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8 . Gli effetti verso il debitore e i creditori

8 . Gli effetti verso il debitore e i creditori. Lezione n. 8 di diritto fallimentare Anno accademico 2013/2014. Lo spossessamento materiale.

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8 . Gli effetti verso il debitore e i creditori

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  1. 8. Gli effetti verso il debitore e i creditori Lezione n. 8 di diritto fallimentare Anno accademico 2013/2014

  2. Lo spossessamento materiale Il fallito perde il possesso del suo patrimonio dalla data di dichiarazione del fallimento (art. 42, 1° comma). Tuttavia il curatore assume il possesso solo man mano che procede all’inventario dei beni (art. 87) dalle quali operazioni consegue l’impossessamento del curatore. Nelle more, attraverso l’apposizione di sigilli (art. 84) o eventualmente altri provvedimenti innominati del giudice (art. 25, n. 2) il curatore può assicurare la procedura dalla dispersione dei beni mobili.

  3. L’oggetto dello spossessamento Lo spossessamento riguarda tutti i beni del patrimonio del fallito, ad eccezione (art. 46): • dei beni che non possono essere pignorati perché necessari per la vita e il lavoro personale dell’imprenditore; • I diritti nascenti da rapporti di lavoro o di natura alimentare, nei limiti stabiliti dal giudice (art. 46, 2° comma), non è previsto un limite in una quota fissa.

  4. Sostentamento e abitazione L’art. 47 consente che sia stabilito un assegno alimentare a favore del fallito e che l’abitazione del fallito e della sua famiglia sia oggetto di liquidazione come ultimo bene del suo patrimonio.

  5. Beni inventariati Nel redigere l’inventario, il curatore: - per i beni mobili e immobili registrati trarrà l’ausilio del regime di pubblicità, per i beni mobili, secondo le norme dell’esecuzione mobiliare, trarrà ausilio dal regime del possesso, inventariando i beni che si trovano nel possesso diretto del fallito o presso terzi per i quali il terzo acconsente l’immediata disposizione materiale del bene

  6. Diritti incompatibili di terzi Nel caso in cui il terzo opponga un diritto incompatibile all’acquisizione del possesso sul bene mobile o immobile, il curatore non potrà usare il decreto di acquisizione di cui all’art. 25 n. 2, ma dovrà rivendicare il bene o impugnare mediante azione revocatoria l’atto di disposizione. Se il bene viene inventariato, nonostante il diritto incompatibile, il terzo può ottenere la restituzione mediante azione di rivendicazione o di rilascio.

  7. L’indisponibilità relativa dei beni Oltre allo spossessamento materiale il fallito subisce lo spossessamento c.d. giuridico, per cui ex art. 44 gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inopponibili al fallimento (quindi intrinsecamente validi, sono solo inefficaci relativamente).

  8. La capacità del fallito Il fallito non perde tuttavia la capacità di agire poiché: • le utilità conseguite da atti di disposizione, detratte le passività per l’acquisto e la conservazione, sono utilmente acquisite al fallimento; • il fallito può compiere liberamente atti di disposizione di beni che restano nel suo patrimonio personale (art. 46)

  9. L’inopponibilità degli atti di disposizione L’atto di disposizione compiuto dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento deve intendersi inefficace nei confronti dei terzi dopo la iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, con conseguente tutela della buona fede del terzo esclusa nel regime previgente ove pure il terzo subiva gli effetti che la sentenza produceva dal suo deposito.

  10. L’opponibilità degli atti di disposizione Tuttavia gli atti compiuti anche prima di tale momento, se non compiute le formalità per renderli opponibili ai terzi, sono inopponibili: il fallimento è considerato un terzo rispetto al fallito, al quale sono applicabili i benefici di cui all’art. 2704 c.c.

  11. Gli effetti processuali del fallimento A seguito del fallimento si produce l’interruzione dei processi pendenti con conseguente diritto del solo curatore a proseguirli e stare in giudizio (art. 43, 1° e 3° comma). L’interruzione è dichiarata d’ufficio. Il curatore ha l’onere di riassumere i processi i quali non sono attratti nelle forme speciali del processo fallimentare (accertamento dei crediti e dei diritti reali mobiliari ed immobiliari e personali di godimento)

  12. Capacità processuale del fallito Il fallito tuttavia non perde la sua capacità processuale, tanto che: • Interviene nei processi civili in cui sta in giudizio il curatore quando ne può discendere un’imputazione di bancarotta a suo carico (art. 43, 2° comma); • Promuove e resiste nei giudizi che hanno ad oggetto beni e diritti sottratti allo spossessamento (art. 46) e nelle controversie di natura personale (separazione, divorzio, adozione ecc.); • In caso di inerzia del curatore nel riassumere i giudizi interrotti può esercitare l’azione in via surrogatoria a tutela dei suoi diritti

  13. Effetti personali. Regime previgente La riforma ha attenuato gli effetti eccessivamente limitativi delle libertà fondamentali dell’imprenditore caratterizzanti il regime previgente e discendenti dalla iscrizione del fallito nel registro dei falliti (vecchio tenore art. 50), capaci di proseguire alla chiusura del fallimento, sino a quando non fosse esaurito il procedimento di riabilitazione civile (art. 142, vecchio tenore), consentita solo dopo un lasso di tempo lungo (cinque anni) o nel caso in cui l’imprenditore avesse pagato i suoi creditori o in caso di concordato, almeno il 25% dei crediti.

  14. Riforma La perdita di diritti elettorali attivi e passivi; L’impossibilità di svolgere alcune attività libero professionali, la necessità di consegnare tutta la corrispondenza al curatore e le fortissime limitazione della libertà di movimento sono state attenuate con alcuni significativi interventi: • abrogazione del registro dei falliti; • eliminazione della indicazione del fallimento nel casellario giudiziale dell’imprenditore; • eliminazione della privazione dei diritti elettorali; • consegna della sola corrispondenza di rilievo economico al curatore (art. 48: “riguardante i rapporti compresi nel fallimento”); • limitando la libertà di movimento solo in una previa informativa al curatore e all’obbligo di presentarsi ad ogni convocazione degli organi (art. 49).

  15. Gli effetti verso i creditori Il concorso ingenera verso i creditori il divieto: • di ogni azione esecutiva e cautelare individuale, sia per non disperdere il patrimonio sia per consentirne il beneficio di realizzazione a tutti i creditori, secondo il criterio di proporzionalità (art. 51); • di azioni di cognizione volte all’ accertamento dei diritti di credito e dei diritti reali mobiliari ed immobiliari, che possono essere esercitate solo secondo le regole del concorso all’interno del procedimento nelle forme speciali previste (art. 52)

  16. Le deroghe al divieto di azioni esecutive Esiste deroga solo al divieto di azione esecutiva e non al divieto di azioni cognitive sommarie o piene (art. 52, 2° comma) e questo a valere per : - l’esecuzione a tutela del credito fondiario, ferma restando la necessità di insinuazione (art. 52, 3° comma) e fermo restando la necessità che il ricavato dall’esecuzione sia oggetto di ripartizione all’interno del fallimento (art. 110, 1° comma); • l’escussione del diritto di ritenzione nascente dal pegno o da altre ipotesi di privilegio speciale, salvo anche in tal caso la previa insinuazione (art. 52, 3° comma) e, differentemente dal caso del credito fondiario, la previa autorizzazione del giudice delegato (art. 53, 2° comma) ed è comunque fatta salva la facoltà del curatore di recuperare il bene e procedere lui stesso all’esecuzione, purché sia pagato il creditore. Critica: l’interesse del creditore procedente è all’immediata realizzabilità anche a condizioni inique, che non coincide con l’interesse del concorso, per questo la disciplina dell’escussione del diritto di ritenzione appare assai meglio giustificabile.

  17. I crediti in prededuzione Anche i creditori in prededuzione sono assoggettati al divieto di azioni esecutive cautelari e devono essere accertati nel concorso (artt. 51 e 111), dovendo essere inseriti nel riparto (art. 111, n. 1): “anche per i crediti maturati durante il fallimento”. Alla insinuazione è escluso il credito in prededuzione incontestato o che è sorto per autorizzazione e liquidazione del giudice delegato (art. 111-bis, 1° comma), potendo essere riconosciuti anche se non insinuati e sono esonerati dalla graduazione del riparto se incontestati, esigibili e liquidi, purché tutti i creditori prededucibili possano essere soddisfatti (art. 111-bis, 3° comma)

  18. Gli interessi Quanto agli interessi sui crediti chirografari, la dichiarazione di fallimento sospende il loro corso (art. 55). Quanto ai crediti prelazionati, a fronte di un regime non unitario sugli interessi e sul loro trattamento di crediti prelazionati alla pari del capitale, caratterizzante la disciplina previgente e che aveva comportato un intervento della Corte costituzionale, oggi per i creditori privilegiati in senso stretto, alla pari dei creditori ipotecari e pignoratizi, gli interessi vengono soddisfatti anche dopo la dichiarazione di fallimento con il rango proprio del loro capitale, nei limiti di legge (per l’anno in corso per i privilegiati in senso stretto e pignoratizi, ex artt. 2749 e 2788 c.c., e per le due annate anteriori e quelle in corso, per i creditori ipotecari art. 2885 c.c.).

  19. Crediti soggetti a termine e condizione I crediti soggetti a termine e condizione si considerano scaduti al momento della dichiarazione di fallimento e la condizione avverata ai soli fini del riconoscimento, in modo da consentire la loro insinuazione al passivo fallimentare. I crediti condizionati solo sono ammessi con riserva (art. 55, 2° e 3° comma).

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