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5^ LEZIONE

5^ LEZIONE. Titolo IV CANTIERI TEMPORANI O MOBILI. Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI. Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (artt. da 88 a 104)

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  1. 5^ LEZIONE Titolo IV CANTIERI TEMPORANI O MOBILI

  2. Titolo IVCANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (artt. da 88 a 104) Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (artt. da 105 a 156) Capo III – Sanzioni – (artt. Da 157 a 160) Il Titolo IV armonizza la normativa speciale riguardante i lavori edili (D. Lgs. 494/96, D.P.R. 164/56, D.P.R. 222/03) con quella generale (D. Lgs. 626/94, D.P.R. 547/55) operando una certa "ripulitura" di norme ormai obsolete o superate dal progresso tecnologico. Unione Industriale di Torino 2

  3. Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89 comma 1, lettera a) 1-I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2-Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Unione Industriale di Torino

  4. Articolo 89 - Definizioni • "Responsabile dei lavori" incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera deve necessariamente coincidere con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera; • Il "coordinatore per l'esecuzione", oltre a non poter coincidere con il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, non può coincidere con un dipendente dell'impresa esecutrice o con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). • Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi • Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera. Unione Industriale di Torino

  5. Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori • Il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori RL, designa il coordinatore per la progettazione CSP, quando vi siano cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea (contestualmente all’affidamento incarico di progettazione). • Il committente o il RL, dopo la nomina del CSP, designa il coordinatore per la esecuzione lavori CSE. Questo anche nel caso che, dopo l’affidamento a un’unica impresa, i lavori o parte di essi siano affidati a una o più imprese • Il comma 9, lettera a) prevede che il committente verifichi l'idoneità tecnico-professionale delle imprese attraverso l'esibizione di una serie di documenti il cui elenco è contenuto nell'allegato XVII. Nota: Molti di questi documenti sono, già contenuti nel POS piano operativo di sicurezza che tutte le imprese sono tenute a redigere e trasmettere al CSE. Unione Industriale di Torino

  6. Allegato XVII Idoneità tecnico professionale 1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: • iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto • documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b) o autocertificazione di cui all’articolo 28, comma 5, del presente decreto legislativo • specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali • elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori • nomina del RSPP, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario • nominativo(i) del(i) rappresentante(i) dei lavoratori per la sicurezza • attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo • elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo • documento unico di regolarità contributiva DURC • dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo Unione Industriale di Torino

  7. Allegato XVIIIdoneità tecnico professionale 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: • iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto • specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali • elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione • attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo • documento unico di regolarità contributiva DURC 3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1. Unione Industriale di Torino

  8. Art. 90, comma 9 9.Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: • verifica l'idoneità tecnico-professionaledell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare sulla base dell’Allegato XVII (N.B. la verifica è semplificata in caso di lavori privati senza permesso di costruire, comma 11) ; • chiede alle imprese esecutriciuna dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all’INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al CCNL applicato ai lavoratori dipendenti (N.B. tale dichiarazione viene semplificata in caso di lavori privati senza permesso di costruire, comma 11); • trasmette all’amministrazione concedente,prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). Tale obbligo sussiste anche in caso di lavori in economia con lavoratori autonomi o realizzati direttamente dal committente. In assenza della certificazione DURC, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. Unione Industriale di Torino

  9. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento (art 100) o del fascicolo tecnico (art 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica (art 99), quando prevista, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente. Unione Industriale di Torino

  10. Art. 90 - comma 11 11-Nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, il committente non deve designare il coordinatore per la progettazione, ferma restando l'ipotesi di designazione del coordinatore per l'esecuzione qualora, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione di essi o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. • Se tale interpretazione risultasse corretta, il caso di esclusione dell'obbligo di designazione sarebbe solo quello relativo a lavori, non soggetti a permesso di costruire affidati ad un'unica impresa. • Nei casi di cui al comma 11, il committente o il responsabile dei lavori chiede la presentazione da parte dell’impresa esecutrice del certificato della CCIAA, del DURC e di una autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti dall’Allegato XVII e del CCNL applicato. Unione Industriale di Torino

  11. Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori • Aumentano le responsabilità del committente (rispetto al comma 1 dell'art. 6 del D. Lgs. 494/96). • Il committente è comunque obbligato a verificare che il responsabile dei lavori adempia ai propri obblighi (art. 90), a verificare che il coordinatore per l'esecuzione segnali le inosservanze delle imprese alle norme di sicurezza, proponga la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto (art. 92, comma 1, lettera e)) e a verificare la trasmissione della notifica preliminare (art. 99). • A carico del Responsabile lavori vi è la responsabilità diverificare che il coordinatoreper la progettazione abbia redatto il PSC e il fascicolo (art. 91, comma 1), e di verificare che il coordinatore per l'esecuzione svolga correttamente i propri compiti (art. 92, comma 1, lettere a), b), c), e d)). Unione Industriale di Torino

  12. Articolo 96 Obblighi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, dei dirigenti e dei preposti • E' stato inserito il principio secondo il quale l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e la redazione del piano operativo per la sicurezza (POS) costituisce assolvimento dell'obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 dello schema di decreto. Questo è un risultato importante in quanto si evita di duplicare lo stesso documento. • Gli obblighi delle imprese, compresi i dirigenti e preposti, inerenti le prescrizioni per la logistica di cantiere sono dettagliati nel comma 1 dell’art 96. Unione Industriale di Torino

  13. Articolo 97Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria • Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di quanto contenuto nel PSC. • Il datore di lavoro dell'impresa affidataria è anche responsabile degli obblighi di cui all'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione), in quanto datore di lavoro di impresa, con esclusione della redazione del documento unico di valutazione dei rischi e del documento di valutazione dei rischi proprio di ciascuna impresa. Per la verifica dell’idoneità tecnica delle altre imprese/lavoratori autonomi l’impresa affidataria fa riferimento all’allegato XVII Unione Industriale di Torino

  14. Articolo 97Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria • Il datore di lavoro dell'impresa affidataria coordina l’osservanza delle misure generali di tutela e degli obblighi da parte delle altre imprese e dei lavoratori autonomi • Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica la congruità dei POS delle altre imprese esecutrici, rispetto al proprio, prima della trasmissione dei Piani al CSE (art 101, c 3) Si fa notare come siano stati assegnati all'impresa affidataria obblighi propri del coordinatore in fase di esecuzione. Unione Industriale di Torino

  15. Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori • In merito ai corsi di formazione sono stati inseriti nuovi aspetti: l'obbligo della verifica finale di apprendimento, le modalità di svolgimento dei corsi e l'obbligo dell'aggiornamento quinquennale della durata complessiva di 40 ore. Unione Industriale di Torino

  16. Articolo 99Notifica preliminare • Ilcommittente o il Responsabile lavori, prima dell’inizio dei lavori, deve trasmettere ad ASL e DPLla notifica preliminare (conforme all’allegato XII), nonché gli eventuali aggiornamenti, nei casi di: • cantieri con obbligo di designazione del CSP, • cantieri non soggetti all’obbligo di notifica, ma che ricadono in a) per effetto di varianti in corso d’opera, • cantieri la cui entità presunta sia di non inferiore ai 200 uomini-giorno e in cui opera una unica impresa Unione Industriale di Torino

  17. Articolo 101Obblighi di trasmissione • Il committente o Resp. lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte • Prima dell’inizio lavori l’impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi. • Ogni impresa esecutrice deve trasmettere il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione. Unione Industriale di Torino

  18. Articolo 102Consultazione RLS • Il datore di lavoro di ogni impresa esecutrice consulta il RLS sul PSC-Piano di Sicurezza e di Coordinamento e fornisce chiarimenti sul suo contenuto, prima dell’accettazione dello stesso PSC. Unione Industriale di Torino

  19. Articolo 104Modalità attuative di particolari obblighi • Ove previsto nei contratti di affidamento che il committente organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione, le imprese esecutrici sono esonerate dall’organizzazione del servizio nel cantiere. • Nei cantieri di durata inferiore ai 200 uomini-giorno: -la consultazione del RLS assolve dall’obbligo di riunione periodica di cui all’art 35 (salvo richiesta motivata dal RLS); -il Medico Competente può sostituire o integrare la visita degli ambienti di lavoro con l’esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri. Il MC visita almeno una volta l’anno l’ambiente di lavoro in cui vi sono i lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria Unione Industriale di Torino

  20. Le sanzioni Unione Industriale di Torino

  21. Unione Industriale di Torino

  22. Unione Industriale di Torino

  23. Unione Industriale di Torino

  24. Unione Industriale di Torino

  25. Unione Industriale di Torino

  26. Unione Industriale di Torino

  27. Unione Industriale di Torino

  28. Capo IINorme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota(artt. da 105 a 117) • Disposizioni di carattere generale (viabilità nei cantieri, recinzioni, luoghi di transito, attrezzature per i lavori in quota, opere provvisionali, scale, protezione dei posti di lavoro, protezioni contro le cadute dall’alto, accessi e posizionamenti con funi, lavori in prossimità di parti in tensione) Unione Industriale di Torino

  29. Capo IINorme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota(artt. da 118 a 156) • Scavi e fondazioni • Ponteggi e impalcature in legname • Ponteggi fissi • Ponteggi movibili • Costruzioni edilizie • Demolizioni Unione Industriale di Torino

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