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UNICO PF. QUADRO RF – Redditi di impresa in contabilità ordinaria. Fabio Ferla, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Pubblicista. 1. QUADRO RF: Redditi di impresa in contabilità ordinaria.

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  1. UNICO PF QUADRO RF – Redditi di impresa in contabilità ordinaria Fabio Ferla, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Pubblicista 1

  2. QUADRO RF: Redditi di impresa in contabilità ordinaria Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell’art. 66 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario. Il presente quadro non deve essere compilato dai soggetti che per l’anno d’imposta 2008 hanno adottato il regime dei contribuenti minimi previsto dall’art. 1, commi da 96 a 117 della legge finanziaria 2008, in quanto detti soggetti devono compilare l’apposito quadro CM. L’artigiano iscritto nell’apposito albo deve barrare la casella “Artigiani”. Il quadro RF si compone del riquadro • “Determinazione del reddito”; dei seguenti prospetti: • importi ricevuti; • dati di bilancio; • conferimenti agevolati; • prospetto dei crediti. 2

  3. RIGO RF1: Codice attività, cause esclusione parametri e studi di settore e di inapplicabilità degli studi di settore, componenti positivi annotati Nel rigo RF1, colonna 1, va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007. Le colonne 2 e 3 vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri. Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece: • barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio, nel rigo “Tipo di dichiarazione”; • compilare ed allegare gli appositi modelli. In colonna 4 va indicato l’ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore annotati nelle scritture contabili. 3

  4. DETERMINAZIONE DEL REDDITO: RF2 – RF3 Il reddito d’impresa è determinato apportando all’utile (o alla perdita) risultante dal conto economico, da indicare rispettivamente nel rigo RF2 o RF3, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all’applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi. La perdita non deve essere preceduta dal segno meno. 4

  5. RIGO RF4: Componenti positivi indicati nel quadro EC Nel rigo RF4 vanno indicati gli ammortamenti, le (maggiori) plusvalenze o le (minori) minusvalenze e le sopravvenienze che concorrono a formare il reddito ai sensi dell’ art. 109, comma 4, lett. b), quarto periodo nel testo previgente alle predette modifiche. In particolare, in colonna 4, va indicato l’importo complessivo di tali componenti (decremento dell’eccedenza pregressa), corrispondente a quello indicato nel rigo EC19, colonna 2, e nelle colonne 1, 2 e 3, la parte di tale importo riferibile, rispettivamente, ai beni materiali e immateriali ammortizzabili (importo del rigo EC7, colonna 2), agli altri beni (importo del rigo EC12, colonna 2) e agli accantonamenti (importo del rigo EC18, colonna 2). 5

  6. Il principio di competenza

  7. Principio di competenza articolo 109 c. 1 • La regola generale sancita dall’art. 109 prevede che, in assenza di disposizioni specifiche derogatorie (es. art. 99 oneri fiscali – per cassa), i componenti economici negativi e positivi concorrono alla formazione del reddito per competenza, purché ne sia certa l’esistenza e determinabile l’ammontare: in caso contrario vanno considerati al verificarsi di tali condizioni. • Si vede subito, dal disposto del comma 1 dell’art. 109, come il criterio di competenza abbia una valenza non assoluta: la prima deroga è infatti contenuta nello stesso comma: non sono computabili componenti di competenza se: • Incerti nell’esistenza (an) • Nonobiettivamentedeterminabili nell’ammontare (quantum) certi Componenti computati nell’esercizio di competenza Quindi, struttura art. 109 c. 1 purché obiettivamente determinabili

  8. Differenza tra competenza fiscale e civilistica Articolo 109 TUIR Competenza dal punto di vista fiscale Ammessi in deduzione i componenti negativi solo secerti e determinabili Competenza civilistica (per quanto riguarda accantonamento a fondi rischi e oneri) 2424 – bis c.c. Imputazione dei costianche se solo probabili

  9. Determinazione esercizio di competenza Spedizione / consegna salvo che sia diversa e successiva la data in cui si ha l’effetto traslativo della proprietà Cessione beni mobili Stipulazione dell’atto salvo che sia diversa e successiva la data in cui si ha l’effetto traslativo della proprietà Cessione beni immobili e aziende Prestazioni di servizi a carattere unitario / inscindibile Data di ultimazione Prestazioni di servizi ripetuti / continuativi Corrispettivi concorrono nel periodo in cui maturano

  10. Imputazione al Conto Economico • I commi 3 e 4 dell’art. 109 contengono disposizioni sul concorso alla formazione del reddito di impresa dei componenti positivi e negativi di reddito. Imputazione per competenza indipendentemente dall’imputazione a conto economico. Ricavi, altri proventi, rimanenze Spese, altri componenti negativi Deducibili solo se sono imputati al conto economico • Deducibilità di componenti negativi non imputati nei casi di: • deducibilità prevista da disposizioni di legge • costi inerenti a ricavi tassabili non imputati e rilevati in sede di accertamento (necessario che i costi risultino da elementi certi e precisi)

  11. I Ricavi delle vendite e delle prestazioni

  12. Ricavi, il Tuir:articolo 57 (Irpef) • L’articolo 85 del TUIR fornisce un elenco esaustivo delle fattispecie generatrici di ricavo. Alcune novità sono state introdotte rispetto al previgente art. 53 del D.P.R. 917/1986, in particolare l’introduzione nel novero dei ricavi dei corrispettivi da cessione di strumenti finanziari partecipativi assimilati alle azioni, compresi quelli emessi a fronte dell’istituzione di patrimoni destinati (artt. 2346 e ss., 2477 e ss.). Vengono perciò assimilati alle azioni i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione deriva esclusivamente da risultatieconomici della società o dell’affare. • Per quel che attiene l’art. 57, relativamente ai soggetti Irpef, viene ripreso unicamente il comma 2 del vecchio articolo 53 (destinazione ad autoconsumo / finalità estranee), rinviando, per quanto riguarda tutto il resto, all’art. 85.

  13. Ricavi: schema art. 85 Beni / servizi oggetto dell’attività – lett a) Materie prime e semilavorati - lett. b) Corrispettivi da cessione di: Titoli, strumenti finanziari similari alle azioni e obbligazioni – lett. c, d, e) Ricavi Indennità a titolo risarcitorio per perdita o danneggiamento beni di cui alla lettera precedente – lett. f) Altri ricavi, derivanti da: Contributi in base a contratto e contributi spettanti in conto esercizio a norma di legge – lett. g e h)

  14. Ricavi: fattispecie escluse Beni mobili strumentali Quote di società di persone Azioni, titoli, quote, strumenti finanziari ecc. iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie Corrispettivi da cessione di: Ricavi Partecipazioni attratte dalla disciplina dell’art. 87 Contributi in conto impianti

  15. Corrispettivi attività tipica • Ai sensi delle lett. a) e b) dell’art. 85, i ricavi sono considerati la contropartita: • Della vendita di merci / prestazioneservizi rientranti nella normale attività dell’impresa; • Della vendita di materieprime, sussidiarie, semilavorati, altri benimobili (non strumentali) precedentemente acquistati per essere impiegati nella produzione. • Possono essere conseguiti mediante compravendita ma anche tramite conferimento o permuta. • Sconti, abbuoni, premi, ecc. , vanno sottratti dai ricavi (coincidenza con disciplina civilistica di cui all’articolo 2425-bis c.c.).

  16. Titoli, quote, strumenti similari alle azioni e obbligazioni • Distinzione operata dal T.U.I.R.: Immobilizzazioni finanziarie Cessione dà origine a plusvalenze o minusvalenze Destinazione Attivo circolante Cessione dà origine a ricavi

  17. Quote in società di persone • Indipendentemente dall’iscrizione a bilancio tra le immobilizzazioni o nell’attivo circolante, fiscalmente la cessione genera in ogni caso minus/plus valenze. • L’unica eccezione, chiaramente, attiene il caso in cui si tratti di una società (che cede le quote) che svolge attività finanziaria: in questo caso, la cessione dà origine a ricavi ai sensi della lett. a) dell’art. 85 (cessione di beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa).

  18. VARIAZIONI IN AUMENTO 19

  19. RIGO RF5: Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all’esercizio Con riferimento alla colonna 1, del rigo RF5, si fa presente che, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui all’art. 87 del TUIR, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell’art. 88, comma 2, del TUIR, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 86 del TUIR, conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, che devono essere indicate nel rigo RF5, colonna 2, comprensive dell’importo indicato in colonna 1 . Nello stesso rigo RF5 va indicata anche la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell’esercizio, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite oggetto di rateazione in precedenti periodi d’imposta. 20

  20. PLUSVALENZE PATRIMONIALI SOGGETTI IRPEF

  21. Plusvalenze Patrimoniali – Soggetti Irpef(art. 58) • Il nuovo articolo 58 riprende alcune disposizioni contenute nell’art. 54 del previgente D.P.R. 917/1986. • Il regime di tassazione delle plusvalenze è contenuto nell’art. 86 del TUIR. • Nelle slide successive affronteremo la disciplina della cessione di azienda

  22. Le plusvalenze patrimoniali schema • Costituiscono beni che danno origine a plusvalenze, in sintesi: • NON Costituiscono beni che danno origine a plusvalenze: Beni materiali mobili ed immobili strumentali all’esercizio dell’impresa Beni immateriali suscettibili di valutazione economica (brevetti, marchi, ecc.) Plusvalenze Aziende e rami d’azienda Attività finanziarie immobilizzate Beni di cui all’art. 85 co. 1 NO Plusvalenze Costi patrimonializzati

  23. Determinazione delle plusvalenze: cessioni a titolo oneroso meno meno Residuo valore non ammortizzato Oneri accessori diretta imputazione = Plusvalenza Corrispettivo Tra gli ammortamenti occorre ricomprendere anche la quota relativa all’esercizio di cessione (ragguagliata al periodo?) L’interpretazione più corretta pare essere quella civilistica, secondo la quale gli ammortamenti rappresentano scritture di integrazione su beni esistenti alla chiusura dell’esercizio, pertanto NON si possono considerare ammortamenti su beni che non sono più parte del patrimonio aziendale a tale data. Tuttavia la risoluzione 41/E del 2002 prevede che l’ammortamento in vendita possa esser calcolato purché tale scelta venga applicata in modo uniforme a tutti i beni dismessi / alienati nell’esercizio.

  24. Tassazione delle plusvalenze Per intero nell’esercizio di realizzo plusvalenze diverse da quelle che possono fruire del regime previsto dall’art. 87 (vedi oltre) Scelta contribuente In quote costanti nell’esercizio e nei 4 anni successivi (max) • Facoltà concessa in caso di realizzo nel rispetto delle seguenti condizioni: • possesso (a titolo di proprietà) per un periodo non inferiore a 3 anni (secondo art. 2963 c.c. = calendario comune); • possesso (a titolo di proprietà) per un periodo non inferiore a 1 anno per società sportive dilettantistiche Scelta in dichiarazione: nessuna scelta = 100% nell’esercizio

  25. Periodo di possesso: casi particolari

  26. Indennità risarcitorie • Vengono considerate, ai sensi dell’art. 85 lett. f), fattispecie produttive di ricavi o di plusvalenze nei seguenti casi:: Ricavo, se riferite a beni produttivi di ricavi danno luogo a: Indennità risarcitorie Plusvalenza, se riferite a benialla cessione di beni diversi da quelli di cui alle lettere precedenti dell’articolo in esame

  27. Concorrenza alla formazione del reddito Indennità risarcitorie: Certe nell’esercizio in cui diventano: Concorrono a formare il reddito Obiettivamente determinabili Indipendentemente dalla data di effettivo incasso (principio di competenza)

  28. Sopravvenienze attive da risarcimenti assicurativi Indennità risarcitorie anche assicurative di danni per il danneggiamento di beni merce (ricavi) e beni strumentali (plusvalenze) Sopravvenienze attive da risarcimenti assicurativi Potrebbe succedere che in un esercizio successivo quanto incassato risulti maggiore dell’originaria stima dell’indennizzo effettuata al momento del danno. A norma dell’art. 88, c. 2), si può accedere alla tassa-zione frazionata (se possesso per almeno 3 anni).

  29. Cessione beni costituenti Immobilizzazioni finanziarie L’art. 86, TUIR, prevede che lo stesso trattamento fiscale applicato alle plusva-lenze patrimoniali sia applicato alle cessioni di imm. finanziarie plusvalenze diverse da quelle che possono fruire del regime previsto dall’art. 87, rateizzabili se immobilizzazioni finanziariecedute iscritte come tali negli ultimi 3 bilanci. Plusvalenze da autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’impresa no rateizzazione. Plusvalenze Se si tratta di plusvalenze parzialmente esenti, l’importo imponibile (40%) non è rateiz-zabile

  30. RIGO RF6: Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all’esercizio Con riferimento al rigo RF6, si fa presente che ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) ed h) del comma 1 dell’art. 85 dello stesso TUIR, e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto. La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle “Plusvalenze e sopravvenienze attive” contenuto nel quadro RS. 31

  31. Tipologie di contributi: classificazione a fini fiscali

  32. Tassazione dei contributi in conto capitale e delle liberalità • Rimandando ad altra sede l’esame della disciplina ai fini fiscali relativamente ai contributi che non costituiscono fattispecie produttiva di sopravvenienze (contributi in conto esercizio, contributi in c/impianti), ricordiamo che danno luogo invece a sopravvenienze attive: • contributi spettanti a norma di legge in conto capitale (genericamente contributi in conto capitale), che, come abbiamo visto seguendo l’interpretazione proposta da Assonime devono considerarsi quelli “la cui erogazione risponda genericamente alla finalità di incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa, senza perciò che la loro concessione si correli all’onere di uno specifico investimento nei suddetti beni; • liberalità concesse a qualsiasi titolo.

  33. Tassazione dei contributi in conto capitale e delle liberalità Riferimento normativo: articolo 88 comma 3 lettera b): in questo caso, non essendo quella dei contributi in conto capitale una delle ipotesi di deroga rispetto alla disciplina ordinaria (come invece avviene per i contributi in conto esercizio ed in conto capitale), occorre riferirsi alla disciplina ordinaria, che prevede l’applicazione del criterio di cassa, concedendo due opzioni al contribuente: • Imputazione integrale nell’esercizio in cui il contributo viene incassato; • In cinque quote costanti a partire dall’anno in cui avviene l’incasso.

  34. Tassazione dei contributi in conto capitale e delle liberalità • Tassazione in quote costanti, comportamento in sede di dichiarazione: • Ipotesi a) il contributo è contabilizzato come ricavo da riscontare – è necessario operare una variazione in aumento o diminuzione qualora non vi sia coincidenza tra quote imponibili e quote imputate civilisticamente; • Ipotesi b) il contributo è contabilizzato come provento di competenza dell’esercizio, per intero – è necessario operare una rettifica per rinviare la tassazione. • Tassazione interamente nell’esercizio: considerazioni analoghe in senso opposto.

  35. Contributi in conto capitale e delle liberalità - esercizio di incasso • Va considerato l’esercizio in cui in senso giuridico si ha l’acquisizionedefinitiva del diritto al contributo. Se dopo l’incasso, per esempio, il diritto al contributo è sottoposto a condizione sospensiva, il momento rilevante ai fini fiscali è quello in cui tale condizione si verifica. Se la corresponsione del contributo avviene in più soluzioni, ogni somma percepita corrisponde ad un evento autonomamente rilevante ai fini fiscali. • Se il contributo è erogato sotto forma di credito di imposta, appare corretto far coincidere l’esercizio di incasso con quello in cui il contributo è effettivamente utilizzato in compensazione.

  36. RIGO RF7: Redditi di immobili non costituenti beni strumentali ne beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell’art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all’estero. Ai sensi dell’art. 90 del TUIR in caso di immobili locati, qualora il canone di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento, delle spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di tale riduzione. 37

  37. I proventi immobiliari

  38. Gli immobili dell’impresa

  39. Determinazione del reddito • Per gli immobili che soggiacciono alla disciplina di cui all’art. 90, occorre innanzitutto individuare il luogo dove è sito il bene: Determinazione catastale del reddito In Italia Slide successiva Ubicazione Disciplina di cui all’art. 70 All’estero

  40. Determinazione catastale: art. 37 Reddito medio ordinario in base ad applicazione delle tariffe d’estimo attualmente in vigore (in attesa delle nuove tariffe previste dal D.P.R. 138/1998, continuano a trovare applicazione quelle attualmente in vigore rivalutate del 5%) Concorre a formare il reddito il maggiore importo tra: Immobili destinazione ordinaria Canone risultante dal contratto forfetariamente ridotto del 15% (immobili locati) • Irrilevanza effettiva percezione • possesso per parte dell’anno: in dichiarazione solo canone relativo al periodo di possesso

  41. Immobili situati all’estero: art. 70 • Se l’immobile è situato all’estero, trova applicazione come detto l’art. 70 del TUIR, in base al quale: • Se nello stato dove è sito l’immobile è soggetto ad imposte sui redditi, l’imponibile è costituito dall’ammontare netto della valutazione effettuata dallo Stato Estero nel periodo di imposta corrispondente; • Se nello stato dove è sito l’immobile è esente da imposte sui redditi, l’imponibile è pari all’ammontare percepito nel periodo di imposta diminuito del 15% a titolo di deduzione forfetaria. • I redditi degli immobili situati all’estero costituiscono redditi diversiai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. f) del TUIR.

  42. Spese e componenti negativi riferiti ad immobili di cui all’art. 90 • Nel caso di beni immobili diversi da quelli strumentali e da quelli oggetto dell’attività propria dell’impresa, le spese e gli altri componenti negativi NONsonodeducibili, in quanto già considerati nella determinazione delle rendite catastali. • Sono invece deducibili componenti negativi non considerati nella determinazione della rendita catastale: • Interessi passivi da prestiti per acquisizione di tali beni; • Costi non strettamente connessi agli immobili stessi.

  43. Dichiarazione dei redditi: sintesi delle variazioni Immobili diversi da strumentali / oggetto attività: • Variazione del reddito IN DIMINUZIONE per eventuali proventi contabilizzati (canoni) • Variazione del reddito IN AUMENTO per: • Spese ed oneri contabilizzati non deducibili; • Reddito determinato ai sensi dell’art. 90.

  44. Immobili: RM 24.10.1985 • Risoluzione Ministeriale 24.10.1985, n. 9/768 • Affitto di un complesso unitario di mobili ed immobili costituenti opificio: anche se la società locatrice mantiene una propria struttura tecnico amministrativa sia per le manutenzioni di varia natura sia per l’adeguamento delle strutture, l’intera azienda rappresenta un bene strumentale e l’immobile concorre alla determinazione del reddito secondo i costi e ricavi sostenuti.

  45. RIGO RF8: Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF7 Nei righi RF8 e RF30 vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel rigo RF7 va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell’eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione. Si fa presente che nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel rigo RF7 va indicato anche il reddito dominicale. I soggetti che esercitano sui terreni le attività di cui alle lettere b) e c) dell’art. 32 del TUIR eccedenti i limiti stabiliti dal medesimo articolo, e che hanno optato per la determinazione analitica del reddito, devono indicare: • nel rigo RF7, il reddito agrario, per l’attività compresa nei limiti; • nel rigo RF8, la parte dei costi imputabili all’attività compresa nei limiti; • nel rigo RF30, i soli ricavi riferibili all’attività compresa nei limiti. 46

  46. NOVITA’ IMMOBILI NON STRUMENTALI LOCATI (ART. 7 D.L. 203/05) Eliminazione deduzione forfetaria del 15% del canone di locazione ART. 7 Deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria nei limiti del 15% del canone di locazione; l’eventuale parte eccedente resta indeducibile Modifica l’art. 90 TUIR

  47. NOVITA’ IMMOBILI NON STRUMENTALI LOCATI (ART. 7) Sono quelle di cui all’art. 3, co. 1, lett. a), del DPR 380/2001: interventi edilizi relativi alle “opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti” Spese di manutenzione ordinaria Disparità di trattamenti rispetto alle persone fisiche, per le quali rimane ferma la deduzione del 15% OSSERVAZIONI In assenza di spese, o spese inferiori al 15%, tassazione più elevata rispetto al passato; in presenza di spese superiori al 15%, non recuperabilità delle stesse negli esercizi successivi

  48. NOVITA’ IMMOBILI NON STRUMENTALI LOCATI (ART. 7) Lo stesso meccanismo di deduzione delle spese di manutenzione si applica anche agli immobili locati da parte degli enti non commerciali non relativi all’impresa commerciale eventualmente esercitata Art. 7, co. 1, lett. b) Periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (4 ottobre 2005): per i soggetti “solari “ efficacia dal 2005 EFFICACIA ART. 7

  49. RIGO RF9: Ricavi non annotati Nel rigo RF9, colonna 3, vanno indicati i ricavi non annotati nelle scritture contabili, comprensivi degli importi esposti in colonna 1, qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti: Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), il cui importo va evidenziato in colonna 1; Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore (art. 10 della legge 8 maggio 1998, n.146), il cui importo va evidenziato in colonna 1. In colonna 2 va indicata l’eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall’art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria per il 2005). Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito (codice tributo 4726). 50

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