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PRINCIPI GENERALI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

la legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, alla luce delle recenti modifiche apportate: dalla L. 6.11.2012 n. 190 (“ anticorruzione ”) dal D.L. 18.10.2012 n. 179 - l. 17.12.2012, n. 221 (“ sviluppo bis ”) dal D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 (“ trasparenza ”)

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PRINCIPI GENERALI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

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  1. la legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, alla luce delle recenti modifiche apportate: • dalla L. 6.11.2012 n. 190 (“anticorruzione”) • dal D.L. 18.10.2012 n. 179 - l. 17.12.2012, n. 221 (“sviluppo bis”) • dal D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 (“trasparenza”) • dal D.L. 21.6.2013 n. 69 – l. 9.8.2013, n. 98 (“del fare”)

  2. PRINCIPIGENERALI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA • i suoi fini sono determinati dalla legge • è implicitamente governata dai principi dell’art. 97 Cost.: imparzialità, buon andamento e ragionevolezza (sotteso) • è esplicitamente retta da criteri di - efficacia - economicità - pubblicità - trasparenza - imparzialità • deve conformarsi a • - principi dell'ordinamento comunitario (“diritto ad una buona amministrazione” - Carta dei diritti dell’Unione Europea), spesso menzionati in via generale • - altre previsioni della stessa legge n. 241/1990 • - altre disposizioni sulla disciplina dei singoli procedimenti (art. 1, comma 1)

  3. LEGALITÀ • la legalità dell’atto amm.vo può essere intesa come • formale: l’atto amministrativo deve avere le qualifiche di • - tipicità (l'azione amm.va si sviluppa entro limiti ben precisi, attraverso l'emanazione di atti che siano previsti e tipizzati, nel senso che tutti gli atti emanati sono elencati e previsti dalla legge) • nominatività (la PA può emanare gli atti “tipici” al solo scopo di perseguire il fine previsto dalla legge. Un atto amm.vo è “nominativo” in quanto ciascuna tipologia di atto è prevista nominativamente dalla legge) • un atto, per essere valido, non deve solo essere compatibile con la legge, ma deve essere dalla legge espressamente previsto o autorizzato • sostanziale: la legge predetermina forma e contenuti dell’attività della PA (l’an e il quomodo)

  4. IMPARZIALITÀ potere-dovere di ponderare tutti gli interessi coinvolti nel procedimento e non solo il divieto di disparità non è il dovere di terzietà e neutralità tipico del giudice precetto positivo e non negativo potere-dovere di considerare tutti gli interessi

  5. BUON ANDAMENTO l’interesse pubblico va perseguito nella maniera più immediata, conveniente e adeguata dal buon andamento derivano: i poteri di annullamento e di revoca, con i rispettivi limiti collegato al principio di continuità (prorogatio): lo spoil system può essere lesivo dei principi del giusto procedimento, all’esito del quale dovrà essere adottato un atto motivato che consenta un controllo giurisdizionale

  6. BUON ANDAMENTO il principio del Buon andamento è stato giuridicizzato dalle norme sulla semplificazione del procedimento, in particolare dal titolo IV-bis la difformità dalla previsione della norma sul singolo procedimento è valutata in maniera differente, sulla base del vizio che affligge l’atto e di quale regola risulta violata si tiene conto anche del possibile condizionamento causato dal vizio al raggiungimento del risultato dell’azione amm.va risultano distinti l’interesse pubblico (concreto) alla decisione corretta e l’interesse pubblico (formale) alla legalità dell’azione amministrativa

  7. RAGIONEVOLEZZA la PA deve evitare di prendere decisioni arbitrarie e irrazionali la sua attività deve risultare aderente ai dati di fatto e coerente con i criteri stabiliti dalla legge la decisione amm.va assunta deve risultare congrua con la disciplina normativa coerenza tra valutazione preventiva e decisione la comparazione tra decisioni deve risultare coerente

  8. RAGIONEVOLEZZA la ragionevolezza (che si realizza con i suoi corollari di proporzionalità, logicità, congruità della funzione) rappresenta l’hub tra la norma e la realtà dei fatti espressione della ragionevolezza è la discrezionalità amm.va: potere della PA di assumere una decisione operando, in conformità alla legge, una valutazione basata sulla ponderazione tra interesse pubblico primario e interessi secondari (siano essi pubblici, privati o collettivi) l’intuito del buon funzionario è un processo intellettivo e psicologico della persona fisica che, in virtù dell’immedesimazione organica, opera quale rappresentante della PA

  9. EFFICACIA • combinazione ottimale di elementi • giuridici • fattuali • strumentali • organizzativi • funzionali • l’azione efficace è quella in grado di raggiungere gli obiettivi della PA, che possono anche coincidere con quelli sottesi all’istanza di parte • rapporto tra obiettivi prefissati e obiettivi conseguiti • idoneità a conseguire gli obiettivi

  10. ECONOMICITÀ • conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge con il minimo dispendio di mezzi, anche procedurali • l’azione è economica se costa in modo ragionevole • costi strutturali e funzionali giustificabili • semplicità, chiarezza, finalizzazione dei procedimenti amministrativi agli obiettivi • adeguatezza e non eccessività delle risorse umane per raggiungere gli obiettivi • costo individuale e sociale giustificato e non elevato • diseconomicità: reiterazioni ingiustificate di pareri e di fasi istruttorie, richiesta di oneri di certificazione non previsti, dilazione nella conclusione del procedimento

  11. ECONOMICITÀ il conseguimento degli obiettivi dell’azione amm.va si realizza con il minor dispendio possibile di mezzi materiali o di risorse umane, finanziarie e procedimentali l’economicità è collegata al principio di non aggravamento del procedimento

  12. ECONOMICITÀ il principio di economicità dell’azione amm.va non riguarda l’economicità aziendale, propria del settore dell’economia pubblica principio di conservazione dell’attività amm.va, che si realizza attraverso un atto o un fatto che rendono l’atto amministrativo illegittimo inattaccabile, sia sul piano amministrativo che giurisdizionale (conversione, conferma, consolidazione e acquiescenza) per il principio di conversione degli atti amm.vi la pronuncia di un organo che illegittimamente ha esercitato un potere deliberativo, se adeguatamente motivata può assumere valore di parere, purché quell’organo sia titolare della funzione consultiva un elemento accidentale (non essenziale) illegittimo non inficia l’intero procedimento e si considera come non presente in esso

  13. PUBBLICITÀ • carattere di pubblicità degli atti della PA • delibere • regolamenti • determine dirigenziali • la PA assicura la pubblicazione degli atti con tutti i mezzi di diffusione, anche digitali • il sito web permette il maggior grado di conoscenza degli atti • la diffusione degli atti con tecnologie digitali è garanzia di pubblicità per la PA

  14. TRASPARENZA • requisito fondamentale posto alla base di efficacia, economicità, pubblicità dell’azione amministrativa • permette di conoscerne iter, fasi, tempi, modulistica, istruttoria, provvedimento finale, norme di riferimento, responsabile del procedimento ecc. • F. Turati 1908: “dove un superiore pubblico interesse non imponga un segreto momentaneo, la casa dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro”

  15. EFFICIENZA • requisito fondamentale alla base di efficacia, economicità, pubblicità dell’azione amministrativa • permette di conoscerne iter, fasi, tempi, modulistica, istruttoria, provvedimento finale, norme di riferimento, responsabile del procedimento ecc. • rapporto tra mezzi impiegati e obiettivi raggiunti

  16. UTILITÀ E FONTI DELLA BUROCRAZIA la burocrazia migliora i servizi erogati e la qualità della vita art. 197 Trattato sul funzionamento UE, 2008: cooperazione amm.va fra Stati Membri e per l’attuazione dell’Unione art. 41 Carta dei diritti fondamentali UE, 2000: diritto ad una buona amm.ne, imparzialità, accesso al fascicolo del cittadino, obbligo della PA di motivare le decisioni, durata ragionevole delle procedure amm.ve Costituzione: art. 3 - la burocrazia contribuisce ad eliminare gli ostacoli di ordine economico e sociale, art. 97 - pubblici uffici organizzati per assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amm.ne, art. 98 - pubblici impiegati al servizio esclusivo della Nazione art. 3 TUEL: le burocrazie nei comuni e nelle province sostengono l’azione per lo sviluppo socio-economico delle comunità locali art. 1 l. 241/90: la PA segue i principi dell’ordinamento comunitario e di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, imparzialità

  17. PRINCIPALI NORME NAZIONALI • L. 241/1990: procedimenti amm.vi e accesso • d.lgs 267/2000: TUEL • L. 150/2000: comunicazione istituzionale e trasparenza verso i cittadini e le imprese • d.lgs 165/2001: principi di organizzazione delle P.A. e pubblico impiego • d.lgs 82/2005: Codice dell’Amm.ne Digitale • L. 190/2012 e dd.lgs attuativi (trasparenza, conflitto di interessi, incompatibilità)

  18. OBBLIGHI DEGLI ORGANI POLITICI - pubblicare sul sito web statuto, regolamenti, programma politico da attuare, bilancio, PEG (Piano Esecutivo di Gestione - strumento di programmazione del Comune), delibere - controllare che la dirigenza attui la legge 241/90, la legge 150/2000, il Codice dell’Amm.ne digitale, le norme anticorruzione, negli aspetti organizzativi, funzionali e tecnici

  19. OBBLIGHI DEI DIRIGENTI E DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI pubblicare le determinazioni semplificare e razionalizzare i procedimenti amm.vi definire tempi certi dell’azione amm.va con metodi precisi pubblicare sul sito istituzionale i dati relativi ai procedimenti amm.vi: flusso, fasi, tempi, pareri, conferenze di servizio, provvedimenti finali, forme di comunicazione ai soggetti interessati, modulistica, norme di riferimento, modalità di accesso ecc. pubblicare sui siti web i nomi dei dirigenti (competenze, risultati, CV, retribuzione, recapiti istituzionali e @mail anche certificata), tassi di assenza e di maggiore presenza del personale aggiornare il sito web e garantirne l’affidabilità

  20. LE RESPONSABILITÀ sono già previste dal d.lgs 165/2001 responsabilità più specifiche sono stabilite per danni cagionati nelle loro attività, nei procedimenti amministrativi, nelle loro decisioni da - legge 15/2009 - d.lgs 150/2009 - legge 190/2012 e dd.lgs attuativi

  21. ATTI NON AUTORITATIVI DELLA PA • la PA può anche adottare atti di natura non autoritativa per realizzare i propri compiti istituzionali e curare concretamente gli interessi pubblici, agendo secondo le norme di diritto privato e utilizzandone gli strumenti negoziali (es. compravendita, ove è indispensabile l’accordo delle parti, poste sullo stesso piano) • quando la PA agisce con poteri autoritativi, sono fatte salve le diverse disposizioni di legge (espropriazione, che non necessità del consenso delle parti in quanto è la parte pubblica che agisce in veste di autorità e impone unilateralmente la propria volontà, beninteso al solo scopo di raggiungere l’interesse pubblico) • nei rapporti autoritativi la PA agisce esercitando il pubblico potere imponendo unilateralmente la propria volontà • (art. 1, comma 1 bis)

  22. ESERCIZIO PRIVATO DI PUBBLICHE FUNZIONI • i privati preposti all’esercizio di attività amm.ve assicurano il rispetto dei criteri e dei principi indicati all’art. 1, co. 1 della l. 241 con livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le PA ex lege 241 • il munus è una attività amm.va di diritto pubblico (potestà pubblica) esercitata in nome proprio da soggetti privati estranei alla PA, per conto dello Stato o di altro EP nel perseguimento anche di un proprio fine (es. notaio) • l’attribuzione del munus pubblico impone al destinatario il dovere giuridico di ottenere il miglior risultato nel perseguire l’interesse affidatogli (art. 1, comma 1 ter)

  23. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO complesso di atti o operazioni funzionalmente collegati e preordinati all'adozione di un atto amm.vo da parte della PA atti ed attività della PA effettuati sulla base di un’istanza dell’interessato o di un ufficio della stessa o di altra PA, ovvero d’ufficio, strutturati in una sequenza logica e funzionale, con o senza mezzi informatici e telematici, finalizzati alla emanazione di un provvedimento amm.vo atto di una PA, conclusivo di un procedimento amm.vo, con rilevanza esterna ed effetti giuridici

  24. DIVIETO DI AGGRAVAMENTO • la PA non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria (es. parere non obbligatorio e non necessario, accertamento tecnico inutile) • (art. 1, comma 2)

  25. LE FASI DEL PROCEDIMENTO AMM.VO • avvio (attraverso istanza di parte oppure d’ufficio) • istruttoria (acquisizione di dati ed elementi tecnici relativi all’interesse all’emanazione dell’atto). Retta dal principio di imparzialità, valorizza la partecipazione al procedimento e assicura il contraddittorio fra gli interessati per l’adozione del provvedimento finale • decisoria (la PA assume la propria volontà) • integrativa dell’efficacia o controllo preventivo di legittimità (completamento burocratico del provvedimento con controlli, comunicazioni, pubblicazioni, notificazioni, visti)

  26. CONCLUSIONEDELPROCEDIMENTO procedimento avviato a seguito di istanza procedimento avviato d’ufficio obbligo di conclusione per le PA con l’adozione di un provvedimento espresso (art. 2, comma 1, 1a parte)

  27. ISTANZA atto con cui l’interessato manifesta la volontà e chiede di ottenere un provvedimento che lo riguarda (concessione, licenza, accesso agli atti e documenti per i quali ha un interesse legittimo ecc.) art. 2, comma 1, 1a parte

  28. IN CASO DI VIZIO DELL’ISTANZA nei casi di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità, infondatezza della domanda (presupposti): provvedimento espresso in forma semplificata motivazione con sintetico riferimento al punto di fatto e di diritto risolutivo la semplificazione procedurale riguarda solo la fase istruttoria e non l’intera sequenza procedimentale. Tuttavia: va inviata comunque la comunicazione di avvio del procedimento se la valutazione induce a ritenere di rigettare l’istanza per uno dei presupposti, va in ogni caso inviata la comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10-bis art. 2, comma 1, 2a parte

  29. IN CASO DI VIZIO DELL’ISTANZA nel caso di istanza del tutto carente, questa dovrebbe essere immediatamente cassata con un provvedimento espresso, in base alla nuova legge possibile contrasto con il “soccorso istruttorio” (art. 6), informato al buon senso amm.vo, che consiglierebbe di richiedere l’integrazione della domanda ogni qualvolta sia possibile CdiS n. 6248 del 5.12.2012: una ipotesi di improcedibilità facoltizzerebbe per la giurisprudenza il “soccorso” (atteggiamento rischioso, pur se favorevole ai privati istanti),mentre imporrebbe, secondo la norma, l’obbligo di concludere il procedimento art. 2, comma 1, 2a parte

  30. L’IRRICEVIBILITÀ manca del tutto la possibilità di ricevere l’istanza: assoluta carenza di competenza da parte dell’ente (es. competenza della Provincia e non del Comune). Al contrario, se la PA è competente, ma è incompetente l’ufficio ricevente, questo ha il dovere di trasmettere gli atti a quello competente irricevibilità non significa divieto o possibilità per l’ente o l’ufficio di nemmeno protocollare l’istanza e, dunque, di non valutarla: tutte le istanze debbono essere protocollate ed esaminate il dettato rientra comunque nell’obbligo di concludere ogni procedimento con un provvedimento espresso, ma amplia la norma permettendo un esame semplificato, limitato ai presupposti fondamentali per la stessa apertura del procedimento, che deve comunque concludersi con un provvedimento, sia pure in forma semplificata l’irricevibilità è solo una delle motivazioni, uno dei presupposti di fatto che consentono di rigettare l’istanza senza entrare nella fase di istruttoria di merito art. 2, comma 1, 2a parte

  31. L’INAMMISSIBILITÀ mancanza assoluta dei requisiti soggettivi che la norma richiede sussistano in capo all’istante, come ad esempio: la carenza di interesse ad agire la qualificazione giuridica necessaria art. 2, comma 1, 2a parte

  32. L’IMPROCEDIBILITÀ è una ragione ostativa all’avvio del procedimento, causata dall’omissione di un’attività esterna o di un’azione oggettiva obbligatoriamente richieste dalla legge all’istante, come ad esempio mancata effettuazione di un tentativo di conciliazione violazione dei termini per il deposito di atti art. 2, comma 1, 2a parte

  33. L’INFONDATEZZA il rigetto della domanda non si verifica per la mancanza di un presupposto finalizzato all’avvio dell’istruttoria di merito (come invece si verifica per gli altri tre requisiti): l’infondatezza va necessariamente rilevata in base ad un’analisi non solo di fatti e presupposti, ma anche degli elementi di diritto e del merito presuppone in ogni caso un’istruttoria estremamente snella, ma che in ogni caso deve dare conto non solo di fattori oggettivi o esterni, bensì anche di elementi intrinsechi al merito dell’istanza deve in ogni caso manifestarsi in modo evidente: vi deve essere un aspetto di diritto o di merito determinante, risolutivo, palese, che rende inutile la prosecuzione dell’istruttoria fattore di conclusione del procedimento in forma semplificata assai delicato che più degli altri può innescare contenziosi art. 2, comma 1, 2a parte

  34. TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PER LE PPAA STATALI E GLI EEPP NAZIONALI • decorrenza dall'inizio del procedimento (d'ufficio) o dal ricevimento della domanda (ad iniziativa di parte) • conclusione entro 30 gg salva diversa previsione di legge o provvedimento • possibile previsione della conclusione non oltre i 90 gg: • - per le PPAA statali su proposta del Ministro competente, di concerto coi Ministri per la P.A. e l’innovazione e per la semplificazione normativa, con regolamenti approvati con d.PCM ex art. 17, comma 1, legge 400/1988 • - per gli EE.PP. nazionali, in base ai propri ordinamenti (art. 2, commi 2, 3, 6,)

  35. LA TUTELA AVVERSO IL SILENZIO DELLA PA • disciplinata dal codice del processo amm.vo • trasmissione in via telematica alla Corte dei conti delle sentenze definitive che accolgono il ricorso avverso il silenzio inadempimento (art. 2, comma 8)

  36. AZIONE AVVERSO IL SILENZIO (ARTT. 31 E 117 COD. PROCESSO AMM.VO - (D.LGS 2 LUGLIO 2010, N. 104) • l’interessato può chiedere l’accertamento dell’obbligo della PA di provvedere e la sua condanna a provvedere, decorsi i termini di conclusione • proposizione dell’azione con notifica alla PA e a almeno un controinteressato, anche senza previa diffida, fino a che perdura l’inadempimento, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento • istanza di avvio del procedimento riproponibile se ne ricorrono i presupposti • il giudice si pronuncia sulla fondatezza della pretesa solo in caso di attività vincolata o se non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori • ipotesi di silenzio qualificato dal legislatore come silenzio rifiuto o come silenzio inadempimento (silenzio non significativo) e non come silenzio rigetto (diniego tacito) • in caso di totale/parziale accoglimento il giudice ordina alla PA di provvedere entro un termine non superiore di norma a 30 giorni, con nomina se occorre di un commissario ad acta (art. 2, comma 8)

  37. TERMINE DEL PROCEDIMENTO PER LE PP.AA. STATALI E GLI EE.PP. NAZIONALI - segue • il regolamento approvato con d.PCM che prevede termini superiori a 90 giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle PA statali e degli EP nazionali va motivato con la: • sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa • natura degli interessi pubblici tutelati • particolare complessità del procedimento • il regolamento è adottato su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri • i termini non possono comunque superare i 180 gg, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italianao sull'immigrazione • salve specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza (art. 2, commi 4 e 5)

  38. IL RISPETTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI • mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini: elemento di valutazione della performance individuale e di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente(art. 2, comma 9 l. 241, novellato da d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, conv. con modif. in l. 4 aprile 2012, n. 35) • rispetto dei termini procedimentali: - elemento di valutazione dei dirigenti - rileva per la corresponsione della retribuzione di risultato • il Ministro per la PA e l'innovazione, di concerto con quello per la semplificazione normativa, adotta linee di indirizzo per l'attuazione della norma e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento (art. 7, comma 2, l. 69/2009)

  39. DISPOSIZIONI LEGGE 69/2009 • applicazione dal 4 luglio 2010 del termine generale procedimentale di 30 gg (ex art. 2 c. 2 l. 241) salva diversa previsione • adozione dei regolamenti sui tempi di conclusione procedimentali > 30 gg: entro il 4.7.2010 (un anno dall’entrata in vigore della novella alla 241) • cessazione al 4.7.2010 degli effetti dei regolamenti con termini di conclusione > 90 gg • applicabilità dei regolamenti che prevedono termini ≤90 giorni per la conclusione dei procedimenti vigenti al 4 luglio 2009 • adeguamento di Regioni e EELL ai termini procedimentali (art. 2 commi 3 e 4 l. 241, rispettivamente > 90 gg e compresi tra 91 e 180) entro il 4.7.2010 • inapplicabilità del termine ordinario di 30 gg a Regioni e EELL (art. 7, comma 3, legge 69/2009)

  40. DEROGHE AI TERMINI GENERALI • conferma dei termini del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs 22.1.2004 n. 42) per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi sui beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici • conferma delle norme vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli artt. 2 e 2-bis della legge 241 (art. 7, comma 4, l. 69/2009)

  41. SOSPENSIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO • necessità di informazioni o certificazioni su fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della stessa PA o non direttamente acquisibili presso altre PA • possibile sospensione per una sola volta e per non oltre 30 gg dei termini del procedimento • conferma delle previsioni degli artt. 17 (valutazioni tecniche) e 14, c. 2 (conferenza di servizi in caso di richiesta inevasa di nulla osta, assensi intese, concerti) (art. 2, comma 7)

  42. INERZIA – POTERE SOSTITUTIVO l'organo di governo individua, tra le figure apicali della PA, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. In caso di omessa individuazione, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di livello più elevato presente 9-bis Decorso inutilmente il termine di conclusione, tenendo conto anche della sospensione ex co. 7, il privato può rivolgersi al responsabile del potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto per la conclusione del procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario 9-ter

  43. INERZIA – COMUNICAZIONI il responsabile del potere sostitutivo comunica ogni anno all'organo di governo i procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione 9-quater nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'art. 2 e quello effettivamente impiegato 9-quinquies

  44. INAPPLICABILITÀ DI NORME SULL’INERZIA modifiche dei commi 8 e 9 e dei commi da 9-bis a 9 quinquies, ai procedimenti tributari e sui giochi pubblici, autonomamente disciplinati, delle tutela e azione avverso il silenzio • individuazione e attribuzioni del soggetto investito del potere sostitutivo • indicazioni sul ritardo nel procedimento su istanza di parte introdotte dall’art. 1, 1° comma del d.l. 9.2.2012 n. 5 (conv. con modif. da l. 4.4.2012 n. 35) Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

  45. MONITORAGGIO DEI TERMINI • art. 11 codice di comportamento dei dipendenti pubblici: “Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amm.vo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza …” • art. 12 “… Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dalla PA, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami …” • uffici e i dipendenti devono rispettare tempistiche, ordine di ricezione delle istanze e di attivazione delle pratiche, ed evitare di anticipare i tempi o ritardarli artatamente, comportamenti che configurano elementi di possibile corruttela (dPR 16 aprile 2013, n. 62)

  46. CONSEGUENZE PER IL RITARDO DELLA PA • PA e privati preposti all’esercizio di attività amm.ve devono risarcire il danno ingiusto per l'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento • in passato: attribuzione delle controversie da ritardo alla giurisdizione esclusiva del GA e prescrizione in 5 anni del diritto al risarcimento • ora: competenza del GO ex art. 2043 cc (responsabilità da fatto illecito) e prescrizione sempre di 5 anni (art. 2947 c.c.) • autonomia della fattispecie risarcitoria rispetto al contenuto dell’atto amm.vo. Tuttavia il danno non è in re ipsa e non deriva dal mero spirare del termine (danno da ritardo e non per il sol fatto del ritardo) • la parte lesa ha l’onere di provare il danno nel suo preciso quantum, limitato al c.d. interesse negativo (cioè quello che è derivato al privato dalla situazione di incertezza protratta oltre il termine • la mancata emanazione del provvedimento è eventualmente oggetto di altro petitum (art. 2, c.8) (artt. 2-bis, comma 1e 29, comma 1)

  47. L’INDENNIZZO DA RITARDO DELLA PA • in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo • condizioni e modalità dell’indennizzo sono stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento ex art. 17, c. 2 l. 23.8.1988 n. 400 • le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento • resta fermo il risarcimento del danno ingiusto per l'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento • sono escluse le ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici (artt. 2-bis, comma 1-bis, introdotto dall’art. 28, c. 9 d.l. 21 giugno 2013, n. 69)

  48. L’INDENNIZZO DA RITARDO DELLA PA • all'interessato sono corrisposti (in caso di procedimenti in cui intervengono più PA, risponde la PA responsabile del ritardo), a titolo di indennizzo per il mero ritardo, 30 € per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, (complessivamente non oltre 2.000 €) • va azionato il potere sostitutivo (art. 2, c. 9-bis) perentoriamente entro 20 ggdalla scadenza del termine di conclusione del procedimento • nei procedimenti ove intervengono più PPAA l'interessato presenta istanza alla PA procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo della PA responsabile del ritardo. I privati preposti all’esercizio di attività amm.ve individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo (art. 28 d.l. 21 giugno 2013, n. 69)

  49. L’INDENNIZZO DA RITARDO DELLA PA • se anche il titolare del potere sostitutivo non emana il provvedimento nel termine o non liquida l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l'istante può proporre ricorso avverso il silenzio (art. 117 del codice del processo amm.vo) oppure decreto ingiuntivo (art. 118), se ne ricorrono i presupposti • nel ricorso avverso il silenzio può proporsi congiuntamente domanda per ottenere l'indennizzo • il contributo unificato è ridotto alla metà • il caso di ricorso dichiarato inammissibile o respinto per inammissibilità o manifesta infondatezza dell'istanza di avvio al procedimento, il giudice con pronuncia immediatamente esecutiva condanna il ricorrente a pagare in favore del resistente una somma da 2 volte a 4 volte il contributo unificato • la Segreteria del giudice comunica la pronuncia di condanna a carico della PA alla Corte dei conti per il controllo di gestione sulla PA, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza e al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo (art. 28 d.l. 21 giugno 2013, n. 69)

  50. L’INDENNIZZO DA RITARDO DELLA PA • le disposizioni dell’art. 28 del d.l. 69 si applicano in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. (21/08/2013) ai procedimenti amm.vi per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente a tale data • finanza invariata • decorsi 18 mesi dal 21/08/2013 e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento (art. 17, c. 2 l. 400/1988), su proposta del Ministro per la PA e la semplificazione, di concerto con il MEF, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali e Conferenza unificata sono stabiliti la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amm.vi esclusi, o la cessazione delle disposizioni dell’art. 28, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amm.vi diversi da quelli individuati al comma 10 (art. 28 d.l. 21 giugno 2013, n. 69)

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