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Codice della proprietà industriale

Codice della proprietà industriale. Art.1 Diritti di proprieta' industriale

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Presentation Transcript


  1. Codice della proprietà industriale Art.1 Diritti di proprieta' industriale 1. Ai fini dei presente codice, l'espressione proprieta' industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilita', topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varieta' vegetali.

  2. Art. 2. Costituzione ed acquisto dei diritti le invenzioni, i modelli di utilita', le nuove varieta' vegetali. brevettazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a seminconduttori. registrazione i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine. soddisfatti i presupposti di legge natura di accertamento costitutivo

  3. Art. 2598 c.c. Atti di concorrenza sleale Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusionecon i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

  4. TUTELA INTERNAZIONALE DEL MARCHIO MARCHIO nazionale comunitario OMPI registrazioneinternazionale paesi extra CE anche paesi CE

  5. DEFINIZIONE DI MARCHIO tutti i SEGNIche possonoessere riprodotti graficamente, in particolare le parole,compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, lecifre,la forma dei prodotti o del loro confezionamento (Art. 4 Reg.40/94) a condizioneche tali segni siano ADATTI A DISTINGUERE i prodotti o iservizi di un’impresa da quellidialtre imprese „capacità distintiva“

  6. MARCHIO COMUNITARIO (Art.1 Reg.40/94) produce gli stessi effetti in tutta la Comunità Essopuòessere registrato, trasferito, formare oggetto di una rinuncia,di una decisione di decadenza dei diritti del titolare odi nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per latotalità della Comunità. però:eccezioni DURATA 10 ANNI rinnovabile all’infinito

  7. MODO DI ACQUISIZIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO REGISTRAZIONE NO marchio comunitario di fatto DOMANDA DI REGISTRAZIONE SI marchio di fatto nazionale Condizioni che la domanda deve soddisfare La domanda di marchio comunitario deve contenere: a) una richiesta di registrazione di un marchio comunitario; b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente; c) l’elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione; d) la riproduzione del marchio. Convenzione di Nizza

  8. IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE (Art.7 Reg.40/94) (anche se le cause d’impedimento esistono soltanto peruna parte dellaComunità) a) segni che non possono essere riprodotti graficamente b)i marchi privi di carattere distintivo es., „www.primebroker.com“ es., „Baby Dry“ c)i marchi composti esclusivamente da segni oindicazioniche in commercio possono servire per designare laspecie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore,la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazionedel prodotto o di prestazione del servizio, o altrecaratteristiche del prodotto o servizio impedimento viene meno se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per iquali si chiede la registrazione, un carattere distintivo inseguito all’uso chene è stato fatto. d)i marchi composti esclusivamente da segnioindicazioniche siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio e)i marchi che sono di natura tale da ingannare il pubblicoper esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio • f)i segni costituiti esclusivamente • dalla forma • imposta dalla natura stessa del prodotto, • del prodotto necessaria per ottenere • un risultato tecnico, • che dà un valore sostanziale al prodotto g)i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume; (ed altre ipotesi)

  9. Art. 12 c.p.ind. Novità 1. Non sono nuovi, ai sensi dell'articolo 7, i segni che alla data del deposito della domanda: a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale, testo riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non e' di ostacolo alla registrazione; c) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e' registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o dei suo dante causa non e' di ostacolo alla registrazione; ….

  10. d)siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici; e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; f) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi; g) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera g); h) nei casi di cui alle lettere d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 26 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità. 2. Ai fini previsti al comma 1, lettere d), e) e f), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.

  11. IMPEDIMENTI RELATIVI ALLAREGISTRAZIONE (Art.8 Reg.40/94) esclusione dalla registrazione in seguito all’opposizione del titolare di un marchioanteriore se marchioidentico al marchio anteriore Eprodottio serviziidentici per prodotti o serviziNON simili a quelli per iquali è registrato il marchio anteriore SE se a causa dell’identità o della somiglianza fra marchi E prodotti o servizi, sussiste UN RISCHIO DI CONFUSIONE peril pubblico del territorio nel quale il marchio anterioreè tutelato; il rischio di confusione comprende IL RISCHIODI ASSOCIAZIONE con il marchio anteriore. • il marchio gode di notorietà • E l’uso senza giusto • motivo del marchio richiesto oppure possatrarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo odalla notorietà del marchio anteriore possa recare pregiudizio agli stessi. „Air One“ „Puma/Sabel“

  12. IMPEDIMENTIRELATIVI SE RISCHIO DI CONFUSIONE (RICOMPRENDENTE IL RISCHIO DI ASSOCIAZIONE FRA SEGNI) MARCHIO: SOMIGLIANTE P/S : SOMIGLIANTI SE MARCHIO ANTECEDENTE È NOTORIO E DALL’USO SI TRAE INDEBITO VANTAGGIO DAL CARATTERE DISTINTIVO O DALLA NOTORIETÀ O SI ARRECA LORO PREGIUDIZIO

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