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GESTIONE DEI RISCHI E DELLE ASSICURAZIONI

GESTIONE DEI RISCHI E DELLE ASSICURAZIONI. La determinazione del premio I principali prodotti ramo danni. Lezione del 29 maggio 2013 Dr.ssa Lara Maini. LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO La relazione tra premio puro e premio di tariffa. Incasso premi. Liquidazione sinistri.

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GESTIONE DEI RISCHI E DELLE ASSICURAZIONI

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Presentation Transcript


  1. GESTIONE DEI RISCHI E DELLE ASSICURAZIONI La determinazione del premio I principali prodotti ramo danni Lezione del 29 maggio 2013 Dr.ssa Lara Maini

  2. LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVOLa relazione tra premio puro e premio di tariffa Incasso premi Liquidazione sinistri Periodo assicurativo Premio puro + caricamenti = premio di tariffa

  3. LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVOIl premio puro • Il premio puro è l’importo che la compagnia assicurativa richiede al soggetto assicurato per raggiungere l’equilibrio tecnico della propria gestione, ossia per garantire la propria solvibilità e il pagamento dei risarcimenti dovuti ai contraenti di polizza. • Si determina su una collettività di soggetti omogenei dal punto di vista dell’esposizione al rischio, individuando: Frequenza di accadimento Severità del danno

  4. LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVOIl premio di tariffa (1) • Il premio di tariffa è l’importo che il soggetto assicurato effettivamente paga per assicurarsi dal rischio e che permette alla compagnia di assicurazione di raggiungere l’equilibrio economico complessivo. • Si determina aggiungendo al premio puro una serie di caricamenti e gli oneri fiscali.

  5. LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVOIl premio di tariffa (2) IPOTESI FINANZIARIA 1) 2) IPOTESI DI SPESA DEFINIZIONE DEL PREMIO Riferimento normativo: art. 1882 Codice Civile

  6. LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVOIl premio di tariffa (3) IPOTESI FINANZIARIA L’ipotesi finanziaria si basa su quanto l’assicuratore prevede di ricavare dall’impiego dei premi versati dai contraenti e anticipati rispetto all’eventuale pagamento del risarcimento (ciclo assicurativo inverso). Il rischio sottostante è il “rischio interesse”. Incasso premi Liquidazione sinistri Periodo assicurativo La remunerazione ottenuta riduce l’entità dei premi versati dagli assicurati per godere della copertura assicurativa

  7. LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVOIl premio di tariffa (4) IPOTESI DI SPESA Una volta precisato il tasso di interesse che intende accreditare all’assicurato sui premi pagati, l’assicuratore deve definire la seconda componente del premio, cioè le spese, che vanno ad aumentare il premio puro, determinando il premio di tariffa. Spese per l’assunzione o l’acquisto di contratti Provvigioni commisurate a una percentuale del premio incassato e destinate alla rete distributiva Percentuale del premio di tariffa che si devolve quale provvigione d’incasso alla rete distributiva incaricata di esigere il premio. E’ un onere ricorrente Spese per l’incasso dei premi CARICAMENTI Tutte quelle spese necessarie per l’esercizio dell’attività assicurativa da parte della compagnia (stipendi del personale, spese postali, costi amministrativi, ecc.) Spese di gestione delle polizze

  8. LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVOIl premio di tariffa (5) Sono una molteplicità di fattori, tra cui: • i costi di distribuzione; • i costi operativi sostenuti dalla compagnia di assicurazione; • latassazione della polizza; • il profitto richiesto alla compagnia dagli azionisti; • i redditi eventualmente ottenuti dalla compagnia dall’investimento dei premi precedentemente incassati; • la presenza di franchigie e scoperti.

  9. LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVOUn richiamo all’attività e al bilancio assicurativo (1) • Stato Patrimoniale • Conto Tecnico e Non Tecnico • Nota Integrativa • assunzione rischi puri; • costituzione e gestione portafoglio rischi; • cessione rischi ad altre compagnie; • ispezione dei sinistri; • valutazione e liquidazione risarcimenti. TECNICO-ASSICURATIVO 2 PROFILI GESTIONALI • attività di tesoreria; • pagamento risarcimenti; • gestione entrate e uscite legate alla gestione aziendale; • attività di investimento delle riserve tecniche. PATRIMONIALE-FINANZIARIO

  10. LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVOUn richiamo all’attività e al bilancio assicurativo (2) STATO PATRIMONIALE ATTIVO PASSIVO Poste nelle quali sono investiti i premi Impegni nei confronti degli assicurati • beni mobili e immobili; • titoli; • partecipazioni; • mutui e prestiti; • liquidità; • attività immateriali. • riserva premi; • riserva sinistri; • riserva matematica; • patrimonio netto. COERENZA

  11. LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVOUn richiamo all’attività e al bilancio assicurativo (3) CONTO ECONOMICO Premi – Costi • risarcimenti per sinistri; • erogazione capitali maturati a scadenza o in caso di morte; • oneri di acquisizione dei premi. RIFLETTE L’EQUILIBRIO TECNICO E GESTIONALE MARGINE DELLA GESTIONE TECNICA +/- proventi/costi attività di investimento DIFFERENZA TRA RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA MARGINE DELLA GESTIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA +/- altre componenti operative SOMMA DELLE DUE GESTIONI PRECEDENTI – EQUILIBRIO COMPLESSIVO RISULTATO GESTIONE ORDINARIA

  12. LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVOAlcuni principi comuni alle polizze danni • Si assicura il valore di un danno effettivamente subito dall’assicurato, legato, generalmente, a fenomeni che non implicano una sua responsabilità dolosa e non sono caratterizzati da solidarietà di accadimento; • Spesso sono previste esclusionie, per stimolare l’attività di prevenzione, franchigie, scoperti e carenze; • La formula più diffusa è quella a valore intero, che prevede l’applicazione della regola proporzionale. Per evitarla, l’assicurato può stipulare polizze a primo rischio assoluto o a primo rischio relativo.

  13. LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVOLe classi di rischio • Sono sottoinsiemi di gruppi omogenei di soggetti assicurati, che presentano caratteristiche ancora più comuni rispetto alla macroclasse a cui appartengono; • La loro definizione permette il raggiungimento di una maggiore personalizzazione nella determinazione del premio assicurativo; • Possono essere definite sulla base di fattori di rischio oggettivi o soggettivi.

  14. LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVOLe classi di rischio: un esempio (1) • Ipotesi: • popolazione di 100 individui e stipulazione di 100 contratti (uno ciascuno) • Composizione della popolazione: 35 donne e 65 uomini

  15. LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVOLe classi di rischio: un esempio (2) • Ipotesi: • popolazione di 100 individui e stipulazione di 100 contratti (uno ciascuno) • Composizione della popolazione: 35 donne e 65 uomini • Sinistrosità: • 10 uomini non hanno provocato alcun danno; • 60 individui (35 uomini e 25 donne) hanno provocato danni per € 100; • 20 uomini hanno provocato danni per € 200 • 10 donne hanno provocato danni per € 300

  16. LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVOLe classi di rischio: un esempio (3) • Caso di mancata personalizzazione • Determino il risarcimento complessivo dovuto: 10 * € 0 + 60 * € 100 + 20 * € 200 + 10 * € 300 = € 13.000 • Divido il risarcimento complessivamente dovuto per il numero dei soggetti assicurati € 13.000 / 100 = € 130 Premio assicurativo dovuto dai soggetti appartenenti alla collettività

  17. LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVOLe classi di rischio: un esempio (4) • Caso di personalizzazione in base al sesso • Determino il risarcimento dovuto agli uomini 10 * € 0 + 35 * € 100 + 20 * € 200 = € 7.500 • Divido il risarcimento dovuto per il numero dei soggetti assicurati € 7.500 / 65 = € 115,38 Premio assicurativo dovuto dai soggetti appartenenti alla sottoclasse degli uomini

  18. LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVOLe classi di rischio: un esempio (5) • Caso di personalizzazione in base al sesso • Determino il risarcimento dovuto alle donne 25 * € 100 + 10 * € 300 = € 5.500 • Divido il risarcimento dovuto per il numero dei soggetti assicurati € 5.500 / 35 = € 157,14 Premio assicurativo dovuto dai soggetti appartenenti alla sottoclasse delle donne

  19. LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVOLa personalizzazione a priori • Sulla base delle informazioni che ho ottenuto precedentemente, posso determinare il premio corretto da richiedere a donne e uomini di un’altra popolazione. Esempio: popolazione di 50 uomini e 50 donne. In questo caso, non sarà sufficiente il pagamento di 13.000 € (130 € ciascuno) ma occorreranno € 13.626,37 (115,38 * 50 + 157,14 * 50).

  20. LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVOLa personalizzazione a posteriori • L’esatta definizione del premio per un soggetto assicurato avviene non prendendo informazioni da un’altra popolazione e da un complesso di individui ma dal suo specifico passato, ottenendo un premio proporzionale alla sinistrosità osservata. Esempio: bonus malus dell’RC Auto.

  21. LE COPERTURE ASSICURATIVE Il conto economico familiare RICAVI (retribuzioni, altre entrate,…) + proventi diversi + interessi attivi = RISULTATO ANTE IMPOSTE - Imposte = REDDITO NETTO POST IMPOSTE - costi delle materie prime (cibo, vestiti, ecc.) - acquisto di servizi esterni (scuola, trasporti, palestra, fisioterapista, ecc.); - condominio (spese di manutenzione ordinarie e straordinarie); - componenti straordinari di spesa (apparecchio denti); - Altro = RISPARMIO IMPIEGO TUTELA

  22. LE COPERTURE ASSICURATIVE Il risparmiatore e le sue polizze: gli strumenti per gestire la sua “sicurezza” NON SUBIRE LE CONSEGUENZE DI UN EVENTO ALEATORIO COSTITUIRE CAPITALI O RENDITE PER RAGGIUNGERE OBIETTIVI CERTI RAMO DANNI RAMO VITA 1- basso costo 2- elevata copertura 3- disimpegno del risparmio da altre funzioni di tutela 1- pianificazione 2- difesa del valore 3- certezza del risultato

  23. LE COPERTURE ASSICURATIVE La copertura dei rischi della famiglia • Buone prassi: • Tutelarsi contro la responsabilità derivante da danni che possono essere accidentalmente causati ad altri; • Proteggere le proprietà personali dal furto e dall’incendio; • Garantire al nucleo familiare un’adeguata tutela della salute e dell’incolumità fisica; • Garantire alla famiglia stabilità economica, anche in caso di morte prematura del capofamiglia.

  24. LE COPERTURE ASSICURATIVE I rami assicurativi VITA DANNI Tipologie di rischio coperto Durata della copertura

  25. LE COPERTURE ASSICURATIVE I rami danni (1) Fonte: art. 2 comma 3 CAP

  26. LE COPERTURE ASSICURATIVE I rami danni (2) I danni materiali sono quelli subiti dagli oggetti di proprietà dell'assicurato al verificarsi di alcuni eventi coperti da assicurazione. DANNI ALLA PROPRIETA’ DELL’ASSICURATO I danni contro terzi sono tutti quei danni che vengono risarciti da una compagnia di assicurazione perché un proprio assicurato li ha causati ad una terza persona, coinvolta suo malgrado nel sinistro.  DANNI A TERZI O A BENI DI TERZI Polizze che garantiscono il risarcimento del danno alla persona dell’assicurato derivante da una lesione corporale o da uno stato morboso che provochi la morte, l’invalidità permanente totale o parziale o una inabilità temporanea anch’essa totale o parziale DANNI ALLA PERSONA 26

  27. LE COPERTURE ASSICURATIVE La polizza incendio (1) Incendio: Combustione con fiamma di beni materiali, posti al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi • Costituisce la base di tutti i contratti assicurativi diretti all’industria; • copre i danni materiali, diretti causati alle cose assicurate; • sono previste alcune specifiche esclusioni, soprattutto in caso di eventi “catastrofali”; • è prevista anche la copertura di una serie di danni causati da eventi non coincidenti con l’incendio e di molti rischi considerati esclusi dalle garanzie di base; • normalmente, sono polizze di tipo namedperils, ma si stanno diffondendo anche le allrisks; • viene prestata normalmente nella forma a valore intero e viene applicata spesso la deroga alla proporzionale.

  28. LE COPERTURE ASSICURATIVE La polizza incendio (2) • Autocombustione; • Urto veicoli; • Fumo; • Dispersione liquidi; • Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione; • Fenomeno elettrico; • Merci in refrigerazione; • Acqua condotta; • Sovraccarico di neve; • Inondazioni, alluvioni e allagamenti; • Terremoto; • Eventi socio-politici e terrorismo; • Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro.

  29. LE COPERTURE ASSICURATIVE La polizza incendio: alcune tra le principali esclusioni di polizza Sono esclusi i risarcimenti per danni: • Verificatisi in occasione di atti di guerra e simili, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di atti dolosi in genere; • Verificatisi in occasione di esplosione o di radiazioni nucleari; • Causati con dolo o colpa grave dell’assicurato; • Causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni; • Ecc. • Assicurazione del valore a nuovo; • Anticipo indennizzi; • Onorario dei periti; • Rinuncia alla rivalsa.

  30. LE COPERTURE ASSICURATIVE La polizza incendio: particolari condizioni contrattuali • Assicurazione del valore a nuovo; • Anticipo indennizzi; • Onorario dei periti; • Obblighi dell’assicurato.

  31. LE COPERTURE ASSICURATIVE La polizza furto Ai sensi dell’art. 624 del Codice Penale furto è “l’impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri” • Indennizza il soggetto assicurato dai danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto delle cose assicurate; • affinché il danno sia indennizzabile, occorre che il furto avvenga secondo specifiche modalità (si vedano le differenze con l’appropriazione indebita, l’estorsione e la truffa); • il relativo rischio è caratterizzato da due elementi: il primo oggettivo, il secondo soggettivo • esistono alcune estensioni di copertura e alcune limitazioni (fenomeni catastrofici di origine politico-sociale o naturale); • esistono una serie di obblighi del soggetto assicurato; • la copertura è solitamente prestata nelle forme a valore intero, a primo rischio relativo e a primo rischio assoluto.

  32. LE COPERTURE ASSICURATIVE La polizza furto: le condizioni di assicurazione • Custodia in luogo chiuso; • Caratteristiche minime dei sistemi di chiusura dei locali in cui le cose assicurate sono custodite; • Introduzione del ladro nel locale: • Violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili; • Per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale (scalata); • In altro modo, rimanendovi clandestinamente e poi asportandone la refurtiva a locali chiusi.

  33. LE COPERTURE ASSICURATIVE La polizza furto: la procedura in caso di sinistro • Denunciare il furto; • Comunicazione del furto alla compagnia; • Redazione della distinta delle cose rubate o danneggiate; • Tentativi di recupero delle cose rubate e conservazione di ciò che è danneggiato.

  34. LE COPERTURE ASSICURATIVE Le polizze per l’automobile • RC Auto: protezione del proprietario e del conducente contro il rischio della responsabilità civile per i danni provocati a terzi in conseguenza di un incidente stradale; • ARD (Auto Rischi Diversi): ampia gamma di garanzie contro numerosi eventi che comprendono, fra gli altri, i danni che possono essere subiti dal veicolo in caso di incidente o di incendio, gli effetti di violenti fenomeni atmosferici, la perdita dell’auto per furto, ma anche i danni fisici riportati dal conducente, il ritiro della patente o l’offerta di un servizio di assistenza in caso di mancato funzionamento del veicolo.

  35. LE COPERTURE ASSICURATIVE La polizza RC Auto Copre i danni sia materiali, sia fisici che il conducente o il proprietario potrebbero causare a qualunque soggetto in occasione di un incidente stradale • Tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie; • Tutti i natanti fino a 25 tonnellate muniti di motore oltre 3 hp; • Tutte le imbarcazioni da diporto (escluse le barche a remi e a vela non dotate di motore ausiliario); • I natanti di stazza lorda non superiori a 25 tonnellate dotate di motore fisso di potenza superiore a tre cavalli fiscali e destinati a un uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto persone; • Tutti i motori marini amovibili di qualsiasi potenza e indipendentemente dal tipo di imbarcazione al quale vengono applicati. OBBLIGATORIA DAL 1969 PER: OBBLIGO A CONTRARRE PER LE COMPAGNIE

  36. LE COPERTURE ASSICURATIVE La polizza RC Auto La normativa è diretta a garantire il risarcimento a quanti siano stati danneggiati in un incidente stradale. Infatti: • Al danneggiato viene riconosciuto il diritto di richiedere direttamente il risarcimento all’impresa di assicurazione, invece che al soggetto civilmente responsabile ed, eventualmente, di agire giudizialmente contro di essa (cd. azione diretta); • L’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato nessuna delle eccezioni di non operatività del contratto (cd. inopponibilità delle eccezioni contrattuali) La copertura opera solo nei massimali stabiliti, oltre i quali sarà il soggetto assicurato a rispondere del danno con il proprio patrimonio personale

  37. LE COPERTURE ASSICURATIVE La polizza RC Auto Casi in cui non opera la garanzia • Guida senza patente o con patente scaduta, revocata o sospesa; • Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti; • Utilizzo della targa di prova senza rispettare le norme che ne disciplinano l’impiego; • Assenza di persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, in caso di veicolo utilizzato come “scuola guida”; • Trasporto irregolare sia di persone, sia di cose, cioè trasporto non conforme a quanto indicato nella carta di circolazione.

  38. LE COPERTURE ASSICURATIVE La polizza RC Auto • Formula con franchigia: prevede che, in caso di incidente, l’assicurato partecipi al risarcimento del danno che ha causato, restituendo alla compagnia una certa percentuale di quanto questa abbia dovuto riconoscere ai danneggiati; • Formula con bonus-malus: si basa su un meccanismo che premia gli automobilisti più disciplinati. Infatti, a ogni scadenza annuale, il premio viene calcolato secondo una “classe di merito” determinata in base al fatto che entro un determinato termine l’assicurato abbia provocato o meno incidenti che abbiano comportato esborsi per l’assicuratore o, nel caso di lesioni a persona, l’appostazione di una riserva per il presumibile costo del danno.

  39. LE COPERTURE ASSICURATIVE La polizza RC Auto • 1994: liberalizzazione tariffaria al luogo della tariffa amministrata; • L. 273/2002 • Decreto Bersani • DPR n.254/2006 • Novità 2013.

  40. LE COPERTURE ASSICURATIVE La polizza Responsabilità Civile Generale Contratto in forza del quale l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta in contratto. • La responsabilità civile consiste nell’addebitare le conseguenze patrimoniali di un’azione al suo diretto autore o alla persona fisica o giuridica alla quale tali conseguenze sono attribuite da norme di legge: colui che ha commesso il fatto deve risarcire il danno; • il danno deve essere stato provocato involontariamente e deve essere conseguenza di un fatto accidentale; • la responsabilità civile può essere: • CONTRATTUALE, derivante dall’inadempimento di obblighi assunti con onere della prova a carico del debitore; • EXTRACONTRATTUALE, derivante da un qualunque atto che origina un danno ingiusto e con onere della prova a carico del soggetto che ha subito il danno. Ratio: art. 2043 CC

  41. LE COPERTURE ASSICURATIVE La polizza Responsabilità Civile Generale Le condizioni di assicurazione escludono dalla copertura i danni subiti dalle seguenti persone: • Il coniuge, i figli, i fratelli e le sorelle dell’assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; • Quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di parentela di cui sopra; • Le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l’assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’assicurato subiscano i danni in occasione della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione.

  42. LE COPERTURE ASSICURATIVE La polizza Responsabilità Civile Generale • RC professionale: • Difesa legale civile, penale e assistenza (avvocati); • Commercialisti e revisori contabili; • Geometri; • Medici; • Agenzie di viaggio; • Agenti assicurativi; • RC capofamiglia; • RC prodotti; • RC inquinamento.

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