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DIRITTO SINDACALE

DIRITTO SINDACALE. Lezione n. 5 a.a. 2006-2007 Piera Campanella. PROFILI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DEL NUOVO ART. 19. Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 39, c. 1, Cost.: la questione del potere di accreditamento datoriale

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DIRITTO SINDACALE

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  1. DIRITTO SINDACALE Lezione n. 5 a.a. 2006-2007 Piera Campanella

  2. PROFILI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DEL NUOVO ART. 19 • Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 39, c. 1, Cost.: la questione del potere di accreditamento datoriale • Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 3 Cost.: la questione della ragionevolezza del criterio • Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 2 Cost.: la questione della lesione dei diritti inviolabili degli iscritti Nelle sentenze n. 492/1995, n. 244/1996 e n. 345/1996, la Corte Costituzionale ha superato ogni censura di incostituzionalità. Ha tuttavia richiesto una interpretazione rigorosa del criterio dell’art. 19 St. lav., postulando: • la partecipazione attiva al processo di formazione del contratto collettivo; • La stipulazione di un contratto normativo.

  3. RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU) Nel settore privato (per il settore pubblico, v. D.Lgs. n. 165/2001) La nascita • Protocollo luglio 1993 e accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 • Nate nell’ambito di una riforma per via negoziale del sistema di contrattazione collettiva a fini di contenimento delle spinte rivendicative sul piano salariale ed inflattive sul piano macroeconomico.

  4. Clausola di salvaguardia e rapporti RSA e RSU Le oo.ss. dotate di proprie RSA vi rinunciano formalmente ed espressamente, ove partecipino alla procedura di elezione con presentazione di proprie liste.

  5. L’organizzazione su base unitaria e il carattere elettivo delle RSU Elezioni aperte a tutti i lavoratori, iscritti e non, sulla base di liste sindacali, che anche oo.ss. non rappresentative possono presentare purché siano aderenti all’accordo interconfederale, siano costituite come associazione con proprio statuto e la propria lista abbia preventivamente raccolto un minimo di 5% di firme tra i lavoratori dell’unità produttiva con diritto di voto.

  6. La riserva del terzo a favore dei sindacati Solo 2/3 dei seggi è costituito da membri eletti; il restante terzo è, invece, attribuito alle liste dei sindacati firmatari del CCNL applicato nell’unità produttiva, in proporzione ai voti ricevuti.

  7. La natura giuridica delle RSU ed iniziativa sindacale Ancora canale unico di rappresentanza, grazie a sistema misto di costituzione e iniziativa sindacale, che spetta, nelle unità produttiva con più di 15 dipendenti, ai soli sindacati.

  8. Poteri delle RSU • Subentrano alle RSA nell’esercizio dei diritti sindacali, dei diritti di informazione e consultazione (una quota di diritti sindacali resta comunque anche in capo ai sindacati stipulanti il CCNL). • Hanno potere di stipulare accordi a livello aziendale

  9. Sindacato comparativamente più rappresentativo • Nozione emersa in un periodo di unità sindacale per privilegiare i contratti stipulati insieme da CGIL-CISL-UIL rispetto ad altri, conclusi tra sigle sindacali nuove, che sono parse in dottrina quasi create ad hoc (ai limiti con l’art. 17 St. lav.) per negoziare al ribasso le retribuzioni dei lavoratori. • E’ evidente che il criterio sembra rinviare ad una selezione tra sindacati tutti rappresentativi: tra questi, chi lo è di più di altri? • In una fase di possibile declino dell’unità sindacale, questa nozione, però, come potrebbe essere utilizzata? Come fare, ad esempio, a dire chi è più rappresentativo tra CGIL, CISL e UIL? Come misurare la rappresentatività? In un’ottica di comparazione (di + e -) occorrerebbero forse criteri quantitativi, che però come abbiamo visto mancano nel settore privato per l’assenza di una legge sindacale (esistono invece nel settore pubblico per effetto del D.Lgs. n. 165/2001).

  10. RLS persona o insieme delle persone elette o designate in tutte le aziende o unità produttive al fine di rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro (artt. 2, c. 1, lett. f) e 18, c. 1, D.Lgs. n. 626/1994) 1. Il numero 2. Le modalità di designazione o di elezione del RLS (sempre nel rispetto delle previsioni legali: v. oltre) 3. Il tempo di lavoro retribuito 4. Gli strumenti per l’espletamento delle funzioni rinvio contrattazione collettiva (con potere sostitutivo ministeriale in caso di inerzia delle parti) (art. 18, c. 4, D.Lgs. n. 626/1994) RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEFINIZIONE E DISCIPLINA

  11. Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti Il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda (la contrattazione collettiva ha tendenzialmente optato per la designazione nell’ambito delle RSU) In assenza di tali rappresentanze è eletto dai lavoratori al loro interno Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti Il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA MODALITA’ DI COSTITUZIONE

  12. ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA(ART. 19) • Diritti di informazione e consultazione • Poteri di accesso ai luoghi di lavoro e ai documenti aziendali • Poteri di proposta • Poteri di partecipazione alle riunioni periodiche • Facoltà di formulare osservazioni o avvertenze • Potere di proporre ricorso alle autorità competenti • Gode di tutte le tutele garantite alle rappresentanze sindacali

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