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Dlgs195/2005

Pubblicazione delle analisi dell’acqua di rubinetto (Open data- Trasparenza, Salute e Controllo dell’Efficienza dei gestori del SSI e delle agenzie Regionali per l’Ambiente).

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Dlgs195/2005

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Presentation Transcript


  1. Pubblicazione delle analisi dell’acqua di rubinetto(Open data- Trasparenza, Salute e Controllo dell’Efficienza dei gestori del SSI e delle agenzie Regionali per l’Ambiente) A cura di Ileana BegoNOTA:la Presentazione è un quadro generale della vertenza. Essa prevede uno studio delle situazioni locali e offre lo studio condotto per ottenere la pubblicazione delle analisi della acque di rubinetto perché siano disponibili ai cittadini. Può essere promossa sia da singoli cittadini, che da consiglieri comunali o Sindaci , con diversa richiesta e atto formale a seconda del soggetto richiedente (alla fine della presentazione alcuni riferimenti). La richiesta in sé è un atto semplice e immediato. Resto disponibile a fornire ogni supporto per compilare l’atto o la richiesta.

  2. La vertenza semplicemente si basa sul rispetto della Dlgs 195/2005 e poggia sulla 31/2001le 2 Leggi di riferimentoConsta semplicemente nell’esigere il rispetto della 195 e dunque che le analisi svolte sulle acque potabili ad uso umano regolamentate dalla 31/2001 siano pubbliche perché pubblicate sul web • Dlgs 195 /2005"Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale" • http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05195dl.htm • Art. 1. Finalità • 1. Il presente decreto, nello stabilire i principi generali in materia di informazione ambientale, e' volto a: • a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio; • b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

  3. Dlgs195/2005 • Art. 2. Definizioni • 1. Ai fini del presente decreto s'intende per: • a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: • 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; • ….. /segg. Leggere al link Nel caso in cui essa non sia FORNITA TAL QUALE, per la vertenza ci si avvale dell’art 3. • Art. 3. Accesso all'informazione ambientale su richiesta • 1. L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

  4. Dlgs 31/2001"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano"è la Legge che regolamenta i controlli analitici che i soggetti coinvolti debbono eseguire sulle acque potabili • La legge si rivolge a due diversi soggetti: • a) il Gestore del servizio idrico (privato o pubblico che sia) – che deve eseguire i ‘controlli interni’ (a monte, è responsabile di ciò che immette nella rete idrica) • b) Le Arpa e Asl che devono assicurare i ‘controlli esterni’ (a valle, ovvero mediante campioni al rubinetto)

  5. Obiettivi • L’obiettivo è giungere alla pubblicazione di tutte le analisi in flusso continuo sulle pagine dei siti ufficiali dei 2 soggetti coinvolti. I comuni poi potranno di conseguenza fornire puntuale informazione sull’acqua di rubinetto erogata nel loro comune, sia mediante Banner sul sito del Comune (“L’acqua del Sindaco” , ad es) che con stampati presenti in tabelle pubbliche nelle bacheche delle locali Asl o nei locali di ingresso pubblici del Comune stesso.La CAMPAGNA si prefigge non solo di fornire trasparenza ai cittadini e conoscenza sulla qualità dell’acqua fornita al proprio rubinetto, ma di permettere un implemento del consumo della stessa a discapito delle acque minerali in bottiglia (riduzione dei rifiuti) , della consapevolezza del consumo dell’acqua come alimento (conoscenza del suo profilo chimico e salutistico), di realizzare un controllo sulle attività del gestore dell’acquedotto in merito alla depurazione e al controllo delle acque affidategli, e non ultimo controllo sull’attività di vigilanza di Arpa.

  6. dlgs 31/2001 • http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/01031dl.htmLa legge stabilisce su che parametri e in quali termini le analisi dell’acqua debbano essere eseguite dai due soggetti coinvolti: il Gestore del SSI e l’ente pubblico. le tabelle dei parametri in calce spiegano il range delle sostanze analizzande e le loro frequenze.

  7. Gestori del SSI e analisi -Art. 7.Dls 31/2001(Controlli interni) • PREMESSA: La maggior parte dei gestori controllati finora presenta nella home page ufficiale del proprio sito delle tabella consultabili a voci come “qualità dell’acqua” , “analisi dell’acqua”, ma presentano per la maggior parte due classi di difetti grossolani. È necessario prima di approcciarsi a questa vertenza CONTROLLARE PREVENTIVAMENTE I SITI DEL PROPRIO GESTORE E DI ARPA COSA EFFETTIVAMENTE PUBBLICANO in merito alle analisi dell’acquacasistica evidenziata finora1) LE ANALISI SONO UNA MEDIA DI PERIODI LUNGHI ( non si parla di medie mediate tra una quantità di prese – 3, 5 , 6 prese di prelievo e “fonte” dell’approvvigionamento, ma proprio di tabelle che presentano la media dei parametri ivi scritti dell’intero anno solare, o di sei mesi dell’intero Comune- quindi una media di tutte le analisi di tutte le prese di tutti gli imbocchi di rifornmento della rete idrica). Questo è inaccettabile perché le analisi effettuate anche qualora presentassero dei giorni di “supero” o delle criticità evidenti la media annuale potrebbe livellare il contenuto numerico rendendole invisibili ( inoltre ci sono periodi siccitosi in cui le sostanze critiche sono concentrate e periodi in cui sono maggiormente diluite, ci sono “prese” critiche per il profilo delle acque estratte e prese non critiche, al fine del controllo le medie annuali non possono essere considerate significative, nemmeno dal medico di base per la prescrizione di diete mirate) • 2) la TABELLA DELLE ANALISI presenta un range di “PARAMETRI” incompleto

  8. Gestori del SSI e analisi -Art. 7.Dls 31/2001(Controlli interni) • 2) la TABELLA DELLE ANALISI presenta un range di “PARAMETRI” incompleto Per quanto riguarda il gestore, non tutti i parametri contenuti nella Dlgs 31/2001 sono OBBLIGATORI, ma le analisi che ho reperito sul sito del gestore sembrano comunque molto parziali (pochissimi parametri rispetto alla gamma della Legge 31) Spesso presentano solo il controllo di routine dell’allegato II tabella A, MENTRE: allegato II 2. Controllo di verifica Il controllo di verifica mira a fornire le informazioni necessarie per accertare se tutti i valori di parametro contenuti nel decreto sono rispettati. Tutti i parametri fissati sono soggetti a controllo di verifica, a meno che l'Azienda unita' sanitaria locale competente al controllo non stabilisca che, per un periodo determinato, e' improbabile che un parametro si trovi in un dato approvvigionamento d'acqua in concentrazioni tali da far prevedere il rischio di un marcato rispetto del relativo valore di parametro. Il presente punto non si applica" ai parametri per la radioattivita'. Per questo motivo nella vertenza urge ESIGERE DI CONOSCERE SE è LA ASL LOCALE CHE ESENTA IL GESTORE DAL RESTO DEI PARAMETRI IN OTTEMPERANZA A QUANTO DETTA IL PAR 2 . INOLTRE APPARE EVIDENTE CHE LA RADIOATTIVITA’ SFUGGE ALL’ESENZIONE E DUNQUE DEBBA COMUNQUE ESSERE PRESENTE. E’ NECESSARIO DUNQUE CHE LE RICHIESTE VENGANO STUDIATE CASO PER CASO E COMUNE PER COMUNE. CON SPECIFICA RICHIESTA SUL RANGE DI PARAMETRI PRESENTI. IN OGNI CASO, PER MOTIVAZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE, PER QUANTO CONCERNE I FATTORI DI PRESSIONE AMBIENTALE APPARE NECESSARIO RICHIEDERE LA GAMMA COMPLETA DI PARAMETRI PER LEGGE (PRESENZA DI INCENERITORI, CENTRALI A CARBONE, AGRICOLTURA INTENSIVA, FATTORI AMBIENTALI PARTICOLARI)

  9. Art. 8.(Controlli esterni) ASL E ARPA • 1. I controlli esterni sono quelli svolti dall'azienda unita' locale territorialmente competente, per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle regioni in ordine all'ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche un riferimento agli impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significativa rappresentativita' della qualita' delle acque distribuite durante l'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato II. • IN QUESTO CASO, OLTRE ALLE DUE LEGGI QUADRO è NECESSARIO STUDIARE REGIONE PER REGIONE LE DIRETTIVE, LE LEGGI REGIONALI (SE PRESENTI) CHE RECEPISCONO LE DIRETTIVE EUROPEE e LE DUE LEGGI DI RIFERIMENTO succitate E QUANTO HANNO IMPOSTATO PER IL PIANO TERRITORIALE DELLE ACQUE E IL WATER SAFETY PLAN .In ogni modo per ora non ho riscontrato in nessuno dei siti Arpa la presenza in libera consultazione delle analisi da loro svolte sulle acque ad uso umano, al limite una presentazione del lavoro di controllo, discorsi generali sull’ottemperanza delle norme succitate, elenchi di analisi svolte e/o riferimento ad archivi con password dei siti unificati informatici regionali. In generale la presentazione del Pta consta di volumi corposi di riassunto dell’attività di controllo, molto più esplicativi del lavoro di controllo effettuato in ottemperanza alla dlgs 152/2006 (acque superficiali) e che esibiscono tabelle generali: questo rimane un’osservazione mia d da verificare regione per regione (eccetto per le regioni già analizzate, Liguria E Piemonte)

  10. VERTENZA • PARTE A:Il soggetto richiedente esige dal gestore le analisi complete e in flusso continuo sul sito ufficiale del gestore (dopo aver controllato le restrizioni, le esenzioni e le frequenze normate di controllo), siano esse rese disponibili per scannerizzazione dei tabulati analitici che in formato elettronico (costi irrisori per il ricevente). Ogni tabella di analisi e con tutti i parametri analizzati (non parte né medie)PARTE B: Il soggetto richiedente esige che Arpa renda consultabili gli archivi della regione in merito a analisi delle acque di modo che ogni comune possa ospitare sul sito Comunali le analisi inerenti al suo bacino di utenza(in coppia a quelle del gestore), anch’esse in flusso continuo (tutti i parametri tal quali -e non mediené temporali né di ambito)Nel caso delle liste civiche,e nel caso di mancata adesione alla campagna della giunta (votazione negativa dell’ordine del giorno), se il Gestore non attua modifica alla trasparenza in autonomia, poiché in ottemperanza all’art 3 della 195/2005 è comunque obbligato a fornirle previa richiesta , le liste civiche potranno accedervi e comunque fornire il dato sensibile alla popolazione MEDIANTE PUBBLICAZIONE sulla home page di Lista mediante banner.

  11. Gli AATO • Per quanto riguarda gli Aato è necessario intervenire perché alla loro nuova costituzione si facciano enti garanti della disponibilità di questi dati, in prima istanza, e in seconda come soggetti controllori.Serve specifica richiesta inserita nel contesto dei modelli partecipativi e consultivi delle realtà che partecipano alle AATO. (vedi proposta di Legge Regionale del coordinamento Ligure per le nuove AATO)

  12. Soggetto richiedente • 1) CITTADINO. Il cittadino che voglia promuovere questa campagna può: a) fare richiesta diretta ai due soggetti per avere le analisib) fare richiesta al Proprio Sindaco perché in quanto tutore della salute dei cittadini si incarichi di chiedere le analisi ai due soggetti e renderle pubblichec) entrambe le azioni • 2) CONSIGLIERE: • a)presentare atto in giunta che impegni il consiglio a muoversi nella direzione di richiesta formale al gestore e alla regione perché attuino la trasparenza completa sulle analisi dell’acqua Nell’ambito della promozione di una campagna rivolta ai cittadini sull’uso informato e consapevole dell’acqua di rubinetto

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