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Ateneo Pontificio Regina Apostolorum a.a. 2006 - 2007 DIRITTI UMANI E BIOETICA

Ateneo Pontificio Regina Apostolorum a.a. 2006 - 2007 DIRITTI UMANI E BIOETICA Prof. CARLO CASINI (lezione del 27-3-07). (Riassunto 20-03-07) DICHIARAZIONI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI SUI DIRITTI UMANI. UNIVERSALI E REGIONALI (o TERRITORIALI) GENERALI E SPECIALI

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Ateneo Pontificio Regina Apostolorum a.a. 2006 - 2007 DIRITTI UMANI E BIOETICA

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Presentation Transcript


  1. Ateneo Pontificio Regina Apostolorum a.a. 2006 - 2007 DIRITTI UMANI E BIOETICA Prof.CARLO CASINI (lezione del 27-3-07)

  2. (Riassunto 20-03-07) DICHIARAZIONI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI SUI DIRITTI UMANI

  3. UNIVERSALI E REGIONALI (o TERRITORIALI) • GENERALI E SPECIALI (o PARTICOLARI)

  4. DICHIARAZIONI E CONVENZIONI UNIVERSALI E GENERALI • Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (10. 12. 1948) • Patto sui diritti civili e politici (16. 12. 1966) • Patto sui diritti sociali, economici e culturali (16. 12. 1966)

  5. Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (1948) • Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965) • Convenzione contro la tortura e altre pene e trattamenti crudeli, disumani o degradanti (1984)

  6. CONVENZIONI E DICHIARAZIONI UNIVERSALI E SPECIALI • Dichiarazione sui diritti del fanciullo (20. 11. 1959) • Convenzione sui diritti del fanciullo (20. 11. 1989) • Convenzione sui diritti politici della donna (1952) • Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979) • Dichiarazione sui diritti delle persone ritardate mentali (1971)

  7. CONVENZIONI E DICHIARAZIONI REGIONALI • Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (Consiglio d’Europa, 4. 11. 1950) • Convenzioneamericana dei diritti umani (San Josè de Costa Rica 22. 11. 1969) • Cartaafricanadei diritti dell’uomo e dei popoli (Nairobi, 28. 6. 1969)

  8. … segue: • Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’Islam (Parigi, 19. 9. 1981) • Cartaarabadei diritti dell’uomo (15. 9. 1994)

  9. I TEMI BIOETICI NELLE CARTE SUI DIRITTI UMANI • TITOLARITA’ DIRITTO ALLA VITA • PERSONALITA’ GIURIDICA • PENA DI MORTE (in particolare: il divieto su donne incinte) • FANCIULLO • FAMIGLIA • DONNA

  10. LA FAMIGLIA Dichiarazione Universale diritti uomo (1948), art. 16/3 “La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e dello Stato e come tale deve essere riconosciuta e protetta” Convenzione europea diritti e libertà (1950), art. 12 “Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

  11. Patto diritti civili e politici (1966), art. 23/1  “La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato” Patto diritti economici, sociali, culturali (1966), art. 10/1  “La protezione e l’assistenza più ampia che sia possibile devono essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità del mantenimento e dell’educazione di figli a suo carico”.

  12. Carta africana, 28 giugno 1981, art. 18:“La famiglia è l’elemento naturale e la base della società. Essa deve essere protetta dallo Stato che deve vegliare sulla sua salute fisica e morale”. • Carta araba dei diritti dell'uomo, 15 settembre 1994, art. 38 “La famiglia è l'unità fondamentale della società e gode della sua protezione”.

  13. PERCHE’ “NUCLEO”, “CELLULA” “NATURALE” e “FONDAMENTALE”? • 1) LA DIMENSIONE SOCIALE ISCRITTA NELLA COMPLEMENTARIETA’ SESSUALE. IL SUCCEDERSI DELLE GENERAZIONI, LA STORIA, IL FUTURO (GENERAZIONE) • 2) AMBIENTE EDUCATIVO PRIVILEGIATO PER FORMARE BUONI CITTADINI (EDUCAZIONE)

  14. LA DONNA • Accordi internazionali per combattere la prostituzione (1904, 1910, 1921, 1923) • Statuto ONU: uguaglianza uomini e donne (art. 8) • Patti del 1966: parità degli esseri umani indipendentemente dal sesso (artt. 2 e 3)

  15. Convenzione sui diritti politici della donna (1952) • Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979)

  16. La Convenzione del 1979 • Ruolo sociale della maternità • Tutela condizioni di lavoro • Protezione speciale donne incinte • Servizi sanitari compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare (art. 12)

  17. Parità nel matrimonio e preminente interesse dei figli (art. 16) • Libera decisione sul numero e sull’intervallo delle nascite e diritto ai mezzi per realizzare tale obiettivo

  18. Interpretazione femminista • Salute riproduttiva, diritti riproduttivi, servizi riproduttivi • Tendenze sessuali (progetto di costituzione europea) • Gender

  19. Conferenza ONU sulla donna: Città del Messico (1975), Copenaghen (1980), Nairobi (1985), Pechino (1995) • Conferenze ONU su popolazione e sviluppo: Bucarest (1974), Città del Messico (1984), Cairo (1994)

  20. Una sentenza significativa • Corte costituzionale ungherese, sentenza del 17 dicembre 1991, n. 64 a proposito della discriminazione tra la posizione pro – choise e pro – life 

  21. “Se il feto è un soggetto di diritto, ha diritto alla vita, ha diritto alla vita. In questo caso il diritto della madre all’autodeterminazione non può di regola farsi valere, bensì in alcuni casi limite. Con riferimento all’autodeterminazione, la gravidanza può essere interrotta non più di quanto possa essere ucciso il neonato con la spina bifida che sicuramente provoca molto più onere di una gravidanza di nove mesi.

  22. Altrettanto poco l’anziano inerme e bisognoso di cure può essere aiutato a morire in base all’autodeterminazione dell’infermiere, benché l’anziano possa limitare molto più seriamente la vita e il diritto all’autodeterminazione del suo infermiere rispetto alle cure della madre per il bambino … questa questione assume la sua rilevanza profonda proprio per il fatto che deve essere presa posizione relativamente allo statuto giuridico fondamentale del concepito”

  23. Segue: LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI Articolo 2- Diritto alla vita 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena. 2. La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

  24. per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale; b. per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta; c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

  25. ALCUNI CASI … • OPEN DOOR/DUBLIN WELL WOMAN vs. IRLANDA (1992) Norme invocate: Art. 8: rispetto vita privata e familiare Art. 10: libertà di manifestazione del pensiero Art. 14: divieto di discriminazione

  26. Decisione: applicazione del solo art. 10 nella parte in cui consente ingerenza dello Stato a protezione della morale. • Non necessità di discutere sulla difesa dei diritti altrui (i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero: sicurezza nazionale, integrità territoriale, ordine pubblico, protezione salute, protezione morale, Protezione reputazione, protezione diritti altrui, rispetto riservatezza, garantire imparzialità potere giudiziario)

  27. Il caso BOSO vs. ITALIA (5 settembre 2002) Violazione art. 2: diritto vita concepito Violazione art. 8: rispetto vita familiare Violazione art. 12: diritto alla famiglia RISPOSTA SFUGGENTE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO SULL’ART. 2

  28. VO vs. FRANCIA (8 luglio 2004) Confusione tra Thi Nho Vo e Thi Thanh Van Vo Processo in I e II grado per omicidio colposo promosso da Thi no Vo. Tribunale di Lione assolve il medico e Corte di Appello: condanna per omicidio colposo

  29. Ricorso alla Corte Europea invocando l’art. 2 Convenzione Sentenza di rigetto  pluralismo di idee, diversità di legislazioni, omessa indicazione dell’embrione nell’art. 2

  30. CASO EVANS C. REGNO UNITO, 6 MARZO 2006 La questione della sorte degli embrioni soprannumerari e l’evasione della Corte Europea • HA DIRITTO ALLA VITA?

  31. “IN ASSENZA DI CONSENSO EUROPEO SULLA DEFINIZIONE SCIENTIFICA E GIURIDICA CIRCA L’INIZIO DELLA VITA, CIO’ CHE RILEVA E’ LA POSIZIONE ASSUNTA DAI VARI STATI. IL DIRITTO BRITANNICO NON RICONOSCE IL CONCEPITO COME SOGGETTO DI DIRITTO AUTONOMO NEANCHE PER INTERPOSTA PERSONA E DUNQUE NON PUO’ VENBIRNE GARANTITO IL DIRITTO ALLA VITA IN BASE ALL’ART. 2”

  32. PRETTY vs. REGNO UNITO 29 APRILE 2002  Ricorso n° 2346/02 Diniego di autorizzazione al suicidio assistito • Non - violazione art. 2 (diritto alla vita)  Non violazione art. 3 (divieto trattamenti disumani e degradanti)

  33.  Non violazione art. 8 (diritto al rispetto della vita privata) Non violazione art. 9 (libertà di coscienza)  Non violazione art. 14 (divieto di discriminazione)

  34. NB • NELLA SENTENZA PRETTY contro REGNO UNITO E’ CITATA LA RACCOMANDAZIONE SULLA PROTEZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E LA DIGNITA’ DEI MALATI E DEI MORENTI (1999) DOVE SI LEGGE: 

  35. “Il desiderio di morire da parte di un malato incurabile o di un morente non può giuridicamente legittimare né giustificare il comportamento di un terzo volto ad esaudire tale desiderio”

  36. RICHIAMO AI DIRITTI DELL’UOMO NELLE COSTITUZIONI NAZIONALI • ITALIA (1948) • GERMANIA (1949) • LUSSEMBURGO (1983) • GRECIA (1975) • SPAGNA (1978) • SLOVACCHIA (1992) • LITUANIA (1992)ESTONIA (1991)BULGARIA (1991) • BOSNIA (1995) • ALBANIA (1993) • CROAZIA (1990) • SLOVENIA (1991) • POLONIA (1997) • ROMANIA (1991)

  37. Evangelium vitae, n. 18: La società moderna fa della affermazione dei diritti umani il suo obiettivo principale e il suo vanto

  38. IL PERCORSO DEL PENSIERO CRISTIANO

  39. La Rivelazione cristiana: dimostrazione e fondamento della dignità umana • Dio Creatore: l’uomo, imago Dei • Il Mistero dell’Incarnazione • Dio Padre, l’uomo parola d’amore di Dio • Dio redentore: il Mistero della Croce • L’uomo nuovo: il Mistero della Redenzione • Dio con noi: l’Eucarestia

  40. “la significativaoccasione del trentesimo anniversario della DUDU offre alla SantaSede la possibilità di proclamare, ancora una volta, agli uomini e ai popoli, il proprio continuo interesse ed impegno per i diritti dell’uomo. Questi diritti fondamentali li troviamo espressi con grande chiarezza nel messaggio dello stesso Vangelo” (Giovanni Paolo II, 1978)

  41. La fatica del pensiero cristiano:due testi così diversi I conquistadores avevano usato la forza delle armi per ridurre gli indigeni in schiavitù. • 1537, Paolo III, BOLLA “SUBLIMIS DEUS” (“Veritatis ipsa”) sugli indios del nuovo mondo: “Indios veros homines esse”

  42. PAOLO III: “è necessario riconoscere che l’uomo è di tale condizione e natura che può ricevere la fede di Cristo ….. Tutti senza eccezione, poiché ogni uomo è capace di ricevere l’insegnamento della fede”

  43. Paolo III: “Con l’autorità apostolica […] stabiliamo e decretiamo che i suddetti indios e tutti gli altri popoli che seguito verranno scoperti dai cristiani, non si possano privare della libertà o del dominio della loro proprietà e che è lecito ad essi godere della libertà […] né si debbano ridurre in schiavitù”

  44. Bartolomeo De Las Casas (1474 – 1566), autore dell’Apologia: “Tutti i popoli nel mondo sono umani ed esiste una sola definizione di tutti gli esseri umani e di ciascuno di loro, cioè che sono razionali. Così tutte le razze del genere umano sono una razza sola”

  45. Jean de Sevulpeda (1490 – 1573) “Gli spagnoli hanno diritto di regnare su dei barbari che […] sono tanto inferiori agli spagnoli quanto i bambini agli adulti, le donne agli uomini, il selvaggio e il crudele al mite e gentile […] e, oserei dire, le scimmie all’uomo”

  46. La risposta a Massaia da parte del Santo Uffizio (1866) “La schiavitù di per sé considerata in assoluto non ripugna affatto né al diritto naturale, né al diritto divino […] Pertanto i cristiani possono lecitamente comprare schiavi o darli in pagamento di debito o riceverli in dono […] ”

  47. • LA FATICA CHE ANCHE GLI UOMINI DI CHIESA DEVONO AFFRONTARE PER RAGGIUNGERE UNA PIU’ APPROFONDITA VISIONE DELLA SOCIETA’

  48. Il sospetto cristiano verso le moderne espressioni dei diritti umani • Pio VI, 1791, “Quod aliquandum”: condanna della Costituzione civile del clero dall’Assemblea nazionale francese Cause: 1) Rivoluzione francese 2) Costituzione civile del clero (1790)

  49. COSTITUZIONE CIVILE DEL CLERO (12 luglio 1790). Promulgata durante la Rivoluzione francese rimodellò le circoscrizioni ecclesiastiche su quelle amministrative, i dipartimenti. Dispose che tutti i membri del clero, stipendiati dallo stato, fossero eletti dai cittadini e che l'investitura papale non fosse più necessaria per i vescovi.

  50. 3) Parificazione del cristianesimo ad altre religioni nella Dichiarazione del 1789 4) Concezione autoritaria dello Stato

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