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IL RAPPORTO DI LAVORO (fonti, lavoro subordinato, autonomo, parasubordinato, certificazione)

IL RAPPORTO DI LAVORO (fonti, lavoro subordinato, autonomo, parasubordinato, certificazione). Lezione 2 a.a. 2008-2009 Piera Campanella. LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO. INTERAZIONE. Norme legislative. Prassi amministrative. Principi giurisprudenziali. Contratti collettivi.

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IL RAPPORTO DI LAVORO (fonti, lavoro subordinato, autonomo, parasubordinato, certificazione)

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Presentation Transcript


  1. IL RAPPORTO DI LAVORO(fonti, lavoro subordinato, autonomo, parasubordinato, certificazione) Lezione 2 a.a. 2008-2009 Piera Campanella

  2. LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO INTERAZIONE Norme legislative Prassi amministrative Principi giurisprudenziali Contratti collettivi Art. 1 preleggi: indicazione delle fonti

  3. NORME LEGISLATIVE FONTI NAZIONALI: LA COSTITUZIONE FONTI INTERNAZIONALI FONTI NAZIONALI (LEGISLATIVE STATUALI): IL CODICE CIVILE E LA LEGISLAZIONE SPECIALE FONTI COMUNITARIE FONTI NAZIONALI (LEGISLATIVE REGIONALI)

  4. POTESTA' LEGISLATIVA STATALE E REGIONALE IN MATERIA DI LAVORO Nuovo titolo V Costituzione Art. 117 COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE REGIONI COMPETENZA CONCORRENTE STATO/REGIONI ORDINAMENTO CIVILE (c. 2, lett. l)) TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO (c. 3) RESIDUALE (c. 4) Disciplina intersoggettiva di qualsiasi rapporto di lavoro Disciplina dei servizi per l’impiego Corte Cost. n. 50/2005

  5. IL CONTRATTO COLLETTIVO E’ l’accordo con cui le parti collettive predeterminano la disciplina dei rapporti individuali di lavoro (parte normativa) e regolano taluni tratti dei loro rapporti reciproci (parte obbligatoria) Il contratto collettivo di diritto comune I problemi di efficacia I rapporti con la legge

  6. INDEROGABILITA' DI LEGGE E CONTRATTO COLLETTIVO Inderogabilità il tratto tipico della “norma” di legge o di contratto collettivo indisponibilità diritti (derivanti da quelle norme) ART. 2113 c.c. Invalidità (annullabilità) di tutte le rinunzie e le transazioni aventi ad oggetto norme inderogabili della legge e dei contratti collettivi, salvo che intervengano ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c. v. anche art. 82 D.Lgs. n. 276/2003

  7. Il lavoro subordinato referente sociale essenziale del diritto del lavoro Ma cosa si intende per lavoro subordinato? Quali sono i criteri giuridici sulla cui base viene operata la qualificazione? Il rilievo pratico essenziale della qualificazione in ragione del binomio fattispecie/effetti LA QUESTIONE DELLA SUBORDINAZIONE

  8. Il rapporto di lavoro quale sottospecie della locazione Codice civile 1865 La distinzione tra CODICE CIVILE 1865 “locatio operis” “locatio operarum” oggetto obbligazione Obbligazione di mezzi Obbligazione di risultato L’inadeguatezza del criterio

  9. Tradizionale insuccesso dei tentativi di agganciare la subordinazione ai profili vari della condizione socio-economica del prestatore di lavoro estraneità mezzi di produzione Inerenza dell’attività lavorativa al ciclo produttivo dell’imprenditore Debolezza economica del prestatore di lavoro, ossia sua appartenenza ad un gruppo sociale in posizione di debolezza sul mercato Si è osservato che trattasi di profili storicamente variabili, estranei alla fattispecie legislativamente tipizzata (v. art. 2094 c.c.) e privi di idoneità qualificatoria. Da ultimo, tuttavia, si assiste ad una “rivalutazione”, in qualche modo, del dato della inferiorità socio-economica del prestatore di lavoro subordinato, almeno nel senso della sua “dipendenza” dal datore di lavoro (art. 2094 c.c.), intesa come “doppia alienità” (v. lucidi n. 14 e n. 15). LA NOZIONE SOCIO-ECONOMICA DI SUBORDINAZIONE

  10. NOZIONE TECNICA DI SUBORDINAZIONE (ART. 2094 C.C.) Art. 2094 c.c. La subordinazione è ricostruita come particolare modo d’essere della prestazione lavorativa ETERODIRETTA E’ subordinata la prestazione che si svolge nell’organizzazione del datore di lavoro (“nell’impresa”), “alle dipendenze e sotto la direzione” dello stesso La scarsa pregnanza qualificatoria della nozione

  11. CODICE CIVILE 1942 ART. 2094 c.c. Prestatore di lavoro subordinato ART. 2222 c.c. Contratto d’opera ART. 409 c.p.c. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore

  12. IL METODO TIPOLOGICO L’OPERAZIONE QUALIFICATORIA SI COMPIE MEDIANTE UN GIUDIZIO DI APPROSSIMAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA AL “TIPO NORMATIVO” (IL MODELLO SOCIALE DI RIFERIMENTO), SUI CUI INDICI LA GIURISPRUDENZA COSTRUISCE IL TIPO LEGALE (IL PRESTATORE DI LAVORO SUBORDINATO EX ART. 2094 c.c.) Gli indici Eterodirezione, inserzione del lavoratore nel ciclo produttivo, orario di lavoro, assenza di rischio, modalità della retribuzione, esclusività della dipendenza da un solo datore METODI QUALIFICATORI NELLA GIURISPRUDENZA

  13. I PROBLEMI DEL METODO TIPOLOGICO 1. Il declino del prototipo sociale di riferimento 2. L’esaltazione del soggettivismo giudiziario e l’incremento del tasso di incertezza del diritto 3. L’esaltazione della tendenza espansiva del diritto del lavoro subordinato

  14. LA REAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA E DELLA DOTTRINA 1. La rilevanza del nomen juris (ma v. Corte Cost. n. 30/1996) 2. La riscoperta del metodo sussuntivo e la centralità dell’eterodirezione 3. La crisi della corrispondenza tra fattispecie ed effetti 4. Rivalutazione del criterio della “dipendenza” (art. 2094 c.c.) come autonomo e distinto dall’eterodirezione (v. anche C. Cost. n. 30/1996)

  15. IL DIBATTITO SULLA SUBORDINAZIONE 1. Estensione di un nucleo di tutele oltre la subordinazione Disegno di legge (n. C 104 del 28.04.2006) sulla Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. 2. Revisione della nozione di subordinazione Progetto di legge recante nuove norme per il superamento del precariato e per la dignità del lavoro. 3. Crisi economica e lotta al precariato La proposta Boeri, Garibaldidi contratto unico di lavoro; La proposta di legge Ichino sulla Flexsecurity e quella sul precariato Per l’armonizzazione della disciplina sul lavoro flessibile

  16. LA PARASUBORDINAZIONE Art. 2094 c.c. Art. 2222 c.c. Art. 409 c.p.c. da questa norma è emersa la fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa (che rientra nell’ambito del lavoro autonomo, non è un tertium genus), dotata via via di spessore ed autonoma fisionomia grazie a recenti interventi legislativi I requisiti della continuità, del coordinamento e della prevalente personalità dell’opera

  17. LAVORO A PROGETTO Riferimenti normativi Artt. 61 ss. D.Lgs. n. 276/2003; Circolare ministeriale n. 1/2004. Finalità della riforma Impedire l’utilizzo improprio o fraudolento delle co.co.co., rafforzando però la natura autonoma della fattispecie. Non si addiviene ad un superamento della dicotomia autonomia-subordinazione, né ad una risistemazione della disciplina lavoristica secondo un continuum autonomia-subordinazione. La fattispecie I rapporti dell’art. 409, n. 3, c.p.c. devono transitare nell’ambito del c.d. lavoro a progetto; cioè: Riconducibilità “a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso”. C’è contrasto su tale definizione (v. circ. min. n. 1/04 e in giurisprudenza T. Genova, 07.04.06). In ogni caso, è necessaria la riconducibilità del progetto ad una attività a priori ben identificabile. Forma e contenuto del contratto Forma scritta a fini di prova Contenuto necessario In mancanza, opera la presunzione in favore del lavoro subordinato (art. 69 D.Lgs. n. 276/2003). La presunzione è relativa o assoluta?

  18. IL RAPPORTO DEL LAVORATORE A PROGETTO • Svolgimento del rapporto e obblighi del collaboratore • Possibilità di svolgere la prestazione in regime di pluricommittenza, salva diversa previsione del contratto individuale • B) Obbligo di non concorrenza e di riservatezza (art. 64). • Le tutele • Corrispettivo (art. 63) • Invenzioni e diritti d’autore (art. 64) • 3. Sospensione del rapporto (art. 66) • 4. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 66) • 5. Estinzione del contratto (art. 67) Risoluzione del rapporto Al momento della realizzazione del progetto o programma E’ possibile il recesso per giusta causa E’ possibile il recesso anche per altre modalità (incluso il preavviso) stabilite dalle parti nel contratto individuale.

  19. LE FATTISPECIE ESCLUSE CAMPO DI APPLICAZIONE GENERALE, MA CON ECCEZIONI Ipotesi ancora soggette alla disciplina dell’art. 409 c.p.c. Lavoro occasionale Rapporti di durata non superiore a 30 giorni all’anno e con compenso non superiore a 5.000 euro (art, 61, c. 2) Specifici rapporti (es. agenti, rappresentanti di commercio, ecc.) Dipendenti della P.A. Una particolare fattispecie di prestazione occasionale è il c.d. lavoro accessorio (artt. 70 ss., come riformati dall’art. 22 L. n. 133/08)

  20. LA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO A PROGETTO (L. n. 296/2006) Tentativo legislativo di avviare procedure di stabilizzazione per quei rapporti a progetto caratterizzati da dubbi di regolarità. Possibilità di stipulare contratti collettivi aziendali per disciplinare la trasformazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in contratti di lavoro subordinato, anche di natura speciale, purché non inferiori a 2 anni. Il contratto collettivo aziendale è presupposto per la conclusione di accordi individuali di conciliazione tra committente/datore e lavoratore interessato alla trasformazione. Dall’atto di conciliazione deriva la sanatoria delle violazioni pregresse, l’estinzione degli eventuali reati di evasione contributiva o fiscale, l’azzeramento delle sanzioni amministrative per gli illeciti concernenti l’assunzione di lavoratori irregolari, la preclusione di ogni accertamento fiscale e contributivo per tutto il periodo della stabilizzazione.

  21. IL LAVORO A PROGETTO NEI CALL CENTER • Circ. 14.6.06, n. 17: istruzioni per il lavoro a progetto nei call center Elementi determinanti: L’esistenza di un progetto, individuabile anche nell’ambito delle attività operative telefoniche offerte dai call center, purché l’attività del collaboratore sia idonea a configurare un risultato da conseguire entro un termine prestabilito, con riferimento alla durata di una specifica e singola campagna (cui il progetto deve riferirsi) e con possibilità per il lavoratore di gestire autonomamente il ritmo di lavoro L’autonomia del lavoratore dal punto di vista del ritmo e dell’orario di lavoro L’attinenza ad una campagna out bound, con il compito di contattare l’utenza di un prodotto o servizio entro un arco temporale determinato. Legittimo il coordinamento realizzato mediante previsione concordata di fasce orarie di attività, di giornate per l’aggiornamento, di un assistente di sala, di un determinato sistema operativo V. anche avviso comune CGIL-CISL-UIL, CONFINDUSTRIA, FITA e Assocontact del 4.10.2006

  22. T. sost. art. 2113 c.c. T. proc. L. n. 533/1973 Art. 409 c.p.c. Art. 2094 c.c. Lavoro subordinato (standard o flessibile) Art. 2222 c.c. Lavoro autonomo Artt. 61 ss. D.Lgs. n. 276/2003 Minima No art. 2113 c.c. Completa T. sost. T. sost. art. 2113 c.c. art. 2113 c.c. T. proc. L. n. 533/1973 T. proc. L. n. 533/1973

  23. CERTIFICAZIONE (ARTT. 75 SS.)* Al fine di ridurre il contenzioso in materia di rapporti di lavoro Le parti possono ottenere la CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO in base ad una procedura volontaria * Le prospettive di riforma: La nuova certificazione dei contratti di lavoro Nel D.D.L. governativo n. 1167 in discussione Al Senato

  24. ORGANI DI CERTIFICAZIONE (ART. 76) ENTI BILATERALI (organismi costituiti ad iniziativa dei sindacati comparativamente più rappresentativi) DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO (DPL) E PROVINCE (v. D.M. 21 luglio 2004) COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONE* UNIVERSITA’ registrate in apposito albo ministeriale (v. D.M. 14 giugno 2004) MINISTERO DEL LAVORO CONSIGLI PROVINCIALI CONSULENTI LAVORO *Le commissioni svolgono anche attività di consulenza e assistenza alle parti e di certificazione ex art. 2113

  25. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE (ART. 78) Presentazione di un’istanza scritta comune delle parti L’inizio del procedimento va comunicato alla DPL Le Commissioni operano nell’osservanza di propri regolamenti in attesa dei codici di buone pratiche ministeriali che individueranno anche le clausole indisponibili in sede di certificazione, recependo ove esistano le indicazioni di accordi interconfederali dei sindacati rappresentativi Il procedimento va concluso entro 30 giorni con un atto di certificazione motivato

  26. EFFICACIA GIURIDICA DELLA CERTIFICAZIONE E RIMEDI ESPERIBILI (ARTT. 79-80) IMPUGNAZIONE DINANZI AL GIUDICE DEL LAVORO Erronea qualificazione del contratto Difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione Vizi del consenso IMPUGNAZIONE DINANZI AL T.A.R. Violazione del procedimento Eccesso di potere L’ATTO DI CERTIFICAZIONE VINCOLA NON SOLO LE PARTI DEL CONTRATTO, MA ANCHE I TERZI (ES. INPS) FINO AL MOMENTO IN CUI SIA STATO ACCOLTO UNO DEI RICORSI GIURISDIZIONALI DI CUI SOPRA

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