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Informazione e formazione

Informazione e formazione. Ruolo dell’informazione e della formazione. La prevenzione non è applicata unilateralmente, ma è indispensabile la collaborazione di tutte le parti interessate, in modo da realizzare una cultura di tipo partecipativo.

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Informazione e formazione

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Presentation Transcript


  1. Informazione e formazione

  2. Ruolo dell’informazione e della formazione La prevenzione non è applicata unilateralmente, ma è indispensabile la collaborazione di tutte le parti interessate, in modo da realizzare una cultura di tipo partecipativo. Lo scambio informativo (e dunque del reciproco e corretto accesso all'informazione dell'altro) tra i diversi soggetti (datore di lavoro, medico competente, lavoratori, servizio prevenzione e protezione aziendale e suoi addetti, servizio pubblico di prevenzione e vigilanza ecc.) è fondamentale in quanto, più lo scambio è reale, sistematico, chiaro e trasparente, tanto più la prevenzione sarà efficace.

  3. Ruolo dell’informazione e della formazione L’informazione può essere: - attiva: produce informazioni (esempio lo scambio di informazioni tra lavoratori e RLS) - riflessiva: quando si cercano informazioni e si ha accesso a queste (esempio lettura di opuscoli informativi sulle norme generali antincendio) - passiva: quando si riceve un’ informazione corretta (corsi di formazione) Gli infortuni sul lavoro talvolta dipendono anche dalla scarsa informazione - formazione, con particolare riferimento alla corretta gestione delle misure di prevenzione e sicurezza.

  4. Ruolo dell’informazione e della formazione Il Decreto Legislativo 626/94 sottolinea l'importanza della partecipazione di tutte le figure dell’azienda nella crescita e nello sviluppo della cultura della sicurezza sebbene vengano effettuate delle distinzioni sulla base delle responsabilità che diversi ruoli richiedono. L’informazione e la formazione vengono effettuate perché la conoscenza del rischio e dei modi per prevenirlo sono il pilastro della prevenzione. L’obiettivo dell’informazione è quello di superare gli schemi classici di trasmissione verticale dell'informazione, a favore di un modello comunicativo nel quale il ruolo dei singoli partecipanti è molto più attivo: un modello di comunicazione circolare o reticolare.

  5. Ruolo dell’informazione e della formazione • Datore di lavoro Il ruolo della formazione/informazione sostenuto dal datore di lavoro, deve avere come obiettivo lo svolgimento dell’attività lavorativa nelle condizioni di sicurezza migliori possibili, avendo preventivamente assegnato gli incarichi, relativi al monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza, alle varie figure così come previsto dal D.Lgs. 626/94. Il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti dovrebbero garantire la circolazione di informazioni, in quanto un’impostazione gerarchica lavorativa verticistica impedisce lo scambio pluridirezionale delle informazioni. In tal modo i lavoratori possono comunicare aspetti fondamentali, garantendo a tutte le figure, che si occupano di sicurezza, di apportare miglioramenti connessi alle reali esigenze dell’azienda. Organizza l’informazione e la formazione sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione. Il datore di lavoro è soprattutto soggetto attivo in quanto principale destinatario di tutti gli obblighi di legge in materia, nei confronti di:

  6. Ruolo dell’informazione e della formazione • Datore di lavoro - dirigenti e preposti - lavoratori - RLS - addetti antincendio - addetti al pronto soccorso - RSPP/ASPP - medico competente - appaltatori - venditori - costruttori - ecc.

  7. Ruolo dell’informazione e della formazione • Datore di lavoro Nota Bene: Il datore di lavoro utilizza il servizio di prevenzione e protezione, ma non si esonera dagli obblighi gravanti su di lui in materia di sicurezza del lavoro; egli è infatti "il destinatario delle norme antinfortunistiche e della posizione predominante in concreto esercitata su tutto il personale, ivi compreso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione" .

  8. Ruolo dell’informazione e della formazione • Datore di lavoro Fra le informazioni che è tenuto a fornire, si rammenta: - informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione. - richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva - provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione “comprensibile” su:

  9. Ruolo dell’informazione e della formazione • Datore di lavoro a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale e i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti; b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia e i pericoli annessi all’utilizzo di attrezzature d) istruzioni comprensibili sull’utilizzo di attrezzature di lavoro e DPI e) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; f) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; g) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; h) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15;

  10. Ruolo dell’informazione e della formazione • Datore di lavoro - informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologiciche comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro: il DdL invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria; - Informa, istruisce e aggiorna i lavoratori esposti a specifici rischi residui e a quelli complementari che possono ledere la loro salute (es.: assumere cibi e bevande, fumare nelle aree a rischio), nonché sulle misure igieniche, protettive e preventive da adottare e sulle misure adottate per rimuovere e identificare la causa di un incidente imprevisto (e non prevedibile).

  11. Ruolo dell’informazione e della formazione • Datore di lavoro - il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. - nel corso della riunione periodica il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale; c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute

  12. Ruolo dell’informazione e della formazione • Datore di lavoro Nota: Il datore di lavoro, se impossibilitato ad adempiere personalmente ai propri doveri in materia di sicurezza, può avvalersi della collaborazione di un altro soggetto (in possesso di adeguate capacità) al quale trasferire (mediante una specifica delega) i propri poteri (e dunque responsabilità) in materia di prevenzione infortuni. Gli unici obblighi che il datore di lavoro non può delegare, ed è dunque tenuto a svolgere personalmente, sono: - valutare i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori; - elaborare il documento sulla valutazione dei rischi; - designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda; - autocertificare per iscritto, nelle aziende familiari nonché nelle aziende che occupano fino a dieci addetti, l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati.

  13. Ruolo dell’informazione e della formazione • Datore di lavoro -Il delegato per la sicurezza deve poter accedere a tutti i luoghi di lavoro, in qualsiasi momento: - deve poter leggere le carte e la documentazione aziendale che possa in qualche maniera avere un riflesso sulle scelte operative e strategiche da adottare per la prevenzione e la sicurezza. - Il delegato per la sicurezza deve avere la possibilità di fornire pareri vincolanti nella scelta delle attrezzature, nella collocazione e dislocazione dei macchinari e nell’individuazione dei mezzi di protezione. - Il delegato per la sicurezza deve dialogare e poter coordinare l’azione di quanti, all’interno dell’azienda, gestiscono altri importanti comparti della stessa: quello delle risorse strategiche, quello dei mezzi finanziari, quello della gestione del personale. - Il delegato per la sicurezza deve avere la possibilità di accedere ai mezzi finanziari per coprire i costi relativi alla sicurezza, senza alcuna necessità di ottenere il consenso del soggetto delegante. valutare i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori; - elaborare il documento sulla valutazione dei rischi; - designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda; - autocertificare per iscritto, nelle aziende familiari nonché nelle aziende che occupano fino a dieci addetti, l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati.

  14. Ruolo dell’informazione e della formazione • Datore di lavoro - i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono tenuti ad informare i lavoratori autonomi ed i datori di lavoro delle imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito aziendale, dei rischi specifici dovuti alla presenza di agenti chimici, fisici o biologici nei luoghi di lavoro dove i lavoratori autonomi o i dipendenti delle imprese esterne sono destinati a prestare la loro opera. L'informazione comprende le modalità per prevenire i rischi e le specifiche disposizioni, anche aziendali, al riguardo.

  15. Ruolo dell’informazione e della formazione • Datore di lavoro -  Il D.Lgs. n.626/94 prevede che l'impresa appaltante (committente) che affida ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi l'esecuzione di determinate attività (ad esempio la gestione del servizio di mensa, le pulizie dei locali, le attività di gestione del magazzino ecc.) deve preventivamente: - fornire dettagliate informazioni alla ditta appaltatrice sui rischi esistenti nell'ambiente dove i lavoratori esterni andranno ad operare e sulle misure di prevenzione e emergenza ivi adottate. Entrambi i datori di lavoro, su iniziativa del committente, dovranno: - cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione che riguardano l'attività oggetto dell'appalto; - coordinare gli interventi di protezione, informandosi reciprocamente anche per eliminare i rischi derivanti dalle interferenze tra lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Questi obblighi di cooperazione e coordinamento non si estendono ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi. Le informazioni fornite dal committente all'appaltatore riguardano principalmente:

  16. Ruolo dell’informazione e della formazione • Datore di lavoro - i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro (ad esempio, macchine ed impianti, prevenzione incendi, piani di emergenza, uso di sostanze e preparati pericolosi, aree ad accesso limitato ecc.); La norma sottolinea che il committente è tenuto non solo a informare l'appaltatore dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ma deve promuovere attivamente il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione, non eliminando comunque la responsabilità dell'appaltatore per i rischi propri dell'attività specifica.

  17. Ruolo dell’informazione e della formazione • Datore di lavoro È soggetto passivo nel momento in cui: - svolge il ruolo di RSPP . v Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 addetti v Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti (2) v Aziende della pesca fino a 20 addetti v Altre aziende fino a 200 addetti (1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del DPR 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti e i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.(2) Addetti assunti a tempo indeterminato.

  18. Ruolo dell’informazione e della formazione • Datore di lavoro Quindi deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro (D.M. 16/01/1997): - richiede informazioni da personale aziendale in funzione dei ruoli (segnalazioni inadempienze dell’azienda, dei lavoratori, incidenti, infortuni, avanzamento attuazione misure preventive/protettive, ecc.) - richiede informazioni a fornitori, venditori, progettisti - partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (art.11 D.Lgs.626/94) - richiede informazioni al medico competente

  19. Ruolo dell’informazione e della formazione • Dirigenti Soggetti attivi: in luogo o per conto del datore di lavoro, in funzione delle competenze: - progettano, programmano e svolgono attività di informazione e formazione. - individuano e valutano i fattori di rischio e le relative misure di sicurezza; - elaborano le misure di prevenzione e di protezione e le procedure di sicurezza; - propongono i programmi di formazione ed informazione dei lavoratori; - partecipano a consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza; - informano il medico competente sui processi e sui rischi aziendali; - informano i preposti sui rischi per la sicurezza e la salute, sulle misure di sicurezza adottate, sui rischi specifici, i pericoli e le procedure di pronto soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione

  20. Ruolo dell’informazione e della formazione • Dirigenti Soggetto passivo: - aggiornamento tecnico/legale - acquisiscono informazioni da RSPP - acquisiscono informazioni e ricevono una formazione dai costruttori riguardo gli aspetti tecnici e la sicurezza delle macchine utilizzate nel luogo di lavoro - acquisiscono informazioni da installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici - acquisiscono informazioni da venditori - acquisiscono informazioni da appaltatori - recepisce le indicazioni del medico competente - acquisiscono informazioni dai lavoratori, in particolare tramite la figura del RLS Informa il medico competente sugli eventuali cambiamenti significativi

  21. Ruolo dell’informazione e della formazione • Preposto Sovrintende alla attività svolta da un particolare gruppo di lavoratori affinché non eseguano operazioni e manovre avventate, da cui possano scaturire condizioni di pericolo. Il preposto quindi ha il compito, sussidiario al datore di lavoro ed ai dirigenti, di pretendere dai lavoratori a lui affidati l'osservanza delle misure di sicurezza fornite dall'imprenditore. Tale soggetto è privo di poteri di gestione e di spesa e svolge il compito di controllo e sorveglianza con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari (non nel senso sanzionatorio).

  22. Ruolo dell’informazione e della formazione • Preposto Soggetti attivi: In luogo o per conto del datore di lavoro o dei dirigenti: - evidenzia necessità informative e formative; - partecipa a consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza (collabora con DdL e dirigenti evidenziando le carenze in tema di prevenzione riscontrate nel luogo di lavoro - informano il medico competente sui processi e sui rischi aziendali - informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute, sulle misure di sicurezza adottate, sui rischi specifici, i pericoli e le procedure di pronto soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione. - addestra i lavoratori allo svolgimento della mansione

  23. Ruolo dell’informazione e della formazione • Preposto Soggetto passivo: - aggiornamento tecnico/legale - acquisisce informazioni da RSPP - acquisisce informazioni e riceve una formazione dai costruttori riguardo gli aspetti tecnici e la sicurezza delle macchine utilizzate nel luogo di lavoro - acquisisce informazioni da installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici - acquisisce informazioni da venditori - acquisisce informazioni da appaltatori - recepisce le indicazioni del medico competente - acquisisce informazioni dai lavoratori, in particolare tramite la figura del RLS

  24. Ruolo dell’informazione e della formazione • ASPP Gli addetti al SPP, ricoprendo un ruolo fondamentale nella comunicazione dell’informazione e della formazione, interagiscono con tutti i livelli gerarchici dell’azienda cercando di comunicare con trasparenza e chiarezza il messaggio. È necessario adeguare il linguaggio all’interlocutore che deve recepire e capire il messaggio (esempio il lavoratore straniero che trova difficoltà con la lingua). per esempio un eccessivo formalismo impedisce a volte un libero scambio di informazioni. Soggetto attivo: - propone programmi di informazione e formazione dei lavoratori - partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi - forniscono ai lavoratori le informazioni previste dall’art.21 D.lgs.626/94

  25. Ruolo dell’informazione e della formazione • ASPP Soggetto passivo: - il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a: § Natura dei rischi § L’organizzazione del lavoro § La descrizione degli impianti e dei processi produttivi § Dati del registro infortuni e malattie professionali § Prescrizioni degli organi di vigilanza - Segue corsi di aggiornamento (D.Lgs. 195/03)

  26. Ruolo dell’informazione e della formazione • RSPP - è una figura dotata di funzioni propositive nei confronti del datore di lavoro - al Servizio di Prevenzione e Protezione, ed in particolare al suo Responsabile, compete un ruolo consultivo, di sostegno e supporto all’attività del datore di lavoro, fornendogli le competenze tecniche di cui questi ha bisogno Soggetto attivo: - di informazione e formazione dei lavoratori, sempre entro l’ambito dell’azienda o dell’amministrazione di appartenenza. - ha il mero obbligo nei confronti del datore di lavoro di segnalare la presenza di omissioni in materia di sicurezza, dovendo, poi, il datore di lavoro stesso provvedere all’applicazione delle prescrizioni del caso - Il RSPP propone programmi di informazione/formazione

  27. Ruolo dell’informazione e della formazione • RSPP - Elabora procedure di sicurezza - Elabora i dati relativi agli indicatori delle prestazioni di sicurezza aziendale - Informa il medico competente sugli eventuali cambiamenti significativi (es. durante i sopralluoghi periodici) - informano i lavoratori dei rischi a cui sono esposti - formazione specifiche ai lavoratori, in relazione alla sua preparazione e su incarico del D.L.

  28. Ruolo dell’informazione e della formazione • RSPP Soggetto passivo - aggiornamento tecnico/legale - Segue corsi di aggiornamento (D.Lgs. 195/03) - deve essere adeguatamente formato sui rischi, su tutte le misure preventive e protettive presenti nell’azienda dove deve espletare compiti in materia di sicurezza - il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a: § Natura dei rischi § L’organizzazione del lavoro § La descrizione degli impianti e dei processi produttivi § Dati del registro infortuni e malattie professionali § Prescrizioni degli organi di vigilanza - analisi dei rischi (di qualunque natura) - sistemi di prevenzione - costruzione di piani e di programmi (di analisi, di intervento, di verifica di risultato) - Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza

  29. Ruolo dell’informazione e della formazione • RLS E RLST Soggetto attivo: - segnala al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le manchevolezze dei mezzi e dispositivi, nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui venga a conoscenza; quindi avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuali. - viene consultato sulla valutazione dei rischi, sulla realizzazione dei programmi di prevenzione, sull’organizzazione della formazione e sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione. - Formula osservazioni in occasione di visita effettuata dall’autorità competente. - Partecipa alle riunioni del servizio di prevenzione. - Ricorre all’autorità competente, qualora le misure di protezione adottate dal datore di lavoro non risultino idonee a garantire la sicurezza e la salute.

  30. Ruolo dell’informazione e della formazione • RLS E RLST - Trasmette ai lavoratori le conoscenze che il suo ruolo gli permette di raccogliere sui rischi ,sulle condizioni di lavoro e di salute e sulle trasformazioni produttive in atto o in programma - Contribuisce a definire i reali fabbisogni formativi e informativi dei lavoratori. - Comprende ed organizza le segnalazioni dei propri compagni di lavoro e interagisce con tutti i soggetti interessati alla prevenzione, aziendali e non. Attraverso il RLS si verifica l’avvenuta informazione e l’effetto prodotto nel tempo sulle conoscenza dei lavoratori.

  31. Ruolo dell’informazione e della formazione • RLS E RLST Soggetto passivo: - Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, gli infortuni e le malattie professionali. - Partecipa alla riunione periodica di cui all’art.11:il RLS viene coinvolto nell’esame delle problematiche di sicurezza. - Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza - Riceve una formazione adeguata e particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi . - È informato dal medico competente sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti i lavoratori -è informato dei rischi derivanti tanto dalle macchine, dagli impianti, dagli ambienti e dall’organizzazione del lavoro che dall’uso di sostanze e preparati pericolosi

  32. Ruolo dell’informazione e della formazione • RLS E RLST -promuove/partecipa a momenti informativi non generici relativi allo specifico ciclo produttivo e alla integrazione delle procedure di sicurezza nelle procedure lavorative L’obiettivo dell’iter formativo / informativo per il RLS è quello di rendere questa figura una parte attiva del sistema aziendale, essendo il filo d’unione tra i lavoratori e datore di lavoro,dirigente e preposto; Tutto ciò al fine di creare all’interno della realtà lavorativa una comunicazione che non sia verticale, ma con messaggi che partono e arrivano a tutti i livelli gerarchici. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha:- diritto all’informazione;- diritto alla formazione;- diritto alla partecipazione;- diritto al controllo.

  33. Ruolo dell’informazione e della formazione • RLS E RLST Per l’esercizio di tali diritti è necessario che l’RLS possa avere libero accesso ai luoghi ove si svolgono le lavorazioni;Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro e quello di ricevere o attingere informazioni dettagliate sui rischi presenti in azienda, ha lo scopo di permettere ai rappresentanti dei lavoratori di elaborare e formulare proposte e programmi di miglioramento delle misure prevenzionali, e di informare i lavoratori sui livelli di sicurezza presenti in azienda.

  34. Ruolo dell’informazione e della formazione • Medico competente L'art. 16 del D.Lgs. n. 626/1994 stabilisce che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente e comprende : a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

  35. Ruolo dell’informazione e della formazione • Medico competente Soggetto attivo: - Ilmedico competente esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. - Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti - Fornisce ai lavoratori tutte le informazioni riguardo i danni e il rapporto causa/effetto dell’esposizione a determinati agenti a cui i lavoratori sono esposti - Comunica, in occasione delle riunioni periodiche, ai RLS, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati - Redige verbali di sopralluogo - Compila i registri degli esposti

  36. Ruolo dell’informazione e della formazione • Medico competente Soggetto passivo: - educazione continua in medicina (ECM) - il medico competente è informato sui processi ed i rischi connessi all'attività produttiva dal datore di lavoro, il dirigente e il preposto (sostanze, cicli di lavoro, carichi di lavoro, donne gravide, minorenni, ecc.), attraverso documenti tecnici specifici o valutazioni specifiche.

  37. Ruolo dell’informazione e della formazione • Lavoratori Soggetto attivo: I lavoratori hanno il diritto di: - essere consultati… - segnalano al datore di lavoro, al dirigente e al preposto carenze, anomalie o malfunzionamenti riguardanti : - macchinari - apparecchiature - utensili - sostanze e preparati pericolosi - mezzi di trasporto - dispositivi di sicurezza e DPI - ed eventuali altre condizioni di pericolo delle quali vengono a conoscenza. - vengono consultati dal RLS quando quest’ultimo propone l’attuazione di misure di prevenzione e ne garantisce la partecipazione in sede di verifica applicativa

  38. Ruolo dell’informazione e della formazione • Lavoratori Soggetto passivo: - ricevono un’adeguata informazione su: - i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale - le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate - i rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta , le normative di sicurezza esistenti per quei rischi e le disposizioni aziendali in materia - i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica - I rischi di incendio legati all’attività svolta (procedure antincendio, ubicazione vie d’uscita, nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendio) - Sono informati sul responsabile del SPP e sul medico competente - Sono informati sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso.

  39. Ruolo dell’informazione e della formazione • Lavoratori - partecipano ai programmi di formazione e addestramento dei quali vige l’obbligo alla partecipazione; in particolare ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi, ed in particolare: - in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, all’atto dell’assunzione, del trasferimento, cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. - un’ adeguata informazione e formazione per quanto riguarda l'utilizzo degli equipaggiamenti di emergenza (estintori, autorespiratori, ecc.) determinati ed introdotti in base alla valutazione dei rischi;

  40. Ruolo dell’informazione e della formazione • Lavoratori interinali I cosiddetti lavoratori internali, non sono lavoratori subordinati dell'impresa che li utilizza, ma sono dipendenti della agenzia che li assume e ne "affitta" le prestazioni a terzi per un determinato periodo. - Il D.Lgs. 276/03 prevede che l'impresa fornitrice debba informare i lavoratori temporanei sui rischi per la sicurezza e salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa (salvo diverso accordo tra le parti) - L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo sia adibito a mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, ne informa il lavoratore ed osserva nei suoi confronti tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti (compresa quindi la sorveglianza sanitaria) ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

  41. Ruolo dell’informazione e della formazione • Addetti alla prevenzione incendi (DM 10/03/98) La procedura del piano di emergenza deve essere comprensibile e illustrata in modo dettagliato a tutte le persone chiamate alla sua gestione L'andamento e l'evoluzione di una situazione di emergenza sono fatti dipendere dal livello organizzativo interno dell'azienda (risorse umane predisposte e disponibili, sistemi impiantistici idonei, ecc.) e dalla capacità di contenere i danni (formazione professionale dei lavoratori). Il D.Lgs 626/94 richiede, in sostanza, al sistema aziendale che l'organizzazione interna, per affrontare l'eventuale stato di emergenza, sia uno strumento operativo facente parte a tutti gli effetti dell'insieme dei provvedimenti di sicurezza da attuare. La verifica del funzionamento del piano di emergenza viene effettuata con simulazioni ed esercitazioni estese a tutto il personale dell’azienda che ivi esercita la propria attività lavorativa; è opportuno che siano coerenti con gli eventi ipotizzati e con la dimensione dell'attività, non devono cioè essere limitate solo ai singoli impianti, ma prevedere anche situazioni più ampie, come il coinvolgimento dell'intero stabilimento o della pubblica Autorità (es. aziende a rischio).

  42. Ruolo dell’informazione e della formazione • Addetti alla prevenzione incendi (DM 10/03/98) Soggetti attivi: Devono adempiere agli obblighi previsti per tale figura: - Informano RSPP, dirigenti, preposti di situazioni pericolose nell’eventualità di insorgenza di un incendio, sull’efficienza dei presidi antincendio (laddove incaricati al controllo);

  43. Ruolo dell’informazione e della formazione • Addetti alla prevenzione incendi (DM 10/03/98) Soggetti passivi: - Ricevono, per classe di rischio d’incendio, una formazione professionale adeguata riguardo a: -classificazione degli incendi - livello di rischio degli incendi - prevenzione degli incendi - protezione dagli incendi - dispositivi antincendio - comportamenti sicuri negli ambienti di lavoro - e sugli interventi da attuare in base al piano di emergenza - si sottopongono ad una integrazione della formazione periodica e nel caso in cui aumenti il livello di rischio incendi.

  44. Ruolo dell’informazione e della formazione • Addetti Al Pronto Soccorso (DM 388/2003) Soggetti attivi: Devono adempiere agli obblighi previsti per tale figura: - Comunicano eventuali carenze dei presidi di pronto soccorso Soggetti passivi: Ricevono, in funzione dell’appartenenza dell’azienda ai diversi gruppi previsti (A o B), una formazione professionale adeguata, con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso in merito alle modalità per: - Allertare il sistema di soccorso; - Riconoscere un’emergenza sanitaria; - Attuare gli interventi di primo soccorso; - Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta; - Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro;

  45. Ruolo dell’informazione e della formazione • Addetti Al Pronto Soccorso (DM 388/2003) - Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro; - Acquisire capacità di intervento pratico. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico. La formazione dei lavoratori designati è ripetuta con cadenza triennale.

  46. Ruolo dell’informazione e della formazione • Progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori : Soggetti attivi: Il ruolo della formazione/informazione di fabbricanti, fornitori e installatori consiste nel permettere agli utilizzatori di adoperare le macchine secondo gli standard di sicurezza previsti dalle normative nazionali e/o comunitarie. Quindi:

  47. Ruolo dell’informazione e della formazione • Progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori : - informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una formazione particolare e segnalare se e necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale. - gli utilizzatori devono essere informati sulle controindicazioni di usi diversi della macchina da quelli normali, che potrebbero presentarsi. - l’utilizzatore deve essere informato su tutte le attrezzature e gli accessori speciali essenziali, forniti insieme alla macchina, per poterla regolare, eseguirne la manutenzione e utilizzarla senza alcun rischio. - l’utilizzatore deve essere informato sui materiali utilizzati per la costruzione della macchina o i prodotti impiegati ed originati durante la sua utilizzazione non devono presentare rischi per la sicurezza e la salute delle persone esposte. - l’utilizzatore deve essere informato sulla presenza di sistemi di comando i quali devono essere stati progettati e costruiti in modo da essere tanto sicuri ed affidabili da evitare qualsiasi situazione pericolosa.

  48. Ruolo dell’informazione e della formazione • Progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori : - l’utilizzatore deve essere informato sulla presenza di dispositivi di segnalazione (quadrante, segnali, ecc.) e indicazioni la cui conoscenza è necessaria per un funzionamento sicuro. - l’utilizzatore deve essere informato sulla presenza su ogni macchina di dispositivi di arresto di emergenza. - l’utilizzatore deve essere informato sull’utilizzo delsoftwaredi dialogo tra un operatore e sistema di comando o di controllo di una macchina - Il fabbricante deve indicare nelle istruzioni per l'uso, i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Egli indicherà eventualmente i pezzi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione. - l’utilizzatore deve essere informato dal costruttore o fornitore o installatore di eventuali rischi connessi alla macchina, come:

  49. Ruolo dell’informazione e della formazione • Progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori : -Nel caso in cui permangano dei rischi malgrado tutte le disposizioni adottate oppure quando si tratta di rischi potenziali non evidenti , il fabbricante deve prevedere delle avvertenze; dette avvertenze devono utilizzare preferibilmente dei simboli comprensibili a tutti e/o essere redatte in una delle lingue del paese di utilizzazione corredata, su richiesta, dalle lingue conosciute dagli operatori. - devono essere fornite le istruzioni per l'uso contenenti le indicazioni seguenti sul rumore aereo prodotto dalla macchina, valore reale o valore stabilito in base alla misurazione eseguita su una macchina identica - In caso di macchine che possono anche essere destinate all'utilizzazione da parte di utilizzatori non professionali, la redazione e la presentazione delle istruzioni per l'uso, devono tener conto del livello di formazione generale e della perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare da questi utilizzatori - dichiarazione di conformità - dichiarazione di conformità CE

  50. Ruolo dell’informazione e della formazione • Progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori : - Soggetti passivi: - informazioni relative alle norme tecniche ed alla normativa da rispettare - garanzie di “salubrità/sicurezza” (rumore, vibrazioni, emissioni di gas/polveri, ecc.)

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