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ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA L’ASSICURABILITA’ DEL RISCHIO AMBIENTALE avv. Marco Tonellotto

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA L’ASSICURABILITA’ DEL RISCHIO AMBIENTALE avv. Marco Tonellotto Studio Legale Associato Mantovani Merlin Tonellotto Corso SS. Felice e Fortunato n.105 36100 - Vicenza 27 NOVEMBRE 2003 – ORE 15.00. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO.

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ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA L’ASSICURABILITA’ DEL RISCHIO AMBIENTALE avv. Marco Tonellotto

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Presentation Transcript


  1. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA L’ASSICURABILITA’ DEL RISCHIO AMBIENTALEavv. Marco Tonellotto Studio Legale Associato Mantovani Merlin TonellottoCorso SS. Felice e Fortunato n.105 36100 - Vicenza 27 NOVEMBRE 2003 – ORE 15.00

  2. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO LO SCOPO DELL’ASSICURAZIONE (1) Trasferimento ad un soggetto terzo del danno provocato da una certa condotta L’assicuratore deve perciò tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza di un fatto accaduto durante il tempo di copertura, debba pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta in contratto, con esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (assicurazione della responsabilità civile – art.1917 c.c.) 1

  3. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO LO SCOPO DELL’ASSICURAZIONE (2) La polizza assicurativa e le garanzie finanziarie obbligatorie: la differenza di funzione ed il trasferimento del rischio 2

  4. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO IL RISCHIO AMBIENTALE:individuazione del rischio Il rischio di alterazione dell’ambiente e precisamente: • delle risorse naturali (acqua, aria, suolo, flora, fauna, in tutte le loro componenti fisico-chimiche-biologiche) • della salubrità di dette risorse • delle bellezze naturali paesaggistiche 3

  5. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO IL RISCHIO AMBIENTALE: il tipo di risarcimento • Il risarcimento per equivalente monetario • Il risarcimento in forma specifica 4

  6. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO Le tipologie della responsabilità • La responsabilità solidale (art. 2055 c.c.) • La responsabilità parziaria (art.18, comma 7, L. 349/1986) 5

  7. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO L’ammontare del danno • Le richieste di risarcimento conseguenti a danni da alterazione dell’ambiente possono assumere dimensioni tali da mettere a repentaglio la solidità finanziaria di aziende anche di grandi dimensioni • Esistono poi altri profili di danno rappresentati da: • perdita di immagine aziendale • difficoltà di rapporto con i controllori pubblici • perdita di valore dell’azienda 6

  8. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO I tre sottosistemi di responsabilità civile ambientale • Disciplina dei danni a beni tradizionali derivanti da alterazioni dell’ambiente (art. 2050 e 2051 c.c.) • Disciplina del danno all’ambiente come bene autonomo in sé considerato (art.18 L. 349/1986) • Disciplina amministrativa per la bonifica dei siti (art.17 D. Lgs. 22/1997, art.58 D. Lgs. 152/1999, DM 471/1999) 7

  9. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO Gli strumenti contrattuali del mercato assicurativo • Polizza R.C. Imprese • Polizza R.C. Inquinamento • Polizza di assicurazione della responsabilità civile da circolazione veicoli a motore 8

  10. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO La polizza R.C. Imprese (1) • In linea generale esclude dalla copertura i danni da inquinamento e gli altri rischi ambientali • Definisce come “inquinamento” un’alterazione diffusa delle matrici ambientali • Prevede al massimo un’estensione di copertura all’ipotesi dell’inquinamento accidentale, quello derivante da un evento improvviso ed imprevisto 9

  11. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO La polizza R.C. Imprese (2) • L’assicurazione del danno da inquinamento accidentale comprende: • Danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali • Danni per distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di contaminazioni 10

  12. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO La polizza R.C. Imprese (3) • L’assicurazione del danno da inquinamento accidentaleNON copre: • Fenomeni di inquinamento termico, luminoso, acustico, elettromagnetico, che non sono identificati come emissioni di sostanze • I danni da emissione che non siano riferibili alla rottura di impianti e condotte 11

  13. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO La polizza R.C. Imprese- il sinistro latente - (4) • Il sinistro latente è quell’evento di danno che si verifica a distanza temporale dalla rottura dell’impianto e dalla conseguente emissione • Nella polizza R.C. Imprese il sinistro è definito “il verificarsi del fatto, per il quale è prestata l’assicurazione, dal quale è derivato il danno” 12

  14. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO La polizza R.C. Imprese – il sinistro latente – scenari possibili (5) • Il fatto si verifica durante il periodo di copertura della polizza • Il fatto si verifica prima del contratto assicurativo, ma con manifestazione durante il periodo di efficacia dello stesso • Il fatto si verifica durante il contratto, ma con manifestazione successiva al suo scadere 13

  15. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO La polizza R.C. Imprese – il sinistro latente – scenari possibili (6) • Perché operi la copertura il fatto e la sua manifestazione esteriore devono manifestarsi entrambi durante il periodo di copertura contrattuale • Per evitare la scopertura dei rischi, deve essere pattuita: • Copertura dei danni originati da fatti verificatisi nel corso del contratto e manifestatisi entro un certo tempo dalla sua scadenza oppure • Modifica della definizione di sinistro, stabilendo come tale non il fatto, ma la richiesta dirisarcimento 14

  16. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO La Polizza R.C. Inquinamento (1) • Prende in considerazione il fenomeno dell’inquinamento nella sua interezza • Copre l’inquinamento accidentale • Copre l’inquinamento graduale, quello derivante da una emissione di sostanze nell’ambiente conseguente alla normale attività aziendale e quindi con caratteri di continuità nel tempo 15

  17. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO La Polizza R.C. Inquinamento (2) • L’oggetto dell’assicurazione: Danni involontariamente causati a terzi, per: • Morte e lesioni personali • Danneggiamenti di cose, compreso lo stato dei luoghi inquinati • Danni da interruzioni e sospensioni di attività 16

  18. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO La Polizza R.C. Inquinamento (3) • L’oggetto dell’assicurazione (i danni indiretti): • Interruzione di attività di impresa • Impossibilità di utilizzo di beni presenti nell’area interessata dall’inquinamento (per esempio, impossibilità di utilizzo dell’acqua a scopi alimentari, irrigui ecc.) 17

  19. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO La Polizza R.C. Inquinamento (4) • La definizione di inquinamento: Ogni modificazione della composizione o stato fisico degli elementi naturali (acqua, aria, suolo), dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell’assicurato Comprende perciò i fenomeni di inquinamento graduale e accidentale o improvviso 18

  20. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO La Polizza R.C. Inquinamento (5) • La definizione di inquinamento, determina la esclusione di copertura per: • Inquinamento da onde, elettromagnetico, luminoso ecc. 19

  21. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO La Polizza R.C. Inquinamento (6) • La polizza escludela copertura: • Per danni conseguenti alla intenzionale mancata osservanza di leggi da parte dell’impresa • Per danni riferiti alla intenzionale mancata prevenzione del danno 20

  22. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO La Polizza R.C. Inquinamento (7) • L’assicurabilità del danno ex art.18 L. 349/1986: • Data la natura sanzionatoria della responsabilità in questione, si tratta di un rischio assicurabile? • E’ prefigurabile la determinazione dell’importo da risarcire, data l’ampia discrezionalità dei criteri che la legge offre per la determinazione del danno? 21

  23. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO La Polizza R.C. Inquinamento (8) • Le risposte del mondo assicurativo: • Pacifica assicurabilità dell’area di rischio legata alla condanna al ripristino dei luoghi; • Non assicurabilità dell’area di rischio relativa alla determinazione monetaria del danno secondo i criteri equitativi fissati dall’art.18, comma 6, della L. 349/1986 22

  24. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO La Polizza R.C. Inquinamento (9) • Delimitazione territoriale dell’area da cui origina l’inquinamento: • Provenienza delle sostanze dallo stabilimento dell’assicurato; • Esclusione di copertura per i danni provocati all’esterno dello stabilimento 23

  25. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO La Polizza R.C. Inquinamento (10) • Le spese di neutralizzazione e contenimento: • L’assicurazione comprende le spese per interventi urgenti e temporanei ragionevolmente sostenuti dall’assicurato, nel caso di inquinamento o di pericolo attuale di inquinamento allo stesso imputabile, per prevenire o limitare un danno risarcibile a termini di polizza • Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del massimale 24

  26. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO La Polizza R.C. Inquinamento (11) • La durata della garanzia assicurativa: • L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all’assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della assicurazione • Nel caso di più richieste, la data della prima si intende come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione • La dichiarazione dell’assicurato di non essere a conoscenza di situazioni o circostanze che possono determinare un sinistro risarcibile 25

  27. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO La polizza di assicurazione R.C. auto (1) • Copre le ipotesi di responsabilità da inquinamento legate al trasporto su strada di sostanze pericolose per l’ambiente • La responsabilità solidale di conducente/utilizzatore e proprietario (art.2054 c.c.) e l’art.18 della legge 349/1986 • Non copre la responsabilità ai sensi dell’art.2050 c.c. dell’impresa produttrice o utilizzatrice della sostanza pericolosa e che ne abbia commissionato il trasporto 26

  28. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO La polizza di assicurazione R.C. auto (2) • La polizza assicura le ipotesi di responsabilità civile previste dall’art.2054 c.c.: danni a cose e persone prodotte dalla circolazione di un veicolo • La prassi assicurativa (delibera Comitato Poll Inquinamento del 9.5.1996) è nel senso che la copertura assicurativa riguardi anche i profili di danno previsti dall’art.18 della L. 349/1986 27

  29. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANTOVANI MERLIN & TONELLOTTO La polizza di assicurazione R.C. auto (3) • I casi di responsabilità previsti dall’art.2050 c.c e non coperti dalla R.C. auto, sono tuttavia coperti dalla polizza di assicurazione della responsabilità civile inquinamento derivante dalla committenza del trasporto di merci pericolose • Questa polizza copre i danni conseguenti a inquinamento da fatto accidentale 28

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