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Decreto Legislativo 81/08 Modifiche apportate al Titolo IV Dal Decreto Legislativo 106/09

Decreto Legislativo 81/08 Modifiche apportate al Titolo IV Dal Decreto Legislativo 106/09 Seminario IIPLE Bologna 19-11-09. In generale , non ci sono grandi modifiche al Titolo IV- si tratta soprattutto di semplificazioni e chiarimenti del testo , ma c’è anche qualche aggiunta importante.

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Decreto Legislativo 81/08 Modifiche apportate al Titolo IV Dal Decreto Legislativo 106/09

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  1. Decreto Legislativo 81/08 Modifiche apportate al Titolo IV Dal Decreto Legislativo 106/09 Seminario IIPLE Bologna 19-11-09

  2. In generale , non ci sono grandi modifiche al Titolo IV- si tratta soprattutto di semplificazioni e chiarimenti del testo , ma c’è anche qualche aggiunta importante. È cambiato invece il sistema sanzionatorio , cambiamento peraltro che riguarda l’intero decreto, con ampia riduzione delle sanzioni.

  3. L’originario “impianto del cantiere” previsto dal Dlg. 81/08 viene sostanzialmente confermato, ed attraverso le precisazioni ed accentuazioni dei ruoli dei diversi soggetti in gioco assume un profilo più definito.

  4. E’ un’impianto noto, che per brevità si può riassumere in una sorta di diagramma di flusso : parte dal committente o responsabile dei lavori , passa attraverso il coordinatore per la progettazione , quello per l’esecuzione , l’impresa affidataria , l’impresa esecutrice, gli artigiani autonomi, per arrivare ai lavoratori subordinati.

  5. Il ruolo centrale del sistema lo mantiene il committente, con possibilità di delega al responsabile dei lavori , figura meglio definita dalla modifica all’art. 89. Nello stesso articolo c’è qualche altra modifica che riguarda di altri soggetti : Il coordinatore per l’esecuzione, del quale vengono indicate alcune incompatibilità . L’impresa affidataria , nel caso si tratti di un consorzio di imprese. L’impresa esecutrice ( definizione nuova ), quella che rientra nel conto delle imprese presenti in cantiere.

  6. Le modifiche dell’art. 90 ( obblighi del committente o del responsabile dei lavori ) snelliscono alcuni adempimenti burocratici , ne precisano, modificano e integrano altri. Comma 3 : ai fini degli obblighi della designazione dei coordinatori , conta solo le imprese esecutrici. Comma 7 : comunica il nominativo dei coordinatori anche all’ impresa affidataria. Comma 9 : verifica dell’idoneità delle imprese semplificata sotto i 200 u/g e in assenza rischi all. XI Comma 11 : chiarito dove non deve essere designato il coordinatore per la progettazione. Il comma 1 di questo art. , insieme al comma 1 , lett. b-bis dell’art. 91 (obblighi del coordinatore per la progettazione ) e al comma 2 dell’art. 93 ( responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori ) apre invece un singolare intreccio di responsabilità tra committente o responsabile dei lavori e coordinatore per la progettazione.

  7. Ci sono due novità importanti all’art. 97 ( obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria). Al comma 3-bis c’è l’obbligo di trasferire alle imprese in sub-appalto , insieme agli apprestamenti , impianti ed altre attività di cui al punto 4 dell’all. XV , anche i relativi oneri , senza alcun ribasso. Al comma 3-ter c’è l’obbligo di affidare lo svolgimento delle attività previste dall’art. stesso a dirigenti e preposti adeguatamente formati. Il committente o il responsabile dei lavori assicurano l’attuazione di questi obblighi ( art. 100 , comma 6-bis ).

  8. E’ cambiato anche l’art. 14 , La sospensione dell’attività di impresa in caso di gravi e e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza. In attesa che venga emanato apposito decreto ministeriale, presupposto per la sospensione è la violazione dell’all. I.La reiterazione c’è quando “nei cinque anni successivi ….., lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole”. Sono considerate della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate nell’all. I (Modificato). L’ambito di applicazione del provvedimento sospensivo viene circoscritto alla sola parte di attività imprenditoriale interessata dalle violazioni.

  9. Sempre nell’art. 14 :E’ confermata la somma aggiuntiva da pagare , pari a 2.500 euro , così come è fatta salva l’applicazione delle altre sanzioni. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi. Il provvedimento sospensivo dura fino a quando non vengono rimosse le condizioni che lo hanno determinato e non venga pagata la somma aggiuntiva.

  10. Infine , all’art. 27 , comma 1-bis, per la qualificazione delle imprese viene introdotta una sorta di patente a punti . Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile. Sarà interessante vederne le modalità applicative.

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