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SIMULAZIONE ESAME DI STATO I SESSIONE ANNO 2010 - La Sapienza

SIMULAZIONE ESAME DI STATO I SESSIONE ANNO 2010 - La Sapienza. DOPO AVER TRATTATO DEI PROFILI GIURIDICI E FISCALI DEL CONFERIMENTO D ’ AZIENDA, IL CANDIDATO IPOTIZZI LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA ’ DI CAPITALI TRAMITE CONFERIMENTO DI UN RAMO D ’ AZIENDA.

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SIMULAZIONE ESAME DI STATO I SESSIONE ANNO 2010 - La Sapienza

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  1. SIMULAZIONE ESAME DI STATO I SESSIONE ANNO 2010 -La Sapienza DOPO AVER TRATTATO DEI PROFILI GIURIDICI E FISCALI DEL CONFERIMENTO D’AZIENDA, IL CANDIDATO IPOTIZZI LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA’ DI CAPITALI TRAMITE CONFERIMENTO DI UN RAMO D’AZIENDA. IL CANDIDATO PREDISPONGA QUINDI CON DATI A PIACERE LA PERIZIA EX ART. 2343 DEL CODICE CIVILE E LE CONSEGUENTI SCRITTURE DI COSTITUZIONE. Roma, 31 ottobre 2012 Università La Sapienza Facoltà di Economia Michele Mario Astrologo Dottore Commercialista

  2. ARGOMENTI DA SVILUPPARE: SIMULAZIONE ESAME DI STATO PROFILI GIURIDICI PROFILI FISCALI COSTITUZIONE NEWCO PERIZIA SCRITTURE CONTABILI Traccia

  3. Operazione mediante la quale un’impresa individuale o una società o ente trasferisce ad una società o ente neo costituito o già in attività, un complesso organico di beni e di rapporti giuridici, aventi autonoma capacità reddituale, ricevendo in cambio azioni o quote della società o ente conferitario che aumenta il proprio capitale sociale a fronte del ricevimento di detto complesso. PROFILI GIURIDICI segue

  4. Il conferimento è un’operazione che determina un accrescimento del patrimonio della società; • I soci delle società di capitali hanno responsabilità limitata ai conferimenti effettuati; • I creditori sociali e terzi hanno come garanzia il patrimonio della società; • conseguentemente, vi deve essere certezza che l’incremento di patrimonio a seguito del conferimento di azienda non sia superiore al valore effettivo che può essere riconosciuto al bene conferito. PROFILI GIURIDICI (segue) segue

  5. PROFILI GIURIDICI (segue) • Necessità di una perizia del bene conferito da parte di un soggetto terzo (revisore contabile) rispetto alle parti (art. 2343 c.c. per le spa, art. 2465 c.c. per srl); • la finalità è quella di avere garanzia che il valore effettivo del bene conferito non sia inferiore a quello ad esso attribuito nell’atto di conferimento ai fini dell’incremento del patrimonio netto della società conferitaria; • se la conferitaria è una srl, il perito può essere scelto direttamente dal socio che effettua il conferimento. La perizia va comunque giurata (tribunale o notaio). segue

  6. PROFILI GIURIDICI (segue) La relazione di stima deve necessariamente contenere l’attestazione che il valore dei beni o crediti conferiti sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovraprezzo indicato nell’atto di conferimento, mentre non deve obbligatoriamente attestare il valore effettivo di quanto conferito (Comitato Triveneto dei Notai).

  7. PROFILI FISCALI Imposte Indirette IVA: esclusione dal campo di applicazione per carenza del requisito oggettivo (art.2, comma 3, lett.b dPR 633/72). Imposta di registro: fissa in € 168,00 • Imposte ipotecaria e catastale: • FISSE € 168 + € 168 (conferimento immobili da parte di società di costruzioni) • PROPORZIONALI 2% - 1% negli altri casi • Competenza esclusiva alla riscossione dell’Agenzia delle Entrate • (Ris. nn. 61 e 62 del 28 e 30/6/2010, supera ris. n. 341/2007)

  8. PROFILI FISCALI Imposte Indirette - segue È discussa la liceità del risparmio fiscale ai fini dell’imposta di registro conseguente alla cd. cessione indiretta d’azienda. Descrizione dell’operazione - Conferimento dell’azienda in una newco (registro: 168 euro) - Successiva cessione della partecipazione (no registro ed esenzione IVA) L’atto di cessione d’azienda sconta l’imposta di registro in misura proporzionale (3% o anche superiore in presenza di immobili).

  9. PROFILI FISCALI Imposte Indirette - segue Agenzia entrate e giurisprudenza maggioritaria ritengono illecito il risparmio fiscale: la cessione indiretta dell’azienda produce un unico effetto giuridico finale rappresentato dalla cessione. Si applicherebbe art. 20 del DPR 131- l’imposta registro applicata in base alla intrinseca natura e agli effetti giuridici degli atti anche se non vi corrisponda titolo o forma apparente. Agenzia ricostruisce la finalità economica complessiva degli atti correlati (conferimento azienda/cessione partecipazione) “riqualificando” gli atti medesimi.

  10. PROFILI FISCALI Imposte Dirette Regola Generale – art.9, c.5 TUIR Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società. segue

  11. PROFILI FISCALI Imposte Dirette - segue Art. 9, c. 2, II e III periodo, TUIR In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivoconseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Art. 9, c. 3 TUIR – Valore normale Per valore normale … si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari … segue

  12. PROFILI FISCALI Imposte Dirette - segue Conferimenti neutrali – art. 176 TUIR - Si ha neutralità fiscale allorquando il conferente, che può anche essere una persona fisica (imprenditore) ovvero una società di persone, assuma le partecipazioni ricevute al medesimo valore fiscale che aveva l’azienda da lui conferita. - Il conferitario subentrerà nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda conferita. - Obbligo prospetto di riconciliazione in Unico segue

  13. PROFILI FISCALI Imposte Dirette - segue Conferimenti neutrali – art. 176 TUIR • Art. 176 TUIR prevede che i conferimenti: • -di aziende (ovunque collocate … anche all’estero), • effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali • non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze (neutralità dell’operazione). • Conseguentemente: • il conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita; • e il conferitario subentra nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa. • Stesse disposizioni se il conferente e/o il conferitario è un non residente, se il conferimento abbia ad oggetto aziende situate in Italia

  14. PROFILI FISCALI Imposte Dirette - segue PEX - CENNI L’esame della disciplina fiscale del conferimento implica una valutazione della disciplina della participation exemption. L’art.87 TUIR disciplina l’esenzione delle plus realizzate a seguito di cessione della partecipazione: • Possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello della cessione; • Iscrizione delle partecipazioni fra le immobilizzazioni finanziarie; • Residenza della partecipata in un paese white list; • Esercizio di attività commerciale della partecipata. Al ricorrere dei 4 requisiti la plus è esente per il 95% (50,28% se soc. di persone o imprenditore individuale)

  15. PROFILI FISCALI Imposte Dirette - segue Affrancamento – art. 176, c.2-ter TUIR – Da 01/01/08 “La società conferitaria (in luogo della neutralità) può optare nella dichiarazione dei redditi relativa all‘esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione o, al più tardi, in quella del periodo d’imposta successivo”per l‘applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo relativi all‘azienda ricevuta ecostituenti immobilizzazioni materiali e immaterialidi un’imposta sostitutiva (IRPEF, IRES e IRAP). Poiché la norma consente l’affrancamento dei valori residui, gli stessi saranno nella maggioranza dei casi minori nel secondo anno di possibile opzione. L’affrancamento non produce benefici sul costo fiscale della partecipazione. segue

  16. PROFILI FISCALI Imposte Dirette - segue Affrancamento– art. 176, c.2-ter TUIR – Da 01/01/08 L’imposta è sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP ed è applicata al : - 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; - 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; - 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I righi della dichiarazione interessati sono RV1 e RQ21-24. Il D.M. 25 luglio 2008 prevede inoltre che le differenze tra i valori civili e fiscali relative alle immobilizzazioni cedute nel corso dello stesso periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta, siano escluse dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva. segue

  17. PROFILI FISCALI Imposte Dirette - segue Affrancamento– art. 176, c.2-ter TUIR – Da 01/01/08 • In caso di realizzo dei beni anteriormente al 4^ periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione “il costo fiscale è ridotto: • dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva; • e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto • e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del TUIR”. • Non dovrebbero rilevare eventuali riclassifiche della conferitaria in esercizi successivi con passaggio del bene dalle immobilizzazioni all’attivo circolante. segue

  18. PROFILI FISCALI Imposte Dirette - segue Affrancamento– art. 176, c.2-ter TUIR – Da 01/01/08 • Per realizzo del bene l’Agenzia delle Entrate ritiene debba intendersi: • l’alienazione del bene; • il conferimento del bene; • l’assegnazione ai soci; • l’autoconsumo o la destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa. • Non rilevano viceversa i passaggi dei beni derivanti da operazioni fiscalmente neutrali (fusione, scissione, conferimento di azienda etc.). segue

  19. PROFILI FISCALI Imposte Dirette - segue Affrancamento – art. 176, c.2-ter TUIR – Da 01/01/08 A differenza dell’agevolazione Tremonti ter (e precedenti), l’agevolazione de quo verrebbe meno anche in caso di eventi indipendenti dalla volontà del contribuente ma che comportano il realizzo del bene durante il periodo di sorveglianza quale, a esempio, la scadenza (senza proroga o rinnovo) della concessione pubblica a cui il bene risultava funzionale con trasferimento (obbligatorio) della proprietà del bene all’Ente pubblico stesso o al nuovo gestore (cfr. Risoluzione n.50/E del giugno 2010). segue

  20. PROFILI FISCALI Imposte Dirette - segue Affrancamento – D.M. 25 luglio 2008 • D.M. 25 luglio 2008 (modalità applicative) • Opzione per imposta sostitutiva: va esercitata ‘distintamente’ in relazione a ciascuna operazione di conferimento, nel primo o, al più tardi, nel secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'operazione stessa. • si considera perfezionata con il versamento della prima delle 3 rate obbligatorie; • La sostitutiva può essere richiesta in entrambi i periodi di esercitabilità dell'opzione anche in relazione alla medesima categoria omogenea di immobilizzazioni; • -per le sole operazioni “affrancate”, va compilato apposito quadro del Modello Unico - Quadro RQ segue

  21. PROFILI FISCALI Imposte Dirette - segue Affrancamento – D.M. 25 luglio 2008 • I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione • Il D.M. chiarisce: • Il riconoscimento opera anche ai fini dell’IRAP; • e, ove non disposto diversamente (vedasi per il calcolo delle plusvalenze/minusvalenze in caso di realizzo durante i 3 anni di ‘sospensione’), ai fini di tutte le altre disposizioni relative all'imposta sul reddito e, appunto, all'Irap (es. calcolo manutenzioni deducibili fiscalmente, rilevanza delle immobilizzazioni ai fini del calcolo delle società di comodo etc.). segue

  22. PROFILI FISCALI Imposte Dirette - segue Affrancamento – D.M. 25 luglio 2008 • D.M. 25 luglio 2008 • Le differenze tra il valore civile e il valore fiscale possono essere assoggettate a imposta sostitutiva anche in misura parziale; • Ma l'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere operata per categorie omogenee di immobilizzazioni; • -a tal fine, i beni immobili sono distinti nelle seguenti categorie: • aree fabbricabili aventi medesima destinazione urbanistica; • aree non fabbricabili; • fabbricati strumentali per destinazione (art. 43, comma 2, primo periodo, del Tuir); • fabbricati strumentali per natura (art. 43, comma 2, secondo periodo, del Tuir); • fabbricati non strumentali (art. 90 del Tuir). segue

  23. PROFILI FISCALI Imposte Dirette - segue Affrancamento – D.M. 25 luglio 2008 • Beni mobili, inclusi gli impianti e i macchinari ancorché infissi al suolo, sono raggruppati in categorie omogenee: • per anno di acquisizione • e coefficiente di ammortamento; • Immobilizzazioni immateriali, incluso l'avviamento: imposta sostitutiva può essere applicata anche distintamente su ciascuna di esse; • affrancamento ‘parziale’: per ciascuna categoria omogenea deve essere eseguito sulla base di un unico criterio per tutti i beni ad essa appartenenti e deve “spalmarsi”uniformemente sul valore di tutti i beni in essa ricompresi (Relazione illustrativa al D.M.). segue

  24. PROFILI FISCALI Imposte Dirette - segue IMPOSIZIONE DIFFERITA OIC 25 e IAS 12 prevedono che a fronte dei maggior valori iscritti ai fini civilistici, si rilevino le corrispondenti imposte differite passive. La differenza temporanea è pari alla differenza tra il valore civilistico e il valore fiscale attribuiti alla singola attività o passività. ESEMPIO: X conferisce un’azienda (valore civ e fisc pari a 100) ad Y (che la iscrive per un valore pari a 1000). X iscrive la partecipazione a 1000 (stesso valore a cui la conferitaria iscrive l’azienda) facendo cosi emergere un plusvalore di 900 (1000-100) non riconosciuto fiscalmente (fiscalmente era riconosciuto 100). Se X ritiene probabile l’alienazione della partecipazione, presuppone lo stanziamento della fiscalità differita (27,5% x 900). Ma se la partecipazione ha i requisiti PEX le imposte differite saranno stanziate solo sul 5% di 900 (27,5% x 45). segue

  25. COSTITUZIONE NEWCO Contropartita contabile dell’azienda conferita L’allocazione di parte del valore attribuito all’azienda, ai fini del suo conferimento in società, ad una voce del patrimonio netto diversa dal capitale sociale può avere luogo anche nel caso di conferimenti nei confronti di conferitarie di nuova costituzione. Tale scelta può perseguire i seguenti obiettivi: segue

  26. COSTITUZIONE NEWCO Contropartita contabile dell’azienda conferita • ottenere una maggiore protezione del capitale sociale in caso di perdite; • ottenere un minor grado di vincolo alla restituzione degli apporti ai soci, quando ciò risulterà possibile; • inoltre, nel caso di società conferitaria costituita nella forma di srl, mantenere il capitale sociale al di sotto della soglia di 120.000 euro. segue

  27. COSTITUZIONE NEWCO Contropartita contabile dell’azienda conferita Se mediante un conferimento viene patrimonializzata una Newco interamente partecipata per 200.000, qualora poi detta Newco consegua una perdita di esercizio pari a 80.000: - se l’intero incremento patrimoniale è stato imputato a capitale sociale, si determinano gli estremi di cui all’art. 2446 c.c., posto che le perdite di 80.000 riducono il capitale sociale (200.000) di oltre un terzo; - se, per esempio, l’incremento patrimoniale è stato imputato per 140.000 a capitale sociale e per 60.000 a riserva, non si determinano gli estremi di cui all’art. 2446 c.c. posto che le perdite (80.000) assorbono la riserva (60.000) e solo per l’eccedenza vanno a intaccare il capitale sociale. segue

  28. COSTITUZIONE NEWCO Contropartita contabile dell’azienda conferita • Nel caso di conferitaria società di persone: • non sussistono obblighi di redazione della perizia di stima; • qualora la società esista già al momento del conferimento, ai fini del perfezionamento dell’operazione è necessario il consenso di tutti i soci, salvo che i patti societari prevedano espressamente un criterio decisionale diverso dall’unanimità. segue

  29. COSTITUZIONE NEWCO Iscrizione della plus in capo alla conferente Contabilmente - l’operazione può determinare una differenza positiva da conferimento: conferisco 100 ottenendo azioni/quote per 150. Assirevi e Consob - Il conferente dovrebbe iscrivere la plusvalenza latente a CE (ferma restando la neutralità fiscale in sede di dichiarazione dei redditi). Altra dottrina - Propende per iscrizione a riserva di PN (se conferente mantiene maggioranza del CS). Riserva da utilizzarsi per copertura perdite e distribuibilità ai soci senza effetto impositivo. segue

  30. COSTITUZIONE NEWCO TIPOLOGIE DI CONTABILIZZAZIONE • Es.: Immobilizzazione iscritta in bilancio del conferente per € 2.000, Fondo di € 1.600 (VNC 400) e valore di perizia € 800. • SALDI APERTI A VALORI CONTABILI • La Conferitaria iscrive sia il cespite per € 2.000 sia il Fondo preesistente di € 1.600 • SALDI APERTI A VALORI DI PERIZIA • La Conferitaria iscrive il cespite a € 800, rettificando il fondo e/o il valore lordo di iscrizione • SALDI CHIUSI A VALORI CONTABILI • La Conferitaria iscrive il cespite per € 400, senza fondo • SALDI CHIUSI A VALORI DI PERIZIA • La conferitaria iscrive il cespite per € 800, senza fondo. segue

  31. COSTITUZIONE NEWCO TIPOLOGIE DI CONTABILIZZAZIONE segue

  32. PERIZIA DI STIMA • Necessità di una perizia del bene conferito da parte di un soggetto terzo (revisore contabile) rispetto alle parti (art. 2343 c.c. per le spa, art. 2465 c.c. per srl); • la finalità è quella di avere garanzia che il valore effettivo del bene conferito non sia inferiore a quello ad esso attribuito nell’atto di conferimento ai fini dell’incremento del patrimonio netto della società conferitaria; • se la conferitaria è una srl, il perito può essere scelto direttamente dal socio che effettua il conferimento. La perizia va comunque giurata. segue

  33. PERIZIA DI STIMA (segue) La relazione di stima deve necessariamente contenere l’attestazione che il valore dei beni o crediti conferiti sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovraprezzo indicato nell’atto di conferimento, mentre non deve obbligatoriamente attestare il valore effettivo di quanto conferito (Comitato Triveneto dei Notai). segue

  34. PERIZIA DI STIMA (segue) Se viene conferito un complesso aziendale il cui VNC in capo al conferente è 1.000, qualora il perito determini che l’effettivo valore di detto complesso sia 1.500, ciò non implica che la newco conferitaria debba necessariamente essere patrimonializzata per 1.500 in dipendenza del conferimento, ma piuttosto che tale ammontare costituisce la soglia massima di patrimonializzazione, con ciò significando che l’eventuale scelta delle parti di procedere ad un incremento del patrimonio per 1.000 è comunque del tutto legittima. segue

  35. PERIZIA DI STIMA (segue) PREMESSA – Oggetto e finalità dell’incarico Il sottoscritto, dott. … , iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, al numero …, e nel Registro dei Revisori Legali, al numero …, Gazzetta Ufficiale n. … del …, con studio in Roma, Via … , ha ricevuto dalla Società … nella persona del Legale Rappresentante … , in data ../../.. , incarico di procedere alla valutazione del capitale economico di un (ramo) d’azienda di proprietà della medesima ai sensi dell’articolo 2465 del Codice Civile. . Pertanto il Sottoscritto, al fine di adempiere l’incarico conferitogli, ha provveduto ad acquisire la documentazione della Società, messa a disposizione dal consulente e ritenuta dal sottoscritto utile per la stima del valore economico della Società. L’incarico ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare il valore economico della Società̀ alla data del ../../… segue

  36. PERIZIA DI STIMA (segue) SVOLGIMENTO DELL’INCARICO Documentazione esaminata Ai fini della valutazione sono stati utilizzati i valori della Società risultanti dalla situazione contabile alla data del ../../…, opportunamente rettificati per riflettere il loro valore corrente.In relazione all’incarico è stata acquisita la presente documentazione: - Atto costitutivo; - visura camerale alla data del ../../….; - situazione economica alle date del 31/12/X – 31/12/X-1 – 31/12/X-2; - estratto conto bancario e postale alla data del 31/12/X; - licenze, autorizzazioni, permessi, etc. rilasciate in data - libro dei cespiti ammortizzabili; - contratto di affitto/locazione/leasing/etc; - dettaglio TFR alla data del 31/12/X; - modello Unico anno ultimi 3 esercizi e ricevute di presentazione; - Etc.etc.etc. segue

  37. PERIZIA DI STIMA (segue) SVOLGIMENTO DELL’INCARICO - Limitazioni La presente relazione è fondata sui documenti, sulle informazioni e sui dati forniti dalla Società e dal loro consulente fiscale. Lo scrivente, pur avendo adottato tutte le necessarie precauzioni per un’attenta valutazione di tali documenti, informazioni e dati e pur avendo svolto l’incarico con diligenza, professionalità̀ e indipendenza di giudizio, non avendo effettuato alcun audit sui dati forniti, non risponde della completezza, accuratezza, attendibilità̀ e rappresentatività̀ di tali documenti, dati e informazioni. Resta ferma pertanto la responsabilità̀ del legale rappresentante per qualsiasi errore o omissione concernente tali documenti, dati e informazioni e per qualsiasi errore o omissione che dovesse emergere in sede di valutazione a seguito del loro impiego. Lo scrivente rimane inoltre sollevato da ogni responsabilità̀, inclusi onorari legali, danni o spese che possono derivare dall’uso improprio della relazione di stima da parte del Cliente o da altri soggetti.Per qualsiasi controversia, comunque derivante dall’incarico, sarà̀ esclusivamente competente il Foro di Roma. segue

  38. PERIZIA DI STIMA (segue) CRONISTORIA DELLA SOCIETA’ La XXX Srl è una Società̀ di diritto italiano, nella forma di società a responsabilità limitata, con sede in Roma, Via …, codice fiscale e Partita IVA n. …. , iscritta in data ../../…. nel Registro delle Imprese di Roma – sezione ordinaria al n. … , numero di repertorio economico amministrativo REA … . La XXX è stata costituita in data ../../…. con atto autenticato dal notaio … di Roma, repertorio n. … .Per quanto riguarda l’attività prevista dallo statuto, la Società ha per oggetto (elencare la attività come da visura camerale). Il Capitale Sociale di Euro … è cosi ripartito fra i soci: In data ../../…. (fornire qualunque info utile i.e. contratti di locazione, di affitto, leasing e altre info importanti da rendere note) segue

  39. PERIZIA DI STIMA (segue) SETTORE E CONCORRENTI In questa sezione il perito deve evidenziare le principali caratteristiche del settore in cui opera la Società, le previsioni per il suo evolversi in relazione all’andamento del mercato e ad eventuali fattori esogeni (rivolte, leggi contro il settore, catastrofi, etc.) ed endogeni (morte, sindacati, crisi interne, etc.). Inoltre andranno anche elencati i principali competitors , il loro posizionamento rispetto alla Società e tutte le eventuali considerazioni degne di nota. Nel descrivere il settore in cui opera la Società il professionista si deve avvalere di studi attendibili (associazioni di categoria, ricerche di mercato, ricerche universitarie, etc.). Se necessario occorre chiedere anche a terze persone tale aiuto. segue

  40. PERIZIA DI STIMA (segue) POSIZIONAMENTO DELLA SOCIETA’ In questa sezione il perito deve descrivere l’attività esercitata dalla Società, i suoi prodotti e la loro posizione nel mercato. Vanno anche evidenziate le politiche di marketing che potrebbero avere conseguenze sul posizionamento dei prodotti, etc. Risulta utile fornire un trend di crescita per gli anni futuri, sulla base di elementi oggettivamente validi e provati. Il perito in questa sezione dovra dare evidenza del fatturato della Società negli ultimi 3/5 anni, per dare una evidenza del trend del fatturato. segue

  41. PERIZIA DI STIMA (segue) PRINCIPALI VALORI DELLA SOCIETA’ In questa sezione il perito deve riportare i principali valori patrimoniali, economici e finanziari della Società negli ultimi 3/5 anni, con dettaglio analitico delle singole voci che compongono il bilancio. COMMENTO ALLE VOCI DI BILANCIO Se necessario, e per una maggiore chiarezza espositiva, è consigliato dare una breve spiegazione delle voci di bilancio più rilevanti, sul loro ammontare, su come si sono formate, etc.etc. segue

  42. PERIZIA DI STIMA (segue) METODO DI VALUTAZIONE ADOTTATO • In questa sezione il perito deve descrivere in maniera sintetica i vari metodi utilizzati per la stima del capitale economico: • PATRIMONIALE SEMPLICE (patrimonio di cui si dispone) • PATRIMONIALE COMPLESSO (intangibles) • REDDITUALE (reddito che si può generare in futuro) • FINANZIARIO (flussi di cassa che si possono generare in futuro) • MISTO • EMPIRICI • Ed illustrare il metodo prescelto, motivando la propria decisione. segue

  43. PERIZIA DI STIMA (segue) APPLICAZIONE DEL METODO PRESCELTO In questa sezione il perito dovrà commentare le singole voci patrimoniali ed attribuire loro eventuali incrementi/decrementi, valutando le proprie decisioni, supportate anche da informazioni extra contabili ottenute tramite colloquio con il personale della Società, o da notizie di attualità, etc.etc. Alla fine il valore contabile, aumentato e/o diminuito delle opportune rettifiche, diverrà il Capitale Economico W. segue

  44. PERIZIA DI STIMA (segue) CONCLUSIONE Il sottoscritto dott. … , in esecuzione del mandato conferitogli, ATTESTA che il valore di stima del complesso aziendale oggetto di conferimento è almeno pari ad Euro xxxxxx(a lettere/00) e che la determinazione del Patrimonio nettoda conferirsi nella costituenda …… non potrà eccedere tale predetto importo. Il Sottoscritto rimette la presente relazione che si compone di n. X pagine siglate e numerate, dopo averla asseverata/giurata a norma di legge. Tutta la documentazione esaminata è archiviata su supporto magnetico. segue

  45. PERIZIA DI STIMA (segue) ASSEVERAZIONE / GIURAMENTO Il sottoscritto dott. … , in esecuzione del mandato conferitogli, sulla base dei metodi impiegati e dei dati a disposizione, afferma che la valutazione patrimoniale del complesso dei beni appartenenti alla Società è stata eseguita con imparzialità ed indipendenza, tenendo presente lo spirito della norma, al fine di determinare il valore corrente alla data del ../../…. Si attesta quindi che il patrimonio netto della Società (conferente), ai sensi e per le finalità previsti dall’art. 2465 c.c. alla data del ../../…. Ammonta ad Euro … (a lettere/00), arrotondato per difetto ad Euro … Considerato che l’aumento di patrimonio netto che, a conferimento avvenuto non potrà essere superiore al suddetto valore, attesto che il valore dei beni e dei crediti conferiti è almeno pari quello ad essi attribuiti ai fini della determinazione del capitale economico. segue

  46. PERIZIA DI STIMA (segue) ASSEVERAZIONE / GIURAMENTO VERBALE DI GIURAMENTO DEL CONSULENTE Oggi ../../…. davanti al sottoscritto Cancelliere, è personalmente comparso il Sig. …, (dati identificativi) Dottore Commercialista, il quale presenta l’avanti estesa relazione di consulenza tecnica stragiudiziale da lui redatta e chiede di asseverarla con giuramento: “CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ CHE CON GIURAMENTO ASSUMO, GIURO DI AVER BENE E FEDELMENTE ADEMPIUTO ALLE OPERAZIONI AFFIDATEMI AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE LA VERITA’” Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. Il Cancelliere Il Consulente

  47. PERIZIA DI STIMA (segue) • Il momento cruciale della stima peritale si sostanzia nella riespressione a valori correnti delle attività e passività, che si basa su 4 criteri fondamentali: • VALORE DI MERCATO • VALORE DEL PRESUNTO REALIZZO • VALORE DI SOSTITUZIONE • VALORE DI PRESUNTA ESTINZIONE segue

  48. PERIZIA DI STIMA (segue) • VALORE DI MERCATO: solo se esiste un mercato di riferimento “valido”; • VALORE DEL PRESUNTO REALIZZO: per materie prime, prodotti, crediti, etc.; • VALORE DI SOSTITUZIONE: per immobilizzazioni tecniche e immateriali; • VALORE DI PRESUNTA ESTINZIONE: per gli elementi patrimoniali passivi. segue

  49. PERIZIA DI STIMA (segue) segue

  50. PERIZIA DI STIMA (segue) K ‘ = PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO K ‘ = Attività correnti – Passività correnti = 630.000 – 225.000 = 405.000 W = CAPITALE ECONOMICO W = K ‘ + Avviamento = 450.000 La differenza tra il valore peritale e il valore del capitale netto contabile determina una plusvalenza pari a Euro 225.000 (450.000 – 225.000)

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