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Conto energia. Strumenti di incentivazione per l’energia sostenibile.

Conto energia. Strumenti di incentivazione per l’energia sostenibile. Diversi tipi di celle solari: con Si monocristallino, policristallino, amorfo. Cella modulo a 6 celle pannelli.

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Conto energia. Strumenti di incentivazione per l’energia sostenibile.

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Presentation Transcript


  1. Conto energia. Strumenti di incentivazione per l’energia sostenibile.

  2. Diversi tipi di celle solari: con Si monocristallino, policristallino, amorfo. Cella modulo a 6 celle pannelli

  3. La tecnologia fotovoltaica consente la trasformazione diretta della luce solare in energia elettrica utilizzando materiali semiconduttori (in particolare silicio). Cella fotovoltaica

  4. CONTO ENERGIADL 387/2003 , DM28/07/2005,delibera AEEG n. 28/06, DM 06/02/2006 • Conto energia, è l'unico incentivo che ti permette di guadagnare con il tuo impianto fotovoltaico • Conto energia è il nome comune assunto dal programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione di elettricità da fonte solare mediante gli impianti fotovoltaici. • Che cos'è conto energia : Il conto energia è un incentivo statale nato per diffondere l'utilizzo degli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica pulita! • Come funziona il conto energia: Con conto energia puoi ricevere fino a 0,50 €uro per ogni kw di corrente elettrica prodotta dal tuo impianto fotovoltaico • Quanto guadagno e quanto risparmio con conto energia: Non pagherai più la bolletta! E ogni mese riceverai un corrispettivo in denaro in base alla dimensione dell'impianto che hai scelto! • Come richiedere conto energia: Per iniziare basta compilare un semplice modulo on line e avere accesso alle graduatorie nei tempi e modi previsti dal DM 6.2.2006

  5. La COMUNITA’ EUROPEA, per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, si è posta gli obbiettivi dei tre 20% al 2020 • + 20% DI ENERGIA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI (Solare, Eolico, Biomassa, ecc.); • + 20% RISPARMIO E EFFICIENZA ENERGETICA; • - 20% DI EMISSIONE DI CO2.

  6. RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI PRINCIPALI Decreto 1(certificati verdi)- “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”.Decreto 2(certificati bianchi)“Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”.

  7. Tariffe incentivanti del FV per 20 anni ( decreto attuativo febbraio 2007)

  8. Quanto produce un impianto fotovoltaico La durata di un impianto solare fotovoltaico è stimato intorno ai 30 anni

  9. Esempio di calcolo semplificato di costo e tempo di rientro economico con il conto energia (valore medio della tariffa per impianti da 1 a 3 kWp)

  10. Come attivare il Conto Energia? • Entro sessanta giorni dall’entrata in funzione dell’impianto occorre  inviare al gestore della rete: • Documentazione di conformità dell’impianto alle norme CEI; • Scheda tecnica dell’impianto; • Certificazione di collaudo; • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata

  11. Come funziona il conto energia nella pratica? • L'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico viene convertita dall'inverter e immessa nella rete locale a bassa tensione. • Il primo contatore ( contatore 1) posizionato dal gestore GRTN a valle dell'inverter, conteggia tutta l'energia prodotta dall'impianto, e riconosce al produttore, per venti anni, a seconda della classe di appartenenza definita in base alla potenza, delle tariffe incentivanti che variano al variare della tipologia di impianto e della potenza; in particolare vengono distinte le seguenti tipologie di impianto: • 1.    Impianto non integrato (es. impianto al suolo) • 2.    Impianto parzialmente integrato (es. impianti a tetto aderenti alla superficie della copertura) • 3.    Impianto integrato (es. pensiline con copertura  costituita da moduli fotovoltaici)

  12. La tabella di seguito sintetizza il valore dell’incentivazione riconosciuta al variare della potenza e della tipologia di impianto:

  13. L’energia prodotta viene ceduta al gestore locale (solitamente ENEL) e conteggiata dal secondo contatore (contatore 2) che rileva i KWh immessi alla rete. Si può immaginare la rete nazionale come una batteria di capacità infinita dove il produttore immette l’energia prodotta e quando necessita la preleva. Il vantaggio enorme di tale soluzione e’ che la rete nazionale non necessita di manutenzione e costi aggiuntivi dovuti alle perdite di carica e scarica della batteria e la sua sostituzione che avviene ogni circa 10 anni. • Il terzo contatore (contatore 3) cioè il normale contatore che si ha normalmente in casa  conteggia, il consumo energetico per i propri fabbisogni quando non vi è produzione di energia elettrica dall’impianto. • In sintesi il contatore 2 ha la caratteristica di misurare l’energia immessa nella rete Nazionale, mentre il contatore 3 quello di misurare il consumo. • Idealmente il secondo e terzo contatore dovrebbero essere condensati in uno unico dove l’energia immessa viene conteggiata a credito mentre se prelevata viene calcolata a debito. Per motivazioni puramente tecniche l’Enel sta optando per i due contatori distinti. • Le tariffe di cui allo schema precedente valgono per tutti quegli impianti che entreranno in funzione nel 2007, il decreto definisce altresì le tariffe che verranno applicate agli impianti che entreranno in produzione negli anni successivi al 2007 fino al 2010 compreso; in pratica ogni anno successivo al 2007 verranno applicate le tariffe dell’anno precedente ridotte del 2%. • Le tariffe specificate nel decreto possono essere ulteriormente maggiorate (fino ad un massimo del 30%) qualora l’impianto sia abbinato ad interventi di  efficienza energetica; in particolare ad ogni riduzione del 10% del fabbisogno energetico di ogni unità abitativa (ottenuto attraverso interventi tesi alla riduzione delle perdite energetiche) farà seguito un aumento di pari entità della tariffa incentivante (fino, appunto, ad un massimo del 30%).

  14. ESCO ( Energy Service Company ) • Soggetti che dovrebbero rivestire un ruolo fondamentale in un sistema energetico sostenibile. Si tratta di un “nuovo attore” in grado di incidere fortemente sul piano dell’efficienza. Esse intervengono in tutti i settori energetici, anche in quello domestico, offrendo servizi energetici completi ai loro clienti. • Propongono un piano costruito con un approccio sistemico, che comprende cioè sia interventi strutturali che la fornitura di impianti ed apparecchiature. Nel caso di piccoli clienti, come di singoli cittadini, i costi degli interventi previsti vengono anticipati dalla ESCO, che si ripaga incassando il capitale risparmiato dal minor uso di energia nel primo periodo di operatività dell’intervento. Successivamente il risparmio ottenuto sarà a vantaggio del cliente e la ESCO ne riceverà solo una percentuale per le attività di gestione e manutenzione.

  15. Il nuovo mercato per il risparmio energetico e per la protezione ambientale.

  16. CERTIFICATI BIANCHI (TEE) • A differenza dei certificati verdi, che agiscono sulle fonti di energia, i certificati bianchi hanno l’obiettivo di agire sull’uso dell’energia: • 1. Sono un nuovo strumento di promozione del risparmio energetico: “certificati bianchi” o (Titoli di Efficienza Energetica); • 2. sono anch’essi regolati da un mercato .

  17. CERTIFICATI VERDIL’art. 11 del D. Lgs. N. 79/1999 (“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”: il c.d Decreto Bersani che disciplina l’intera materia del mercato nazionale dell’energia elettrica) prevede il superamento del sistema CIP 6 per passare ad un meccanismo di mercato competitivo basato sui “Certificati Verdi”, titoli annuali che attestano la produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate. 1) L’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dal sistema delle tariffe fisse agevolanti introdotto dal provvedimento CIP 6/92 ai “certificati verdi”; 2) Il ruolo del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) nel nuovo sistema; 3) Il Gestore del Mercato Elettrico (GME): la piattaforma per la compravendita dei certificati verdi, la cosiddetta “Borsa dell’Energia); 4) Prezzo e volume degli scambi; 5) Bancabilità dei certificati verdi; 6) Riconoscimento dell’incentivo anche all’energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta all’estero: condizioni e requisiti.

  18. CERTIFICATI NERI(CO2, CH4 e gas climalteranti ) • Con decorrenza dal 1° gennaio 2005, in recepimento della direttiva Emissions Trading in Italia: il D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 216. tutti gli impianti che effettuano attività nel settore dell'energia, della produzione e della trasformazione dei metalli ferrosi, dell'industria minerale e della fabbricazione di carta e di cartone che emettono i gas a effetto serra in relazione a tali attivitàdovranno aver ottenuto un'apposita autorizzazione (“permit”) rilasciata dalle Autorità competenti. Permessi di inquinamento negoziabili: l’International Emissions Trading (IET) istituito all’art. 17 del Protocollo di Kyoto e la Direttiva 2003/87/CE. • Con benefici per le imprese e benefici ambientali derivanti dallo scambio di quote di emissione. • Regolato anche in questo caso da una borsa delle quote di emissioni. Con un prezzo delle quote di emissioni regolato dal mercato.

  19. Il legame stretto esistente • Per certificati verdi: . risparmio prodotti combustibili tradizionali; . maggiore produzione di energia da fonti alternative; . minore dipendenza energetica. • Per certificati bianchi: . risparmio energetico su: edilizia, illuminotecnica, sostituzione elettrodomestici, impianti fotovoltaici, motori ad alta efficienza, nuovi erogatori di acqua e rompigetto aerati ecc.ecc. • Per certificati neri: Con decorrenza dal 1° gennaio 2005, tutti gli impianti che effettuano attività nel settore dell'energia, della produzione e della trasformazione dei metalli ferrosi, dell'industria minerale e della fabbricazione di carta e di cartone che emettono i gas a effetto serra in relazione a tali attivitàdovranno aver ottenuto un'apposita autorizzazione (“permit”) rilasciata dalle Autorità competenti.

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