assicurato;le spese di giustizia;le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dalla Società;le spese attinenti l’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi

  24. Dalla “polizza” al “sistema di protezione”: la tutela legale(ii) • L’assicurazione si intende prestata a favore degli Assicurati esclusivamente durante lo svolgimento dell’attività professionale di infermiere professionale, assistente sanitario e vigilatrice d’infanzia regolarmente iscritto ad un Collegio IPASVI. • L’assicurazione vale per: • la difesa in procedimenti penali contro l’imputazione per reati colposi;la difesa in procedimenti penali per reati dolosi conclusisi con proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

  25. La copertura per dirigenti e coordinatori infermieristici Marco Gariglio - Bologna 23 Marzo 2012

  26. Danni materiali e danni patrimoniali Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica Danno materiale: la morte, la lesione personale e il pregiudizio economico che ne deriva, compresi il danno alla salute o biologico nonche’ il danno morale o esistenziale e, in genere, qualunque danno non patrimoniale, e/o la distruzione, il deterioramento, la alterazione, il danneggiamento totale o parziale di cose o animali Danno patrimoniale: il pregiudizio economico che non sia conseguenzadi lesioni personali, morte o danneggiamento a cose o animali La polizza di responsabilita’ civile generale (Rct/Rco) opera relativamente ai danni materiali La polizza di responsabilita’ patrimoniale si riferisce esplicitamente ai danni patrimoniali

  27. Efficacia della “patrimoniale” dell’ente La Societa’ si obbliga a tenere indenne l’Amministrazione contraente, nei limiti dei massimali fissati, di quanto questa debba pagare a terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) in dipendenza della responsabilita’ civile derivante dall’esercizio delle attivita’ o competenze istituzionalmente previste o consentite o delegate alla Amministrazione stessa da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, anche interni. La copertura assicurativa perde la propria efficacia qualora venga giudizialmente accertato che i fatti, gli atti o le omissioni che hanno originato il sinistro siano stati commessi con colpa grave o dolo dagli amministratori e/o dai dirigenti e dipendenti della Amministrazione contraentenei confronti dei quali la Amministrazione stessa ha l’obbligo di agire in rivalsa ai sensi della legge n. 20/1994, relativamente alla parte di danno di cui essi siano stati condannati a rispondere.

  28. L’art. 3 comma 59 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) "E' nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti pubblici e la responsabilità contabile“ Pronunce successive hanno confermato che il termine “amministratori” deve essere inteso in senso lato, riguardando sostanzialmente tutti coloro che operano nell’ambito della Pubblica Amministrazione

  29. Copertura assicurativa individuale ad adesione della responsabilita’ amministrativa e contabile e per colpa grave (i) Oggetto dell’assicurazione: La copertura assicurativa e’ prestata per la responsabilita’ derivante all’Assicurato per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di atti, fatti o omissioni di cui debba rispondere ai sensi di legge nell’esercizio dell’incarico, funzione e/o carica ricoperta presso l’Ente di appartenenza, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia assicurativa si riferisce alle responsabilita’ sia per i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in modo esclusivo, sia per quelli di cui sia solidalmente responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta pertinenza.

  30. Copertura assicurativa individuale ad adesione della responsabilita’ amministrativa e contabile e per colpa grave (ii) Oggetto dell’assicurazione: Sono comprese: • la responsabilità amministrativa e contabile per danni patrimoniali cagionati all’Ente di appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti, fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nell'esercizio delle sue mansioni, incarichi, funzioni e/o cariche istituzionali, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari • le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato, e quindi le perdite patrimoniali cagionate a terzi in relazione a atti, fatti o omissioni commessi con colpa grave

  31. Copertura assicurativa individuale ad adesione della responsabilita’ amministrativa e contabile e per colpa grave (iii) Esclusioni: Sono esclusi dall'assicurazione i danni: … • conseguenti a dolo dell’Assicurato • connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose (per tutti gli assicurati diversi dai “dipendenti tecnici” nell’esercizio delle loro attività professionali) … Ai sensi e per gli effetti del disposto degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, e’ inoltre richiesta all’Assicurando la dichiarazione di non essere a conoscenza di fatti o circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni rientranti nell’oggetto del contratto di assicurazione (sinistro: la richiesta scritta di risarcimento in relazione a danni per i quali è prestata l’assicurazione)

  32. Copertura assicurativa individuale ad adesione della responsabilita’ amministrativa e contabile e per colpa grave (iv) Esclusioni: Sono inoltre esclusi i danni connessi o conseguenti … • all'attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati, salvo che per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza della Amministrazione di appartenenza, in altri organi collegiali • a calunnia (art. 368 C.Pen.), ingiuria (art.594 C.Pen.) e diffamazione (art, 595 C.Pen.); anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli art. 2059 c.c., 185 e 198 C.P.C. • ad atti, fatti od omissioni, che possano comportare richieste di risarcimento, dei quali l’Assicurato abbia già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione precedentemente alla data di stipulazione della copertura assicurativa …

  33. Copertura assicurativa individuale ad adesione della responsabilita’ amministrativa e contabile e per colpa grave (v) Gestione delle vertenze di danno – Spese legali: L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato con l’assenso dello stesso. Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite pari al quarto del massimale di polizza. L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. Sono escluse le spese legali sostenute per i procedimenti dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno. Rimangono comprese le spese sostenute dall’Assicurato per i procedimenti dinnanzi alla Corte dei Conti.

  34. Copertura assicurativa individuale ad adesione della responsabilita’ amministrativa e contabile e per colpa grave (vi) La proposta per i Dirigenti infermieristici: Massimale singolo /aggregato € 500.000,00: € 100,00 (premio comprensivo di tasse ed accessori); Massimale singolo / aggregato:€ 1.000.000,00: € 118,00 (premio comprensivo di tasse ed accessori) Massimale in aggregato: € 5.000.000,00 per la convenzione Massimale per corresponsabilità € 2.500.000,00 per la convenzione. Retroattività: 2 anni Ultrattività: 2 anni Durata: 1 anno Senza Tacito Rinnovo Esclusioni: RC professionale – Medical Malpractice

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