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ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA. L’IMPRESA DI FRONTE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI RUMORE ESTERNO: PROFILI GIURIDICI avv. Angelo Merlin Studio Legale Associato Negri – Clementi Toffoletto Montironi & Soci Milano – Roma – Verona - Vicenza Contrà Porti n.15 - 36100 Vicenza

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ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA

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  1. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA L’IMPRESA DI FRONTE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI RUMORE ESTERNO: PROFILI GIURIDICI avv. Angelo Merlin Studio Legale Associato Negri – Clementi Toffoletto Montironi & Soci Milano – Roma – Verona - Vicenza Contrà Porti n.15 - 36100 Vicenza 7 OTTOBRE 2004 – ORE 15.00

  2. INDICE DELL’INTERVENTO • NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE DI RIFERIMENTO • L’AZIONE PUBBLICA DI CONTROLLO SULL’INQINAMENTO ACUSTICO: I PARAMETRI CHE LE IMPRESE DEVONO RISPETTARE E RELATIVO SISTEMA SANZIONATORIO • LA PROTEZIONE PENALE DEL RUMORE • PROFILI CIVILISTICI DELLE IMMISSIONI SONORE

  3. NORMATIVA NAZIONALE DI INTERESSE • Regio Decreto n.1398 del 19.10.1930 - Approvazione del testo definitivo del Codice Penale (art.659) • Regio Decreto n.262 del 16.03.1942 - Approvazione del Codice Civile (art.844 c.c.) • D.M. 1444/68 (in particolare art. 2) • D.P.C.M. 01.03.1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno • Legge n.447 del 26.10.1995 - Legge quadro sull’inquinamento acustico • D.M. 11.12.1996 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo • D.P.C.M. del 14.11.1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore • D.M. del 16.3.1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico • D.Lgs. n.262 del 4.9.2002 - Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto

  4. NORMATIVA DELLA REGIONE VENETO • D.G.R. N.4313 del 21.09.1993 - Approvazione del documento “Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio” • Legge Regionale 10.05.1999 n.21 - Norme in materia di inquinamento acustico

  5. L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA DI VIGILANZA E CONTROLLO SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO • Alla provincia sono affidate le funzioni di controllo e vigilanza qualora le problematiche di inquinamento acustico riguardino ambiti territoriali ricadenti sul territorio di più comuni compresi nella circoscrizione provinciale (art.14 L.447/1995) • Quando l’inquinamento acustico riguarda siti collocati all’interno del territorio di un unico comune, le funzioni amministrative relative al controllo restano di esclusiva competenza della stessa municipalità (art.14 L.447/1995) • Per le funzioni tecniche di controllo i comuni e le province si avvalgono dell’ARPAV (art.8 L.R. 21/1999) pur restando in capo ad essi la responsabilità del procedimento amministrativo

  6. PARAMETRI DI MISURA DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO Si deve distinguere tra: • Comune dotato del piano di classificazioneacustica del territorio in zone ai sensi dell’art.6, 1° comma, della L.447/1995 • Comune che non ha ancora provveduto alla classificazione del territorio in zone

  7. LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE • L’adozione della classificazione acustica del territorio è un atto che genera un preciso onere a carico dei comuni già dal 1991 (D.P.C.M. 01.03.1991), che è stato poi ribadito dalla L. 447/1995, ancorché la sua esecuzione non sia sottoposta dalla legge ad un termine perentorio; • La L.R. n.21/1999, anche se non ha previsto sanzioni per le inadempienze, stabilisce che i comuni debbano provvedere alla redazione del piano di classificazione acustico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge; la maggioranza dei comuni allo stato attuale non vi ha ancora provveduto; • La classificazione acustica del territorio comunale consiste nella suddivisione del territorio in zone acustiche con l’assegnazione, a ciascuna di esse, di una delle 6 classi indicate nella Tab. A del D.P.C.M. 14.11.1997; ad ognuna delle classi corrispondono altrettanti limiti (limite di immissione – limite di emissione – valori di qualità – valori di attenzione); • La zonizzazione fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore nel territorio; su questa base verranno poi programmati gli interventi di prevenzione o riduzione dell’inquinamento acustico

  8. COMUNE DOTATO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO Le imprese devono rispettare: • i limiti di emissione di cui all’art. 2 e alla tabella B del d.p.c.m. 14.11.1997 • i limiti assoluti di immissione di cui all’art. 3 e alla tabella C del d.p.c.m. 14.11.1997 • il limite differenziale di immissione di cui all’art. 4 del d.p.c.m. 14.11.1997, salvo non siano ubicate inClasse VI esclusivamente industriale

  9. I LIMITI DI EMISSIONE Sono i valori massimi di rumore che possono essere emessi da una sorgente sonora, misurati in prossimità della sorgente stessa * (art. 2, comma 1 lett.e), L. 447/95) * Il d.p.c.m. 14.11.1997 sembra correggere tale indicazione, precisando che i rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati dalle persone (art.2, comma 3, d.p.c.m. 14.11.1997)

  10. I LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE Sono riferiti al rumore risultante dall’insieme di tutte le sorgenti sonore attive nell’ambiente

  11. IL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE (1) I valori limite differenziali riguardano la differenza tra il rumore ambientale (che è rappresentato dal livello di pressione sonora prodotta da tutte le sorgenti acustiche esistenti ed attive in un dato luogo e durante un determinato tempo) ed il rumore residuo (costituito dal livello di pressione sonora risultante dopo aver escluso le sorgenti sonore disturbanti) e sono: • 5 dB per il periodo diurno; • 3 dB per il periodo notturno, all’interno degli ambiente abitativi

  12. IL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE (2) I limiti differenziali non si applicano: • Nelle aree esclusivamente industriali (classe VI) • Al rumore provocato dalle infrastrutture di trasporto, dalle attività non produttive, commerciali, professionali, ed infine dai servizi comuni dell’edificio • “in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile”, cioè se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB (A) di giorno e 40 dB(A) di notte, ovvero a finestre chiuse è inferiore a 35 dB (A) e 25 dB (A).

  13. IL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE (3) Il criterio differenziale trova una speciale applicazione per gli impianti a ciclo produttivo continuo non ubicati in zone che abbiano una destinazione esclusivamente industriale (D.M. 11.12.1996). Per tali impianti si intendono: • quelli di cui non è possibile interrompere l’attività senza provocare danni all’impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale • quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle 24 ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione

  14. IL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE (4) Negli impianti a ciclo produttivo continuo il criterio differenziale si applica: • Agli impianti esistenti al 19.3.1996, nel caso non osservino i valori limite assoluti di emissione • Agli impianti a ciclo produttivo continuo realizzati dopo il 19.3.1996; in questo caso il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione edilizia

  15. COMUNE CHE NON HA ANCORA PROVVEDUTO ALLA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE Le imprese devono rispettare: • I limiti provvisori di accettabilità del rumore secondo livelli differenziati a seconda delle quattro zone acustiche previste dall’art.6 del d.p.c.m. 1.3.1991 • Il limite differenziale di immissione di cui all’art.4 del d.p.c.m. 14.11.1997 (su questo punto vi è incertezza interpretativa) salvo che non siano ubicate in Classe VI esclusivamente industriale

  16. I LIMITI PROVVISORI DI ACCETTABILITA’ DEL RUMORE Sono contenuti all’art.6 del d.p.c.m. 1.3.1991 che opera la seguente zonizzazione “automatica” del territorio nazionale:

  17. IL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE E’ controverso se tale limite si possa applicare ai Comuni che non hanno adottato la classificazione acustica: • per l’applicazione del limite differenziale vedasi Circolare Ministero dell’Ambiente 6.9.2004 in G.U. 15.9.2004 n.217 e TAR Toscana, sez.II, 24.1.2003 n.39; • Contra vedasi Consiglio di Stato, sez.IV, 18.2.2003, n.880 e TAR Veneto, sez.II, 28.5.2003, n.5123

  18. I PROVVEDIMENTI DELLA P.A. IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIMITI DI LEGGE • Irrogazione delle sanzioni amministrative • Emissione di provvedimenti amministrativi per ottenere l’eliminazione del disturbo acustico • Comunicazione in Procura della Repubblica per la violazione dell’art.650 c.p. in caso di inottemperanza alla adottata ordinanza contingibile ed urgente

  19. LE SANZIONI AMMINISTRATIVE • Superamento dei limiti di emissione o di immissione (art.10, comma 2° L.447/1995) • Superamento dei limiti provvisori fissati dal d.p.c.m. 1.3.1991 (art.8, comma 2° d.p.c.m . 14.11.1997) • Violazione dei regolamenti statali di esecuzione o di altre disposizioni statali, regionali o locali (art.10, comma 3° L.447/1995) • Inottemperanza al limite differenziale per gli impianti a ciclo continuo (art.5, d.m. 11.12.1996) • Inottemperanza al provvedimento legittimamente adottato dalla P.A. ai sensi dell’art.9 L.447/1995 (art.10, comma 1° L.447/1995) Le sanzioni amministrative previste dalla legge sono di tipopecuniario, variabili da un minimo di € 260,00 ad un massimo di € 10.400,00

  20. LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA L.R. VENETO N.21/1999 • Violazione delle disposizioni riguardanti l’esercizio delle attività svolte all’aperto o temporanee, es. cantieri edili (art.7, comma 3° lett.a) • Violazione delle disposizioni riguardanti degli orari e divieti posti dalle attività temporanee (art.7, comma 3° lett.b) • Superamento dei limiti fissati dal comune a tutela delle aree particolarmente sensibili Le sanzioni amministrative previste dalla legge sono di tipo pecuniario, variabili da un minimo di € 104 ad un massimo di € 1033,00

  21. I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER OTTENERE L’ELIMINAZIONE DEL DISTURBO ACUSTICO • Prescrizione • Diffida • Ordinanza contingibile ed urgente (art.9 L. 447/1995) Quale sia il tipo di provvedimento emanato esso deve espressamente contenere la prescrizione nei confronti dell’impresa affinché adotti ogni intervento utile a determinare il rientro del rumore nei limiti di legge

  22. LE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI- DEFINIZIONE - “qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, il sindaco ….. con provvedimento motivato può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività” (art.9 L. 447/1995)

  23. LE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI- PRESUPPOSTI - • Necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui non sarebbe possibile far fronte ricorrendo agli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento (es. ordinanze, diffide, ecc..) • Necessità che sussista una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica, quale ragionevole probabilità che accada un evento dannoso nel caso in cui il Comune non intervenga prontamente • Il pericolo, cui si intende fra fronte, deve minacciare un interesse di natura generale

  24. LA PROTEZIONE PENALE DEL RUMORE • “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazione acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone … è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 309” (art.659, 1° comma, c.p.) • “si applica l’ammenda da € 103 a € 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità” (art.659, 2° comma, c.p.)

  25. LA PROTEZIONE PENALE DEL RUMORE(Art. 650, 1^ comma, C.P.) • Il reato si manifesta attraverso una “condotta tipica” (schiamazzi o rumori ….) • Può essere commessa da “chiunque” • Ai fini della realizzazione del reato sono sufficienti emissioni sonore che superino il limite della normale tollerabilità concretamente apprezzabile in relazione all’ambiente e all’ora (reato di pericolo) • Il reato può essere realizzato anche nello svolgimento di attività legittima sotto il profilo amministrativo in quanto si valuta soltanto il disturbo arrecato ai terzi mediante la condotta descritta dalla norma • Non è configurabile la colpa del titolare di uno stabilimento industriale che abbia adottato, anche con notevole anticipo rispetto alle ditte concorrenti e considerevole dispendio di risorse in termini economici, tecnologie di intervento altamente qualificate per prevenire le immissioni (Cass. pen., 19.3.1996 n. 204635)

  26. FORMAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA Si afferma comunemente in giurisprudenza che per la valutazione relativa all’accertamento in concreto della potenzialità diffusiva delle immissioni sonore e del pregiudizio per la tranquillità esistenziale delle persone a causa del superamento dei limiti di tollerabilità non vi è alcuna necessità di ricorrere ad una perizia fonometrica realizzata sulla base dei metodi di valutazione previsti dalle normative pubblicistiche, allorchè il Giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti agli atti (soprattutto le dichiarazioni testimoniali di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti), si sia formato il convincimento che per le sue modalità d’uso la fonte sonora emetta suoni fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità. (Cass. pen., sez.I, 6.3.1997, n.3000; Cass. pen., sez.I, 28.6.1996, n.7768; Cass. pen., sez.I, 7.4.1995, n.5215)

  27. LA PROTEZIONE PENALE DEL RUMORE (Art. 659, 2^comma, C.P.) • È un reato “proprio” (esercizio di professione o mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell’autorità) • L’illiceità penale dell’attività può essere affermata solo se l’esercizio dell’attività si verifica fuori dai limiti modali, spaziali o temporali imposti dalla legge o da altro provvedimento (es. svolgimento dell’attività rumorosa in orari diversi da quelli stabiliti dal regolamento comunale) • La prevalente giurisprudenza di legittimità afferma che la condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall’esercizio di professioni o mestieri rumorosi non costituisce più reato ma illecito amministrativo ai sensi dell’art.10, comma 2°, della L. 447/1995 (da ultima Cass. pen., sez.I, 26.4.2000, n.3123; per l’opposto e minoritario indirizzo interpretativo cfr. Cass. pen., sez.I, 19.5.1998, n.2316)

  28. PROFILI CIVILISTICI DELLE IMMISSIONI SONORE (1) “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di … rumori … derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alle condizioni dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso” (art. 844 c.c.)

  29. PROFILI CIVILISTICI DELLE IMMISSIONI SONORE (2) • Scopo della norma è quello di tutelare il godimento fondiario rispetto alle immissioni sonore e di altro tipo • L’accertamento viene effettuato dal giudice civile, attraverso un prudente apprezzamento che tenga conto della particolarità della situazione concreta, ovvero delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione, come, per es. la rumorosità di fondo, con riferimento alla normale tollerabilità del fenomeno (cfr. Cassaz. Civ., sez.II, 03.08.2001 n.10735 la quale afferma che “il limite di 3 db di incremento del rumore rappresenta un valido ed equilibrato parametro di valutazione tale da consentire un idoneo contemperamento delle opposte esigenze dei proprietari”) • La legge quadro sull’inquinamento acustico (L.477/1995) e il d.p.c.m. 1.3.1991 non trovano applicazione nei rapporti tra privati (Cass.civ., se.II, 27.1.2003, n.1151; Cass.civ., sez.II, 3.8.2001, n.10735)

  30. PROFILI CIVILISTICI DELLE IMMISSIONI SONORE (3) Il proprietario che si ritiene danneggiato può adire la giustizia civile per: • far accertare l’illegittimità delle immissioni chiedendo o l’inibizione assoluta dell’attività inquinante o l’imposizione di determinati accorgimenti tecnici idonei a ricondurre l’attività aggressiva nei limiti della tollerabilità; • richiedere il risarcimento: b1) del danno patrimoniale, ovverosia della effettiva diminuzione del patrimonio subita; b2) del danno non patrimoniale (c.d. danno morale) che si determina sulla base dell’apprezzamento discrezionale del Giudice di merito, il quale deve preventivamente verificare se l’evento dannoso rivesta gli estremi del reato per poi proporzionare, in via equitativa, la misura del danno alla gravità del reato e all’entità del turbamento ingiusto dello stato d’animo; b3) del danno biologico (ex art. 2043 c.c. e 32 Cost.) che implica una diminuzione durevole del benessere morale e materiale; b4) del c.d. “danno esistenziale da inquinamento ambientale”, cioè il danno derivante dalle alterazioni non direttamente riconducibili ad una lesione psichica accertabile medicalmente che, tuttavia, appaia suscettibile di tutela, provocando una alterazione nel modo d’essere dell’individuo, ledendone i diritti fondamentali quali la serenità domestica (cfr. Corte d’Appello di Milano, 14.02.2003 n. 974)

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