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Che cos’è il diritto?

Che cos’è il diritto?. Il diritto è un insieme di regole (norme giuridiche) che disciplinano i rapporti tra gli uomini, i quali hanno l’obbligo di rispettarle. Norme giuridiche. La norma giuridica è un precetto emanato dallo Stato.

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Che cos’è il diritto?

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Presentation Transcript


  1. Che cos’è il diritto? Il diritto è un insieme di regole (norme giuridiche) che disciplinano i rapporti tra gli uomini, i quali hanno l’obbligo di rispettarle.

  2. Norme giuridiche La norma giuridica è un precetto emanato dallo Stato. Esso è formulato in termini generali ed astratti ed impone o proibisce determinati comportamenti.

  3. Caratteristiche delle norme giuridiche GENERALITA’ la norma si rivolge a tutta la collettività e non a singoli soggetti ASTRATTEZZA la norma non prevede un caso concreto ma una serie ipotetica di fatti OBBLIGATORIETA’ tutti i cittadini sono tenuti a rispettare le norme giuridiche COATTIVITA’ se i cittadini non osservano le norme sono soggetti ad una sanzione

  4. La sanzione La sanzione giuridica è la punizione generalmente prevista per chi non osserva la norma giuridica. La sanzione può consistere nell’arresto, nella multa o nel risarcimento dei danni.

  5. Differenza tra le norme giuridiche e gli altri tipi di norme In ogni società esistono diversi tipi di regole che disciplinano i rapporti tra gli uomini. Esistono norme di correttezza, di buona educazione, morali, religiose, giuridiche. Le norme giuridiche si differenziano dagli altri tipi di norme perché sono obbligatorie, cioè devono essere rispettate da tutti e prevedono l’applicazione di una sanzione nel caso in cui non vengano rispettate.

  6. Tipi di norme All’interno delle norme giuridiche possiamo fare due importanti distinzioni: norme scritte e non scritte, norme imperative e dispositive. le norme imperative contengono un comando che non ammette eccezioni. I destinatari, quindi, non possono disporre diversamente le norme dispositive, invece, contengono un comando che consente delle eccezioni le norme non scritte sono prodotte spontaneamente da una comunità di individui. Prendono il nome di usi o consuetudini e consistono in un comportamento costante ed uniforme tenuto dai consociati che agiscono come se seguissero una regola giuridica vincolante le norme scritte sono emanate da appositi organi e contenute in documenti ufficiali

  7. Alcune classificazioni L’insieme delle norme giuridiche che regolano la vita di un gruppo sociale organizzato prende il nome di ORDINAMENTO GIURIDICO I due rami fondamentali del diritto sono il diritto pubblico ed il diritto privato: il diritto privato è l’insieme delle norme che disciplinano i comportamenti ed i rapporti tra i singoli soggetti il diritto pubblico è il complesso delle norme che regolano l’organizzazione, il funzionamento e l’esercizio dei poteri dello Stato

  8. Alcune classificazioni Un’altra importante distinzione è quella tra diritto oggettivo e diritto soggettivo: il diritto soggettivo è la facoltà che una norma giuridica riconosce ad un soggetto di agire nel proprio interesse e di ottenere dagli altri una certa condotta il diritto oggettivo è l’insieme delle regole che disciplinano la convivenza umana imponendo o vietando determinati comportamenti

  9. Le fonti del diritto Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti giuridici su cui si fonda il diritto di uno Stato e si distinguono in: fonti di produzione sono gli atti e i fatti giuridici da cui hanno origine le norme giuridiche fonti di cognizione sono particolari documenti che consentono di conoscere le fonti atto

  10. La gerarchia delle fonti Le fonti non hanno tutte lo stesso valore, esiste tra loro un rapporto di gerarchia in virtù del quale le fonti di grado inferiore non possono essere in contrasto con quelle di grado superiore. Le fonti del diritto italiano sono organizzate nel seguente modo: 1. Costituzione e leggi costituzionali 2. Leggi ordinarie, decreti legge, decreti legislativi, trattati e regolamenti dell’Unione Europea 3. Leggi regionali 4. Regolamenti 5. Usi e consuetudini

  11. La Costituzione (primo gradino della scala gerarchica) La Costituzione è la legge fondamentale dell’ordinamento giuridico italiano. In essa, oltre ai principi fondamentali, sono indicati i diritti e i doveri dei cittadini e le regole di funzionamento dello Stato. La Costituzione è entrata in vigore il primo gennaio 1948 ed ha il carattere della rigidità, cioè può essere modificata o integrata solo con leggi costituzionali.

  12. Le leggi costituzionali(primo gradino della scala gerarchica) Le leggi costituzionali sono particolari atti normativi emanati per modificare o integrare la Costituzione. Vengono approvate dal Parlamento con una procedura più complessa rispetto a quella prevista per le leggi ordinarie. Sono richieste maggioranze più elevate ed il testo deve essere approvato due volte da parte di ciascuna Camera.

  13. Le leggi ordinarie(secondo gradino della scala gerarchica) Le leggi ordinarie sono emanate dal Parlamento seguendo un particolare iter che viene detto “iter legislativo”. Abbiamo cinque fasi: 1. INIZIATIVA – il progetto di legge viene presentato al Parlamento 2. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE – il progetto di legge viene discusso e approvato dalle due Camere 3. PROMULGAZIONE – il testo di legge viene firmato dal Presidente della Repubblica 4. PUBBLICAZIONE – la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 5. ENTRATA IN VIGORE – la legge, dopo 15 giorni dalla pubblicazione, diviene esecutiva e deve essere rispettata da tutti

  14. Decreti legislativi e decreti legge(secondo gradino della scala gerarchica) I decreti legislativi ed i decreti legge sono detti anche “atti aventi forza di legge” in quanto hanno la stessa efficacia delle leggi ma sono emanati dal Governo. I decreti legislativi sono emanati dal Governo su iniziativa del Parlamento, il quale con una legge (legge delega) dà incarico al Governo di emanare un decreto indicando la materia ed i principi cui il Governo deve attenersi. I decreti legge sono provvedimenti aventi forza di legge emanati dal Governo in casi straordinari di necessità e di urgenza. Si tratta di provvedimenti provvisori in quanto essi devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni altrimenti perdono efficacia.

  15. Trattati e regolamenti dell’Unione Europea(secondo gradino della scala gerarchica) I Trattati e i regolamenti dell’Unione Europea sono provvedimenti emanati dagli organi dell’Unione Europea equiparati alle leggi nazionali e direttamente applicabili nello Stato.

  16. Le leggi regionali(terzo gradino della scala gerarchica) Le leggi regionali sono provvedimenti emanati dalle Regioni nelle materie di loro competenza. Le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva per tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato secondo quanto previsto dall’art. 117 della Costituzione.

  17. I regolamenti(quarto gradino della scala gerarchica) I regolamenti sono atti normativi emanati dal Governo per indicare i criteri di attuazione di una legge.

  18. Gli usi o consuetudini(quinto gradino della scala gerarchica) La consuetudine è l’osservanza di un comportamento costante e uniforme da parte di un gruppo sociale con la convinzione di seguire un obbligo giuridico. Si tratta di una fonte non scritta.

  19. Entrata in vigore Ogni atto normativo prima di divenire obbligatorio deve essere reso noto ai consociati mediante la pubblicazione su documenti ufficiali quali, ad.es., la Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La pubblicazione serve a portare a conoscenza di tutti i cittadini la norma giuridica in quanto nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui la legge non ammette ignoranza. Con l’espressione “entrata in vigore” si indica il momento in cui la norma diventa obbligatoria. Il periodo che intercorre tra la pubblicazione e l’entrata in vigore prende il nome di “vacatio legis” e, normalmente, è fissato in quindici giorni.

  20. Abrogazione L’abrogazione consiste nella cancellazione di una norma dall’ordinamento giuridico in seguito all’introduzione di una nuova norma o mediante referendum abrogativo. L’abrogazione può essere: • espressa quando una nuova norma dichiara espressamente abrogata la norma precedente • tacita quando una norma successiva dispone diversamente dalla precedente • mediante referendum abrogativo gli elettori si pronunciano con un “sì” o con un “no” per l’abrogazione totale o parziale di una norma • tramite annullamento viene pronunciata dalla Corte Costituzionale quando una norma contrasta con altre di grado più elevato (non rispetta, cioè, il principio della gerarchia delle fonti)

  21. Interpretazione della norma giuridica L’interpretazione è un atto che mira ad individuare la volontà ed il significato della norma giuridica. A seconda dei soggetti che la pongono in essere si distingue in: AUTENTICA è fatta dal legislatore. Il legislatore, cioè, con una norma successiva spiega il significato della norma precedente . Questo tipo di interpretazione è vincolante per tutti nel senso che tutti devono interpretare la norma nel senso indicato dal legislatore GIUDIZIALE è fatta dai giudici alla fine di un processo ed è contenuta nella sentenza. Tale interpretazione è vincolante (cioè deve essere osservata) solo per le parti del processo. L’insieme delle decisioni dei giudici (sentenze) è definito “giurisprudenza” DOTTRINALE è fatta dai giuristi, cioè dagli studiosi del diritto. Essa serve da orientamento a tutti gli operatori del diritto ma non è vincolante per nessuno. L’insieme delle interpretazioni dei giuristi è definito “dottrina”

  22. Interpretazione della norma giuridica A seconda dei criteri utilizzati per interpretare una norma distinguiamo: INTERPRETAZIONE ANALOGICA quando si verifica un fatto concreto per il quale non è prevista una norma giuridica precisa è possibile applicare una norma che disciplina un caso simile o analogo o, in mancanza, si deve ricorrere ai principi generali dell’ordinamento giuridico che in genere si deducono dalla Costituzione INTERPRETAZIONE LETTERALE l’interprete deve attenersi al significato “letterale” delle parole INTERPRETAZIONE LOGICA l’interprete deve cogliere il senso logico della norma cercando i motivi che hanno determinato la sua emanazione e i fini che con essa si intendono raggiungere

  23. Il rapporto giuridico Il rapporto giuridico è una qualsiasi relazione tra due o più persone prevista e regolata dal diritto. Esempi di rapporti giuridici sono: i rapporti di lavoro, le compravendite, un prestito, ecc. Tutti gli altri rapporti (es.: amicizia, amore) che non sono regolati dal diritto si dicono rapporti di fatto. • Gli elementi del rapporto giuridico sono tre: • soggetti • oggetto • contenuto

  24. I soggetti del rapporto giuridico All’interno del rapporto giuridico distinguiamo il soggetto attivo che è il titolare del diritto e può far valere la propria pretesa, ed il soggetto passivo che è colui che è gravato dal dovere o dall’obbligo di osservare il comportamento prescritto dalla norma giuridica. I soggetti dei rapporti giuridici non sono soltanto gli individui (persone fisiche) ma anche i gruppi di persone organizzate per raggiungere uno scopo comune (persone giuridiche).

  25. I soggetti del rapporto giuridicole persone fisiche • Alle persone fisiche e, quindi, a ciascun essere umano, l’ordinamento giuridico riconosce due tipi di capacità: • la capacità giuridica • la capacità di agire La capacità giuridica è l’idoneità di un soggetto ad essere titolare di diritti e obblighi giuridici. La capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si perde solo con la morte. La capacità di agire è l’idoneità di un soggetto a compiere personalmente atti giuridici. La capacità di agire si acquista al compimento dei 18 anni e si può anche perdere.

  26. I soggetti del rapporto giuridicole persone fisiche Distinguiamo gli incapaci (cioè i soggetti privi di capacità di agire) in: incapaci relativi sono coloro che possono compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione ed hanno bisogno dell’assistenza di un curatore per compiere quelli di straordinaria amministrazione incapaci assoluti sono coloro che non possono compiere né atti di ordinaria amministrazione né atti di straordinaria amministrazione

  27. I soggetti del rapporto giuridicole persone fisiche Incapaci assoluti minorenni gli atti giuridici sono compiuti, al loro posto, dai genitori o da un tutore interdetti a loro volta si distinguono in: interdetti giudiziali si tratta di maggiorenni che si trovano in uno stato di abituale infermità mentale che li rende incapaci di tutelare i propri interessi. Il giudice li dichiara interdetti con una sentenza e nomina un tutore che compirà gli atti al loro posto interdetti legali si tratta di quei soggetti che sono stati condannati alla pena della reclusione superiore ai cinque anni. L’interdizione legale è una pena accessoria

  28. I soggetti del rapporto giuridicole persone fisiche Incapaci relativi • inabilitati • si tratta di persone che si trovano in una di queste situazioni: • infermità mentale non tanto grave da dar luogo a interdizione • prodigalità • abuso abituale di alcool o sostanze stupefacenti • ciechi o sordomuti dalla nascita che non hanno ricevuto un’adeguata educazione • Vengono dichiarati tali dal giudice. Possono compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione e hanno bisogno dell’assistenza di un curatore per compiere quelli di straordinaria amministrazione minori emancipati si tratta di quei minori che hanno già compiuto i 16 anni e, per gravi motivi, sono stati autorizzati dal giudice a sposarsi. Possono compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione e hanno bisogno dell’assistenza di un curatore per compiere quelli di straordinaria amministrazione

  29. I soggetti del rapporto giuridicole persone fisiche Ai fini giuridici sono molto importanti anche i luoghi dove la persona vive e svolge i propri affari. A tal fine si distinguono: domicilio è il luogo in cui una persona ha la sede principale dei propri affari residenza è il luogo in cui una persona vive abitualmente dimora è il luogo in cui una persona si trova temporaneamente

  30. I soggetti del rapporto giuridicole persone giuridiche Per persone giuridiche si intende un’insieme di persone e beni organizzati per raggiungere uno scopo comune. Si tratta, comunque, di organizzazioni riconosciute. Se non c’è il riconoscimento si parla di organizzazioni collettive ma non di persone giuridiche. A seconda del tipo di scopo che si prefiggono le distinguiamo in pubbliche (es.: Stato, Regioni, ecc..) e private (es.: fondazioni, associazioni riconosciute, società di capitali). Le persone giuridiche sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta nel senso che il patrimonio della persona giuridica è completamente distinto dal patrimonio delle persone che la compongono.

  31. L’oggetto del rapporto giuridico L’oggetto del rapporto giuridico è il bene o l’attività umana cui si riferisce il rapporto stesso. I beni, in senso giuridico, sono tutte le cose utili o utilizzabili di cui l’uomo può appropriarsi. Essi si distinguono in tre categorie: beni immobili sono considerati beni immobili il suolo e tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato ad esso. Il trasferimento della proprietà di questi beni può avvenire solo mediante un atto scritto che deve essere trascritto in pubblici registri beni mobili registrati ci sono alcuni beni mobili (auto, navi, aerei) che sono equiparati ai beni immobili, per cui gli atti ad essi relativi devono essere fatti per iscritto e devono essere trascritti nei pubblici registri mobiliari beni mobili sono tutti quelli che si possono trasportare da un luogo all’altro. Il trasferimento della proprietà di questi beni avviene oralmente

  32. Il contenuto del rapporto giuridico Il contenuto è l’insieme delle situazioni giuridiche attive e passive che intercorrono tra i soggetti. Le situazioni soggettive attive fanno capo al soggetto (attivo) a cui viene riconosciuto il potere di pretendere un certo comportamento e far valere il proprio diritto. La situazione soggettiva attiva più importante è il diritto soggettivo. Le situazioni soggettive passive fanno capo al soggetto (passivo) che deve tenere un certo comportamento. Le più importanti sono il dovere e l’obbligo.

  33. Il contenuto del rapporto giuridico Il diritto soggettivo attribuisce al titolare il potere di agire nel proprio interesse e di ottenere dagli altri una certa condotta. I diritti soggettivi si possono classificare in vari modi: diritti non patrimoniali si tratta di quei diritti che non hanno contenuto economico e riguardano la sfera morale della persona. Sono i c.d. diritti personali, tra i più importanti ricordiamo il diritto al nome, all’immagine, all’integrità fisica, alla riservatezza. Essi sono intrasmissibili, indisponibili (il titolare non può rinunciarvi), assoluti (si possono far valere nei confronti di tutti) diritti patrimoniali si tratta di quei diritti che riguardano la sfera economica dei soggetti e si distinguono in: diritti reali che conferiscono al titolare un potere diretto e immediato su una cosa. Un esempio è il diritto di proprietà che assicura al proprietario il potere di godere e di disporre di una cosa nei limiti di legge diritti di credito o obbligazioni che attribuiscono al titolare la pretesa che il soggetto passivo esegua una determinata prestazione

  34. Il contenuto del rapporto giuridico I diritti soggettivi possono essere: relativi sono quei diritti che il titolare può far valere solo nei confronti di uno o più soggetti determinati. Sono relativi i diritti di credito assoluti sono quei diritti che il titolare può far valere verso tutti. Sono assoluti sia i diritti personali sia i diritti reali Ancora, possono essere: trasmissibili sono quei diritti che possono essere trasferiti in qualunque momento dal titolare ad un’altra persona. Sono trasmissibili sia i diritti reali sia i diritti di credito intrasmissibili sono quei diritti strettamente legati al titolare e destinati ad estinguersi con lui. Sono intrasmissibili i diritti della personalità

  35. Il contenuto del rapporto giuridico Le situazioni soggettive passive più importanti sono: dovere è il comportamento che deve essere osservato da tutti nei confronti del titolare di un diritto soggettivo assoluto obbligo è il comportamento che deve essere tenuto da un determinato soggetto nei confronti del titolare di un diritto soggettivo relativo

  36. I diritti personali I diritti personali sono gli attributi fondamentali della persona umana tutelati dall’ordinamento giuridico. Essi sono: intrasmissibili, non si trasferiscono neanche in seguito alla morte del titolare assoluti, il titolare può farli valere nei confronti di tutti indisponibili, il titolare non può rinunciare ad essi Tra i più importanti ricordiamo: il diritto all’integrità fisica, la legge stabilisce il divieto di provocare mutilazioni o menomazioni al proprio corpo. Costituisce eccezione la possibilità di donare alcuni organi il diritto al nome, tutti devono poter usare il proprio nome e nessuno può usare quello di un’altra persona il diritto all’immagine, da esso discende il divieto di utilizzare qualsiasi immagine di una persona senza autorizzazione a meno che non si tratti di una persona che abbia notorietà pubblica il diritto alla riservatezza, ciascun individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e comunicazioni

  37. I diritti reali I diritti patrimoniali si distinguono in diritti reali e diritti di credito o obbligazioni. I diritti reali assicurano al titolare un potere immediato e diretto su una cosa. Essi sono: tipici sono solo quelli previsti dalla legge assoluti il titolare può farli valere nei confronti di tutti immediati non c’è bisogno dell’attività di un altro soggetto affinchè l’interesse del titolare sia soddisfatto

  38. Il diritto di proprietà L’art. 832 c.c. definisce il diritto di proprietà come il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. L’art. 42 della Costituzione precisa che la proprietà deve assolvere ad una funzione sociale, nel senso che il proprietario non può fare un uso del bene che contrasti con l’interesse collettivo. Tra i limiti più gravi al diritto di proprietà vi è l’espropriazione che consiste in una vendita forzata mediante la quale la proprietà del bene viene trasferita coattivamente allo Stato. L’espropriazione può essere disposta soltanto nei casi previsti dalla legge.

  39. Modi di acquisto della proprietà I modi di acquisto della proprietà sono i fatti e gli atti giuridici previsti dalla legge dai quali sorge il diritto di proprietà in un titolare. Essi possono essere: a titolo originario, cioè quelli in cui l’acquisto non si collega al diritto del precedente proprietario ma è come se nascesse per la prima volta in capo ad un soggetto (es.: se pesco divento proprietario dei pesci) a titolo derivativo, quando il diritto dell’acquirente (avente causa) si collega direttamente al diritto di chi lo trasferisce (dante causa). Modi di acquisto a titolo derivativo sono il contratto e la successione a causa di morte Laddove qualcuno violi il diritto di proprietà di un altro soggetto il proprietario può rivolgersi al giudice per veder tutelato il proprio diritto.

  40. Obbligazioni L’obbligazione è un vincolo in base al quale un soggetto (debitore) è tenuto ad una determinata prestazione a favore di un altro soggetto (creditore). I diritti di credito o obbligazioni sono: relativi il titolare del diritto può farlo valere soltanto nei confronti di soggetti determinati mediati è necessaria la collaborazione del debitore perché l’interesse del titolare sia soddisfatto atipici le parti possono dar vita ad obbligazioni diverse da quelle previste dalla legge

  41. Fonti delle obbligazioni Le fonti delle obbligazioni sono i fatti e gli atti giuridici dai quali hanno origine le obbligazioni stesse. Esse sono: • ogni altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni secondo l’ordinamento giuridico. Si tratta di 4 casi particolari: • promessa unilaterale • gestione di affari altrui • pagamento dell’indebito • arricchimento senza causa il contratto che è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale il fatto illecito, qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

  42. Obbligazioni Gli elementi dell’obbligazione sono: i soggetti, che si distinguono in: l’oggetto, cioè la prestazione che il debitore deve al creditore. La prestazione può consistere in un dare, in un fare e in un non fare e deve avere contenuto patrimoniale il vincolo giuridico, cioè il legame che obbliga il debitore a eseguire la prestazione e che consente al creditore di rivolgersi al giudice se il debitore non adempie l’obbligazione soggetto passivo (debitore), colui che è tenuto a effettuare la prestazione soggetto attivo (creditore), colui che ha il diritto di esigere una data prestazione

  43. Obbligazioni L’adempimento è il modo naturale di estinzione dell’obbligazione. Il debitore nell’eseguire la prestazione deve tenere la diligenza del buon padre di famiglia, cioè la diligenza dell’uomo medio. Se il debitore non esegue la prestazione oppure la esegue in maniera inesatta o parziale è inadempiente. Il creditore, in seguito all’inadempimento del debitore, può rivolgersi al giudice per veder tutelato il proprio diritto.

  44. Fatti, atti e negozi giuridici. Il contratto I rapporti tra i soggetti sono “giuridici” quando i fatti e gli atti oggetto di questi rapporti sono rilevanti per il diritto. Distinguiamo: fatti giuridici si tratta di eventi naturali ai quali l’ordinamento giuridico ricollega degli effetti giuridici. Es.: una grandinata procura danni all’autovettura di un soggetto atti giuridici sono eventi umani a cui l’ordinamento giuridico ricollega degli effetti giuridici che non sempre sono voluti dal soggetto. Es.: il parcheggio in divieto di sosta comporta una multa negozi giuridici sono manifestazioni di volontà dirette a produrre effetti giuridici. I soggetti vogliono l’atto e vogliono le conseguenze dell’atto. Es.: testamento, matrimonio, contratto

  45. Il contratto Uno dei più importanti negozi giuridici è il contratto. L’art. 1321 del codice civile lo definisce come: “l’accordo di due o parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. È da ricordare che devono esserci almeno due parti. Per “parte” si intende un centro di interessi. Essa può comprendere anche più di una persona fisica. Il testamento non è un contratto perché è unipersonale. Deve trattarsi di un rapporto “patrimoniale”. Il matrimonio non è un contratto perché la causa non è di tipo patrimoniale.

  46. Il contratto Gli elementi essenziali, senza i quali il contratto è nullo, sono 4 e sono: la causa è la funzione economica sociale o anche scopo tipico che persegue quel contratto. Es.: nella vendita la causa è lo scambio di una cosa contro un prezzo l’oggetto è il contenuto del contratto, cioè le prestazioni che le parti si impegnano ad assolvere l’accordo delle parti non è altro che l’incontro delle manifestazioni di volontà delle parti per dar vita ad un contratto la forma è il modo in cui viene manifestata la volontà delle parti. Può essere anche orale ma se il contratto ha per oggetto beni immobili deve essere scritta

  47. Il contratto Le parti, per rendere il contratto più aderente alle loro esigenze ed ai loro scopi, possono inserire alcuni elementi accidentali. Essi sono: il modo è il peso imposto sul beneficiario di un contratto a titolo gratuito la condizione è un evento futuro ed incerto da cui si fa dipendere l’efficacia o la risoluzione di un contratto il termine è un evento futuro e certo al verificarsi del quale il contratto inizierà a produrre effetti (termine iniziale) o cesserà i suoi effetti (termine finale)

  48. Invalidità del contratto Nullità Il contratto può presentare dei vizi tanto gravi da non produrre alcun effetto. In tal caso il contratto è nullo. La nullità si ha quando manca uno degli elementi essenziali del contratto oppure quando l’oggetto è impossibile, indeterminato o indeterminabile Annullabilità Se i vizi del contratto non sono tanto gravi da dar luogo alla nullità, il contratto può essere annullato. Il contratto annullabile, finchè la parte interessata non ottiene l’annullamento, produce tutti gli effetti previsti. L’annullabilità può derivare da vizi di incapacità (es.: il contratto è stato stipulato da un soggetto incapace di agire), o da vizi della volontà perché il consenso di una delle parti è stato ottenuto con l’inganno

  49. Lo Stato Lo Stato è la collettività di persone (popolo) stanziata stabilmente su un territorio e fornita di un potere sovrano. Gli elementi costitutivi dello Stato sono 3: sovranità è il potere esclusivo ed originario che lo Stato esercita sul popolo e sul territorio. È il potere di emanare le leggi e di farle rispettare popolo è costituito dall’insieme di persone che godono della cittadinanza. È diverso dalla popolazione che è l’insieme delle persone residenti sul territorio dello Stato in un determinato momento territorio è la parte di spazio, delimitata dai confini dove viene esercitato il potere dello Stato. Esso comprende la terraferma, lo spazio aereo fino a 200 km, il mare entro dodici miglia dalla costa e le navi ed aerei militari

  50. Forme di Stato Per forma di Stato si intende l’insieme dei principi e delle regole che disciplinano i rapporti tra governanti e governati. Nel corso dei secoli abbiamo avuto il succedersi di diverse forme di stato come: • lo stato assoluto si ha quando il potere è concentrato nelle mani di una sola persona • lo stato liberale si basa sulla divisione dei poteri, su una rappresentanza politica limitata e sul non intervento sociale ed economico da parte dello Stato stesso • lo stato totalitario si ha quando il popolo viene escluso dalle decisioni politiche e non gode delle libertà fondamentali • lo stato socialista è caratterizzato dal controllo pubblico dei beni capitali e da un intervento pressochè esclusivo dello Stato nella società • lo stato democratico è caratterizzato dalla sovranità popolare, dalla separazione dei poteri e dal riconoscimento dei diritti di libertà agli individui

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