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Il processo di superamento degli OPG in Campania

Il processo di superamento degli OPG in Campania. Giuseppe Nese Direttore UOC “ Tutela della salute in carcere” ASL Caserta Coordinatore Bacino Superamento degli OPG Regione Campania. Il DPCM 1 ° aprile 2008: il percorso di superamento degli OPG.

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Il processo di superamento degli OPG in Campania

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Presentation Transcript


  1. Il processo di superamento degli OPG in Campania Giuseppe Nese Direttore UOC “Tutela della salute in carcere” ASL Caserta Coordinatore Bacino Superamento degli OPG Regione Campania

  2. Il DPCM 1° aprile 2008: il percorso di superamento degli OPG L’Allegato C detta le modalità per il superamento progressivo degli (OPG) e delle (CCC) e non si limita al solo trasferimento delle funzioni, delle risorse e del personale, e alla loro armonizzazione con il SSN, ma: • richiede una progettualità diversa da quella propria del servizio sanitario penitenziario, e delinea un complesso percorso costituito da azioni diversificate, tra loro interdipendenti e con competenze in capo a numerose istituzioni; • evidenzia, in premessa, che il successo del programma specifico per gli OPG è strettamente connesso con la realizzazione di tutte le misure e azioni indicate per la tutela della salute mentale negli istituti pena (con modalità dettagliate nell’Accordo successivamente sancito dalla Conferenza Unificata il 13.10.2011); • identifica quale punto di arrivo finale una completa ristrutturazione dell’offerta dei servizi da parte dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) idonea a consentire alla Magistratura di disporre lo svolgimento delle misure di sicurezza dell’OPG e della CCC in contesti sanitari ordinari, con garanzie di equità di trattamento rispetto alla popolazione psichiatrica generale;

  3. Regione Campania: programma per il definitivo e completo superamento degli OPG (DCA n. 64 del 19.06.2012) 1/2 Riguardo alle strutture da realizzare, anche al fine di ridurre il rischio di nuove forme di istituzionalizzazione ed esclusione sociale e sanitaria, è stata confermata l’opportunità di assumere i seguenti riferimenti: • rispetto costante del fondamentale principio di territorialità (art. 3, Accordo di programma per il coordinamento del bacino); • adozione di modelli organizzativi per singola azienda sanitaria (verbale n. 1, coordinamento bacino); • adozione di metodologie di intervento all’interno delle strutture fondate in generale sulle pertinenti indicazioni contenute nel Capitolo 7 “OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI E SALUTE MENTALE IN CARCERE” dell’Allegato A alla DGR Campania n. 96/2011, anche nel rispetto delle indicazioni già previste nell’Azione 3 del Progetto Linea di intervento n.1 di cui alla DGR Campania n. 858/2009 (progetti terapeutico-riabilitativi sostenuti da specifici budget finanziari, fin dall’inizio finalizzati all’uscita dalla struttura, con eventuale presa in carico ordinaria (sanitaria, sociosanitaria e sociale).

  4. Regione Campania: programma per il definitivo e completo superamento degli OPG (DCA n. 64 del 19.06.2012) 1/2 Riguardo ai consequenziali indirizzi fondamentali, da porre alla base dei singoli programmi regionali finalizzati al completo superamento degli OPG della Campania, sono state definite le seguenti indicazioni: • la creazione in ogni ASL di un servizio per la tutela della salute mentale in carcere, assistenzialmente collocato in ogni DSM e centralmente coordinato a livello di Azienda e di Regione, nel rispetto di quanto stabilito dall’Allegato A alla DGR Campania n. 96/2011 e dal Capitolo “Area della sanità penitenziaria” del PSR 2011-13; • la collocazione all’interno dei predetti servizi pubblici territoriali, sulla base dei dati analitici delle presenze in OPG già forniti mensilmente ai rappresentanti di tutte le Regioni designati nel Gruppo di coordinamento del bacino macroregionale per il superamento degli OPG della Campania, di due tipologie di articolazioni: • strutture residenziali per le misure di sicurezza di cui all’art. 3/ter della Legge 17 febbraio 2012 n. 9 (da realizzarsi entro l’01.02.2013) • articolazioni per la tutela della salute mentale negli istituti penitenziari ordinari di cui all’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 13.10.2011 (Rep. Atti n. 95/C.U.; Gazzetta Ufficiale N. 256 del 3 Novembre 2011) (da realizzarsi entro il 30.06.2012); • il rispetto, relativamente ai requisiti per le suddette articolazioni, (…) delle pertinenti disposizioni organizzative e strutturali contenute nell’Allegato A alla DGRC n.96/2011 e delle successive specifiche Linee guida che dovranno essere definite dal Gruppo di Coordinamento del bacino macroregionale per il superamento degli OPG della Campania e, attraverso il collegato Sottogruppo tecnico regionale, dall’Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria.

  5. I compiti assegnati ad una ASL della Campania dagli indirizzi normativi nazionali e regionali. - assunzione della responsabilità sanitaria (DPCM 01.04.2008), con istituzione nel DSM di un Servizio di Salute Mentale Penitenziaria e Superamento OPG, centralmente coordinato attraverso il Servizio per la tutela della salute in carcere (DGRC 96/2011; PSR 2011-2013), • dimissione della maggior parte degli attuali pazienti (DGRC 858/2009 e succ.) • implementazione di nuove articolazioni del Servizio Sanitario in carcere entro il 30.06.2012 (sezioni per la tutela della salute mentale in istituti penitenziari ordinari) e nel territorio entro il 31.03.2014 (strutture residenziali per le misure di sicurezza ex art. 3-ter Legge 17 febbraio 2012 n. 9); • adozione della metodologia dei PTRI-BDS (Progetti terapeutico riabilitativi sostenuti da budget si salute) ex DGRC 858/2009, DGRC 96/2011, DCA 64/2012 e DGRC 483/2013

  6. Pazienti di competenza territoriale della Regione Campania: tassi di presenza in OPG 2011-2013

  7. Confronto presenze per bacino nell’OPG Aversa (2010 -2013).

  8. Flussi di ingresso e uscita anno 2012 – competenza territoriale Regione Campania Almeno il 60% degli ingressi proviene dagli Istituti Penitenziari ordinari (in particolare attraverso l’applicazione di misure di sicurezza provvisorie (206 cp) , ricovero in OPG (148 cp) o assegnazione a sez per minorati psichici (111 o.p.)

  9. Programma regionale per la realizzazione di struttura sanitaria extraospedaliera x art. 3-ter L. 9/2012 (DCA n. 47 del 15.05.2013)

  10. Programma regionale per la realizzazione di articolazioni sanitarie per la tutela della salute in carcere ex Accordo CU 13.10.2011 (DGRC 96/2011; DCA n. 47 del 15.05.2013)

  11. Pazienti in carico (presenti e dimessi) in OPG-CCC all'01.03.2013 – competenza territoriale Regione Campania 

  12. L’art. 3-ter della Legge n. 9/2012 s.m.i. stanzia specifiche risorse finanziarie (per strutture e personale); avvia la definizione degli standard delle strutture residenziali per le misure di sicurezza; stabilisce un termine (anche se oggettivamente inadeguato fin dalla definizione della norma) al superamento degli OPG/CCC; conferma delle modalità di realizzazione del programma di superamento (“già previsto dalle “Linee di indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle case di cura e custodia (CCC)” (Allegato C, DPCM 1 aprile 2008) e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata” (20.11.2008, 26.11.2009 e 13.10.2011). è stato interessato da diverse successive normative di modifica che hanno spesso trovato fondamento su una conoscenza diffusa erronea e insufficiente, hanno accentuato il rischio di una consequenziale programmazione delle azioni frammentaria edivergente rispetto all’obiettivo richiesto dal DPCM 01.04.2008, ed hanno svuotato di concreto significato il riferimento ai PTRI.

  13. La popolazione degli OPG Si ritiene comunemente che negli attuali OPG sono presenti solo pazienti psichiatrici autori di reato, prosciolti, ritenuti socialmente pericolosi e destinatari di una misura di sicurezza detentiva(OPG o CCC). In realtà, la situazione è sempre stata diversa. Confronto presenze per posizione giuridica 2008-2013 OPG Aversa.

  14. La popolazione degli OPG : il caso particolarissimo dei “minorati psichici”. Emblematico per comprendere la reale configurazione degli attuali OPG quale insieme fisico di formali trattamenti detentivi estremamente eterogenei è il caso dei “minorati psichici” (comma 5, art. 111, DPR 30 giugno 2000, n. 230). Si tratta di detenuti non socialmente pericolosi, “ imputati e condannati, ai quali nel corso della misura detentiva sopravviene una infermità psichica che non comporti, rispettivamente, l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza o l’ordine di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia”, per i quali la norma dispone l’assegnazione “a un istituto o sezione speciale per infermi e minorati psichici”. La loro presenza in OPG, chiaramente esclusa dal predetto comma, si realizza a valle attraverso l’istituzione con Decreto del Ministro della Giustizia, in OPG, come in qualunque altro Istituto penitenziario, proprio di “sezioni per infermi e minorati psichici.

  15. L’art. 3-ter della Legge n. 9/2012 s.m.i. comma 4: «Dal 1° aprile 2014 gli ospedali psichiatrici giudiziari sono chiusi e le misure di sicurezza del ricovero in OPG e dell’assegnazione a CCC sono eseguite esclusivamente all’interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2»; comma 5: «Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1 (…) possono assumere personale specializzato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti provenienti dagli OPG»; comma 6: «(…) Il programma, oltre agli interventi strutturali, prevede attività volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico riabilitativi di cui al comma 5 e definendo tempi certi e impegni precisi per il superamento degli OPG, prevedendo la dimissione di tutte le persone internate per le quali l’autorità giudiziaria abbia già escluso o escluda la sussistenza della pericolosità sociale, con l’obbligo per le ASL di presa in carico all’interno di progetti terapeutico riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonché a favorire l’esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in OPG e all’assegnazione a CCC. (…)»

  16. La metodologia dei PTRI-BDS (progetti terapeutico riabilitativi individuali sostenuti da budget di salute) insieme delle risorse economiche, professionali e umane necessarie per innescare un processo volto a ridare ad una persona, attraverso un progetto terapeutico riabilitativo individuale (PTRI), un funzionamento sociale accettabile, alla cui produzione partecipano il paziente stesso, la sua famiglia e la sua comunità. coprogettazione, cogestione e cofinanziamento tra Pubblico e Privato, finalizzati a : - evitare l’istaurarsi di meccanismi di delega dell’uno all’altro; - porre attenzione a processi ed esiti e non all’accreditamento di strutture; - promuovere l’associazionismo e la cooperazione diffusa, quale garanzia contro l’accentramento autoriproduttivo del privato sociale. “attori privati” (cogestori) che forniscono alle persone il possesso mutuale di strumenti e servizi in grado di garantire l’accesso ai diritti all’apprendimento-espressività, alla casa-habitat sociale, al lavoro-formazione, alla socialità-affettività e che a tal fine amministrano una dotazione finanziaria omnicomprensiva. rispondere ai bisogni complessi delle persone attraverso un’aumentata e sostenuta capacità di presa in carico comunitaria, ribaltando i consueti meccanismi di accreditamento, fondati sul predeterminato soddisfacimento di requisiti tecnico-strutturali e sulla logica dei servizi che producono il loro oggetto. Progetti terapeutico riabilitativi individuali dell’art. 3-ter

  17. Integrazioni agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli OPG e le CCC di cui all’Allegato C al DPCM 01.04.2008 (Accordo CU 13.10.2011) Articolazione sanitaria per la tutela della salute mentale negli istituti penitenziari ordinari (di ogni Regione o preferenzialmente ogni ASL) • suddetta articolazione, con riferimento alle pertinenti azioni ed obiettivi di cui all’Allegato C al D.P.C.M. 01.04.2008, dovrà operativamente concorrere al superamento dell’OPG garantendo almeno le seguenti due funzioni: • A. con riferimento alle persone detenute negli Istituti del territorio della Regione o Provincia autonoma, assicurando l’espletamento negli Istituti ordinari delle osservazioni per l’accertamento delle infermità psichiche di cui all’art. 112 del DPR 230/2000 e prevenendo l’invio in OPG o in CCC nei casi di persone con infermità psichica sopravvenuta nel corso della misura detentiva o condannate a pena diminuita per vizio parziale di mente; • B. con esclusivo riferimento alle persone di competenza presenti in uno degli Istituti-OPG, anche se diverso da quello del bacino macroregionale di riferimento, rispondendo ai loro bisogni di salute mentale e accogliendole e prendendole in carico – sì da determinarne sia la dimissione dall’OPG che il ritorno in un Istituto ordinario della Regione o Provincia autonoma. Sezioni/reparti di osservazione psichiatrica

  18. L’involuzione dell’Allegato C al DPCM 01.04.2008 linee di indirizzo per gli interventi negli OPG e nelle CCC completo e definitivo superamento degli OPG (programma di realizzazione di strutture regionali per l’esecuzione delle misure di sicurezza) chiusura degli OPG

  19. Le attuali evidenze ed i futuri rischi • Il percorso delle persone ristrette in OPG passa quasi costantemente dal carcere; • attualmente è ancor più sostenuto e semplificato per “opportunità penitenziaria” e per la consequenziale inottemperanza all’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 13.10.2011 (attivazioni entro il 30.06.2012 delle articolazioni sanitarie per la tutela della salute mentale in carcere; • in futuro potrebbe condurre alle strutture residenziali per le misure di sicurezza (alternativa agli OPG chiusi e non superati), le cui reali caratteristiche operative deriveranno anche dagli appositi Accordi tra il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, il Ministero della Salute, le Regioni e le P.A., che dovranno regolamentare lo svolgimento delle funzioni di cui alla Legge n. 354/1975 ed al DPR n. 230/2000, anche con riferimento agli aspetti della esecuzione della misura di sicurezza e alle forme dei rapporti con la magistratura.

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