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CLASS ACTION: nuovo rimedio per la tutela dei diritti dei consumatori?

CLASS ACTION: nuovo rimedio per la tutela dei diritti dei consumatori?. Avv. Floriana Pisani pisani@codaconsicilia.it CODACONS. Avv. Floriana Pisani pisani@codaconsicilia.it. Consumatore od utente

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CLASS ACTION: nuovo rimedio per la tutela dei diritti dei consumatori?

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  1. CLASS ACTION: nuovo rimedio per la tutela dei diritti dei consumatori? Avv. Floriana Pisani pisani@codaconsicilia.it CODACONS

  2. Avv. Floriana Pisani pisani@codaconsicilia.it Consumatore od utente art. 3 cod. consumo: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Per Class Action si intende l’azione collettiva risarcitoria a tutela di diritti individuali omogenei che ambisce a raggruppare in un unico complesso procedimento un grande numero di controversie seriali al fine ultimo di abbattere il costo unitario.

  3. Avv. Floriana Pisani pisani@codaconsicilia.it Ilmodello statunitensee` liberista. Di fatto la decisione di avviare il procedimento viene presa da un professionista legale o dauno studio legale associato: No costituzione in Giudizio No conferimento procura al soggetto agente Stati Uniti d’America: L’azione collettiva è caratterizzata dal sistema dell’opt-outche rende la pronuncia vincolante anche per gli assenti appartenenti alla medesima classe - qualora non palesino apertamente la loro contrarietà.

  4. Avv. Floriana Pisani pisani@codaconsicilia.it Il nostro sistema giuridico è basato sull'iniziativa del singolo soggetto. Efficacia provvedimento ex art. 2909 c.c. Esistono, però, dei casi in cui la vicenda di un soggetto è pressoché identica a quella  di molti altri. Es. Un prodotto che esce già difettoso da un'industria e danneggia i  compratori e gli altri soggetti che con esso entrano in relazione. Il fatto è lo stesso e il responsabile anche: sono diversi i danneggiati. Normativa italiana: Alla base della classaction, così come configurata vi è il sistemadell’opt –in (adesione necessaria). In ragione di ciò non può essere promossa più di una singola classaction, rimanendo ferma però la possibilità della presentazione di azioni individuali in base alle norme ordinarie: la sentenza che definisce il giudizio di classactionfa stato anche nei confronti degli aderenti.

  5. Avv. Floriana Pisani pisani@codaconsicilia.it CLASS ACTION PRIVATI CLASS ACTION PUBBLICA Art. 140-bis. D.Lvo 206/2005, entrato in vigore il 01/01/2010 inserito dalla legge 244/2007 (legge finanziaria del 2008), sostituito dall’art. 49 della legge 99/2009 e da ultimo dall’articolo 6, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (decreto crescitalia), conv. in legge 27/2012. Si applica agli illeciti compiuti dopo il 16/08/2009. DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 2009 n.198 (in Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 303). - Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

  6. Avv. Floriana Pisani pisani@codaconsicilia.it Categoria dei soggetti è identica: consumatori ed utenti DIFFERENZE riguardano le posizioni soggettive azionabili Class Action Privata Costituita da diritti (e non interessi) di naturaindividuale e seriale, perché l'unico requisito che può esprimere l'omogeneità senza intaccare il carattere individuale, non può che essere rappresentato dalla serialità. Il diritto si atteggia come posizione esclusiva in capo a ciascuno, benché «ripetuta», in quanto connotata dai medesimi presupposti. Class Action Pubblica Scompare il tratto individuale del bene della vita, rispetto al quale una pluralità di soggetti collettivamente - e per ciò non individualmente - pretende di trarre un'utilità.

  7. Avv. Floriana Pisani pisani@codaconsicilia.it Nella c.d. « classaction pubblica » esperito con successo il rimedio giurisdizionale, si ottiene un risultato che giova immediatamente e indistintamente a tutti gli altri contitolari dell'interesse diffuso. Nella classaction prevista dal codice del consumo l'utilità ottenuta, riguardando un diritto pur sempre individuale, richiede la sua «trasposizione» in capo a ciascun titolare. La prima non riguarda, a differenza della seconda, posizioni relative ad un rapporto contrattuale.

  8. Avv. Floriana Pisani pisani@codaconsicilia.it CLASS ACTION PRIVATI CLASS ACTION PUBBLICA 1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 nonché gli interessi collettivi sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. 1.Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio… nei confronti delle amministrazioni pubblichee dei concessionari di servizi pubblici,

  9. Avv. Floriana Pisani pisani@codaconsicilia.it CLASS ACTION PUBBLICA • Se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, • dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento; • dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi • dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

  10. Avv. Floriana Pisani pisani@codaconsicilia.it CLASS ACTION PRIVATI 2. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L’azione tutela: a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea (identica), inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile; b) i diritti omogenei (identici) spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale ; c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

  11. Avv. Floriana Pisani pisani@codaconsicilia.it CLASS ACTION PRIVATI • 3. I consumatori e utenti • …. aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore anche tramite posta elettronica certificata e fax. L’adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L’atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l’indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l’attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b) max 120gg dalla scadenza della pubblicità. • Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.

  12. Avv. Floriana Pisani pisani@codaconsicilia.it CLASS ACTION PRIVATI CLASS ACTION PUBBLICA 4.La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l’impresa, … Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale. 7. Il ricorso è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e le questioni di competenza sono rilevabili anche d'ufficio.

  13. Avv. Floriana Pisani pisani@codaconsicilia.it CLASS ACTION PRIVATI CLASS ACTION PUBBLICA 5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblicoministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità. 6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un’istruttoria davanti a un’autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. 5. Il ricorso è proposto nei confronti degli enti i cui organi sono competenti a esercitare le funzioni o a gestire i servizi cui sono riferite le violazioni e le omissioni di cui al comma 1. Gli enti intimati informano immediatamente della proposizione del ricorso il dirigente responsabile di ciascun ufficio coinvolto, il quale può intervenire nel giudizio. Il giudice, nella prima udienza, se ritiene che le violazioni o le omissioni sono ascrivibili ad enti ulteriori o diversi da quelli intimati, ordina l'integrazione del contraddittorio.

  14. CLASS ACTION PRIVATI Avv. Floriana Pisani pisani@codaconsicilia.it 9. Con l’ordinanza con cui ammette l’azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L’esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale: a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione; b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l’esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.

  15. CLASS ACTION PRIVATI Avv. Floriana Pisani pisani@codaconsicilia.it 6. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'omogeneità (l’identità) dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse della classe. 7. L’ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d’appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale. (Cass. Civ. 9772/2012) 8. Con l’ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.

  16. Avv. Floriana Pisani pisani@codaconsicilia.it CLASS ACTION PRIVATI CLASS ACTION PUBBLICA 10. E' escluso l’intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile. 2. Del ricorso è data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario intimati; il ricorso è altresì comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. 3. I soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente possono intervenire nel termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di discussione del ricorso che viene fissata d'ufficio, in una data compresa tra il novantesimo ed il centoventesimo giorno dal deposito del ricorso.

  17. Avv. Floriana Pisani pisani@codaconsicilia.it CLASS ACTION PRIVATI 11. Con l’ordinanza con cui ammette l’azione il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l’equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l’istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

  18. Avv. Floriana Pisani pisani@codaconsicilia.it CLASS ACTION PRIVATI 12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti. In caso di accoglimento di un’azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.

  19. Avv. Floriana Pisani pisani@codaconsicilia.it CLASS ACTION PRIVATI 13. La corte d’appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonché delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune. 14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. E ` fatta salva l’azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l’adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d’ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.

  20. Avv. Floriana Pisani pisani@codaconsicilia.it CLASS ACTION PRIVATI 15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo

  21. Avv. Floriana Pisani pisani@codaconsicilia.it CLASS ACTION PUBBLICA 5. Il ricorso è proposto nei confronti degli enti i cui organi sono competenti a esercitare le funzioni o a gestire i servizi cui sono riferite le violazioni e le omissioni di cui al comma 1. Gli enti intimati informano immediatamente della proposizione del ricorso il dirigente responsabile di ciascun ufficio coinvolto, il quale può intervenire nel giudizio. Il giudice, nella prima udienza, se ritiene che le violazioni o le omissioni sono ascrivibili ad enti ulteriori o diversi da quelli intimati, ordina l'integrazione del contraddittorio. 6. Il ricorso non consente di ottenere il risarcimento del danno cagionato dagli atti e dai comportamenti di cui al comma 1; a tal fine, restano fermi i rimedi ordinari. (G.A.)

  22. CLASS ACTION PUBBLICA Avv. Floriana Pisani pisani@codaconsicilia.it Art. 3 Procedimento 1. Il ricorrente notifica preventivamente, anche a mezzo PEC (Posta elettronica certificata) una diffida all'amministrazione o al concessionario ad effettuare, entro il termine di novanta giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. La diffida è notificata all'organo di vertice dell'amministrazione o del concessionario, che assume senza ritardo le iniziative ritenute opportune, individua il settore in cui si è verificata la violazione, l'omissione o il mancato adempimento di cui all'articolo 1, comma 1, e cura che il dirigente competente provveda a rimuoverne le cause. Tutte le iniziative assunte sono comunicate all'autore della diffida. L'amministrazione o il concessionario destinatari della diffida, se ritengono che la violazione, l'omissione o il mancato adempimento sono imputabili altresì ad altre amministrazioni o concessionari, invitano il privato a notificare la diffida anche a questi ultimi. La diffida è altresì comunicatadall'amministrazione pubblica o dal concessionario di servizi pubblici interessati al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

  23. Avv. Floriana Pisani pisani@codaconsicilia.it CLASS ACTION PUBBLICA 2. Il ricorso è proponibile se, decorso il termine di cui al primo periodo del comma 1 (90 gg), l'amministrazione o il concessionario non ha provveduto, o ha provveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione denunciata. Il ricorso può essere proposto entro il termine perentorio di un anno dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 1. Il ricorrente ha l'onere di comprovare: - la notifica della diffida di cui al comma 1 e - la scadenza del termine assegnato per provvedere, nonché - di dichiarare nel ricorso la persistenza, totale o parziale, della situazione denunciata.

  24. Avv. Floriana Pisani pisani@codaconsicilia.it CLASS ACTION PUBBLICA Art. 4 Sentenza 1. Il giudice accoglie la domanda se accerta la violazione, l'omissione o l'inadempimento di cui all'articolo 1, comma 1, ordinando alla pubblica amministrazione o al concessionario di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Della sentenza che definisce il giudizio è data notizia con le stesse modalità previste per il ricorso dall'articolo 1, comma 2 (notizia sul sito).

  25. Avv. Floriana Pisani pisani@codaconsicilia.it CLASS ACTION PUBBLICA segue Art. 4 Sentenza 3. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di una pubblica amministrazione è comunicata, dopo il passaggio in giudicato, agli organismi con funzione di regolazione e di controllo preposti al settore interessato….. 4. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di un concessionario di pubblici servizi è comunicata all'amministrazione vigilante…..

  26. Avv. Floriana Pisani pisani@codaconsicilia.it CLASS ACTION PUBBLICA Art.5 Ottemperanza 1.Nei casi di perdurante inottemperanza di una pubblica amministrazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, n. 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei Tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico). 2. La sentenza di accoglimento del ricorso di cui al comma 1 è comunicata alla Commissione e all'Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergono profili di responsabilità erariale.

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