1 / 42

IL CICLOMOTORE NEL NUOVO C.D.S.

IL CICLOMOTORE NEL NUOVO C.D.S. A cura di Carlo Carrera – Funzionario della Scuola di Polizia Municipale “R. Bussi”. di Torino. Premessa.

patsy
Download Presentation

IL CICLOMOTORE NEL NUOVO C.D.S.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. IL CICLOMOTORE NEL NUOVO C.D.S. A cura di Carlo Carrera – Funzionario della Scuola di Polizia Municipale “R. Bussi”. di Torino

  2. Premessa • L’omologazione e l’immissione in circolazione dei ciclomotori è regolata, nel nostro Paese, dalle norme del Codice stradale e da quanto stabilito, soprattutto per le caratteristiche tecniche e costruttive, dalle Direttive comunitarie.

  3. Normativa nazionale di riferimento • Codice della strada; • Regolamento di esecuzione e di attuazione al CdS; • Decreti ministeriali di recepimento delle direttive comunitarie (art. 229 CdS)

  4. Normativa comunitaria di riferimento • Direttiva del Parlamento e del Consiglio del 18 marzo 2002, n. 2002/24/CE “Omologazione dei veicoli a motore a due e tre ruote” [recepita nel nostro ordinamento dal D.M. 31/1/2003]

  5. Ciclomotore: il veicolo • Art. 52 CdS “classificazione” • Art. 97 CdS “circolazione” [dal 1° luglio 2004, nuovi concetti di certificato di circolazione e di targa] • Dal 1996, per effetto delle disposizioni europee, in Italia circolano i quadricicli leggeri, considerati ciclomotori.

  6. Quadriciclo leggero [DD.MM. 5.4.94 e 31.1.03] • Normalmente hanno cilindrata superiore a 50 cc, in quanto montano un motore diesel. Ciò è consentito purché non superino la potenza di 4 kW

  7. Riepilogo: ciclomotore è un veicolo: • A 2, 3 o 4 ruote, avente motore  50 cm3 se termico, ovvero > se spinto da altro propulsore (diesel) purché di potenza  4 kW; • Capacità di sviluppare, in piano, una velocità  45 km/h • Può, per costruzione, essere destinato al trasporto di merci

  8. NOTA BENE!!! • IL SUPERAMENTO DI ANCHE UNO SOLO DI QUESTI LIMITI COMPORTA L’IMMISSIONE NELLA CATEGORIA DEI MOTOVEICOLI, CON PESANTI CONSEGUENZE SANZIONATORIE

  9. Accertamento dei requisiti di idoneità • L’art. 75 CdS prescrive che per l’ammissione in circolazione è necessario un preventivo accertamento dei dati di identificazione (n° di telaio) e il mezzo deve risultare compatibile con le prescrizioni tecniche e costruttive(art. 52 CdS), nonché con le norme sulla sicurezza dei veicoli (art. 71 CdS) e di equipaggiamento (art. 72 CdS). • Revisione periodica (art. 80 CdS)

  10. Alterazioni e manomissioni: sanzioni • Art. 97 CdS applicabile in presenza di alterazioni e/o manomissioni delle caratteristiche tecniche e costruttive del mezzo • Sanzione amministrativa pecuniaria • Confisca amministrativa del mezzo [con il sequestro operato dalle forze di polizia]

  11. Alterazioni e manomissioni: cause • Sostituzione di determinati organi meccanici quali il carburatore, la marmitta, la camera di scoppio; • Manomissione del dispositivo di limitazione della velocità; • Sostituzione completa del motore con uno più potente ma apparentemente identico con quello omologato

  12. Alterazioni e manomissioni: modifiche dal 1° luglio 2004 • Consentiranno alle Amministrazioni cui appartengono le forze di Polizia che hanno operato il sequestro, una volta definito l’iter della confisca, di acquisire il veicolo che, riportato alle sue caratteristiche originarie, potrà essere impiegato in servizio

  13. Età e requisiti per la guida del ciclomotore • Età minima: anni 14 • Idoneità psico-fisica • Dal 1° luglio 2004, obbligo del Certificato di idoneità alla guida [patentino] per il minore di anni 18 • In alternativa al patentino, il minore degli anni 18 ma che abbia già compiuto 16 anni, può, se in possesso di patente A1, condurre il ciclomotore. • Divieto assoluto di trasportare passeggero per il minore degli anni 18

  14. Sanzioni art. 115 CdS • Per il trasporto di passeggero, applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 35,00 e fermo amministrativo del ciclomotore per giorni 30. • Le violazioni al CdS, così come altre violazioni, sono sempre notificate ai genitori [o a colui che è tenuto alla sorveglianza del minore – ex art. 2, legge n. 689/81]

  15. Sanzioni art. 115 CdS • Per la mancanza dei requisiti fisici, psichici o di età, applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 71,00 e fermo amministrativo del ciclomotore per giorni 30. • Le violazioni al CdS, così come altre violazioni, sono sempre notificate ai genitori [o a colui che è tenuto alla sorveglianza del minore – ex art. 2, legge n. 689/81]

  16. Il patentino • Si consegue presso gli istituti scolastici • Si consegue presso le Scuole guida • È necessaria una certificazione medica • Occorre superare un esame teorico

  17. Guida dei ciclomotori – art. 116/1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 11- bis • Dal 1/7/04 il minore di età compresa tra 14 e 18 anni, non in possesso di patente di guida( A1), per condurre un ciclomotore dovrà essere munito del CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA GUIDA • Il CIG, per i minorenni, si consegue con solo esame teorico negli Istituti scolastici abilitati o presso le Scuole Guida • Qualora il minore (o il maggiorenne) conseguisse la patente di guida deve restituire il C.I.G. al competente ufficio D.T.T. • Non possono conseguire il C.I.G. coloro già titolari di patente di guida

  18. Obbligo del CIGC per i maggiorenni dal 1° ottobre 2005 NON TITOLARI DI PATENTE DI GUIDA • Esame + certificazione medica dei requisiti fisici e psichici necessari per conseguire la pat. di cat. A per coloro che compiono 18 anni dal 1° ottobre 2005 in avanti • Frequenza corso presso autoscuola e certificazione medica (come sopra) per maggiorenni al 30 settembre 2005 • La certificazione medica, fino al 1° gennaio 2008, potrà essere rilasciata da un medico di medicina generale

  19. Guida ciclomotori con patente sospesa • Titolari di patente sospesa ai sensi dell’art. 142, comma 9 CdS, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore • È sufficiente presentare il verbale di contestazione oppure il decreto prefettizio di sospensione • Qualora non in possesso di alcuna documentazione si applica art. 180, cc. 1 e 7 CdS in quanto “non in possesso di un titolo abilitante alla guida” e contestuale obbligo di esibire la documentazione ex art. 180, c. 8

  20. Guida ciclomotori con patente sospesa • Se sospesa per altre violazioni, si applica art. 218, CdS, indipendentemente se il trasgressore sia minorenne o maggiorenne • Nel caso di minorenne valgono le disposizioni di cui all’art. 2 lex 689/81, pertanto la contestazione avverrà a carico della persona addetta alla sorveglianza

  21. FRONTE CIG RETRO CIG

  22. Sanzioni art. 116 CdS • Chi conduce un ciclomotore senza il patentino o la patente di guida, incorre nella sanzione pecuniaria di € 516,00 e fermo amm. vo del ciclomotore per 60 giorni • Le violazioni al CdS, così come altre violazioni, sono sempre notificate ai genitori [o a colui che è tenuto alla sorveglianza del minore – ex art. 2, legge n. 689/81]

  23. «Incauto affidamento» • Integrato il comma 12 dell’ art. 116 CdS con la previsione di “incauto affidamento” a carico di chi materialmente affida un ciclomotore a persona sprovvista di CIGC

  24. Documenti necessari per la guida del ciclomotore: fino al 30 giugno 2004 • Documento di riconoscimento • Certificato di idoneità tecnica • Contrassegno di identificazione (c.d. targhino) • Certificato di assicurazione obbligatoria R.C. • Contrassegno di assicurazione • Tassa di circolazione

  25. Documenti necessari per la guida del ciclomotore: dal 1° ottobre 2005 • Documento di riconoscimento • Certificato di idoneità alla guida o, in alternativa, la patente di guida • Certificato di circolazione (dal 14.7.06) • Targa (dal 14.7.06) • Certificato di assicurazione obbligatoria R.C. • Contrassegno di assicurazione • Tassa di circolazione

  26. Norme di comportamento specifiche • Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli – art. 152 CdS • durante la marcia (azione dinamica) per ciclomotori e motocicli E’ SEMPRE obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte delle luci della targa. • sanzione pecuniaria di € 35,00

  27. Norme di comportamento specifiche • Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre – art. 154 (1) • i conducenti dei ciclomotori devono segnalare le manovre che compiono utilizzando gli indicatori di direzione; • Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare al suo completamento;

  28. Norme di comportamento specifiche • Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre – art. 154 (2) • con gli stessi dispositivi deve essere segnalata l’intenzione di rallentare per fermarsi; • In assenza di questi dispositivi (indicatori di direzione e luci di arresto) il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano: braccio alzato = fermarsi/ braccio orizzontale a dx o sx = svolta; • sanzione pecuniaria di € 35,00

  29. Norme di comportamento specifiche • Limitazione dei rumori – art. 155 CdS • Durante la circolazione si devono evitare i rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli (sgommate, accelerate brusche e rumorose) sia quelli prodotti dal dispositivo silenziatore (marmitta); • sanzione pecuniaria di € 35,00

  30. Norme di comportamento specifiche • Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote – art. 170 CdS (1) • Dal 1° luglio 2004 il maggiorenne potrà trasportare un passeggero sul ciclomotore purché sia omologato per 2 persone; • Sui ciclomotori, così come per gli altri veicoli a motore a due ruote, il conducente: • deveavere libero l’uso delle braccia, delle mani e delle gambe;

  31. Norme di comportamento specifiche • Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote – art. 170 CdS (2) • Deve stare seduto in posizione corretta; • Deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni; • Non deve procedere sollevando la ruota anteriore;

  32. Norme di comportamento specifiche • Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote – art. 170 CdS (3) • Non deve trainare o farsi trainare da altri veicoli; • Non può trasportare passeggero salvo che il ciclomotore sia omologato per il trasporto ed il conducente sia maggiorenne[dal 1/7/04]; • Non può trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente dall’asse del veicolo o in lunghezza rispetto alla sagoma di esso di oltre 50 cm;

  33. Norme di comportamento specifiche • Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote – art. 170 CdS (4) • Non può trasportare oggetti che impediscano o limitino la visibilità del conducente; • È consentito il trasporto di animali entro i limiti precitati purché siano custoditi in apposita gabbia o contenitore. • sanzione pecuniaria di € 71,00 e se commesse da minorenne, consegue anche il fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni.

  34. Norme di comportamento specifiche • Uso del casco protettivo per gli utenti dei veicoli a due ruote – art. 171 CdS (1) • I conducenti e gli eventuali passeggeri dei ciclomotori (e motocicli) DEVONO, durante la marcia, indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo omologato. • Il casco non deve essere indossato dai conducenti e dai passeggeri di: • Ciclomotori e motoveicoli a 3 o a 4 ruote DOTATI DI CARROZZERIA CHIUSA;

  35. Norme di comportamento specifiche • Uso del casco protettivo per gli utenti dei veicoli a due ruote – art. 171 CdS (2) • Ciclomotori o motocicli a 2 o 3 ruote dotati di CELLULA DI SICUREZZA A PROVA DI CRASH, nonché di SISTEMI di RITENUTA [cinture di sicurezza] e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza. • Sanzione pecuniaria di € 71,00 e fermo del veicolo per 30 giorni. Il conducente risponde del mancato uso del casco da parte del minore trasportato.

  36. Per effetto delle disposizioni della legge n. 168/05 tutte le violazioni agli articoli: • 169, comma 2 CdS (trasporto di più persone in relazione a quanto consentito dalla carta di circolazione) • Art. 170 CdS (trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote) • Art. 171, commi 1 e 1-bis (uso del casco protettivo per gli utenti dei veicoli a due ruote)

  37. Commesse con ciclomotori e motocicli Comportano la CONFISCA DEL MEZZO !!!!!!!!!!!!!!!

  38. Norme di comportamento specifiche • Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile – art. 193 CdS (1) • Qualora circolino su strada o su aree pubbliche o equiparate, i ciclomotori devono essere coperti da valida assicurazione r.c. • La violazione a quest’obbligo comporta una sanzione pecuniaria di € 716,00, il contestuale ritiro del Certificato di idoneità tecnica del veicolo ed il sequestro del veicolo.

  39. Norme di comportamento specifiche • Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile – art. 193 CdS (2) • Il veicolo verrà dissequestrato una volta avvenuto il pagamento del premio per almeno 6 mesi ed il pagamento della sanzione; • Il pagamento della sanzione può essere ridotto ad un quarto (€ 179,00) se: • La polizza è attivata nel periodo tra il 16° e il 30° giorno successivo alla scadenza (1901/2 c.c.); • Se entro 30 gg. dalla violazione il proprietario esprime la volontà di demolire il veicolo.

  40. GRAZIE PER L’ATTENZIONE PRESTATA

More Related