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FONTI DEL DIRITTO classe 3^GE

FONTI DEL DIRITTO classe 3^GE. Le fonti del diritto. Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche. TIPI. Le fonti di produzione: producono il diritto oggettivo, positivo, ossia fanno nascere nuove norme giuridiche.

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FONTI DEL DIRITTO classe 3^GE

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Presentation Transcript


  1. FONTI DEL DIRITTOclasse 3^GE

  2. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche

  3. TIPI • Le fonti di produzione: producono il diritto oggettivo, positivo, ossia fanno nascere nuove norme giuridiche • Le fonti di cognizione: sono documenti o fatti attraverso i quali è data notizia delle fonti di produzione del diritto (G.U., G.U.U.E., BurL, riviste di settore,…)

  4. Fonti di produzione - si distinguono in: • Fonti-atto: Documenti scritti • Fonti-fatto: Fatti, comportamenti (es. consuetudine)

  5. Fonti di produzione: si distinguono in: • FONTI INTERNE Emanate dagli organi dello Stato Italiano • FONTI ESTERNE Emanate da organi esterni allo Stato, dall’Unione Europea

  6. CARATTERISTICA FONDAMENTALE DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI MODERNI: LAPLURALITÁ DELLE FONTI

  7. Per orientarsi esiste unPRINCIPIO GERARCHICO • Le fonti di grado superiore non possono essere modificate da quelle di grado inferiore • Le fonti di grado inferiore devono rispettare quanto stabilito dalle fonti di grado superiore • Tra le fonti di pari grado, paritetiche, prevale la fonte più recente nel tempo

  8. LA SCALA GERARCHICA • Costituzione, • leggi costituzionali • Regolamenti dell’Unione Europea • Leggi ordinarie, • decreti legge, decreti legislativi • leggi regionali, • Regolamenti del Governo, locali • Consuetudini/Usi normativi

  9. LE SINGOLE FONTI DI PRODUZIONE

  10. LA COSTITUZIONE ITALIANA • E’ la leggefondamentaledelloStato • Approvatail 22/12/1047 - Entratain vigoreil 1 gennaio 1948 • Emanatadall’AssembleaCostituente • Puòesserecambiata solo con le leggicostituzionali

  11. Struttura della Costituzione • E’ composta da 139 articoli Divisa in tre parti: • Artt.1-12 Principi fondamentali • Artt. 12-54 parte prima: diritti e doveri dei cittadini • Artt. 55-139 parte seconda: ordinamento della Repubblica

  12. LE LEGGI COSTITUZIONALI • Emanate dal Parlamento • Possono modificare o integrare il testo della Costituzione • Richiedono un iter aggravato, ossia un procedimento lungo e complesso (art.138 cost.)

  13. REGOLAMENTICOMUNITARI • Emanati dal Consiglio dei ministri dell’Unione Europea • Sono obbligatori in tutti gli Stati dell’Unione Europea • Se si verifica un contrasto tra con una fonte interna di grado inferiore il giudice deve applicare il regolamento dell’U.E.

  14. LEGGI ORDINARIE o formali • Emanate dal Parlamento • Possono riguardare solo le materie indicate nella Costituzione • Procedimento per l’approvazione: “iter legis” – navette • Artt. 70-75 C.

  15. Iter di formazione della legge ordinaria L' approvazione di una legge si articola in quattro fasi : • iniziativa legislativa • esame e approvazione • promulgazione • pubblicazione • Iniziativa legislativa Essa si esercita presentando al Presidente di una delle due Camere una proposta di legge, cioè un testo legislativo redatto in articoli. Tale proposta può essere presentata dal Governo, da singoli parlamentari, dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, da cinquantamila elettori, dalle Regioni e dai Comuni (in ordine al mutamento delle circoscrizioni provinciali esistenti ovvero alla istituzione di una nuova provincia nell'ambito di una Regione).

  16. PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE • Fase • Iniziativa • Fase • Discussione e Approvazione • Fase • Promulgazione • Fase • Pubblicazione • Fase • Entrata in vigore

  17. 1.FASE DELL’INIZIATIVA Il progetto di legge viene presentato ad una delle due Camere del Parlamento Hanno iniziativa legislativa: • Il Governo • Ogni singolo parlamentare • Popolo (raccogliendo 50.000 firme) • Consigli Regionali • C.N.E.L.

  18. 2. Fasedella DISCUSSIONE E APPROVAZIONE Analisi preventiva delle Commissioni parlamentari riunite in sede: • Referente: lavori preparatori; segue la discussione in Assemblea • Deliberante/legislativa: procedimento di tipo decentrato, la Comm. competente delibera e il testo della legge non passa all’Assemblea (solo in Spagna esiste tale sistema); vi si ricorre raramente perché restringe la partecipazione della maggior parte dei componenti dell’Assemblea; inoltre l’opposizione vi si oppone. • Redigente: (procedimento ibrido) la commissione competente delibera sul testo articolo per articolo mentre il plenum dell’Assemblea delibera sul testo integrale. • Consultiva: pareri obbligatori, facoltativi, vincolanti . Quando una Commissione esprime un parere su una questione di competenza di un’altra Commissione. Il progetto viene discusso e approvato identico in ciascuna Camera del Parlamento, separatamente

  19. Approvazione Camera dei Deputati Senato della Repubblica Passaggio da una Camera all’altra fino all’approvazione dello stesso testo da parte di entrambe le Camere (bicameralismo perfetto)

  20. 3. PROMULGAZIONE • Il testovienefirmatodalPresidentedellaRepubblica • Firma del Guardasigilli (Ministrodellagiustizia, istituitonel 1861 da Cavour)) • La firma attestache la proceduralegislativasi è compiuta in modocorretto, ossia è costituzionale • Eventualeopposizione del veto sospensivo

  21. 4. PUBBLICAZIONE • La legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

  22. 5. ENTRATA IN VIGORE • La legge entra in vigore, diventa obbligatoria per tutti, in genere decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (vacatio legis)

  23. GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE Atti aventi forza di leggeCon questa espressione si suole indicare i decreti legge, i decreti legislativi e le leggi delle Regioni ordinarie caratterizzati dal fatto che, pur avendo valore e forza di legge, subiscono particolari limitazioni. Pur essendo dunque, contenuti in un involucro diverso dalla legge del Parlamento, hanno tuttavia lo stesso valore. Questi atti sono: i decreti legge i decreti legislativi, detti anche decreti delegati le legge delle Regioni ordinarie

  24. DECRETO LEGGE art. 77 C. evengono indicati in modo abbreviato con la sigla D.L., Emanato dal Governosolo nei «casi straordinari di necessità e di urgenza». Il decreto legge a differenza del decreto legislativo, è un atto che il Governo delibera direttamente sotto la sua responsabilità senza aver ottenuto una delega dal Parlamento, depositario della funzione legislativa. Il potere di emanare un decreto legge spetta al Consiglio dei Ministri e non anche ai singoli Ministri. • Viene pubblicato su Gazzetta ufficiale • Entra in vigore immediatamente, ossia il giorno successivo alla pubblicazione • Entro 60 giorni deve essere convertito, trasformato in legge ordinaria dal Parlamento (con o senza modifiche) • Se non viene convertito perde efficacia fin dall’inizio (ex tunc) ed è come se non fosse mai esistito

  25. DECRETO LEGISLATIVO art. 76 C. I decreti legislativi vengono indicati in modo abbreviato con la sigla d.Lgso DLG, sono atti emanati dal Governo su espressa legge di delegazione o di delega del Parlamento che lo autorizza a svolgere la funzione legislativa nelle materie indicate ed entro i limiti determinati. Il procedimento si articola in due fasi nettamente distinte: a) emanazione di una legge-delega da parte delle due Camere del Parlamento b) emanazione del decreto legislativo da parte del Governo

  26. a) Legge- delega Con la legge di delegazione o legge delega, il Parlamento indica al Governo: • la materia oggetto della delega sulla quale il Governo potrà eccezionalmente legiferare; • il termine entro il quale il Governo deve fare uso di questa potestà legislativa; • i principî normativi e i criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nell’emanare il decreto legislativo.

  27. b)Decreto legislativo del Governo • Il Governo, in osservanza al contenuto della legge di delegazione, delibera il testo normativo • Il decreto viene emanato con Decreto del Presidente della Repubblica, pubblicato, come le leggi, sulla Gazzetta Ufficiale • entrata in vigore trascorso il periodo di vacatio legis (talvolta molto lunga in quanto il decreto può introdurre un radicale cambiamento nel settore normato

  28. LEGGI REGIONALI • Nel nostro ordinamento le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano [sono titolari di potestà normativa che consente loro di emanare leggi nelle materie ed entro i limiti previsti dalla Costituzione. Le leggi regionali sono leggi che hanno un’efficacia limitata al territorio della Regione che le emana, sono deliberate dal Consiglio regionale, promulgate dal Presidente della Regione e pubblicate sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione (BUR). La Regione è autorizzata ad esercitare la potestà legislativa proprio dalla Costituzione , che le conferisce competenze legislative di due tipi: • concorrente, quando ad esercitarla sono congiuntamente lo Stato e la Regione, anche se in momenti diversi. Lo Stato prevede con una legge cornice i principî fondamentali per l’emanazione delle leggi regionali in una determinata materia; la Regione, a sua volta, in osservanza della legge cornice e dei principî in essa contenuti, approva ed emana le leggi regionali; • Esclusiva (cfr art. 117 C.)

  29. REGOLAMENTI del Governo Regolamenti di esecuzione • Norme che assicurano l’operatività, l’applicabilità della legge (es. casco) Regolamenti indipendenti • Sono adottati nelle materie ancora non disciplinate da leggi

  30. Regolamenti locali • Regolamenti degli enti localiCon questa espressione si indicano le fonti secondarie o regolamentari emanate dagli Enti locali, ovvero dalle Regioni, dai Comuni e dalle Province e Città metropolitane nel rispetto delle leggi statali e costituzionali.Essi sono espressione dell’autonomia riconosciuta a questi Enti e servono a completare le leggi statali e regionali nelle materie di competenza locale. La Costituzione prevede una competenza esclusiva regolamentare degli Enti locali in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (art. 118). Alle Regioni inoltre è riconosciuta la titolarità di potestà regolamentare nelle materie di competenza legislativa concorrente, in quelle di competenza legislativa esclusiva e in quelle di competenza esclusiva legislativa dello Stato se ad esse espressamente da questo delegate (art. 117 ).

  31. LEGGI REGIONALI • Fonte non scritta Perché nasca una norma giuridica da una consuetudine occorre: • Un comportamento generale e costante dei cittadini () • E il convincimento che si tratti di un comportamento obbligatorio (elemento psicologico)

  32. CONSUETUDINE, uso normativo La consuetudine ,a differenza delle precedenti fonti, che sono tutte scritte, è una fonte del diritto non scritta basata sulla tradizione. Perché si possa parlare di consuetudine occorrono due condizioni: • l’abitudine a seguire un certo comportamento per un determinato periodo di tempo (diuturnitas); elemento materiale • la convinzione che quel comportamento sia giuridicamente obbligatorio (opinioiuris ac necessitatis). elemento materiale • Tradizionalmente viene distinta in: • consuetudine secundumlegem, quando è richiamata dalle leggi scritte; • consuetudine praeterlegem, quando regola materie non disciplinate da fonti scritte; • consuetudine contra legem, quando è contraria a norme di legge e si pone in posizione abrogativa rispetto a norme di legge. Non è ammissibile nel nostro ordinamento. • Nel nostro ordinamento giuridico la consuetudine generalmente ha efficacia solo se espressamente richiamata dalle leggi, dai regolamenti o dagli usi. Esistono tuttavia delle norme che non sono scritte in alcun documento né tanto meno richiamate, che sono però seguite in modo costante. Un esempio è rappresentato dalla procedura di consultazione per la formazione del Governo, secondo la quale il Presidente della Repubblica riceve e consulta i segretari dei partiti politici, i Presidenti di Camera e Senato, i Presidenti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica prima di scegliere la persona a cui conferirà l’incarico di formare un nuovo Governo.

  33. COME SI INDIVIDUANO LE FONTI Le fonti vengono abbreviate con delle sigle: • Cost.= Costituzione • L.cost = legge costituzionale • Reg. com.= regolamento comunitario • L.= legge ordinaria • L.reg.= legge regionale • D.l.= decreto legge • D.lgs.= decreto legislativo • D.p.r.= regolamento

  34. Struttura di una fonte • Il testo di una legge è diviso in ARTICOLI. • Ogni Articolo è composto da COMMI che corrispondono ai capoversi di cui è composto un articolo.

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