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Seminario di Aggiornamento IL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Seminario di Aggiornamento IL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. Riepilogo. Argomenti: Normativa edilizia Statale e Regionale: la legge n°10/1977, il D.M. n°801/1977, il D.P.R. n°380/2001, la legge regionale n°31/2002; La composizione del Contributo di Costruzione:

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  1. Seminario di AggiornamentoIL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

  2. Riepilogo • Argomenti: • Normativa edilizia Statale e Regionale: • la legge n°10/1977, • il D.M. n°801/1977, • il D.P.R. n°380/2001, • la legge regionale n°31/2002; • La composizione del Contributo di Costruzione: • gli Oneri di Urbanizzazione (primaria e secondaria), • Il Costo di Costruzione; • - La Monetizzazione degli Standards Urbanistici; • - le Delibere Comunali di individuazione del Costo base di Costruzione e delle tabelle parametriche degli Oneri di Urbanizzazione, • - La Delibera di Consiglio Unione n°30/2011 per la definizione della metodologia di calcolo del Contributo di Costruzione

  3. La legge n°10/1977 “Bucalossi” Art. 3. Contributo per il rilascio della concessione. La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

  4. La legge n°10/1977 “Bucalossi” • Art. 5. Determinazione degli oneri di urbanizzazione. • Art. 6. Determinazione del costo di costruzione. • Art. 7. Edilizia convenzionata. • Art. 9. (Con)Cessione gratuita. • Art. 10. Concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza.

  5. Il D.M. n°801/1977Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici • Art. 2. Superficie complessiva (Sc.). • Art. 3. Superficie utile abitabile (Su). • Art. 4. Edifici con caratteristiche tipologiche superiori. • Art. 5. Incremento relativo alla superficie utile abitabile (i1). • Art. 6. Incremento relativo alla superficie non residenziale (i2). • Art. 7. Incremento relativo a caratteristiche particolari (i3). • Art. 8. Classi di edifici e relative maggiorazioni. • Art. 11. Prospetto.

  6. Il D.M. n°801/1977Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici • Art. 2. Superficie complessiva (Sc.). La superficie complessiva, alla quale, ai fini della determinazione del costo di costruzione dell'edificio, si applica il costo unitario a metro quadrato, è costituita dalla somma della superficie utile abitabile di cui al successivo art. 3 e dal 60 per cento del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi e accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre (Sc = Su + 60 per cento Snr). Le superfici per servizi ed accessori riguardano: • a) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze; • b) autorimesse singole o collettive; • c) androni di ingresso o porticati liberi; • d) logge e balconi. I porticati di cui al punto c) sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivano l'uso pubblico.

  7. Il D.M. n°801/1977Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici • 3. Superficie utile abitabile (Su). Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.

  8. Il D.M. n°801/1977Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici • 5. Incremento relativo alla superficie utile abitabile (i1). L'incremento percentuale in funzione della superficie è stabilito in rapporto alle seguenti classi di superficie utile abitabile: • 1) oltre 95 metri quadrati e fino a 110 metri quadrati inclusi: 5 per cento; • 2) oltre 110 metri quadrati e fino a 130 metri quadrati inclusi: 15 per cento; • 3) oltre 130 metri quadrati e fino a 160 metri quadrati inclusi: 30 per cento; • 4) oltre 160 metri quadrati: 50 per cento. Per ciascun fabbricato l'incremento percentuale relativo alla superficie utile abitabile, è dato dalla somma dei valori ottenuti moltiplicando gli incrementi percentuali di cui al precedente comma per i rapporti tra la superficie utile abitabile degli alloggi compresi nelle rispettive classi e la superficie utile abitabile dell'intero edificio.

  9. Il D.M. n°801/1977Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici • 6. Incremento relativo alla superficie non residenziale (i2). L'incremento percentuale in funzione della superficie per servizi ed accessori relativi all'intero edificio, è stabilito come appresso con riferimento alla percentuale di incidenza della superficie netta totale di servizi e accessori (Snr) rispetto alla superficie utile abitabile per edificio (Su): • oltre il 50 e fino al 75 per cento compreso: 10 per cento; • tra il 75 e il 100 per cento compreso: 20 per cento; • oltre il 100 per cento: 30 per cento.

  10. Il D.M. n°801/1977Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici • 7. Incremento relativo a caratteristiche particolari (i3). Per ciascuna delle caratteristiche appresso riportate l'incremento è pari al 10 per cento; • 1) più di un ascensore per ogni scala se questa serve meno di sei piani sopraelevati; • 2) scala di servizio non prescritta da leggi o regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni o di incendi; • 3) altezza libera netta di piano superiore a m 3,00 o a quella minima prescritta da norme regolamentari. Per ambienti con altezze diverse si fa riferimento all'altezza media ponderale; • 4) piscina coperta o scoperta quando sia a servizio di uno o più edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari: • 5) alloggi di custodia a servizio di uno o più edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.

  11. Il D.M. n°801/1977Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici • 8. Classi di edifici e relative maggiorazioni. Gli incrementi afferenti a ciascuno degli elementi considerati negli articoli 5, 6 e 7 si sommano ai fini della determinazione delle classi di edifici. • Le classi di edifici e le relative maggiorazioni di costo di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono così individuate: • classe I: percentuale di incremento fino a 5 inclusa: nessuna maggiorazione; • classe II: percentuale di incremento da 5 a 10 inclusa: maggiorazione del 5 per cento; • classe III: percentuale di incremento da 10 a 15 inclusa: maggiorazione del 10 per cento; • classe IV: percentuale di incremento da 15 a 20 inclusa: maggiorazione del 15 per cento; • classe V: percentuale di incremento da 20 a 25 inclusa: maggiorazione del 20 per cento; • classe VI: percentuale di incremento da 25 a 30 inclusa: maggiorazione del 25 per cento; • classe VII: percentuale di incremento da 30 a 35 inclusa: maggiorazione del 30 per cento; • classe VIII: percentuale di incremento da 35 a 40 inclusa: maggiorazione del 35 per cento; • classe IX: percentuale di incremento da 40 a 45 inclusa: maggiorazione del 40 per cento; • classe X: percentuale di incremento da 45 a 50 inclusa: maggiorazione del 45 per cento; • classe XI: oltre il 50 per cento inclusa: maggiorazione del 50 per cento.

  12. Il D.M. n°801/1977Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici • Art. 11. Prospetto.

  13. Il D.P.R. n°380/2001Testo Unico Edilizia • 16. (L) Contributo per il rilascio del permesso di costruire. • 17. (L) Riduzione o esonero dal contributo di costruzione. • 18. (L) Convenzione-tipo. • 19. (L) Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza.

  14. l.r. n°31/2002Testo Unico Edilizia Emilia Romagna • Art. 27 - Contributo di costruzione • Art. 28 - Oneri di urbanizzazione • Art. 29 - Costo di costruzione • Art. 30 - Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione • Art. 31 - Convenzione-tipo • Art. 32 - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza

  15. l.r. n°31/2002Testo Unico Edilizia Emilia Romagna • Art. 27 - Contributo di costruzione • 1. Fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui all'art. 30, il proprietario dell'immobile o colui che ha titolo per chiedere il rilascio del permesso o per presentare la denuncia di inizio attività è tenuto a corrispondere un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. • 2. Il contributo di costruzione è quantificato dal Comune per gli interventi da realizzare attraverso il permesso di costruire ovvero dall'interessato per quelli da realizzare con denuncia di inizio attività. • 3. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso ovvero all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività. Il contributo può essere rateizzato, a richiesta dell'interessato. • 4. La quota di contributo relativa al costo di costruzione è corrisposta in corso d'opera, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune. • 5. Una quota parte del contributo di costruzione potrà essere utilizzata per garantire i controlli sulle trasformazioni del territorio e sulle attività edilizie previste nella presente legge.

  16. l.r. n°31/2002Testo Unico Edilizia Emilia Romagna • Art. 28 - Oneri di urbanizzazione • 1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia o agli interventi che comportano nuova edificazione o che determinano un incremento del carico urbanistico in funzione di: a) un aumento delle superfici utili degli edifici; b) un mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili con variazione delle dotazioni territoriali; c) un aumento delle unità immobiliari. • 2. Gli oneri di urbanizzazione sono destinati alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, anche con riferimento agli accordi territoriali di cui all'art. 15 della L.R. n. 20 del 2000, ferma restando ogni diversa disposizione in materia tributaria e contabile.

  17. l.r. n°31/2002Testo Unico Edilizia Emilia Romagna • Art. 28 - Oneri di urbanizzazione • 3. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, il Consiglio regionale provvede a definire ed aggiornare almeno ogni cinque anni le tabelle parametriche. Le tabelle sono articolate tenendo conto della possibilità per i piani territoriali di coordinamento provinciali di individuare diversi ambiti sub-provinciali, ai sensi degli artt. 13 e A-4 dell'allegato alla L.R. n. 20 del 2000, ed in relazione: a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei Comuni; b) alle caratteristiche geografiche e socio-economiche dei Comuni; c) ai diversi ambiti e zone previsti negli strumenti urbanistici; d) alle quote di dotazioni per attrezzature e spazi collettivi fissate dall'art. A-24 dell'allegato alla L.R. n. 20 del 2000 ovvero stabilite dai piani territoriali di coordinamento provinciali. • 4. Fino alla ridefinizione delle tabelle parametriche ai sensi del comma 3 continuano a trovare applicazione le deliberazioni del Consiglio regionale 4 marzo 1998, n. 849 e n. 850.

  18. l.r. n°31/2002Testo Unico Edilizia Emilia Romagna • Art. 29 - Costo di costruzione • 1. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato almeno ogni cinque anni dal Consiglio regionale con riferimento ai costi parametrici per l'edilizia agevolata. Il contributo afferente al titolo abilitativo comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata con l'atto del Consiglio regionale in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione e ubicazione. • 2. Con lo stesso provvedimento il Consiglio regionale identifica classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del costo di costruzione, in misura non superiore al 50 per cento. • 3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, il costo di costruzione è adeguato annualmente dai Comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica. • 4. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia il costo di costruzione non può superare il valore determinato per le nuove costruzioni ai sensi del comma 1.

  19. l.r. n°31/2002Testo Unico Edilizia Emilia Romagna • Art. 30 - Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione • 1. Il contributo di costruzione non è dovuto: a) per gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della L.9 maggio 1975, n. 153 , ancorché in quiescenza; b) per gli interventi di cui alle lettere a), b), d), h), i), k), comma 1 dell'art. 8; c) per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; d) per gli interventi di ristrutturazione o di ampliamento in misura non superiore al 20 per cento di edifici unifamiliari; e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; f) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità; g) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche e di tutela dei beni culturali ed ambientali.

  20. l.r. n°31/2002Testo Unico Edilizia Emilia Romagna • Art. 30 - Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione • 2. Il Consiglio regionale, nell'ambito dei provvedimenti di cui agli artt. 28 e 29, può prevedere l'applicazione di riduzioni del contributo di costruzione per la realizzazione di alloggi in locazione a canone calmierato rispetto ai prezzi di mercato nonché per la realizzazione di opere edilizie di qualità, sotto l'aspetto ecologico, del risparmio energetico, della riduzione delle emissioni nocive e della previsione di impianti di separazione delle acque reflue, in particolare per quelle collocate in aree ecologicamente attrezzate. • 3. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, anche relativa ad edifici esistenti, il contributo di costruzione è ridotto alla sola quota afferente agli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività si impegni, attraverso una convenzione con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista all'art. 31. • 4. Il contributo dovuto per la realizzazione o il recupero della prima abitazione è pari a quello stabilito per l'edilizia in locazione fruente di contributi pubblici, purché sussistano i requisiti previsti dalla normativa di settore. • 5. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione.

  21. l.r. n°31/2002Testo Unico Edilizia Emilia Romagna • Art. 31 - Convenzione-tipo • 1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa convenzionata, la Giunta regionale approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri e i parametri ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo, in ordine in particolare: a) all'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi; b) alla determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento; c) alla determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi; d) alla durata di validità della convenzione, non superiore a trenta e non inferiore a venti anni.

  22. l.r. n°31/2002Testo Unico Edilizia Emilia Romagna • Art. 31 - Convenzione-tipo • 2. Il Consiglio regionale stabilisce criteri e parametri per la determinazione del valore delle aree destinate ad interventi di edilizia abitativa convenzionata, allo scopo di calmierare il costo delle medesime aree. • 3. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del comma 1 sono aggiornati in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione individuati dopo la stipula delle convenzioni medesime. • 4. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.

  23. l.r. n°31/2002Testo Unico Edilizia Emilia Romagna • Art. 32 - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza • 1. Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta, oltre alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, il versamento di un contributo pari all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza delle opere è stabilita con deliberazione del Consiglio comunale in base ai parametri definiti dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 28, comma 3, ed in relazione ai tipi di attività produttiva.

  24. l.r. n°31/2002Testo Unico Edilizia Emilia Romagna • Art. 32 - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza • 2. Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e di una quota non superiore al 10 per cento del costo di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del Consiglio comunale. • 3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate ai commi 1 e 2 , nonché di quelle realizzate nel territorio rurale previste dall'art. 30, comma 1, lettera a), sia modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione ed è determinato con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

  25. La Composizione del Contributo di Costruzione • Oneri di Urbanizzazione Primaria Sono opere d’urbanizzazione ai fini della determinazione dell’incidenza degli oneri, di cui all’articolo 28 della legge regionale n°31/2002, le opere d’urbanizzazione primaria definite come segue: opere d’urbanizzazione primaria poste al diretto servizio dell’insediamento (U1): • le strade e gli spazi di sosta e di parcheggio; • le fognature e gli impianti di depurazione; • il sistema di distribuzione delle acque; • il sistema di distribuzione dell’energia elettrica, forza motrice, gas, telefono; • la pubblica illuminazione; • il verde attrezzato; • gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale, ma al servizio diretto dell’insediamento;

  26. La Composizione del Contributo di Costruzione • Oneri di Urbanizzazione Secondaria Sono opere d’urbanizzazione ai fini della determinazione dell’incidenza degli oneri, di cui all’articolo 28 della legge regionale n°31/2002, le opere di urbanizzazione secondaria definite come segue: sono opere d’urbanizzazione secondaria (U2): • a) gli asili nido e le scuole materne; • b) le scuole dell’obbligo; • c) i mercati di quartiere; • d) le delegazioni comunali; • e) le chiese e gli altri edifici per i servizi religiosi; • f) i centri civici, sociali e le attrezzature culturali e sanitarie; • g) gli spazi pubblici a parco e per lo sport; • h) i parcheggi pubblici.

  27. La Composizione del Contributo di Costruzione • Oneri di Urbanizzazione • Le tariffe per la parametrazione degli oneri sono desunte dalle relative tabelle approvate dai Consigli Comunali delle Amministrazioni componenti l’Unione Terre e Fiumi, redatte sulla base di quelle stabilite dalla regione Emilia - Romagna con delibere di C.R. n°849 e 850 del 04/03/1998 (vedi anche delibera di C.R. n. 2351 del 18/01/1984).

  28. La Composizione del Contributo di Costruzione • La tabella di riferimento e il regime di sconto in materia di Oneri di Urbanizzazione di competenza Comunale • Comune di Berra: • Applicazione della tabella 7; • Sconto del 10% sia per le U1 che per le U2; • Ulteriore sconto del 20% per le U2 all’interno dei centri urbani di Cologna e Serravalle per le residenze; • Ulteriore sconto del 70% per le U2 all’esterno dei centri urbani di Cologna, Berra e Serravalle per le residenze.

  29. La Composizione del Contributo di Costruzione • La tabella di riferimento e il regime di sconto in materia di Oneri di Urbanizzazione di competenza Comunale • Comune di Copparo: • Applicazione della tabella 4; • Sconto del 6,2% sia per le U1 che per le U2; • Ulteriore sconto del 30% per le U2 all’interno del perimetro dei centri urbani di Ambrogio, Tamara, Coccanile, Cesta, Gradizza e Saletta, per le residenze e per le attività commerciali; • Ulteriore sconto del 70% per le U2 per le restanti località, borgate e insediamenti sparsi all’esterno dei centri urbani per le residenze e per le attività commerciali.

  30. La Composizione del Contributo di Costruzione • La tabella di riferimento e il regime di sconto in materia di Oneri di Urbanizzazione di competenza Comunale • Comune di Formignana: • Applicazione della tabella 6; • Sconto del 70% per le U2 all’interno del perimetro del centro urbano di Brazzolo e per le zone soggette a piano di recupero, per le destinazioni residenziali.

  31. La Composizione del Contributo di Costruzione • La tabella di riferimento e il regime di sconto in materia di Oneri di Urbanizzazione di competenza Comunale • Comune di Jolanda di Savoia: • Applicazione della tabella 7; • Sconto del 70% per le U2 nelle località Le Contane, Gherardi, Borghi Risicoli e Case Sparse, per le destinazioni residenziali.

  32. La Composizione del Contributo di Costruzione • La tabella di riferimento e il regime di sconto in materia di Oneri di Urbanizzazione di competenza Comunale • Comune di Ro: • Applicazione della tabella 7; • Sconto del 10% sia per le U1 che per le U2; • Ulteriore sconto del 20% per le U2, all’interno dei centri urbani di Alberone, Guarda, Ruina e Zocca, per le residenze; • Ulteriore sconto del 70% per le U2, all’esterno dei centri urbani di Alberone, Guarda, Ro, Ruina e Zocca, per le residenze.

  33. La Composizione del Contributo di Costruzione • La tabella di riferimento e il regime di sconto in materia di Oneri di Urbanizzazione di competenza Comunale • Comune di Tresigallo: • Applicazione della tabella 6; • Sconto del 30% per le U2, per la località di Finale, per le destinazioni residenziali. • Sconto del 50% per le U2, per la località di Rero, per le destinazioni residenziali. • Sconto del 70% per le U2, per la località di Roncodigà, per le destinazioni residenziali.

  34. La Composizione del Contributo di Costruzione • Il Costo di Costruzione • Per i nuovi edifici il costo di costruzione al mq di superficie complessiva è stato determinato dalla Regione con delibera di C.R. n°1108/1999, ai sensi dell'art.7 della L. 537/93, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, così come definiti a norma della lettera g) del primo comma dell'art.4 della L. 457/1978, ed ammonta ad € 464,81 (ex £. 900.000); • Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, il costo di costruzione è adeguato annualmente dai Comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica

  35. La Composizione del Contributo di Costruzione • Salve ulteriori determinazioni, di eventuale competenza dei singoli Comuni, per l’anno 2012 il costo base a mq. di nuovo edificio da assumere per il calcolo del costo di costruzione è individuato in € 668,45 per il territorio del Comune di Jolanda e in € 534,76 per i restanti territori comunali.

  36. La Monetizzazione degli Standards Urbanistici • L.r. n°47/1978 " Art. 46 Standards urbanistici” • Nei Piani Regolatori Generali deve essere assicurata una dotazione minima ed inderogabile di aree per servizi pubblici di quartiere o di complesso insediativo calcolate sugli abitanti teorici, ottenuti moltiplicando la capacità insediativa teorica di cui all'articolo 13 valutata in stanze per l'indice di affollamento di progetto calcolato in abitanti per stanza. • Per gli insediamenti residenziali: • relativamente ai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, detta misura minima inderogabile è di mq 25 per abitante teorico e di mq 25 ogni due posti letto negli insediamenti residenziali a carattere turistico - residenziale, così ripartiti: a) mq 6 di aree per l'istruzione dell'obbligo, asili nido, scuole materne; b) mq 4 di aree per attrezzature di interesse comune, di cui mq 1,2 per servizi religiosi; c) mq 12 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport, escluse le zone di rispetto stradale, ferroviario, aeroportuale, demaniale, marittimo e cimiteriale; d) mq 3 di rete per parcheggi pubblici.

  37. La Monetizzazione degli Standards Urbanistici • L.r. n°47/1978 " Art. 46 Standards urbanistici” B) Relativamente a tutti gli altri Comuni, la misura minima inderogabile è di mq 30 per abitante teorico e negli insediamenti a carattere turistico - residenziale è di mq 30 ogni 2 posti letto così ripartiti: a) mq 6 di aree per l'istruzione dell'obbligo, asili nido, scuole materne; b) mq 4 di aree per attrezzature di interesse comune, di cui mq 1,2 per servizi religiosi; c) mq 16 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport, escluse le zone di rispetto stradale, ferroviario, aeroportuale, demaniale, marittimo e cimiteriale; d) mq 4 di aree per parcheggi pubblici. Le aree per servizi pubblici assicurate attraverso gli strumenti attuativi di cui all'articolo 18 concorrono alla quantificazione complessiva degli standards di cui al precedente comma. Per i nuovi insediamenti alberghieri, direzionali e commerciali, previsti in tutti gli strumenti attuativi di cui all'articolo 18 vanno fissate le seguenti dotazioni minime: a mq 100 di superficie lorda di pavimento deve corrispondere la quantità minima di mq 100 di spazio pubblico, escluse le sedi viarie, di cui mq 40 destinati a parcheggi pubblici in aggiunta a quelli di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765

  38. La Monetizzazione degli Standards Urbanistici • L.r. n°23/1980 - Art. 9 “Modifiche all'art. 13 della l.r. n°47/1978” omissis • Ai fini del dimensionamento residenziale del Piano Regolatore Generale gli indici di affollamento di progetto di cui al punto c), calcolati sulla capacità insediativa teorica, non devono essere inferiori ad almeno uno dei seguenti: • - una famiglia per abitazione; • - 0,75 abitanti per stanza. Omissis Per prassi consolidata in campo regionale, il dimensionamento degli standards urbanistici nelle zone residenziali si ottiene calcolando il numero degli abitanti teorici con la seguente operazione: totale lordo dei mc. edificabili : 100.

  39. La Monetizzazione degli Standards Urbanistici • L.r. n°6/1995 - Art. 18 “Modifiche all'art. 46 della l.r. n°47/1978” All'art. 46 della LR 47/ 78, dopo il comma ottavo è inserito il seguente: " Il PRG può prevedere il reperimento delle aree destinate a servizi pubblici anche all'esterno del comparto di attuazione, purchè in aree previste dal piano dei servizi, di cui all'art. 13 della presente legge, fermo restando l'obbligo di localizzare all'interno del comparto gli standards relativi ai parcheggi pubblici. Nelle zone omogenee B, il PRG in particolari situazioni può prevedere, in luogo della cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione, la monetizzazione delle stesse, destinando le somme ricavate all'attuazione delle previsioni del piano dei servizi. ".

  40. La Monetizzazione degli Standards Urbanistici • Nel territorio dell’Unione Terre e Fiumi tutti i Comuni, pur con diverse modalità e ad eccezione di Copparo, hanno deliberato di applicare la monetizzazione degli standards urbanistici in caso di interventi di nuova costruzione e di ampliamento di edifici in zone urbanizzate.

  41. La Monetizzazione degli Standards Urbanistici • Copparo applica la monetizzazione, a determinate condizioni e solo per le dotazioni di parcheggio non reperibili nell’area di proprietà, in occasione di interventi di trasformazione dei fabbricati abitativi esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G.

  42. La delibera di Consiglio Unione n°30/2011 • Con la delibera di Consiglio Unione n°30/2011 si è adottata una unitaria definizione della metodologia di calcolo del Contributo di Costruzione e della Monetizzazione degli Standards Urbanistici per tutti i Comuni aderenti.

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